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DEMOLIZIONE, ESPROPRIAZIONE ECC... DI EDIFICI APERTI AL CULTO, ALLA CONCLUSIONE DIACCORDI PREVENTIVI TRA LE AUTORITA' ECCLESIASTICHE E CIVILI COMPETENTI.PRINCIPIO DI BILATERALITA' E LE CONFESSIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA:L'ISTITUTO DELLE INTESE (art. 8.3 Cost.):
Nel fissare la regola della bilateralità, i nostri costituenti, per regolare i rapporti tra lo Stato e le religioni diverse dalla Cattolica, elaborarono lo strumento delle Intese. La formula dell'art. 8.3 Cost. è comunque ambigua rispetto a:
- NATURA giuridica dell'Intesa
- IDENTIFICAZIONE reale dei soggetti interessati
- PROCEDURA per dare seguito all'iniziativa di intesa
NATURA GIURIDICA DELL'INTESA:
Non è chiaro se le intese debbano essere considerate come atti di diritto esterno o interno, ma dalla prassi sembra più valida la seconda ipotesi. L'intesa è un diritto o una semplice aspettativa? Secondo alcuni, attraverso l'intesa, si...
configurerebbe un vero e proprio diritto costituzionale di negoziare norme con lo stato, da cui deriverebbe un obbligo del governo. Essendo però un numero indefinito le confessioni religiose, parlare di un diritto così importante presupporrebbe una selezione tra i soggetti confessionali. Perciò, in effetti non è possibile parlare dell'intesa come di un vero e proprio diritto costituzionale, infatti, allo stato delle cose, se il governo dovesse rifiutarsi di stringere intese, non violerebbe nessuna norma costituzionale, ma al massimo il rifiuto implicherebbe la propria responsabilità politica dinanzi al Parlamento. 2. Identificazione dei soggetti interessati Ci si chiede se lo stato possa selezionare le confessioni che hanno diritto a stipulare l'intesa o se ne abbiano diritto tutte. Certo il governo non è tenuto ad accettare le richieste di intesa di qualsiasi gruppo confessionale: infatti l'intesaè UN ATTO DI FIDUCIA nella serietà dell'interlocutore da parte dello Stato. PERCIO' E' RAGIONEVOLE UNA SELEZIONE DELLE CONFESSIONI AMMESSE ALL'INTESA. Ma la scelta del Governo è del tutto discrezionale? Non ci sono previsioni normative a riguardo e dunque ci si richiama alla constatazione fatta a proposito delle confessioni religiose in generale: fra le tante confessioni, alcune delle quali sono considerate solo come soggetti interni dell'ordinamento statuale, ve ne sono alcune che HANNO ASSUNTO UN PRECISO ASSETTO ISTITUZIONALE, e solo queste sono ammesse ad essere interlocutori dello Stato. 3. PROCEDURA PER DARE SEGUITO ALL'INIZIATIVA DI INTESA. La Costituzione nulla dice riguardo la procedura per la stipula dell'Intesa, tantomeno il legislatore. QUALCHE RIFERIMENTO ESISTE SOLO PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTESA PROVENIENTI DALLE CONFESSIONI RELIGIOSE: Tali richieste vengono inviate alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, la quale letrasmette alla:
- DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI (MINIS. INTERNO) presso cui è costituita una COMMISSIONE.
- Se tale fase si conclude positivamente, INIZIA LA FASE TRATTATORIA VERA E PROPRIA, condotta dal SOTTOSEGRATARIATO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO da una parte, e dai RAPPRESENTANTI DELLA CONFESSIONE dall'altra.