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La porcedura legislativa ordinaria tende a facilitare la convergenza delle tre
Istituzioni su un testo condiviso.
Il Trattato di Lisbona prevede che, in moltissime materie, gli atti legislativi vengano
adottati mediante il procedimento legislativo ordinario; anche in questo ambito,
però, si verificano variazioni procedurali (come la consulatazione del Comitato
economico e sociale, oppure del Comitato delle Regioni, o della Banca centrale
europea, o della corte dei Conti,...).
3. LA PROCEDURA DI BILANCIO
La procedura di bilancio con la formazione di un progetto da parte della
Commissione, sottoposto al Parlamento ed al Consiglio.
Il Consiglio adotta la propria posizone a magggioranza qualificata.
Il progetto potrà quindi essere approvato in prima lettura dal Parlamento a
maggioranza dei voti espressi.
Qualora il Parlamento apporti, a maggioranza assoluta, degli emendamenti alla
posizione del Consiglio, viene convocato un Comitato di conciliazione composto dai
membri del Consiglio e da un pari numero di membri del Parlamento, con il compito
di redigere un progetto comune. Questo progetto potrà quindi essere adottato in
secodna lettura da ciascuna delle due Istituzioni.
Il progetto si considera respinto qualora il Parlamento lo rigetti a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
Il rigetto da parte del Consiglio non esclude che il Parlamento possa egualmente
approvare il bilancioin conformità a ciascuno degli emendamenti da esso proposti
rispetto alla posizione del Consiglio.
L’apporvazione da parte del solo Parlamento richiede tuttavia la maggioranza
assoluta dei suoi membri e i 3/5 dei voti espressi.
(Il paralmento ha quindi, in tale procedura, una posizione privilegiata rispetto a
quella del Consiglio).
4. LE PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI
Vi è un’ampia serie di procedimenti atipici che il Trattato di Lisbona tende a
raggruppare nell’ambito della procedura legislativa speciale.
“nei casi specifici previsti dai Trattati, l’adozione di un regolamento, di una direttiva
o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del
Consiglio o da parte di quest’ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo
costituisce una procedura speciale”. [art.289, par.2 TFUE]
Perciò la procedura legislativa speciale si applica quando un atto sia adottato da una
delle due Istituzioni con la partecipazione dell’altra. La disposizione si riferisce in
gran parte alle varie ipotesi nelle quali i Trattati assegnano al Consiglio il potere di
adottare atti giuridici, riservando un ruolo subordinato al Parlamento.
Al fine di qualificare tali procedimenti come procedure legislative speciali occorre
inoltre che i Trattati espressamente conferiscano tale qualifica; in mancanza gli atti
non avrenno la natura di atti legislativi.
L’art. 289, par 2 TFUE non definisce una procedura unitaria.
5. PROCEDURE DECISIONALI NELL’AMBITO DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA
COMUNE
Le procedure legislative non trovano applicazione nel campo dell’integrazione
politica.
I procedimenti decisionali nel campo della politica estera e di sicurezza comune sono
pressocché fondati su meccanismi di cooperazione inttergovernativa.
“la politica estera e di sicurezza comune è soggetta a nore e procedure specifiche.
Essa è definita ed attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano
all’unaminità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa
l’adozione di atti legislativi”. [art.24, par.1 TUE]
Il Consiglio europeo ha il compito di definire gli interessi strategici, gli obbiettivi e gli
interessi generali della politica estera.
L’attuazione di queste spetta al Consiglio, il quale agisce nella sua composizione a
livello di ministri degli esteri degli Stati memebri. Ad esso spetta l’eleabirazione della
politica estera e l’adozione delle decisioni per la sua attuazione.
Le decisioni del Consiglio devono essere adottate all’unaminità.
È previsto un meccanismo chiamato “astensione costruttiva” secondo il quale uno
Stato che intenda astenersi dal voto può precisare che la propria stensione non
ostacola l’adozione della decisione la quale non si applicherà ad esso. Si stabilisce, in
tal modo, un meccanismo di integrazione differenziata nel campo della politica
estera.
Il voto a maggioranza è consentito solo per decisioni da adottare sulla base di
precedenti atti adottati all’unaminità dal Consiglio europeo o dallo stesso Consiglio,
ad esclusione del settore della difesa.
Anche in tal caso l’invocazione di rilevanti motivi di politica nazionale da parte di uno
Stato è sufficiente per ristabilire l’unaminità.
Le decisioni nel campo della politica estera sono quindi attuate dall’Alto
Rappresentante per la politica estera.
Si può notare che sono del tutto assenti i meccanismi descritti precedentemente.
Il Consiglio agisce sulla base del consenso unanime degli Stati, i quali hanno il potere
di esercitare il veto sull’adozione della decisione.
La Commissione non ha alcun potere di iniziativa, che spetta invece a caiscuno stato
membro, all’Alto rappresentante ovvero a questo con l’appoggio della Commissione.
Il Parlamento è dle tutto escluso dal processo decisionale, salvo un generale dovere
dell’Alto rappresentante di consultarlo sui principali aspetti e sulle scelte
fondamentali della politica estera.
