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Estratto del documento

PROCESSO DI COGNIZIONE

si attivita con cui si accertano le condiziosi e i presupposti di fatto diritto per poter pronun- ciarsi accedendo o rigetto della domanda

Ci sono 3 FASI

  1. FASE PREPARATORIA/INTRODITTIVA caratterizzata dalla domanda di parte

  2. FASE ISTRUTTORIA in cui vi è: TRATTAZIONE ISTRUZIONE PROBATORIA

  3. FASE DECISORIA caratterizzata dall'emissione della sentenza da parte del Giudice.

SVOLGIMENTO

  1. L'attore introduce il processo citando in giudizio il convenuto
  2. la causa viene iscritta a ruolo e si designa il giudice istruttore
  3. le parti svolgono attività istruttoria
  4. il Giudice emette la SENTENZA

* 1 2 3 ecc. sono numeri

163

tua, qua un elemento costitutivo della domanda.

Servono a convicere i glaubici della fondatezza della domanda tua non sono tuoi vincoli.

*

5) L’atto di citazione deve anche lucicare in

modo specifico i punti di prova dei quali l’attore

intende avvarcersi e in particolare i documenti

che offre in comunicazione

Quindi l’attore deve indicare la ragione di

diritto posta a fondamento della domanda, ma

se non lo fa, non ci sono conseguente

Questo perchè i fatti sono contestati dal convenuto

e l’attore non li prova la domanda deve essere

rigettata

MA RITO ORDINARIO -- e le giulature dico che non devono

essere indicati i punti di prova, ma non

importano la mancata indicazioni delle prove non importa

nè con la nullità nè con la decadenza

L’attore non è tenuto di indicarli nell’atto di

citazione, potrebbe farlo in futuro.

NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE

Art. 164

2) co dicendo:

Art. 156 nullità degli atti processuali

dice che anche se manca un requisitio denota a

pena di nullità, non puó essere dicharata la

nullità di tale atto se questo realizzazione il

suo scopo risolire anche se non manca un

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ex art. 185 c.p.c. FACOLTATIVO

Foro delle QUESTIONI PROCESSUALI di MERITO, ossia delle ECCEZIONI che possono essere rilevate d'ufficio, il giudice tutelariamente deve sollevare ora, lui a volte animo con violenza di trattazione senza aver studiata a dovere.

Secondo il disciplinare se una si confaciano subito o questioni ora si può far ovunque dopo, fila se loro do fa ricerca dopo, poi si aggiunge rimane una sentenza che si fondi su una questione rilevabile d'ufficio non non rilevata mera prima violenza e quindi non sottoposta a contraddittorio tra le parti.

Mac 2004 c'è con 101 c.p.c. ha integrato il principio del contraddittorio dicendo che il giudice può rilevare le nulla solidaria fondata su questa area una deve dare alle parti un termine per dibattere sulla questione. Se non lo fa la sentenza diviene annullamento.

LE PARTI

L’attore può riadepte alla attività scelta del convenuto, di riedito lo gioverà prima della comparsa di riposta, però vista che ciò giaccio di modo moo presso.Può farlo poo, ridicata di trattazione a pena di decadenza. Per chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un loro ai sensi dell'art. 106, mil o giudice da autorità solo se si interesse.

Ci sono però delle ordinanze di contenuto DECISORIO, ordinanze la cui funzione è quella di anticipare gli effetti della decisione di merito. Sono ordinanze CONDANNATORIE, anticipano gli effetti della sentenza di condanna. Queste ordinanze erano già presenti nel rito del lavoro, il legislatore del '73 le aveva introdotte per tutelare il lavoratore e accelerare la formazione del titolo esecutivo a vantaggio del lavoratore. Nel rito ordinario sono state introdotte tra il 1990 e il 1995 in funzione di accelerazione del processo, proprio attraverso questi strumenti il legislatore consente all'attore che ha ragione di conseguire in via anticipata gli effetti della sentenza di condanna, senza bisogno di attendere i tempi lunghi occorrenti per la pronuncia della sentenza - pertanto si parla di ORDINANZE ANTICIPATORIE DI CONDANNA, ordinanze alle quali il legislatore attribuisce eccezionalmente un contenuto decisorio e che servono appunto ad anticipare gli effetti della sentenza di condanna.

