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Riassunto esame Procedura Civile: sull'arbitrato, prof. Sandulli Pag. 1
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ROCEDIMENTO

di adire gli arbitri, propone la domanda e procede alla nomina dell’arbitro. Il giudizio arbitrale

viene instaurato nel momento in cui tale atto viene notificato all’altra parte. Riguardo agli effetti

sostanziali della domanda di arbitrato, la riforma del 1994 ha previsto l’effetto interruttivo e

sospensivo della prescrizione, che decorre dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio

arbitrale, e la possibilità di trascrivere la domanda di arbitrato e il successivo lodo reso

esecutivo. Per garantire il nucleo essenziale del principio del contraddittorio, la legge impone agli

arbitri di consentire sempre alle parti di presentare memorie e documenti. Per l’assunzione dei

mezzi di prova si ritengono applicabili, in linea di principio, le norme del processo ordinario.

Riguardo alla prova testimoniale, però, gli arbitri non hanno poteri coercitivi nei confronti dei

testimoni. La legge 25/1994 prevede che l’assunzione della deposizione possa avvenire

oralmente o per iscritto. Gli arbitri non possono emettere provvedimenti cautelari che, però,

possono essere chiesti e concessi solo dal giudice ordinario che se non ci fosse stato l’accordo

compromissorio sarebbe stato competente a conoscere il merito. Gli arbitri possono decidere

tutte le questioni insorte nel corso del giudizio arbitrale. La decisione della controversia avviene

sulla base delle norme sostanziali vigenti, a meno che le parti non abbiano autorizzato gli arbitri

a decidere secondo equità.

D : il lodo dev’essere deliberato entro il termine fissato dalle parti o, in mancanza,

ELIBERAZIONE

entro 180 giorni dall’accettazione dell’incarico. Il lodo è deliberato dagli arbitri riunito in

conferenza personale, nel senso che è necessaria la presenza fisica di tutti gli arbitri. L’arbitro

che omette di partecipare alle riunioni può essere sostituito. La deliberazione è adottata a

maggioranza ed il lodo dev’essere necessariamente redatto per iscritto. Il lodo può essere

parziale (quando viene deciso solo in parte il merito) e non definitivo (quando vengono decise

una o più questioni di carattere pregiudiziale o preliminare, ma non viene definita la

controversia). Il lodo dev’essere sottoscritto da tutti gli arbitri. È valido, però, il lodo sottoscritto

almeno dalla maggioranza degli arbitri. Dalla data di sottoscrizione il lodo acquista efficacia

vincolante tra le parti. La pubblicazione del lodo avviene mediante la comunicazione alle parti

effettuata dagli arbitri tramite la consegna di un originale del lodo a ciascuna di esse. La

comunicazione deve avvenire entro il termine di 10 giorni dall’ultima sottoscrizione. Perché

possa essere eseguito in Italia, il lodo dev’essere depositato in cancelleria a cura della parte

interessata per l’omologazione. Competente per l’omologazione è il tribunale nella cui

circoscrizione vi è la sede dell’arbitrato. Il tribunale è tenuto solo a controllare la regolarità

formale del lodo. A seguito del controllo emana un decreto con cui può essere concessa o

negata l’esecutorietà del lodo. Contro il decreto che nega l’esecutorietà del lodo è proponibile

reclamo, entro 30 giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione

collegiale del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato che

provvede con ordinanza non impugnabile. Nel sistema originario del codice, il decreto del giudice

era necessario per l’esistenza stessa del lodo; con la riforma del 1983 si è attribuito al decreto la

funzione di conferire al lodo efficacia di sentenza. Con la legge 25/1994 l’omologazione del lodo

rende il lodo titolo esecutivo; consente la trascrizione del lodo nei registri immobiliari e rende il

lodo inidoneo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Con la riforma del 1994 è venuto meno

l’obbligo di depositare il lodo in un termine perentorio ed è stata introdotta la possibilità di

impugnare il lodo per nullità, anche se non è stato depositato.

I : la competenza è della corte d’appello nella cui circoscrizione è stata fissata la sede

MPUGNAZIONE

dell’arbitrato. Se il lodo è stato notificato, il termine per l’impugnazione è di 90 giorni dalla data

della notifica, altrimenti è di un anno dall’ultima sottoscrizione. L’impugnazione è ammessa per

vizi procedurali e per vizi del giudizio, cioè per violazione delle regole di diritto sostanziale. Il

giudizio di impugnazione è una sorta di giudizio di secondo grado che consta di 2 fasi: la fase

rescindente ( per verificare l’esistenza di vizi ); la fase rescissoria ( che consiste nella nuova

pronuncia sul merito della controversia). La legge 25/94 prevede che, dopo la fase rescindente

sono possibili due ipotesi: se le parti sono d’accordo, il merito della causa può nuovamente

essere deciso dagli arbitri; se una delle parti si oppone alla prosecuzione davanti agli arbitri, la

corte d’Appello decide anche sul merito della controversia. In pendenza di giudizio, su istanza di

parte, la Corte di Appello può sospendere l’esecutorietà del lodo, con un provvedimento di

carattere ordinatorio, non decisorio, non impugnabile con ricorso per Cassazione ex art.111