6.PROCEDURE DECISIONALI NELL’AMBITO DELL’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA
Nell’ambito della politica monetaria la competenza dell’Unione è di carattere
esclusivo, esercitata con meccanismi di carattere sovrannazionale che vedono
protagonista la Banca centrale eurpea.
La politica economica è invece rimasta in capo agli Stati ed è oggetto di una mera
competenza di coordinamento dell’Unione, viene esercitata con strumenti normativi
tendenzialmente non vincolanti e attraverso procedure intergovernative.
Si è diffusa l’opinione che non foasse possibile attuare un governo della moenta
dissociato dal governo dell’economia. La crisi del debito sovrano, anzi, trarrebbe
origine proprio dalle difficoltà di attuare una politica coordinata sul piano
economico e monetario. Da un lato sono stati quindi eleborati una serie di
meccanismi decisionali destinati a rafforzare i meccanismi di controllo delle politiche
economiche degli Stati memebri. D’altro lato, la Banca centrale europea ha adottato
una politica monetaria “interventista”, diretta a realizzare obiettiv prossimi a quelli
della politica economica.
Queste due tendenze sembrano convergere nell’adozione di un approccio (parziale)
coordinato fra le Istituzioni operanti rispettivamente nell’ambito della politica
economica e in quella monetaria.
a) LE PROCEDURE PER L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’UNIONE IN MATERIA
DI POLITICA ECONOMICA
“gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di
interesse comune e le coordinano nell’ambito del Consiglio..”
Il coordinamento viene attuato attraverso l’adozione di “indirizzi di massima”
eleaborati dal Consiglio su raccomandazione della Commissione e sottoposti al
Consiglio europeo. In seguito all’approvazione del Consiglio europeo, tali indirizzi
sono adottati con raccomandazione del Consiglio.
Il rispetto di tali indirizzi è assicurato attraverso una “sorvglianza multilaterale”
affidata al Consiglio, che opera sulla base di relazioni della Commissione. In caso di
mancato rispetto, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro
interessato.
La Commissione sorveglia l’andamento dei bilanci di ciascuno Stato memebro al fine
di assicurare il rispetto del divieto di decifit eccessivi. Qualora ritenga che esista un
rischio di violazione, la Commissione trasmette un parere allo Stato interessato e
informa il Consiglio. Il Consiglio può indirizzare raccomandazioni allo Stato
interessato e aprire una apposita procedura che può includere misure sanzionatorie.
b) ISTITUZIONI E PROCEDURE DELLA POLITICA MONETARIA
La politica monetaria è assegnata a due organi sovrannazionali: la Banca centrale
europea (BCE) e il Sistema delle banche centrali (SEBC). Il SEBC è formato dalla BCE
e dalle banche centrali nazionali.
Nelle questioni riguardanti la moneta comune, opera l’Eurosistema, costituito dall
BCE e dalle Banche centrali nazionali dei paesi che hanno adottato l’euro.
Tali organisimi sono assistiti da garanzie di piena indipendenza: hanno il divieto di
sollecitare o accettare istruzioni dalle Istituzioni, dagli organi o organismi
dell’Unione, dai governi degli Stati memembri o da qualsiasi altro organismo.
L’obbiettivo principale della politica monetaria è la stabilità dei prezzi.
Nell’esercizio della politica monetaria la BCE è dotata di poteri normativi: può
adottare regolamenti e decisioni e formulare raccomandazioni e pareri. Essa ha
inoltre un potere sanzionatorio.
Il potere decisionale affidato alla BCE è esercitato mediante il Consiglio direttivo,
composto dai membri del comitato esecutivo della BCE e dai governatori delle
banche centrali degli Stati aventi l’euro.
Il diritto di voto non spetta a ciascun governtore ma è assegnato a rotazione sulla
base di un sistema complesso che tiene conto del prodotto interno lordo di ciascun
Paese. Il Consiglio direttivo decide a maggioranza dei membri aventi diritto al voto.
Al Comitato esecutivo, composto dal Presidente della BCE, dal vicepresidente e da
altri quattro membri, spetta la gestione degli affari correnti.
c) I RAPPORTI FRA POLITICA ECONOMICA E POLITICA MONETARIA NELLA PRASSI
RECENTE
Una nota caratterizzante la prassi recente è data dalla progressiva tendenza a
concentrare il potere decisionale nelle mani delle Istituzioni rappresentative degli
Stati membri. In particolare, il governo dell’eurozona è caratterizzato da una
crescente intergovernamentalizzazione, realizzata talvolta anche al di fuori del
quadro oridnamentale definito dai Trattati istitutivi, a mezzo cioè di accordi fra Stati
retti dal diritto internazionale.
L’esigenza di elaborare strategie per affrontare la crisi economica ha prodotto una
tendenza ad adottare delibere nelle sedi di concentrazione interstatale, quali
l’Eurogruppo (che riunisce i ministri economici degli Stati che hanno adottato l’euro)
e l’Eurosummit (riunisce i Capi di Stato e di governo degli Stati aventi l’euro). Dato il
carattere informale di tali delibere esse vanno recepite dalle Istituzioni aventi poteri
legislativi, in particolare dal Consiglio riunito a livello dei Ministri economici degli
Stati che hanno adottato l’euro.
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