Riassunto esame Procedura Civile: sull'arbitrato, prof. Sandulli
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ESTRATTO DOCUMENTO
L’A :
RBITRATO
L’arbitrato costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie alternative rispetto alla
giurisdizione ordinaria. Il ricorso al giudizio arbitrale comporta la possibilità di ottenere una
decisione in tempi più veloci; far decidere controversie particolarmente complicate da persone
che abbiano specifiche conoscenze tecniche; favorire soluzioni che siano facilmente accettate da
tutte le parti in causa. Gli inconvenienti dell’arbitrato sono gli eccessivi costi processuali, a causa
della particolare elevatezza degli onorari da corrispondere agli arbitri, e il rischio di una non
effettiva imparzialità del giudizio, dato che gli arbitri sono scelti dalle parti. Quando le parti si
accordano per far decidere una controversia ad arbitri, tale arbitrato viene definito rituale. A
causa degli oneri fiscali connessi all’arbitrato rituale, si è diffuso l’arbitrato irrituale o libero che
viene definito come una forma di risoluzione convenzionale delle controversie, che si caratterizza
per il fatto che le parti conferiscono agli arbitri il compito di comporre una lite mediante un atto
negoziale impegnandosi a considerare come espressione della propria volontà quando viene
deciso dagli arbitri. Assai frequente è il ricorso al biancosegno, cioè alla sottoscrizione in bianco
di un foglio conferendo agli arbitri il potere di riempirlo con quella che sarà la decisione della
controversia. La distinzione tradizionale tra arbitrato rituale e irrituale si rinviene nella volontà
delle parti: -con l’arbitrato rituale le parti intendono attribuire agli arbitri una funzione
giurisdizionale e desiderano ottenere una decisione destinata ad acquistare efficacia apri a
quella di una sentenza del giudice; -con l’arbitrato irrituale le parti conferiscono agli arbitri un
mandato per risolvere una controversia mediante un atto negozionale. L’arbitrato irrituale non va
confuso con l’arbitraggio: con l’arbitrato le parti incaricano l’arbitro di risolvere una controversia.
Con l’arbitraggio le parti conferiscono al terzo arbitratore il compito di determinare uno degli
elementi del contratto in formazione, ad es.l’oggetto dedotto in contratto o il presso, senza
conferire alcun potere decisorio su questioni controverse. L’arbitrato irrituale va anche distinto
dalla perizia contrattuale che si ha quando le parti incaricano il terzo di svolgere constatazioni o
accertamenti e si impegnano ad accettare la deliberazione del terzo (si distingue dall’arbitrato
per il diverso oggetto del contratto che attiene ad una questione tecnica e non giuridica).
L’A P R 2006: per l’arbitrato irrituale si applicano le norme sul mandato,
RBITRATO RIMA DELLA IFORMA DEL
per quel che riguarda il rapporto tra le parti e gli arbitri, e quelle sulla transazione ed in generale
sui contratto e sulle obbligazioni, per quel che riguarda il negozio con cui viene composta la lite.
Per quanto concerne il regime dell’impugnazione la giurisprudenza ritiene che contro il lodo
irrituale sono esperibili le impugnazioni irrituali. Per conferire l’incarico agli arbitri le parti possono
stipulare un compromesso, che è un apposito negozio con cui gli arbitri vengono incaricati di
definire una lite già insorta, o possono predisporre una clausola compromissoria che è una
clausola inserita in un altro contratto con cui le parti si impegnano, in via preventiva, ad affidare
ad arbitri la risoluzione delle future controversie derivanti dal contratto stesso. Per quanto
riguarda la forma, sia il compromesso che la clausola compromissoria, devono avere forma
scritta a pena di nulità. La legge 25/94 ha precisato che le parti possono manifestare la
propria volontà anche mediante telegrafo o telescrivente (forma elettronica). Per quanto riguarda
il contenuto, negli accordi compromissori devono essere indicati: l’oggetto della controversia, a
pena di nullità; la nomina degli arbitri o il numero di essi e il modo di nominarli; la sede
dell’arbitrato; le norme che gli arbitri devono osservare nel procedimento. Il giudizio arbitrale può
riguardare solo controversie su diritti disponibili, perché la legge non consente di sottrarre alla
cognizione del giudice ordinario i diritti indisponibili. Gli arbitri possono essere uno o più, purchè
in numero dispari. La nomina può essere affidata alle parti medesime, a terzi o all’autorità
giudiziaria. Solo con l’accettazione per iscritto da parte dell’arbitro si perfeziona la costituzione
dell’ufficio arbitrale. Dopo la L.25/1994 l’arbitro può essere sostituito quando pregiudica con il
proprio comportamento il regolare svolgimento dell’arbitrato o ritardi il compimento dei propri atti.
