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Estratto del documento

IL PROCESSO DI PRIMO GRADO

1) fase introduttiva del processo

2) fase di trattazione della causa

3) fase decisoria

FASE INTRODUTTIVA DEL PROCESSO

ATTO DI CITAZIONE: POSIZIONE DELL’ATTORE

3 articoli disegnano analiticamente il contenuto dell’atto di citazione e configurano un quadro articolato delle

sue nullità, in cui vedremo rifletti gran parte dei principi della nullità in generale → essendo il primo atto del

processo, su cui si fondano tutti gli altri, è rilevante ben determinarlo.

Il processo da citazione:

- inizia con la notifica della citazione, con cui la citazione viene resa nota al convenuto,

- solo dopo ci sarà il deposito presso il Tribunale;

con la notifica gli unici soggetti ad essere a conoscenza sono attore, convenuto e relativi difensori. 51

Dal momento di notificazione, la causa pende e i soggetti assumono qualità di parte.

La notifica della citazione determina tutti gli effetti processuali e sostanziali di cui abbiamo parlato; es.

interruzione della prescrizione.

REQUISITI DELL’ATTO DI CITAZIONE (ART. 163)

requisiti della editio actionis (che attengono alla formulazione della domanda) → richiamiamo i tre

• elementi di identificazione delle azioni

parti

o causa petendi (insieme dei fatti costitutivi da cui l’attore fa derivare il suo diritto → nelle azioni

o autodeterminate si può anche evitare di indicare gli atti costitutivi, perché l’azione si identifica

comunque; invece nelle eterodeterminate dev’essere inserito a pena di nullità.

petitum (oggetto mediato e immediato)

o

requisiti attinenti alla vocatio in ius (che attengono al contraddittorio col convenuto)

• indicazione dell’udienza (data alla quale cita il convenuto a comparire davanti al giudice); in

o relazione all’udienza esiste il termine a comparire / minimo di comparizione, ossia un

intervallo tra data della notifica e data dell’udienza→ tra il giorno in cui riceve notifica e la data

dell’udienza deve intercorrere n° minimo di giorni in cui il convenuto possa organizzare le difese:

se la citazione è notificata in Italia: 90 giorni liberi

 se la citazione è notificata all’estero: 150 giorni liberi

è dato termine minimo, ma non termine massimo. In linea di massima al convenuto non importa

molto, ma ci sono casi in cui il convenuto può avere interesse a risposta rapida → è previsto che il

convenuto, costituendosi tempestivamente, possa chiedere l’anticipazione dell’udienza fissata

dall’attore purché siano rispettati i giorni liberi.

Se l’attore ritiene che la causa abbia ragioni particolari d’urgenza, può chiedere al presidente del

tribunale di consentirgli di ridurre fino alla metà il termine di comparizione.

Davanti al giudice di pace, i termini sono ex lege ridotti alla metà (23) e a loro volta riducibili:

45 giorni liberi

 75 giorni liberi

invito a comparire in giudizio per quell’udienza

o invito a costituirsi in giudizio entro il termine per la costituzione in giudizio, cioè 20 giorni

o prima di quell’udienza (se l’attore ha ottenuto di ridurre il termine, si dimezza anche questo; se è

davanti al giudice di pace, fino alla prima udienza -.-), perché il giudice abbia tempo sufficiente

per esaminare sia l’atto di citazione, sia le difese del convenuto; questo secondo invito dev’essere

accompagnato da: avvertimento al convenuto che, se si costituisce in ritardo, rischia di incorrere

in alcune decadenza (questo sempre perché l’atto di citazione può finire nelle mani di qualcuno

che nulla sa di processo civile)

indicazione del giudice adito per tipo (tribunale, giudice di pace) e per territorio

o

inoltre, indicazione delle prove che l’attore richiede siano assunte e in particolare dei documenti che

• intende utilizzare a dimostrazione dei suoi assunti

Saranno poi necessarie le firme: dell’avvocato o direttamente dalla parte.

Può avere in calce o in margine la procura alle liti del difensore; questa è sufficiente che sia conferita prima

della costituzione in giudizio.

Di tutti i requisiti:

- alcuni sono previsti a pena di nullità

- altri non sono previsti a pena di nullità

- alcuni di quelli previsti a nullità possono essere successivamente modificati dall’attore

NULLITÀ DELLA CITAZIONE (ART. 164) 52

Tutto l’articolo è improntato alla necessità di sanare le nullità, in modo che il processo possa arrivare a

raggiungere il suo scopo, ovvero la pronuncia sul merito (alcuni ordinamenti invece non hanno questa

tensione verso la pronuncia di merito, semplicemente chiudono il processo).

Vi sono 3 fattori di sanatoria:

costituzione del convenuto

• rinnovazione della citazione (nulla)

• integrazione della citazione (nulla)

Nullità della vocatio in ius

Se la citazione:

- manca di uno di questi elementi

- o ha tutti gli elementi ma è violato il termine minimo

la citazione è nulla per un vizio attinente alla vocatio in ius.

1) Se il convenuto si costituisce in giudizio, la nullità si considera sanata (cfr. la nullità è sanata se l’atto ha

raggiungo comunque il suo scopo) con effetto retroattivo.

