Procedura civile: i processi speciali
Il procedimento sommario di cognizione: artt. 702 bis – quater
Introdotto dalla riforma del 2009, per le controversie meno complesse, prevedendo un procedimento più snello e semplificato rispetto a quello ordinario, che conduce a un provvedimento reso in forma di ordinanza, appellabile, idoneo ad acquisire l’autorità di cosa giudicata, ex art. 2909 cc. Il d.l. 132/2014 ha introdotto l’art. 183 bis, prevedendo che lo stesso giudice, se l’attore ha avviato la causa col rito ordinario, possa disporre di proseguire col rito speciale. Questo rito non è delimitato da una specifica materia ma è liberamente utilizzabile dall’attore per qualunque tipo di domanda, purché si tratti di cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica.
Art. 702 bis
La domanda si propone con ricorso, sottoscritto dal difensore munito di mandato, salvo che la parte sia abilitata a stare in giudizio personalmente e deve contenere:
- Indicazione del tribunale ove la domanda è proposta;
- Nome, cognome, residenza, codice fiscale dell’attore, del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano (genitori o tutori) o li assistono (curatori);
- Determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum); si fa riferimento sia al petitum mediato, ossia il bene giuridico che l’attore persegue, sia al petitum immediato, ossia il tipo di provvedimento che l’attore chiede al giudice;
- Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, permettendo al giudice la corretta qualificazione giuridica della fattispecie e l’individuazione degli effetti che ne derivano;
- Indicazione specifica dei mezzi di prova di cui l’attore intende avvalersi e dei documenti che offre in comunicazione;
- Nome, cognome, residenza e codice fiscale del procuratore e indicazione della procura, quando questa sia stata rilasciata;
- Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, nonché invito al convenuto di costituirsi entro 10 giorni e a comparire dinanzi al giudice designato con l’avvertimento che la costituzione oltre i termini implica decadenza di cui agli artt. 38 e 167.
In seguito al deposito del ricorso, che determina la litispendenza e il momento della costituzione dell’attore, il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al Presidente del Tribunale che designa il magistrato cui è affidata la trattazione della causa. Il magistrato con decreto fissa l’udienza di comparizione e assegna un termine per la costituzione del convenuto (non oltre 10 giorni prima dell’udienza). La notificazione del ricorso e del decreto deve avvenire, a cura dell’attore, almeno 30 giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto (quindi 40 giorni prima dell’udienza), affinché il convenuto possa preparare la propria difesa.
La costituzione del convenuto avviene col deposito della comparsa di risposta, in cui egli deve:
- Proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicando i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione e formulando le conclusioni;
- A pena di decadenza, proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio;
- A pena di decadenza, dichiarare se intende chiamare un terzo, chiedendo al giudice lo spostamento dell’udienza; nel qual caso il giudice fissa con decreto la data della nuova udienza e il termine perentorio entro cui il convenuto deve provvedere alla citazione del terzo, notificandola almeno 40 giorni prima della nuova udienza; il terzo deve costituirsi, con le stesse modalità prescritte per il convenuto: almeno 10 giorni prima della nuova udienza; il convenuto deve depositare la citazione notificata entro i 10 giorni successivi.
Art. 702 ter
Il giudice deve preliminarmente accertare che sussistano i presupposti per questo procedimento. Quindi:
- Se ritiene che la domanda principale o riconvenzionale non rientra nei casi di cui all’art. 702 bis, in quanto si tratta di una causa di competenza del tribunale collegiale o assoggettata a un diverso rito speciale, la dichiara inammissibile con ordinanza non impugnabile;
- Se ritiene fondata una questione processuale, eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio (incompetenza o difetto di giurisdizione) la dichiara con ordinanza;
- Altrimenti procede a verificare, con una valutazione prognostica e approssimativa, se le difese svolte dalle parti non richiedano un’istruzione non sommaria, ossia se la causa si presti o meno a essere trattata e istruita col rito sommario.
In caso di valutazione negativa, il giudice dispone che il giudizio prosegua col rito ordinario, fissando l’udienza di trattazione, con ordinanza; in questo caso nonostante il convenuto abbia usufruito di un termine breve per costituirsi (30 gg anziché 70 gg), non è prevista alcuna rimessione in termine a suo favore, per cui è soggetto alle preclusioni previste per lo spirare del termine di costituzione; in caso di valutazione positiva il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o rigetto della domanda.