Poiché l’arbitro assolve alle funzioni che sono proprie di un giudice e deve operare con
imparzialità , può essere ricusato dalla parte per gli stessi motivi previsti per la ricusazione del
giudice ordinario.
P : l’atto iniziale del giudizio arbitrale è quell’atto con cui la parte manifesta la volontà
ROCEDIMENTO
di adire gli arbitri, propone la domanda e procede alla nomina dell’arbitro. Il giudizio arbitrale
viene instaurato nel momento in cui tale atto viene notificato all’altra parte. Riguardo agli effetti
sostanziali della domanda di arbitrato, la riforma del 1994 ha previsto l’effetto interruttivo e
sospensivo della prescrizione, che decorre dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio
arbitrale, e la possibilità di trascrivere la domanda di arbitrato e il successivo lodo reso
esecutivo. Per garantire il nucleo essenziale del principio del contraddittorio, la legge impone agli
arbitri di consentire sempre alle parti di presentare memorie e documenti. Per l’assunzione dei
mezzi di prova si ritengono applicabili, in linea di principio, le norme del processo ordinario.
Riguardo alla prova testimoniale, però, gli arbitri non hanno poteri coercitivi nei confronti dei
testimoni. La legge 25/1994 prevede che l’assunzione della deposizione possa avvenire
oralmente o per iscritto. Gli arbitri non possono emettere provvedimenti cautelari che, però,
possono essere chiesti e concessi solo dal giudice ordinario che se non ci fosse stato l’accordo
compromissorio sarebbe stato competente a conoscere il merito. Gli arbitri possono decidere
tutte le questioni insorte nel corso del giudizio arbitrale. La decisione della controversia avviene
sulla base delle norme sostanziali vigenti, a meno che le parti non abbiano autorizzato gli arbitri
a decidere secondo equità.
D : il lodo dev’essere deliberato entro il termine fissato dalle parti o, in mancanza,
ELIBERAZIONE
entro 180 giorni dall’accettazione dell’incarico. Il lodo è deliberato dagli arbitri riunito in
conferenza personale, nel senso che è necessaria la presenza fisica di tutti gli arbitri. L’arbitro
che omette di partecipare alle riunioni può essere sostituito. La deliberazione è adottata a
maggioranza ed il lodo dev’essere necessariamente redatto per iscritto. Il lodo può essere
parziale (quando viene deciso solo in parte il merito) e non definitivo (quando vengono decise
una o più questioni di carattere pregiudiziale o preliminare, ma non viene definita la
controversia). Il lodo dev’essere sottoscritto da tutti gli arbitri. È valido, però, il lodo sottoscritto
almeno dalla maggioranza degli arbitri. Dalla data di sottoscrizione il lodo acquista efficacia
vincolante tra le parti. La pubblicazione del lodo avviene mediante la comunicazione alle parti
effettuata dagli arbitri tramite la consegna di un originale del lodo a ciascuna di esse. La
comunicazione deve avvenire entro il termine di 10 giorni dall’ultima sottoscrizione. Perché
possa essere eseguito in Italia, il lodo dev’essere depositato in cancelleria a cura della parte
interessata per l’omologazione. Competente per l’omologazione è il tribunale nella cui
circoscrizione vi è la sede dell’arbitrato. Il tribunale è tenuto solo a controllare la regolarità
formale del lodo. A seguito del controllo emana un decreto con cui può essere concessa o
negata l’esecutorietà del lodo. Contro il decreto che nega l’esecutorietà del lodo è proponibile
reclamo, entro 30 giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale in composizione
collegiale del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato che
provvede con ordinanza non impugnabile. Nel sistema originario del codice, il decreto del giudice
era necessario per l’esistenza stessa del lodo; con la riforma del 1983 si è attribuito al decreto la
funzione di conferire al lodo efficacia di sentenza. Con la legge 25/1994 l’omologazione del lodo
rende il lodo titolo esecutivo; consente la trascrizione del lodo nei registri immobiliari e rende il
lodo inidoneo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Con la riforma del 1994 è venuto meno
l’obbligo di depositare il lodo in un termine perentorio ed è stata introdotta la possibilità di
impugnare il lodo per nullità, anche se non è stato depositato.
I : la competenza è della corte d’appello nella cui circoscrizione è stata fissata la sede
MPUGNAZIONE
dell’arbitrato. Se il lodo è stato notificato, il termine per l’impugnazione è di 90 giorni dalla data
della notifica, altrimenti è di un anno dall’ultima sottoscrizione. L’impugnazione è ammessa per
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