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ROCEDIMENTO
di adire gli arbitri, propone la domanda e procede alla nomina dell’arbitro. Il giudizio arbitrale
viene instaurato nel momento in cui tale atto viene notificato all’altra parte. Riguardo agli effetti
sostanziali della domanda di arbitrato, la riforma del 1994 ha previsto l’effetto interruttivo e
sospensivo della prescrizione, che decorre dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio
arbitrale, e la possibilità di trascrivere la domanda di arbitrato e il successivo lodo reso
esecutivo. Per garantire il nucleo essenziale del principio del contraddittorio, la legge impone agli
arbitri di consentire sempre alle parti di presentare memorie e documenti. Per l’assunzione dei
mezzi di prova si ritengono applicabili, in linea di principio, le norme del processo ordinario.
Riguardo alla prova testimoniale, però, gli arbitri non hanno poteri coercitivi nei confronti dei
testimoni. La legge 25/1994 prevede che l’assunzione della deposizione possa avvenire
oralmente o per iscritto. Gli arbitri non possono emettere provvedimenti cautelari che, però,
possono essere chiesti e concessi solo dal giudice ordinario che se non ci fosse stato l’accordo
compromissorio sarebbe stato competente a conoscere il merito. Gli arbitri possono decidere
tutte le questioni insorte nel corso del giudizio arbitrale. La decisione della controversia avviene
sulla base delle norme sostanziali vigenti, a meno che le parti non abbiano autorizzato gli arbitri
a decidere secondo equità.
D : il lodo dev’essere deliberato entro il termine fissato dalle parti o, in mancanza,
ELIBERAZIONE
entro 180 giorni dall’accettazione dell’incarico. Il lodo è deliberato dagli arbitri riunito in
conferenza personale, nel senso che è necessaria la presenza fisica di tutti gli arbitri. L’arbitro
che omette di partecipare alle riunioni può essere sostituito. La deliberazione è adottata a
maggioranza ed il lodo dev’essere necessariamente redatto per iscritto. Il lodo può essere
parziale (quando viene deciso solo in parte il merito) e non definitivo (quando vengono decise
una o più questioni di carattere pregiudiziale o preliminare, ma non viene definita la
controversia). Il lodo dev’essere sottoscritto da tutti gli arbitri. È valido, però, il lodo sottoscritto
almeno dalla maggioranza degli arbitri. Dalla data di sottoscrizione il lodo acquista efficacia
vincolante tra le parti. La pubblicazione del lodo avviene mediante la comunicazione alle parti
effettuata dagli arbitri tramite la consegna di un originale del lodo a ciascuna di esse. La
comunicazione deve avvenire entro il termine di 10 giorni dall’ultima sottoscrizione. Perché
possa essere eseguito in Italia, il lodo dev’essere depositato in cancelleria a cura della parte
interessata per l’omologazione. Competente per l’omologazione è il tribunale nella cui
circoscrizione vi è la sede dell’arbitrato. Il tribunale è tenuto solo a controllare la regolarità
formale del lodo. A seguito del controllo emana un decreto con cui può essere concessa o
negata l’esecutorietà del lodo. Contro il decreto che nega l’esecutorietà del lodo è proponibile
reclamo, entro 30 giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione
collegiale del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato che
provvede con ordinanza non impugnabile. Nel sistema originario del codice, il decreto del giudice
era necessario per l’esistenza stessa del lodo; con la riforma del 1983 si è attribuito al decreto la
funzione di conferire al lodo efficacia di sentenza. Con la legge 25/1994 l’omologazione del lodo
rende il lodo titolo esecutivo; consente la trascrizione del lodo nei registri immobiliari e rende il
lodo inidoneo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Con la riforma del 1994 è venuto meno
l’obbligo di depositare il lodo in un termine perentorio ed è stata introdotta la possibilità di
impugnare il lodo per nullità, anche se non è stato depositato.