La definizione avviene nella forma dell’ordinanza, equiparata a una sentenza definitiva, in quanto:
- Provvede, in ogni caso, sulle spese del procedimento;
- È provvisoriamente esecutiva;
- Costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione nei registri immobiliari;
- È idonea ad acquisire lo stato di cosa giudicata, purché non sia impugnata.
L’ordinanza di definizione può essere impugnata con appello (si applica la disciplina ordinaria), proposta con citazione, con opportune deroghe:
- La decorrenza del termine breve di impugnazione, di 30 gg dalla notificazione o comunicazione, salvo il termine semestrale, in caso di omissione di comunicazione o notificazione;
- Sono consentiti:
- Nuovi mezzi di prova o documenti che il collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione; questa ipotesi costituisce una peculiarità del rito sommario, simile al rito del lavoro, si ritiene che la prova sarebbe indispensabile allorché avesse ad oggetto:
- Uno dei fatti su cui si fonda una nuova domanda eccezionalmente consentita in appello;
- Un nuovo fatto costitutivo che determini una emendatio della domanda proposta in primo grado;
- Un nuovo fatto estintivo, impeditivo o modificativo rilevabile anche d’ufficio;
- Altra dottrina ritiene che il concetto di indispensabilità non differisca da quello di rilevanza, ma rappresenti una specificazione, quindi un nuovo mezzo di prova in appello deve reputarsi indispensabile solo quando il giudice d’appello, basandosi sulla valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, ritenga che possa acquisire elementi a lui utili per l’accertamento dei fatti.
- I mezzi di prova che la parte dimostri di non aver potuto proporre nel corso del procedimento sommario per causa a essa non imputabile.
- Nuovi mezzi di prova o documenti che il collegio ritenga indispensabili ai fini della decisione; questa ipotesi costituisce una peculiarità del rito sommario, simile al rito del lavoro, si ritiene che la prova sarebbe indispensabile allorché avesse ad oggetto:
Arbitrato: artt. 806-840
Le parti, a meno che non sussista un espresso divieto di legge, possono stabilire che le controversie fra loro insorte, aventi a oggetto diritti disponibili, siano sottratte alla giurisdizione dello Stato e rimesse alla decisione di arbitri. L’arbitrato è stato oggetto di riforma: legge 28/1983, legge 25/1994 e d. lgs. 40/2006.
L’arbitrato è:
- Rituale se dà luogo a un giudizio che lo stesso legislatore considera equivalente a quello dinanzi al giudice e dà al lodo, la decisione resa dagli arbitri, gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria;
- Irrituale o libero, (art. 808 ter), ha la stessa finalità di quello rituale, ossia la definizione di una controversia, ma agli arbitri viene chiesta una manifestazione di volontà che le parti stesse si impegnano preventivamente ad accettare e fare proprie. Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, (che attribuisce al lodo gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria), la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.
Il lodo contrattuale è annullabile:
- Se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
- Se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
- Se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812;
- Se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
- Se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
L’azione di annullamento si propone in un ordinario giudizio di cognizione, davanti al giudice individuato secondo i criteri di competenza per materia, valore e territorio, ed è soggetta al termine di prescrizione di 5 anni. Si ritiene che l’elencazione non sia tassativa ma l’azione può essere proposta anche per ragione di annullabilità e nullità desunte dalla disciplina del codice civile in materia di contratti.
La distinzione tra le due figure di arbitrato è più agevole, in quanto si può avere l’arbitrato irrituale solo quando le parti:
- Abbiano esplicitamente riservato al futuro lodo un’efficacia meramente negoziale;
- Abbiano esplicitamente escluso che il lodo possa acquisire gli effetti di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.
Figure simili all’arbitrato sono:
- L’arbitraggio, che serve solo a integrare un elemento di contratto che le parti non avevano determinato;
- La perizia contrattuale, che come l’arbitrato presuppone una controversia in atto, ma è risolubile attraverso una valutazione tecnica, rimessa alla determinazione di un terzo che le parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della propria volontà negoziale.
