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La porcedura legislativa ordinaria tende a facilitare la convergenza delle tre

Istituzioni su un testo condiviso.

Il Trattato di Lisbona prevede che, in moltissime materie, gli atti legislativi vengano

adottati mediante il procedimento legislativo ordinario; anche in questo ambito,

però, si verificano variazioni procedurali (come la consulatazione del Comitato

economico e sociale, oppure del Comitato delle Regioni, o della Banca centrale

europea, o della corte dei Conti,...).

3. LA PROCEDURA DI BILANCIO

La procedura di bilancio con la formazione di un progetto da parte della

Commissione, sottoposto al Parlamento ed al Consiglio.

Il Consiglio adotta la propria posizone a magggioranza qualificata.

Il progetto potrà quindi essere approvato in prima lettura dal Parlamento a

maggioranza dei voti espressi.

Qualora il Parlamento apporti, a maggioranza assoluta, degli emendamenti alla

posizione del Consiglio, viene convocato un Comitato di conciliazione composto dai

membri del Consiglio e da un pari numero di membri del Parlamento, con il compito

di redigere un progetto comune. Questo progetto potrà quindi essere adottato in

secodna lettura da ciascuna delle due Istituzioni.

Il progetto si considera respinto qualora il Parlamento lo rigetti a maggioranza

assoluta dei suoi membri.

Il rigetto da parte del Consiglio non esclude che il Parlamento possa egualmente

approvare il bilancioin conformità a ciascuno degli emendamenti da esso proposti

rispetto alla posizione del Consiglio.

L’apporvazione da parte del solo Parlamento richiede tuttavia la maggioranza

assoluta dei suoi membri e i 3/5 dei voti espressi.

(Il paralmento ha quindi, in tale procedura, una posizione privilegiata rispetto a

quella del Consiglio).

4. LE PROCEDURE LEGISLATIVE SPECIALI

Vi è un’ampia serie di procedimenti atipici che il Trattato di Lisbona tende a

raggruppare nell’ambito della procedura legislativa speciale.

“nei casi specifici previsti dai Trattati, l’adozione di un regolamento, di una direttiva

o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del

Consiglio o da parte di quest’ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo

costituisce una procedura speciale”. [art.289, par.2 TFUE]

Perciò la procedura legislativa speciale si applica quando un atto sia adottato da una

delle due Istituzioni con la partecipazione dell’altra. La disposizione si riferisce in

gran parte alle varie ipotesi nelle quali i Trattati assegnano al Consiglio il potere di

adottare atti giuridici, riservando un ruolo subordinato al Parlamento.

Al fine di qualificare tali procedimenti come procedure legislative speciali occorre

inoltre che i Trattati espressamente conferiscano tale qualifica; in mancanza gli atti

non avrenno la natura di atti legislativi.

L’art. 289, par 2 TFUE non definisce una procedura unitaria.

5. PROCEDURE DECISIONALI NELL’AMBITO DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

COMUNE

Le procedure legislative non trovano applicazione nel campo dell’integrazione

politica.

I procedimenti decisionali nel campo della politica estera e di sicurezza comune sono

pressocché fondati su meccanismi di cooperazione inttergovernativa.

“la politica estera e di sicurezza comune è soggetta a nore e procedure specifiche.

Essa è definita ed attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano

all’unaminità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa

l’adozione di atti legislativi”. [art.24, par.1 TUE]

Il Consiglio europeo ha il compito di definire gli interessi strategici, gli obbiettivi e gli

interessi generali della politica estera.

L’attuazione di queste spetta al Consiglio, il quale agisce nella sua composizione a

livello di ministri degli esteri degli Stati memebri. Ad esso spetta l’eleabirazione della

politica estera e l’adozione delle decisioni per la sua attuazione.

Le decisioni del Consiglio devono essere adottate all’unaminità.

È previsto un meccanismo chiamato “astensione costruttiva” secondo il quale uno

Stato che intenda astenersi dal voto può precisare che la propria stensione non

ostacola l’adozione della decisione la quale non si applicherà ad esso. Si stabilisce, in

tal modo, un meccanismo di integrazione differenziata nel campo della politica

estera.

Il voto a maggioranza è consentito solo per decisioni da adottare sulla base di

precedenti atti adottati all’unaminità dal Consiglio europeo o dallo stesso Consiglio,

ad esclusione del settore della difesa.

Anche in tal caso l’invocazione di rilevanti motivi di politica nazionale da parte di uno

Stato è sufficiente per ristabilire l’unaminità.

Le decisioni nel campo della politica estera sono quindi attuate dall’Alto

Rappresentante per la politica estera.

Si può notare che sono del tutto assenti i meccanismi descritti precedentemente.

Il Consiglio agisce sulla base del consenso unanime degli Stati, i quali hanno il potere

di esercitare il veto sull’adozione della decisione.

La Commissione non ha alcun potere di iniziativa, che spetta invece a caiscuno stato

membro, all’Alto rappresentante ovvero a questo con l’appoggio della Commissione.

Il Parlamento è dle tutto escluso dal processo decisionale, salvo un generale dovere

dell’Alto rappresentante di consultarlo sui principali aspetti e sulle scelte

fondamentali della politica estera.