Cost. Le revocazione va proposta entro il termine di 30 giorni. I casi di revocazione sono quelli

indicati della revocazione straordinaria. Il legislatore del 1994 ha introdotto, tra i rimedi esperibili

avverso il lodo, anche l’opposizione di terzo. In caso di semplici omissioni o di errori materiali e di

calcolo, il legislatore prevede che le parti possano far ricorso al procedimento di correzione. Se il

lodo non è stato depositato, il potere di correzione spetta agli stessi arbitri che hanno

pronunciato il lodo. Se il lodo è stato depositato, spetta al tribunale del luogo in cui è stato

depositato. L’ : caratterizzato dalla sussistenza di una delle seguenti

ARBITRATO INTERNAZIONALE

condizioni: -che almeno una delle parti avesse la residenza o la sede effettiva all’estero ( criterio

soggettivo); -che dovesse essere eseguita all’estero una parte rilevante delle prestazioni

nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce ( cd.criterio oggettivo).

L’ : è quello che si è svolto nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui deve

ARBITRATO ESTERO

essere riconosciuto ed eseguito. La distinzione tra lodi nazionali e lodi esteri è importante in

quanto il lodo interno è soggetto al procedimento di omologazione, mentre il lodo estero è

soggetto al procedimento di riconoscimento. I presupposti per il riconoscimento e per

l’esecuzione sono fissati dall’art. 2 e dalla Convenzione di New York; il procedimento per il

riconoscimento e per l’esecuzione è regolato dagli art. 839 e 840. Il riconoscimento va chiesto

con ricorso al Presidente della Corte d’appello, nella cui circoscrizione risiede l’altra parte. Il

Presidente della corte d’appello decide con decreto,dopo aver verificato la regolarità formale del

lodo. Il riconoscimento non può essere concesso: se la controversia non può essere deferita ad

arbitri, secondo la legge italiana e se il lodo contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

Contro il decreto emesso dal Presidente della Corte d’appello è prevista un’opposizione dinanzi

alla Corte d’appello. Il giudizio si svolge secondo le stesse norme previste per l’opposizione a

decreto ingiuntivo e viene deciso con sentenza impugnabile per cassazione.

L’ 2006 : Il legislatore del 2006 ha in primo luogo ricostruito i rapporti

ARBITRATO DOPO LA RIFORMA DEL

fra autorità giudiziaria ed arbitri in termini di competenza. A decorrere dal 1 marzo 2006 la

competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né

dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice.

La sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una

convenzione d’arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza. L’eccezione di

competenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena

di decadenza, nella comparsa di risposta e, in mancanza, il giudizio, rimane incardinato dinanzi

al giudice adito. Quindi non vi è priorità di un mezzo rispetto all’altro. Il legislatore del 2006 ha

inoltre previsto che, mentre l’arbitrato rituale,dà luogo ad un lodo che ha gli stessi effetti di una

sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione, l’arbitrato

irrituale, dà luogo ad un lodo con mera efficacia contrattuale, annullabile dal giudice competente

secondo le ordinarie regole per i seguenti motivi: 1)se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o

gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è

stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2)se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e

nei modi stabiliti della convenzione arbitrale; 3)se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva

essere nominato arbitro; 4)se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come

condizione di validità del lodo; 5)se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio

del contraddittorio. La convenzione di arbitrato può rinviare ad un regolamento arbitrale

precostituito e nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto

previsto dal regolamento prevale la convenzione di arbitrato. Quanto alla forma è confermata la

forma scritta ad substantiam e si è precisato che tale forma si intende rispettata anche quando la

volontà delle parti è espressa con l’utilizzo di strumenti telematici. È introdotta la possibilità di

deferire ad arbitri anche la risoluzione di controversie future relative a determinati rapporti non

contrattuali con apposita convenzione a forma scritta (controversie per atti di concorrenza sleale

da responsabilità precontrattuale e quelle risarcitorie da fatto illecito). Riguardo alla nomina e

numero degli arbitri le novità sono: -non è obbligatoria la notifica a mezzo ufficiale giudiziario

della nomina dell’arbitro, essendo sufficiente la mera notifica scritta dell’arbitro nominato; -in

caso di designazione rimessa al presidente del tribunale è consentito a questo di provvedere,

senza sentire la controparte, con decreto. L’accettazione degli arbitri dev’essere fatta per iscritto

e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o dal verbale della prima riunione. Non è

cambiata la d

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A.A. 2013-2014
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher allets di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Sandulli Piero.