Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
I PROCESSI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Separazione personale dei coniugi: (artt. da 706 a 711)
Le caratteristiche principali riguardano:
la fase introduttiva, ove vi è la comparizione di coniugi dinanzi al presidente del tribunale
per l’esperimento del tentativo di conciliazione,
la fase successiva di trattazione e istruzione della causa, retta dalla disciplina ordinaria del
procedimento dinanzi al tribunale.
Competente è il tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi; se questo criterio è
inutilizzabile:
luogo di residenza del convenuto,
se all’estero o irreperibile, residenza attore
se anche l’attore risiede all’estero, qualunque tribunale italiano.
Il giudizio è instaurato col deposito del ricorso che
deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata
e deve indicare l’esistenza dei figli di entrambi i coniugi.
Il presidente, nei 5 giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza
di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del
ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge
convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.
Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate,
affinché il presidente possa valutare le condizioni economiche di entrambi i coniugi.
All’udienza i coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del
difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la
comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi
congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi
difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di
comparizione e trattazione davanti a questi.
Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il
ricorrente ed il suo difensore.
L’ordinanza riguarda:
sia i rapporti patrimoniali fra coniugi, con l’eventuale riconoscimento dell’assegno di
mantenimento e/o l’attribuzione della casa familiare a uno di loro
sia l’affidamento, condiviso o esclusivo, mantenimento/educazione/istruzione dei figli.
L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e può essere revocata o modificata nel prosieguo del
giudizio dal giudice istruttore e mantiene la sua efficacia fino a quando non viene sostituita da
altro provvedimento emesso nel giudizio; essa inoltre è impugnabile, nel termine perentorio di
30 Procedura civile I processi speciali
10 gg dalla notificazione, con reclamo alla Corte d’appello, che pronuncia in camera di
consiglio.
L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore
è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito
nell'ordinanza stessa,
è comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto
non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere un termine di
45 gg.
Con l’ordinanza inoltre il giudice deve assegnare:
un primo termine al ricorrente per il deposito on cancelleria di una memoria integrativa,
un secondo termine al convenuto per la costituzione in giudizio e per la proposizione delle
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.
L’ordinanza deve anche contenere l’avvertimento al convenuto che la sua tardiva costituzione
implicherebbero le preclusioni ex art. 167, in particolare l’impossibilità di proporre le eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Nell’udienza dinanzi al giudice istruttore si applica la disciplina ordinaria del procedimento dinanzi
al tribunale (artt. 180-183-184).
Il giudice istruttore può revocare o modificare i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal
presidente.
Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o
per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione.
Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato, con ricorso, deciso in camera di
consiglio.
In caso di separazione consensuale (art. 711) il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve
sentirli nel giorno da lui stabilito e tentarne la conciliazione.
Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza
presidenziale devono essere notificati, a cura del ricorrente, all’altro coniuge.
È possibile che una separazione giudiziale si converta in consensuale, quando sopraggiunga dinanzi
al presidente o al giudice istruttore l’accordo dei coniugi e le relative condizioni.
Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla
separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole: fino a questo momento
ciascuno dei coniugi può revocare il consenso inizialmente manifestato, con l’effetto di impedire
l’omologazione della separazione.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede
in camera di consiglio su relazione del presidente: l’omologazione è un provvedimento di
giurisdizione volontaria con cui il tribunale, con decreto, conferisce efficacia a tale accordo, dopo
aver verificato che le condizioni in esso stabilite, in relazione all’affidamento e al mantenimento dei
figlio, non siano in contrasto con i loro interessi.
Contro il decreto di omologazione è ammesso reclamo alla corte d’appello.
31 Procedura civile I processi speciali
Dopo la conclusione del giudizio di separazione, i coniugi possono sempre chiedere, con rito
camerale, la modifica dei provvedimenti in esso pronunciati, in particolare la misura del
mantenimento dell’altro coniuge o dei figli, l’affidamento:
la modificazione e la revoca delle condizioni relative ai rapporti patrimoniale fra coniugi
sono ammessi purchè giustificati da motivi sopravvenuti,
mentre la modifica e la revoca sull’affidamento dei figli può avvenire in ogni tempo.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare
provvedimenti provvisori, ulteriormente modificabili nel corso del procedimento.
La decisione è presa con decreto motivato, reclamabile alla corte d’appello.
Il dl 132/2014 ha introdotto la possibilità di pervenire alla separazione o al divorzio senza
l’intervento del tribunale, attraverso:
un accordo raggiunto in seguito di negoziazione assistita (art. 6 dl 132/2014).
La procedura prevede:
la convenzione di negoziazione assistita
e l’accordo raggiunto a seguito di tale convenzione.
Dal pdv formale, ciascun coniuge deve essere assistito da un proprio avvocato e
nell’accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno
informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e in presenza di figli minori,
dell’importanza per i figli di trascorrere il tempo con entrambi i coniugi.
Raggiunto l’accorso:
se vi sono figli minori/incapaci/economicamente non autosufficienti, l’accordo deve
essere trasmesso entro 10 gg al procuratore della repubblica c/o il tribunale
competente, che deve verificare che l’accordo risponda alle esigenze e agli interessi
dei figli
se il giudizio è positivo, il procuratore lo autorizza,
se il giudizio è negativo, lo trasmette entro 5 gg al presidente del tribunale,
che fissa nei successivi 30 gg la comparizione delle parti.
Se non vi sono figli minori/incapaci/non autosufficienti, l’accordo è trasmesso lo
stesso al procuratore della repubblica che deve solo verificare che non vi siano
irregolarità.
Una volta autorizzato dal procuratore, gli avvocati, entro 10 gg, devono trasmettere una
copia autentica dell’accordo all’ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio è
stato iscritto o trascritto.
Un accordo concluso dinanzi al sindaco (art. 12 dl 132/2014)
In assenza di figli minori/incapaci/non autosufficienti, i coniugi possono concludere
l’accordo di separazione/divorzio anche dinanzi al sindaco del comune di residenza di uno
dei coniugi o in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio.
In questo caso l’assistenza dell’avvocato è facoltativa. Il sindaco opera in veste di ufficiale
di stato civile, e riceve dalle parti personalmente la dichiarazione di volontà di separazione o
divorzio e fa loro sottoscrivere l’atto. Dopodiché invita i coniugi a comparire nuovamente
trascorsi 30 gg al fine di confermare l’accordo raggiunto: l’omessa comparizione equivale a
mancata conferma dell’accordo. 32 Procedura civile I processi speciali
Il processo di divorzio (legge 898/1970)
La competenza spetta al tribunale in composizione collegiale, dato l’intervento obbligatorio del pm.
Competente è il tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi; se questo criterio è
inutilizzabile:
luogo di residenza del convenuto,
se all’estero o irreperibile, residenza attore
se anche l’attore risiede all’estero, qualunque tribunale italiano.
Per il ricorso introduttivo è sufficiente la sola esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui
si fonda la domanda e l’indicazione dell’esistenza dei figli di entrambi i coniugi.
Il cancelliere ha l’obbligo di comunicare il ricorso all’ufficiale di stato civile in cui i matrimonio è
stato trascritto, affinché possa farne annotazione in calce all’atto.
Il presidente, nei 5 giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza
di comparizione dei coniugi davanti a sé.
I coniugi sono obbligati a comparire personalmente, salvo sussistano gravi e comprovati motivi,
affinché il presidente possa espletare il tentativo di conciliazione, sentendoli prima separatamente
poi congiuntamente, con l’assistenza di un difensore.