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L'arbitrato: uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie

L'arbitrato costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria. Il ricorso al giudizio arbitrale comporta la possibilità di ottenere una decisione in tempi più veloci; far decidere controversie particolarmente complicate da persone che abbiano specifiche conoscenze tecniche; favorire soluzioni che siano facilmente accettate da tutte le parti in causa.

Vantaggi e svantaggi dell'arbitrato

Gli inconvenienti dell'arbitrato sono gli eccessivi costi processuali, a causa della particolare elevatezza degli onorari da corrispondere agli arbitri, e il rischio di una non effettiva imparzialità del giudizio, dato che gli arbitri sono scelti dalle parti.

Tipologie di arbitrato

Quando le parti si accordano per far decidere una controversia ad arbitri, tale arbitrato viene definito rituale. A causa degli oneri fiscali connessi all'arbitrato rituale, si è diffuso l'arbitrato irrituale o libero che viene definito come una forma di risoluzione convenzionale delle controversie. Esso si caratterizza per il fatto che le parti conferiscono agli arbitri il compito di comporre una lite mediante un atto negoziale impegnandosi a considerare come espressione della propria volontà quanto viene deciso dagli arbitri.

Assai frequente è il ricorso al biancosegno, cioè alla sottoscrizione in bianco di un foglio conferendo agli arbitri il potere di riempirlo con quella che sarà la decisione della controversia. La distinzione tradizionale tra arbitrato rituale e irrituale si rinviene nella volontà delle parti:

  • Con l'arbitrato rituale le parti intendono attribuire agli arbitri una funzione giurisdizionale e desiderano ottenere una decisione destinata ad acquistare efficacia a pari quella di una sentenza del giudice;
  • Con l'arbitrato irrituale le parti conferiscono agli arbitri un mandato per risolvere una controversia mediante un atto negoziale.

Arbitrato irrituale e perizia contrattuale

L'arbitrato irrituale non va confuso con l'arbitraggio: con l'arbitrato le parti incaricano l'arbitro di risolvere una controversia. Con l'arbitraggio le parti conferiscono al terzo arbitratore il compito di determinare uno degli elementi del contratto in formazione, ad es. l'oggetto dedotto in contratto o il prezzo, senza conferire alcun potere decisorio su questioni controverse. L'arbitrato irrituale va anche distinto dalla perizia contrattuale che si ha quando le parti incaricano il terzo di svolgere constatazioni o accertamenti e si impegnano ad accettare la deliberazione del terzo (si distingue dall'arbitrato per il diverso oggetto del contratto che attiene ad una questione tecnica e non giuridica).

Norme e impugnazioni dell'arbitrato irrituale

Per l'arbitrato irrituale si applicano le norme sul mandato, per quel che riguarda il rapporto tra le parti e gli arbitri, e quelle sulla transazione ed in generale sui contratti e sulle obbligazioni, per quel che riguarda il negozio con cui viene composta la lite. Per quanto concerne il regime dell'impugnazione, la giurisprudenza ritiene che contro il lodo irrituale sono esperibili le impugnazioni irrituali.

Compromesso e clausola compromissoria

Per conferire l'incarico agli arbitri le parti possono stipulare un compromesso, che è un apposito negozio con cui gli arbitri vengono incaricati di definire una lite già insorta, o possono predisporre una clausola compromissoria che è una clausola inserita in un altro contratto con cui le parti si impegnano, in via preventiva, ad affidare ad arbitri la risoluzione delle future controversie derivanti dal contratto stesso. Per quanto riguarda la forma, sia il compromesso che la clausola compromissoria devono avere forma scritta a pena di nullità. La legge 25/94 ha precisato che le parti possono manifestare la propria volontà anche mediante telegrafo o telescrivente (forma elettronica).

Elementi essenziali degli accordi compromissori

Per quanto riguarda il contenuto, negli accordi compromissori devono essere indicati:

  • L'oggetto della controversia, a pena di nullità;
  • La nomina degli arbitri o il numero di essi e il modo di nominarli;
  • La sede dell'arbitrato;
  • Le norme che gli arbitri devono osservare nel procedimento.

Il giudizio arbitrale può riguardare solo controversie su diritti disponibili, perché la legge non consente di sottrarre alla cognizione del giudice ordinario i diritti indisponibili. Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. La nomina può essere affidata alle parti medesime, a terzi o all'autorità giudiziaria. Solo con l'accettazione per iscritto da parte dell'arbitro si perfeziona la costituzione dell'ufficio arbitrale.

Nomina e sostituzione degli arbitri

Dopo la L.25/1994 l'arbitro può essere sostituito quando pregiudica con il proprio comportamento il regolare svolgimento dell'arbitrato o ritardi il compimento dei propri atti. Poiché l'arbitro assolve alle funzioni che sono proprie di un giudice e deve operare con imparzialità, può essere ricusato dalla parte per gli stessi motivi previsti per la ricusazione del giudice ordinario.

Procedimento arbitrale

L'atto iniziale del giudizio arbitrale è quell'atto con cui la parte manifesta la volontà di adire gli arbitri, propone la domanda e procede alla nomina dell'arbitro. Il giudizio arbitrale viene instaurato nel momento in cui tale atto viene notificato all'altra parte. Riguardo agli effetti sostanziali della domanda di arbitrato, la riforma del 1994 ha previsto l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione, che decorre dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio arbitrale, e la possibilità di trascrivere la domanda di arbitrato e il successivo lodo reso esecutivo. Per garantire il nucleo essenziale del principio del contraddittorio, la legge impone agli arbitri di consentire sempre alle parti di presentare memorie e documenti.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher allets di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Sandulli Piero.
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