I : la competenza è della corte d’appello nella cui circoscrizione è stata fissata la sede
MPUGNAZIONE
dell’arbitrato. Se il lodo è stato notificato, il termine per l’impugnazione è di 90 giorni dalla data
della notifica, altrimenti è di un anno dall’ultima sottoscrizione. L’impugnazione è ammessa per
vizi procedurali e per vizi del giudizio, cioè per violazione delle regole di diritto sostanziale. Il
giudizio di impugnazione è una sorta di giudizio di secondo grado che consta di 2 fasi: la fase
rescindente ( per verificare l’esistenza di vizi ); la fase rescissoria ( che consiste nella nuova
pronuncia sul merito della controversia). La legge 25/94 prevede che, dopo la fase rescindente
sono possibili due ipotesi: se le parti sono d’accordo, il merito della causa può nuovamente
essere deciso dagli arbitri; se una delle parti si oppone alla prosecuzione davanti agli arbitri, la
corte d’Appello decide anche sul merito della controversia. In pendenza di giudizio, su istanza di
parte, la Corte di Appello può sospendere l’esecutorietà del lodo, con un provvedimento di
carattere ordinatorio, non decisorio, non impugnabile con ricorso per Cassazione ex art.111
Cost. Le revocazione va proposta entro il termine di 30 giorni. I casi di revocazione sono quelli
indicati della revocazione straordinaria. Il legislatore del 1994 ha introdotto, tra i rimedi esperibili
avverso il lodo, anche l’opposizione di terzo. In caso di semplici omissioni o di errori materiali e di
calcolo, il legislatore prevede che le parti possano far ricorso al procedimento di correzione. Se il
lodo non è stato depositato, il potere di correzione spetta agli stessi arbitri che hanno
pronunciato il lodo. Se il lodo è stato depositato, spetta al tribunale del luogo in cui è stato
depositato. L’ : caratterizzato dalla sussistenza di una delle seguenti
ARBITRATO INTERNAZIONALE
condizioni: -che almeno una delle parti avesse la residenza o la sede effettiva all’estero ( criterio
soggettivo); -che dovesse essere eseguita all’estero una parte rilevante delle prestazioni
nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce ( cd.criterio oggettivo).
L’ : è quello che si è svolto nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui deve
ARBITRATO ESTERO
essere riconosciuto ed eseguito. La distinzione tra lodi nazionali e lodi esteri è importante in
quanto il lodo interno è soggetto al procedimento di omologazione, mentre il lodo estero è
soggetto al procedimento di riconoscimento. I presupposti per il riconoscimento e per
l’esecuzione sono fissati dall’art. 2 e dalla Convenzione di New York; il procedimento per il
riconoscimento e per l’esecuzione è regolato dagli art. 839 e 840. Il riconoscimento va chiesto
con ricorso al Presidente della Corte d’appello, nella cui circoscrizione risiede l’altra parte. Il
Presidente della corte d’appello decide con decreto,dopo aver verificato la regolarità formale del
lodo. Il riconoscimento non può essere concesso: se la controversia non può essere deferita ad
arbitri, secondo la legge italiana e se il lodo contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico.
Contro il decreto emesso dal Presidente della Corte d’appello è prevista un’opposizione dinanzi
alla Corte d’appello. Il giudizio si svolge secondo le stesse norme previste per l’opposizione a
decreto ingiuntivo e viene deciso con sentenza impugnabile per cassazione.
L’ 2006 : Il legislatore del 2006 ha in primo luogo ricostruito i rapporti
ARBITRATO DOPO LA RIFORMA DEL
fra autorità giudiziaria ed arbitri in termini di competenza. A decorrere dal 1 marzo 2006 la
competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né
dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice.
La sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una
convenzione d’arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza. L’eccezione di
competenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena
di decadenza, nella comparsa di risposta e, in mancanza, il giudizio, rimane incardinato dinanzi
al giudice adito. Quindi non vi è priorità di un mezzo rispetto all’altro. Il legislatore del 2006 ha
inoltre previsto che, mentre l’arbitrato rituale,dà luogo ad un lodo che ha gli stessi effetti di una
sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione, l’arbitrato
irrituale, dà luogo ad un lodo con mera efficacia contrattuale, annullabile dal giudice competente
secondo le ordinarie regole per i seguenti motivi: 1)se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o
gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è
stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2)se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e
nei modi stabiliti della convenzione arbitrale; 3)se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva
essere nominato arbitro; 4)se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come
condizione di validità del lodo; 5)se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio
del contraddittorio. La convenzione di arbitrato può rinviare ad un regolamento arbitrale
precostituito e nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto
previsto dal regolamento prevale la convenzione di arbitrato. Quanto alla forma è confermata la
forma scritta ad substantiam e si è precisato che tale forma si intende rispettata anche quando la
volontà delle parti è espressa con l’utilizzo di strumenti telematici. È introdotta la possibilità di
deferire ad arbitri anche la risoluzione di controversie future relative a determinati rapporti non
contrattuali con apposita convenzione a forma scritta (controversie per atti di concorrenza sleale
da responsabilità precontrattuale e quelle risarcitorie da fatto illecito). Riguardo alla nomina e
numero degli arbitri le novità sono: -non è obbligatoria la notifica a mezzo ufficiale giudiziario
della nomina dell’arbitro, essendo sufficiente la mera notifica scritta dell’arbitro nominato; -in
caso di designazione rimessa al presidente del tribunale è consentito a questo di provvedere,
senza sentire la controparte, con decreto. L’accettazione degli arbitri dev’essere fatta per iscritto
e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o dal verbale della prima riunione. Non è
cambiata la d