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Principi e caratteri del diritto penale

Ulteriori principi fondanti e prenianti del diritto penale:

Principio di offensività: non vi può essere reato senza offesa a un bene giuridico. Ciò vuol dire che il legislatore non può punire nessuno per quello che è o per ciò che vuole/vorrebbe, ma soltanto punire fatti che ledono o pongono in pericolo l'integrità di un bene giuridico tutelato dall'ordinamento. Il principio di offensività è stato individuato dalla Corte Costituzionale come vincolo oltre che per il giudice, anche per il legislatore.

Principio di colpevolezza: non vi può essere reato se l'offesa al bene giuridico non è personalmente rimproverabile al suo autore.

Principio di proporzionalità: esprime l'esigenza che i vantaggi per la società, che derivano dalla minaccia e applicazione di una pena per un'offesa colpevole a un bene giuridico, siano messi a confronto con i costi immanenti alla previsione di quella pena.

I costi della pena in primo luogo devono essere infatti controbilanciati dalla dannosità sociale di quella classe di fatti. Perché si legittimi la previsione di un fatto come reato è dunque necessario che quel fatto si collochi al di sopra di una soglia di gravità. Inoltre, perché il ricorso alla pena sia fonte di vantaggio per la società occorre che la stessa in relazione a una classe di fatti sia in grado di produrre un reale effetto di prevenzione generale; PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ: postula che la pena può essere utilizzata quando nessun altro strumento a disposizione dello stato (sanzionatorio o no, come ad esempio interventi di politica sociale) è in grado di assicurare al bene giuridico una tutela altrettanto efficace nei confronti di una determinata forma di aggressione. Si può far infatti ricorso alla pena come solo strumento di "extrema ratio". In riferimento ai principi di proporzionalità e sussidiarietà il legislatore deve

Ha compiuto a partire dal 1967 degli interventi di depenalizzazione, attraverso varie leggi che hanno trasformato molti reati in illeciti amministrativi, soprattutto illeciti non particolarmente gravi. Entrambi i principi sono poi strettamente legati alla nostra costituzione. Il principio di proporzionalità, nello specifico, è legato al principio di rieducazione del condannato previsto dalla nostra costituzione, secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

In definitiva, il ricorso alla pena da parte del legislatore si legittima per finalità di prevenzione generale entro i limiti imposti dal principio di rieducazione del condannato, a tutela proporzionata e sussidiaria dei beni giuridici contro offese inflitte colpevolmente.

PREVENZIONE SPECIALE E PENE BREVI

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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