6.PROCEDURE DECISIONALI NELL’AMBITO DELL’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

Nell’ambito della politica monetaria la competenza dell’Unione è di carattere

esclusivo, esercitata con meccanismi di carattere sovrannazionale che vedono

protagonista la Banca centrale eurpea.

La politica economica è invece rimasta in capo agli Stati ed è oggetto di una mera

competenza di coordinamento dell’Unione, viene esercitata con strumenti normativi

tendenzialmente non vincolanti e attraverso procedure intergovernative.

Si è diffusa l’opinione che non foasse possibile attuare un governo della moenta

dissociato dal governo dell’economia. La crisi del debito sovrano, anzi, trarrebbe

origine proprio dalle difficoltà di attuare una politica coordinata sul piano

economico e monetario. Da un lato sono stati quindi eleborati una serie di

meccanismi decisionali destinati a rafforzare i meccanismi di controllo delle politiche

economiche degli Stati memebri. D’altro lato, la Banca centrale europea ha adottato

una politica monetaria “interventista”, diretta a realizzare obiettiv prossimi a quelli

della politica economica.

Queste due tendenze sembrano convergere nell’adozione di un approccio (parziale)

coordinato fra le Istituzioni operanti rispettivamente nell’ambito della politica

economica e in quella monetaria.

a) LE PROCEDURE PER L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’UNIONE IN MATERIA

DI POLITICA ECONOMICA

“gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di

interesse comune e le coordinano nell’ambito del Consiglio..”

Il coordinamento viene attuato attraverso l’adozione di “indirizzi di massima”

eleaborati dal Consiglio su raccomandazione della Commissione e sottoposti al

Consiglio europeo. In seguito all’approvazione del Consiglio europeo, tali indirizzi

sono adottati con raccomandazione del Consiglio.

Il rispetto di tali indirizzi è assicurato attraverso una “sorvglianza multilaterale”

affidata al Consiglio, che opera sulla base di relazioni della Commissione. In caso di

mancato rispetto, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro

interessato.

La Commissione sorveglia l’andamento dei bilanci di ciascuno Stato memebro al fine

di assicurare il rispetto del divieto di decifit eccessivi. Qualora ritenga che esista un

rischio di violazione, la Commissione trasmette un parere allo Stato interessato e

informa il Consiglio. Il Consiglio può indirizzare raccomandazioni allo Stato

interessato e aprire una apposita procedura che può includere misure sanzionatorie.

b) ISTITUZIONI E PROCEDURE DELLA POLITICA MONETARIA

La politica monetaria è assegnata a due organi sovrannazionali: la Banca centrale

europea (BCE) e il Sistema delle banche centrali (SEBC). Il SEBC è formato dalla BCE

e dalle banche centrali nazionali.

Nelle questioni riguardanti la moneta comune, opera l’Eurosistema, costituito dall

BCE e dalle Banche centrali nazionali dei paesi che hanno adottato l’euro.

Tali organisimi sono assistiti da garanzie di piena indipendenza: hanno il divieto di

sollecitare o accettare istruzioni dalle Istituzioni, dagli organi o organismi

dell’Unione, dai governi degli Stati memembri o da qualsiasi altro organismo.

L’obbiettivo principale della politica monetaria è la stabilità dei prezzi.

Nell’esercizio della politica monetaria la BCE è dotata di poteri normativi: può

adottare regolamenti e decisioni e formulare raccomandazioni e pareri. Essa ha

inoltre un potere sanzionatorio.

Il potere decisionale affidato alla BCE è esercitato mediante il Consiglio direttivo,

composto dai membri del comitato esecutivo della BCE e dai governatori delle

banche centrali degli Stati aventi l’euro.

Il diritto di voto non spetta a ciascun governtore ma è assegnato a rotazione sulla

base di un sistema complesso che tiene conto del prodotto interno lordo di ciascun

Paese. Il Consiglio direttivo decide a maggioranza dei membri aventi diritto al voto.

Al Comitato esecutivo, composto dal Presidente della BCE, dal vicepresidente e da

altri quattro membri, spetta la gestione degli affari correnti.

c) I RAPPORTI FRA POLITICA ECONOMICA E POLITICA MONETARIA NELLA PRASSI

RECENTE

Una nota caratterizzante la prassi recente è data dalla progressiva tendenza a

concentrare il potere decisionale nelle mani delle Istituzioni rappresentative degli

Stati membri. In particolare, il governo dell’eurozona è caratterizzato da una

crescente intergovernamentalizzazione, realizzata talvolta anche al di fuori del

quadro oridnamentale definito dai Trattati istitutivi, a mezzo cioè di accordi fra Stati

retti dal diritto internazionale.

L’esigenza di elaborare strategie per affrontare la crisi economica ha prodotto una

tendenza ad adottare delibere nelle sedi di concentrazione interstatale, quali

l’Eurogruppo (che riunisce i ministri economici degli Stati che hanno adottato l’euro)

e l’Eurosummit (riunisce i Capi di Stato e di governo degli Stati aventi l’euro). Dato il

carattere informale di tali delibere esse vanno recepite dalle Istituzioni aventi poteri

legislativi, in particolare dal Consiglio riunito a livello dei Ministri economici degli

Stati che hanno adottato l’euro.

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
8 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silselsal di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Cannizzaro Enzo.