Processo di cognizione
È l'attività con cui si accertano o si preesistenti di fatto e diritto per pervenire all'accoglimento o rigetto della domanda.
Fasi del processo
- Fase preparatoria / introduttiva: caratterizzata dalla domanda di parte
- Fase istruttoria: in cui vi è trattazione e istruzione probatoria
- Fase decisoria: caratterizzata dalla emissione della sentenza da parte del giudice.
Svolgimento
- L'attore introduce il processo citando in giudizio il convenuto
- La causa viene rimessa a ruolo e si designa il giudice istruttore
- Le parti svolgono attività istruttoria
- Il giudice emette la sentenza
Processo di cognizione
È un'attività con cui si accertano le condizioni e i presupposti di fatto e diritto per pervenire all'accoglimento o rigetto della domanda.
Fasi
- Fase preparatoria / introduttiva: caratterizzata dalla domanda di parte
- Fase istruttoria: in cui c'è trattazione e istruzione probatoria
- Fase decisoria: caratterizzata dall'emissione della sentenza da parte del giudice
Svolgimento
- L'attore introduce il processo citando in giudizio il convenuto
- La causa viene rimessa a ruolo e si designa il giudice istruttore
- Le parti svolgono attività istruttoria
- Il giudice emette la sentenza
Procedura Civile II
Atto interruttivo del processo di cognizione ordinario
L'atto di citazione è la forma che il nostro legislatore ha scelto per dare inizio al processo di cognizione ordinaria. Art. 163 descrive la forma dell'atto introduttivo, che è l'atto di citazione. Deve essere redatto dal difensore dell'attore, viene prima notificato al convenuto e poi, tramite la costituzione dello attore, viene depositato in cancelleria.
L'art. 163 ci dice qual è il contenuto dell'atto:
- La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il convenuto deve essere citato a comparire per l'udienza fissata dallo attore stesso nell'atto di citazione. L'atto di citazione deve contenere:
- Indicazione del tribunale davanti al quale è proposta la domanda (norma modello, tribunale inteso come giudice).
- Il nome, il cognome, residenza e codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome e codice fiscale, la residenza e il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che la rappresentano.
Se attore o convenuto sono persona giuridica, la citazione deve contenere la denominazione. Deve essere indicato il giudice nell'atto di citazione, a pari, gli elementi dai quali è possibile indicare chi è l’autore e chi è convenuto.
- Il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura qualora questa sia stata già rilasciata.
- Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, quindi bisogna indicare, nel caso si ottenga un’indicazione certa della udienza mediante il decreto e l’invito al convenuto di costituirsi entro 20 giorni prima dell’udienza indicata.
Se non ci soddisfa, ma 20 giorni prima o nei 10 giorni prima, nel caso di abbreviazione dei termini, rimarrà nella decadente ex art. 16 e 38. Art. 38 PROPOSIZIONE INCOMTENDA: scaduto il termine per la costituzione di convenuto. Ma l’art. 163 Bis è prevista termine a COMPARIRE tra la notificazione dell’atto di citazione al convenuto e l’udienza devono decorrere almeno 90 giorni liberi. La mancata di questo adempimento si traduce di fronte a nullità.
I requisiti finora indicati hanno funzione di VOCATIO IN IUS cioè di chiamato in giudizio, instaurazione del contraddittorio di fronte motivo convenuto che nei suoi confronti è stata proposta una o più domande giudiziali per fermare al contenuto stesso di difendersi, costituendosi tempestivamente e contestualmente di svolgere tutte le difese senza rimettere in discussione l’indicazione del giudice serve a far capire se contenuto rimane a quale ufficio giudiziario deve andare a costituirsi per difendersi.
L’avviso serve a far capire al contenuto di dover andare dall’avvocato il prima possibile. Le termine a buonsenso sia al contenuto il tempo che il legislatore ritiene necessario per disporre le sue difese.
Abbiamo poi altri due commi:
- La DETERMINAZIONE della COSA OGGETTO della domanda - PETITUM.
- L’ESPOSIZIONE dei FATTI e degli elementi di diritto costituenti a ragioni della domanda con relative conclusioni
FATTI - circostanze di fatto che fanno a fondamento della domanda; fatti costituenti detta domanda.
ELEMENTI DI DIRITTO - argomentazioni di diritto su cui si fonda la domanda. Sono il primo elemento, insieme al PETITUM, la funzione di EDITIO ACTIONIS, esercizio dell'azione. La domanda non può e non viene proposta se non c’è atto di citazione non sono indicati i fatti costituivi della domanda (CAUSA PEDENDI) e la cosa oggetto della domanda (PETITUM).
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Procedura civile II, seconda parte
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Appunti, Appello (Procedura civile)
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Procedura civile II
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Appunti procedura civile II