Esaminiamo le tre ordinanze anticipatorie di condanna disciplinate nel rito ordinario dagli articoli 186 bis, ter (introdotti dalla legge 353 del '90) e quater cpc (introdotto nel '95).

ART. 186 BIS - ORDINANZA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME NON CONTESTATE

Per comprendere l'ordinanza ex art. 186 bis dobbiamo andare a vedere il suo omologo nel processo del lavoro. Questo perché l'ordinanza ex 186 bis rappresenta il trapianto nel processo ordinario di un'ordinanza che era già disciplinata nel processo del lavoro ex art. 423, 1° co. Cronologicamente il 423 precede il 186 bis. E' importante questa derivazione dell'art. 186 bis dal 423, 1° co., perché il legislatore del '90 quando ha trapiantato nel rito ordinario l'ordinanza per il pagamento delle somme non contestate ha anche colto l'occasione per risolvere una serie di problemi interpretativi che si erano posti con riguardo all'art. 423.

Art. 423, 1° co.: "Il giudice su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate". Noi sappiamo che le parti hanno, specialmente il convenuto, l'onere di contestare i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. A questa attività di contestazione fa riferimento l'art. 167 - nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese, prendere posizione dei fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda. Si tratta di un'attività che non va compiuta a pena di decadenza della comparsa di risposta. Analoga mente nel rito del lavoro l'art. 416 dice che il convenuto deve costituirsi in cancelleria 10 prima dell'udienza (non 20 giorni come nel rito ordinario) e nella memoria difensiva il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata da una generica affermazione. Anche qui l'attività di contestazione non è prevista a pena di decadenza, quindi il convenuto può contestare anche successivamente e fino alla fine dell'attività di trattazione. Sappiamo anche che oggi questi riferimenti alla contestazione dei fatti costitutivi contenuti nel 167 - rito ordinario e nel 416 - rito del lavoro, possono essere collocati sotto l'ombrello dell'art. 115 che nella formulazione introdotta dalla legge 69/2009 sancisce questo principio di NON CONTESTAZIONE.

In realtà un altro degli effetti della non contestazione è quello di legittimare la pronuncia di un'ordinanza anticipatoria, quando il convenuto non abbia contestato - SOMME NON CONTESTATE (si tratta soltanto di cause relative a obbligazioni pecuaniarie) somme richieste dell'attore è possibile la pronuncia di questa ordinanza che anticipa gli effetti della sentenza. L'art. 423 era ed è una disposizione alquanto scarna, si limita a dire appunto che il giudice può disporre ordinanza per il pagamento di somma non sussiste più; il 3° comma si limita a prevedere che le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo. Sicchè nella sua pratica applicazione si era posti tre problemi.

LA FASE DECISORIA

Nell'ambito del processo di cognizione sono previsti alcuni provvedimenti anticipatori di condanna che permettono, nel corso del processo, all'attore di ottenere un provvedimento di condanna nei confronti di determinati presupposti, che abbia efficacia esecutiva sulla base del quale si possa procedere ad esecuzione forzata.

  • ORDINANZE DECISORIE e ORDINANZE DI PAGAMENTO DI SOMME NON CONTESTATE (presente nel rito ordinario e nel rito del lavoro).

Quindi abbiamo l'ORDINANZA ANTICIPATORIA DI PAGAMENTO DI SOMME NON CONTESTATE (rito ordinario e rito del lavoro); ORDINANZA DI INGIUNZIONE (rito ordinario); ORDINANZA SUCCESSIVA A CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE (186quater) e due sentenze: SENTENZA DI CONDANNA GENERICA, che si ha quando è accertato l'AN una ma non è quantificato il QUANTUM, e la SENTENZA PROVVISORIA quando è accertato l'AN una ma non del tutto provato il QUANTUM.

  • Nel processo del lavoro può essere emessa una provvisoria con gli stessi presupposti ma si fa da forma dell'ordinanza, qui nel rito ordinario, sia da forma della SENTENZA.
  • Nel rito del lavoro può essere emessa solo a favore di una parte cioè solo a favore del lavoratore.

186 BIS - ORDINANZA DI PAGAMENTO DI SOMME NON CONTESTATE

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
162 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosiegrimaldi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Boccagna Salvatore.