Diritto costituzionale - il principio di bilatelarità
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LA REGOLA DELLA BILATERALITA’
Ogni ordinamento tende a collegarsi con altri, e ciò vale anche per gli ordinamenti confessionali.
Tale collegamento favorisce la cooperazione e fa sì che gli interessi religiosi vengano
istituzionalizzati. Gli interessi religiosi che vengono
istituzionalizzati, potrebbero entrare in conflitto con gli interessi tutelati dall’ordinamento statale;
perciò è necessario che il collegamento tra gli ordinamenti assuma carattere contrattuale. Infatti,
gli artt. 7 e 8 Cost., stabiliscono LA REGOLA DELLA BILATERALITA’:” SEMMAI LO STATO VOLESSE
REGOLARE I RAPPORTI CON LA CHIESA CATTOLICA E LE ALTRE CONFESSIONI, DEVE FARLO
ATTRAVERSO PRECISE MODALITA’ DI PRODUZIONE NORMATIVA” (e non con semplice legge
statale unilaterale che sarebbe illegittima costituzionalmente).
Il nostro ordinamento non si limita a stabilire la regola della bilateralità, ma fa riferimento anche
agli strumenti di attuazione di tale principio:
• IL CONCODATO per quanto riguarda la Chiesa cattolica
• LE INTESE per quanto riguarda le confessioni diverse dalla cattolica
La Chiesa cattolica è dominante in Italia ed è considerata SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE:
La Santa Sede è perciò legittimata ad intrecciare relazioni con le autorità statuali. Perciò il
Concordato è considerato ANALOGO AI TRATTATI attraverso cui si ha l’incontro delle volontà di
due Stati.
La regola della bilateralità, viene in rilievo quando si tratta di entrare in rapporto con con
l’ordinamento confessionale.
Tuttavia, non vengono indicate la materie rispetto alle quali lo Stato deve trovare un accordo con
la Chiesa.
Il fatto è che non è possibile determinare tali materie perché il confine tra ordine civile e ordine
religioso, NON SI ARTICOLE PER TITPI DI MATERIE BENSI’ PER TIPI DI VALORE; per questo, una
medesima materia può essere contemporaneamente oggetto di valutazione sia sul metro di valori
religiosi che statuali. Questo però non vuol dire che la determinazione delle materie è
abbandonata all’arbitrio dei due interlocutori: ESISTE COMUNQUE UNA LEGALITA’
COSTITUZIONALE che ad entrambi impone un freno.
Dunque, tutte le materia sono di comune interesse, cioè sono tutte MISTE, ossia regolabili da
entrambi gli ordinamenti, quello confessionale e quello statuale e possono perciò sorgere dei
conflitti.
PRINCIPIO DI BILATERALITA’ E CHIESA CATTOLICA
I gruppi confessionali dunque, vengono qualificati come ordinamenti giuridici.
Questi si distinguono in:
• DERIVATI quando l’ordinamento viene accattato come giuridico per mezzo di norme statali.
• ORIGINARIO quando la sua Costituzione fonda la propria efficacia esclusivamente sulla
forza dell’ordinamento stesso.
Al contrario delle altre confessioni la Chiesa cattolica E’ UN ORDINAMENTO ORIGINARIO.
Infatti il Concordato è considerato analogo ai trattati di diritto internazionale, stipulati TRA
DUE SOGGETTI CHE SI TROVANO AD ESSERE SU UN PIANO PARITARIO (Governo e Santa Sede).
Le attuazioni del principio di bilateralità nei riguardi della Chiesa Cattolica, non si limitano al
livello previsto dalla Costituzione (Concordato), ma anche a tutti gli altri livelli del processo
normativo. Così, gli altri strumenti con cui lo Stato regola i suoi rapporti con la Chiesa sono:
INTESE PARACONCORDATARIE stipulate tra autorità statali competenti e Conferenza
• Episcopale Italiana (CEI)
LEGGI REGIONALI che prevedono la possibilità di intese fra gli organi delle Regione e la
• Conferenza Episcopale Regionale.
NOTE DIPLOMATICHE tra la Segreteria di Stato (organismo della Curia Romana) e
• l’Ambasciata Italiana presso la Santa Sede.
IL CONCORDATO:
Lo strumento del Concordato è NEUTRO, ossia, nessuno degli interlocutori ()né lo Stato né la Santa
Sede) possono invocare rispetto ad esso posizioni di potere.
Per quanto riguarda poi la TRATTATIVA E LA STIPULA DEGLI ACCORDI:
Essendo considerati i concordati, strumenti analoghi ai trattati internazionali, sia lo Stato che la
Santa Sede, agiscono per mezzo di SPECIFICI ORGANI DI RAPPRESENTANZA abilitati a manifestare
la LORO VOLONTA’. Gli organi sono:
Per la SANTA SEDE : la SEGRETERIA DI STATO
• Per lo STATO : il GOVERNO al suo massimo livello. La LEGGE N. 400/1988: stabilisce che la
• formazione della volontà dello Stato in ordine agli atti concernenti rapporti con la Chiesa
cattolica di cui all’art. 7 Cost. ed agli atti concernenti rapporti con le altre confessioni di cui
all’art.8 Cost., SI CONCRETIZZA IN UNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
La modifica di un concordato può aversi solo con una previa contrattazione tra Stato e Santa Sede,
come prevede la Costituzione con riferimento ai Patti Lateranensi. Ciò è accaduto nel 1984
quando si è avuto un nuovo concordato, articolato in un testo principale e due protocolli:
I. Addizionale al testo principale
II. Riguardante la regolamentazione degli enti ecclesiastici e il loro patrimonio
L’art. 13 dell’Accordo del 1984 inoltre, dichiara che “le disposizioni del Concordato del 1929 non
riprodotte nel presente testo sono abrogate”, e di disposizioni rimaste vigenti non ve n’è neanche
una. Perciò, ricorrono le condizioni di cui all’art. 59 della Convenzione di Vienna sul diritto dei
DESCRIZIONE APPUNTO
Appunti di Diritto costituzionale sul principio di bilateralità con analisi dei seguenti argomenti: la regola della bilateralità, il Concordato con la Chiesa cattolica, le intese con le altre confessioni religiose, il principio di legalità costituzionale, il principio di bilateralità e la Chiesa cattolica.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher niobe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Bari - Uniba o del prof Lagrotta Ignazio.
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