La convenzione di arbitrato (artt. 808 quater e quinques)
È il patto con cui le parti si accordano per sottrarre una o più controversie alla giurisdizione dello Stato e attribuirla ad arbitri; può assumere la forma di:
- Compromesso, contratto autonomo, quando si riferisce a controversie già sorte;
- Clausola compromissoria, contenuta nel contratto stesso o in un atto separato, con cui le parti sottopongono le eventuali future controversie, in merito al contratto stesso, alla giurisdizione arbitrale. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo a quella del contratto, per cui la nullità del contratto potrebbe non estendersi alla clausola. Può avere a oggetto delle controversie future relative a rapporti anche non contrattuali. La convenzione esige la forma scritta a pena di nullità e nel dubbio si intende riferita a tutte le controversie che potrebbero derivare dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
Art. 809
Qualunque persona fisica, anche straniera, può assumere la veste di arbitro, salvo che non sia in tutto o in parte priva della capacità legale di agire; le stesse parti, con la convenzione di arbitrato o altro atto separato posteriore, devono designare gli arbitri o almeno stabilire il loro numero e il modo di nominarli: se essi sono più di uno, devono essere sempre in numero dispari, ciò per permettere la formazione della maggioranza al momento della decisione. Se la convenzione:
- Ha omesso di indicare il numero di arbitri e le parti non raggiungono un accordo, il numero è fissato in 3;
- Prevede un numero pari di arbitri, l’ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del tribunale;
- Non ha indicato le modalità di nomina degli arbitri, il presidente del tribunale provvede alla designazione.
La convenzione di arbitrato può anche attribuire la funzione di arbitro a un organismo precostituito, nel qual caso si ha l’arbitrato amministrato, se l’organismo rifiuta di amministrare l’arbitrato, si applica la disciplina del codice.
Art. 810
Ciascuna parte può avviare il procedimento di nomina, notificando la cd domanda di accesso agli arbitri, con cui nomina l’arbitro/i propri e invita l’altra parte a designare i suoi, che deve provvedere entro i 20 gg successivi, notificando propria volta all’avversario le generalità dell’arbitro/i da essa nominati. Se l’altra parte non provvede, la parte che aveva notificato l’invito può chiedere la nomina con ricorso al presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente provvede alla nomina a meno che:
- La convenzione di arbitrato non sia manifestamente inesistente;
- Preveda manifestamente un arbitrato estero.
La stessa procedura si applica qualora:
- La nomina sia demandata a un’autorità giudiziaria o a un terzo e questi non vi abbia provveduto;
- Siano venuti a mancare tutti o alcuni arbitri, la convenzione non disponga nulla a riguardo o la parte o il terzo, che dovevano provvedere alla sostituzione, non vi abbiano provveduto.
Art. 813-813 bis e ter-814
L’accettazione della nomina:
- Deve avvenire per iscritto;
- O può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione;
Con essa gli arbitri assumono verso le parti, il dovere di condurre diligentemente l’incarico e decidere la controversia, il cui inadempimento può determinare:
- La decadenza dell’incarico;
- O una loro responsabilità risarcitoria.
L’arbitro che omette o ritarda il compimento di un atto può essere sostituito:
- Direttamente dalle parti se sono d’accordo;
- O da un terzo incaricato dalla convenzione.
In mancanza ciascuna parte può mettere in mora l’arbitro inadempiente, diffidandolo con raccomandata e, decorsi 15 gg, può adire il presidente del tribunale competente, il quale dopo aver:
- Sentito gli arbitri e le parti;
- Accertato l’omissione o il ritardo;
Dichiara con ordinanza impugnabile la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua sostituzione. L’arbitro è tenuto al risarcimento quando:
- Con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo;
- Con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826;
- Ha rinunciato all’incarico senza giustificato motivo;
- Per gli stessi casi in cui è esperibile l’azione risarcitoria nei confronti dei magistrati per dolo e colpa grave.
Salvo che la responsabilità non dipenda da dolo, il risarcimento non può comunque superare il triplo del compenso convenuto o previsto dalla tariffa. L’azione risarcitoria può essere proposta:
- Dopo la conclusione del giudizio arbitrale;
- E se emesso il lodo, dopo che l’impugnazione di esso sia accolta con sentenza passata in giudicato.
Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e al pagamento dell’onorario maturato, salvo che non vi abbiano rinunciato, al momento dell’accettazione o con atto successivo.
Art. 815
Non è previsto un potere-dovere di astensione ma solo la possibilità di ricusazione a opera delle parti, nel caso in cui l’arbitro:
- Non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
- Egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- Egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- Egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- Se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se e' tutore o curatore di una delle parti;
- Ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.
La ricusazione è esclusa se le parti abbiano nominato o contribuito a nominare gli arbitri, salvo che la motivazione sia conosciuta dopo la nomina. È proposta con ricorso al presidente del tribunale competente entro il termine perentorio di 10 giorni:
- Dalla notificazione della nomina;
- O dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
L’istanza di ricusazione non sospende il procedimento di arbitrato, a meno che non siano gli stessi arbitri a disporre la sospensione. Il presidente decide con ordinanza non impugnabile dopo aver sentito le parti e l’arbitro/i ricusato/i.
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