Se però la nullità dipende da termine sbagliato o mancanza dell’avvertimento, il convenuto può richiedere

anche che l’udienza sia differita in modo da poter integrare la comparsa di risposta.

2) Se il convenuto non si costituisce, il giudice guarda all’atto e ravvisa una nullità attinente alla vocatio e

può rilevare anche d’ufficio la nullità e invitare l’attore a rinnovare la citazione, emendandola del vizio.

Se l’attore segue l’indicazione e rinnova la citazione, la nullità si considera sanata con effetto retroattivo.

In sintesi: le nullità della vocatio in ius si sanano, in entrambi i casi ex tunc:

- con la costituzione in giudizio

- con la rinnovazione della citazione

Nullità della editio actionis

Differenze:

- la costituzione del convenuto rileva, ma non ha MAI effetto sanante, perché l’attore è l’unico che può

sanare la propria domanda

- se il giudice rileva il vizio, invita l’attore in ogni caso a sanare la domanda, sia che il convenuto si sia

costituito sia che no:

se il convenuto non si è costituito, la nullità si sana con rinnovazione dell’atto di citazione

o se il convenuto si è costituito, la nullità si sana più semplicemente → l’attore è invitato dal giudice

o a depositare in cancelleria l’integrazione della citazione, che integrerà l’elemento mancante o

incerto della citazione originaria

- in tutti i casi, questi vizi non si sanano retroattivamente, ma la sanatoria opera ex tunc

NON genera nullità invece la mancata indicazione delle prove, la cui conseguenza vedremo poi.

Inerzia dell’attore nell’ottemperare all’ordine del giudice

Se l’attore, invitato a farlo, non sana l’atto → il processo si conclude con pronuncia di rito.

Rimane solo il dubbio sul tipo di provvedimento con cui il giudice chiuda il processo per vizio della

citazione non sanato.

Ex 164, per mancata sanatoria dei vizi della vocatio in ius → estinzione del processo (chiusura del processo

senza sentenza, né di merito né di rito).

Nulla è detto nella norma, ma per mancata sanatoria dei vizi di editio della domanda: 53

- ex art. 307, in caso di mancata rinnovazione → estinzione del processo

- in caso di mancata integrazione → sentenza che dichiara impossibilità di decidere nel merito

La sanatoria del vizio dell’atto di citazione però è irrilevante e non impedisce il decorso del termine per la

proposizione di una certa domanda (es. termine per impugnazione di delibere assembleari).

ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO E DESIGNAZIONE DEL GIUDICE

Tra la notifica della citazione e l’arrivo alla prima udienza manca un pezzo.

La notifica della citazione non investe alcun giudice; nei 10 giorni successivi alla notifica della citazione,

l’attore deve eseguire deposito in cancelleria dell’atto di citazione notificato + dei documenti eventualmente

indicati; ciò che è depositato è il fascicolo di parte, suddiviso in due sottofascicoli: atti e documenti.

Costituendosi l’attore, avviene iscrizione della causa nel ruolo.

A questo punto tutti i soggetti del processo sono entrati in contatto.

Il cancelliere porta il fascicolo al presidente del tribunale, che nei 2 giorni successivi fa designazione del

giudice incaricato, che prende nome di giudice istruttore. Questa scelta non ha rilevanza processuale,

perché ci sono dei criteri volti a evitare pregiudizio dell’imparzialità, di numeri ecc. ma la loro violazione

non dà luogo a nullità. Se il tribunale è diviso in sezioni, il presidente demanda la scelta al presidente di

sezione, ma anche questo senza nullità.

Il giudice che si è vista assegnata la causa si trova assegnata l’udienza indicata dall’attore; bisogna tener

presente però due cose (e due regole):

- i giudici civili tengono un’udienza ‘iniziale’ a settimana → l’udienza indicata dall’attore si sposta in

avanti fino a raggiungere il primo giorno utile in cui il giudice tiene udienza (spostamento automatico)

→ il convenuto deve costituirsi entro 20 giorni dall’udienza indicata dall’attore

- allo scopo di organizzarsi il lavoro, è consentito al giudice istruttore di differire l’udienza fissata

dall’attore fino a un massimo di 45 giorni (spostamento discrezionale)

→ il convenuto deve costituirsi entro 20 giorni dall’udienza fissata dal giudice

COMPARSA DI RISPOSTA

Primo atto difensivo del convenuto è la comparsa di risposta che, a differenza dell’atto di citazione, non

deve essere notificata all’attore ma semplicemente depositata in cancelleria.

Può contenere tutte le possibili difese del convenuto (già viste).

Di queste varie attività però ve ne sono 3 che rimangono precluse se la comparsa di risposta non è depositata

tempestivamente (entro 20 giorni prima dell’udienza o termine minore previsto):

formulazione delle domande riconvenzionali

• formulazione delle eccezioni in senso stretto

• istanza per la chiamata di un terzo in causa (es. chiamata in garanzia)

se il convenuto si costituisce 18 giorni prima dell’udienza può benissimo farlo, ma quelle tre attività sono

ormai precluse.

Il convenuto può indicarvi mezzi di prova e documenti, ma la circostanza che lo faccia oppure no non incide

sulla validit&agr

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Publisher
A.A. 2015-2016
88 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher camsca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ronco Alberto.