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Principi costituzionali

Principio di unità ed indivisibilità

Il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica è contemplato nell’articolo 5 della Costituzione. È il “primo” principio fondamentale, poiché l’unità ed indivisibilità presuppongono la conservazione dell’ordine costituito, al venir meno dei quali si condurrebbe il venir meno di tutti i principi che trovano fondamento nel Testo costituzionale. Ha valenza normativa, programmatica, precettiva e conformativa. Non si limita a dare conto di uno stato di fatto che deve rimanere intangibile, la “unità ed indivisibilità” della Repubblica in un contesto che riconosce e promuove le autonomie locali, ma sul piano più strettamente normativo e percettivo, imponendo agli attori istituzionali non solo le istanze autonomiste, ma anche quelle unitariste.

Le riforme del Titolo V

La diversa conformazione dei principi di unità ed indivisibilità e del principio autonomista alla luce delle due riforme organiche del Titolo V della Parte II della Costituzione. Parte II della Costituzione = parte organizzativa. Le sue uniche due riforme riguardano l’assetto territoriale della Repubblica, investono ed hanno investito il sistema delle autonomie territoriali, locali e regionali. Hanno radicalmente riscritto il Titolo V della Parte II della Costituzione. Sono il momento conclusivo di altre importanti riforme che hanno interessato l’organizzazione e l’amministrazione degli enti locali, nonché l’amministrazione regionale a partire dagli anni '90. Sono considerate:

  • La naturale presa d’atto e confluenza definitiva delle istanze riformistiche nel mutamento del quadro costituzionale
  • Riforme necessarie onde offrire fondamento costituzionale al quadro normativo preesistente

La rimodulazione del principio unitario

La apparente rimodulazione del principio unitario alla luce delle riforme costituzionali. Pur investendo aspetti diversi le due riforme si muovono lungo la medesima direzione nel caratterizzare in senso decisamente più forte il sistema delle autonomie regionali e locali. La prima riforma investe l’aspetto organizzativo ed è posta dalla legge costituzionale n°1/1999, recante Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statuaria delle Regioni; introduce un elemento di significativa novità nella Forma di governo regionale: elezione diretta del Presidente della Giunta; riconosce alle Regioni un’autentica autonomia statuaria.

La seconda riforma ha inciso sull’assetto delle competenze di Regioni ed enti locali e sulla competenza statale; è la legge costituzionale n°3/2001; riscrive radicalmente il Titolo V della Parte II della Costituzione; di questa stessa parte ne capovolge la filosofia di fondo, dando corpo all’inversione del criterio di conferimento delle competenze.

Il percorso regionalista in Italia

Il percorso regionalista in Italia ha avuto un andamento alquanto singolare. Il criterio di conferimento delle competenze ha una generale valenza sistemica, soprattutto se affiancato al principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Evidenzia l’opposizione dello Stato minimo che si spoglia di ogni competenza; Stato che lascia ampio margine di intervento alle autonomie territoriali, in forza del criterio sussidiario di allocazione della competenza amministrativa; Stato ove la competenza residuale e generale, sia legislativa che amministrativa, diviene di spettanza delle Regioni; Stato che riconosce e promuove le autonomie locali; determina un innegabile svolgimento interpretativo ed un’attualizzazione dell’articolo 5 della Costituzione, ai limiti della tutela costituzionale del medesimo principio.

Principio autonomista = Art. 5 Costituzione. Fonda un disegno coerente in un contesto come quello previgente ove alle Regioni di diritto comune è riconosciuta una potestà legislativa concorrente, da svolgersi entro i limiti dei principi fondamentali della materia posti con legge statale. Comma 2 Art.117 Costituzione riconosce in capo al legislatore la competenza esclusiva in materia di determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”; assicura una eguaglianza quanto meno nel godimento dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti detti diritti, coincidenti talvolta con la garanzia di tutela del nucleo essenziale di quei medesimi diritti.

Comma 1 Art.120 Costituzione:

  • Vieta ogni forma di limitazione alla circolazione delle persone o delle cose;
  • Vieta ogni ipotesi di limitazione dell’esercizio del diritto al lavoro.

Comma 2 Art.120 offre la garanzia di azionabili del principio enunciato al comma 1, laddove consente al Governo di sostituirsi ad organi delle Regioni o degli enti locali qualora:

  • Si verifichi un pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica;
  • Lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o economica;
  • Sia imposto dall’esigenza di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, garanzie e tutele che dovranno essere assicurate “prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”.

Il criterio allocativo della competenza

Il criterio allocativo della competenza ed altri elementi tipici dello stato federale nelle riforme del Titolo V. L’inversione del criterio di allocazione delle competenze ha determinato nel regionalismo italiano un mutamento qualitativo, con l’introduzione del criterio allocativo delle competenze tipico dello Stato federale storicamente inteso, quale conseguenza del processo aggregativo e della devoluzione delle competenze della periferia del centro. Gli stati membri di stati federali godono:

  • Di autonomia costituzionale,
  • Della possibilità di dotarsi di una Costituzione,
  • Della possibilità di darsi una organizzazione costituzionale interna.

Le regioni italiane: Prima, godevano solo apparentemente di autonomia o potestà statutaria e non avevano alcuna possibilità di darsi una organizzazione costituzionale interna. La prima commissione del Senato, ai fini dell’approvazione con “legge della Repubblica”, esigeva un con.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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