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La regola della bilateralità

Ogni ordinamento tende a collegarsi con altri, e ciò vale anche per gli ordinamenti confessionali. Tale collegamento favorisce la cooperazione e fa sì che gli interessi religiosi vengano istituzionalizzati. Gli interessi religiosi che vengono istituzionalizzati, potrebbero entrare in conflitto con gli interessi tutelati dall’ordinamento statale; perciò è necessario che il collegamento tra gli ordinamenti assuma carattere contrattuale.

Infatti, gli articoli 7 e 8 della Costituzione stabiliscono la regola della bilateralità: "Semmai lo Stato volesse regolare i rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni, deve farlo attraverso precise modalità di produzione normativa" (e non con semplice legge statale unilaterale che sarebbe illegittima costituzionalmente).

Strumenti di attuazione della bilateralità

Il nostro ordinamento non si limita a stabilire la regola della bilateralità, ma fa riferimento anche agli strumenti di attuazione di tale principio:

  • Il Concordato per quanto riguarda la Chiesa cattolica
  • Le intese per quanto riguarda le confessioni diverse dalla cattolica

La Chiesa cattolica è dominante in Italia ed è considerata soggetto di diritto internazionale: la Santa Sede è perciò legittimata ad intrecciare relazioni con le autorità statuali. Perciò il Concordato è considerato analogo ai trattati attraverso cui si ha l’incontro delle volontà di due Stati.

La regola della bilateralità e le materie di comune interesse

La regola della bilateralità viene in rilievo quando si tratta di entrare in rapporto con l’ordinamento confessionale. Tuttavia, non vengono indicate le materie rispetto alle quali lo Stato deve trovare un accordo con la Chiesa. Il fatto è che non è possibile determinare tali materie perché il confine tra ordine civile e ordine religioso, non si articola per tipi di materie, bensì per tipi di valore; per questo, una medesima materia può essere contemporaneamente oggetto di valutazione sia sul metro di valori religiosi che statuali.

Questo però non vuol dire che la determinazione delle materie è abbandonata all’arbitrio dei due interlocutori: esiste comunque una legalità costituzionale che ad entrambi impone un freno. Dunque, tutte le materie sono di comune interesse, cioè sono tutte miste, ossia regolabili da entrambi gli ordinamenti, quello confessionale e quello statuale e possono perciò sorgere dei conflitti.

Principio di bilateralità e Chiesa cattolica

I gruppi confessionali dunque, vengono qualificati come ordinamenti giuridici. Questi si distinguono in:

  • Derivati quando l’ordinamento viene accettato come giuridico per mezzo di norme statali.
  • Originario quando la sua costituzione fonda la propria efficacia.
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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