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AIC
Non vi sono differenze significative tra i vari paesi della UE circa le procedure e i
requisiti richiesti per la registrazione dei medicinali : obbligo di tenere per ogni
medicinale l’AIC rilasciata da autorità sanitarie locali quali AIFA o comunitarie quali
l’EMA ( agenzia europea medicinali) , sulla base della valutazione di un dossier
tecnico. LA LEGGE PUNISCE SEVERAMENTE la vendita o anche la detenzione di
specialità medicinali revocate o prive di registrazione.
L’unica deroga a questo principio fondamentale è costituito dall’uso compassionevole
dei farmaci dove, per patologie gravi per le quali non esiste alternativa terapeutica, è
consentito, su singoli pazienti, l’uso di medicinali registrati solo all’estero, oppure in
fase di sperimentazione clinica avanzata.
L’AIC è inizialmente valida per 5 anni e può essere rinnovata solo dopo un’accurata
valutazine del rapporto rischio/beneficio da parte dell’AIFA/EMA su una base di un
dossier aggiornato presentato dal titolare dell’AIC 6 mesi prima della scadenza. Il
rinnovo ha scadenza illimitata salvo diversa indicazione dell’AIFA/EMA. Può però
decadere se non è seguita dall’effettiva commercializzazione del prodotto entro i 3
anni successivi al rilascio,o se, dopo una prima commercializzazione, per 3 anni
consecutivi il prodotto non viene più venduto. Oltre alla decadenza esistono altre 3
possibilità di perdita dell’AIC: revoca, sospensione e rinuncia.
L’autorizzazione dei medicinali in Europa può avvenire attraverso 3 procedure la cui
adozione dipende dalla sede in cui viene rischiesta l’AIC: centralizzata, mutuo
riconoscimento, nazionale.
La centralizzata permette di ottenere un’AIC valido immediatamente in tutti i paesi CE,
tramite un’unica valutazione scientifica ed è gestita dall’EMA. La procedura presentata
all’EMA viene valutata entro 210 giorni dal CHMP (Committee for Human Medicinal
Products). Il parere viene poi trasmesso agli stati membri per essere convertito entro
90 giorni in AIC valida. In caso di parere negativo, il richiedente ha 15 giorni per
presentare ricorso. Tale procedura permette la registrazione contemporanea in tutti gli
stati membri CE. Questa costituisce un ottimo viatico per il medicinale che l' ha
ottenuta, ma è abbastanza costosa e mal si adatta ai piccoli produttori i quali però,
avendo interesse soltanto al mercato interno, possono scegliere la procedura
nazionale.
In alcuni casi si ha la necessità di ottenere l’AIC prima che gli studi clinici necessari
siano terminati ottenendo l’AIC attraverso la procedura centralizzata condizionata
(FARMACI ORFANI, farmaci per MALATTIE GRAVEMENTE INVALIDANTI o MINACCIA
IMMEDIATA PER LA SALUTE PUBBLICA): rapporto rischio/beneficio positivo, i dati
clinici completi devono essere forniti successivamente, il medicinale deve rispondere
ad esigenze mediche insoddisfacenti i benefici per la saluta superano il rischio dovuto
alla mancanza di dati clinici completi.
La procedura di mutuo riconoscimento è basata sul riconoscimento reciproco fra i
diversi paesi CE e sull’estensione dell’AIC dallo stato primo autorizzante agli altri
paesi. La procedura mantiene inalterato il potere decisionale dei singoli stati poiché, ai
fini dell’AIC ognuno di essi deve dare l’assenso. La procedura prevede che l'azienda
che richiede l'AIC presenti la domanda al RMS ( . Entro 90
Reference Member State)
giorni, l'autorità preposta del primo stato membro è tenuta a dare una risposta che,
se positiva, costituisce una prima autorizzazione, e stila la relazione di valutazione che
include anche il Sommario delle Caratteristiche del Prodotto (SCP). Tale relazione di
valutazione deve essere approvata (entro altri 90 gg) dagli stati membri interessati
(consenso generale). Basta un solo stato per bloccare l’AIC ma la decisione dell’EMA è
vincolante per tutti.
La procedura nazionale è una procedura residuale riguardante medicinali che saranno
commercializzati in Italia (o solo in un unico stato CE). In Italia la richiesta deve
essere inoltrata all’AIFA inserendo tutti i documenti e le informazioni che costituiscono
il Dossier ( allegato tecnico di domanda AIC). Il dossier o CTD è il documento che
contiene le informazioni inerenti gli studi effettuati sul medicinale, ovvero tutta la
documentazione idonea a dimostrare l’efficacia , la sicurezza e la qualità del
medicinale per il quale si richiede l’AIC.
Note AIFA
Strumenti di indirizzo volti a definire gli ambiti di rimborsabilità, senza interferire con
la libertà di prescrizione. Rappresentano, tuttavia, delle indicazioni che ogni medico
deve obbligatoriamente rispettare per poter prescrivere alcuni farmaci a carico del
servizio sanitario sanitario (SSN). Nel corso del tempo le note AIFA hanno subito un
‘evoluzione nei contenuti e nelle finalità. E’ responsabilità del medico prescrittore
stabilire se il paziente abbia o meno il diritto di ottenere il farmaco in regime di
concedibilità SSN.
Originariamente pensate come strumento di governo della spesa farmaceutica , le
note sono progressivamente diventate un mezzo per assicurare l’appropriatezza
d’impiego dei farmaci, orientando in alcuni casi, le scelte terapeutiche a favore di
molecole più efficaci e sperimentate. In questo senso, tra gli strumenti che regolano
l’accesso ai farmaci, le note, più di altre norme, s’inspirano ai criteri della medicina
basata sulle prove di efficacia; si fondano cioè sui risultati,criticamente valutati e
randomizzate. La revisione periodica delle note risponde,quindi, appieno all’esigenza
di aggiornare le limitazioni rispetto alle nuove evidenze disponibili nella letteratura
scientifica.
Le note AIFA pongono dei vincoli riconducibili ad uno dei seguenti criteri:
selezione delle indicazioni terapeutiche rispondenti ai criteri della classe A (farmaci
essenziali e farmaci per malattie croniche), restrizione d’impiego a talune condizioni di
patologia per le quali il trattamento farmacologico soddisfa i criteri della classe A ,
limitazioni della prescrivibilità ai soli medici specialistici operanti in strutture sanitarie
opportunamente autorizzate dalle regioni e province autonome. In pratica alcuni
farmaci sono prescritti gratuitamente(fascia A) solo in alcune condizioni individuate da
tali note.
Se i medicinali prescritti sono soggetti a note AIFA, è il medico curante stesso che ,
annotando la nota e sbarrando la casella S (suggerita), si rende garante del rispetto
della normativa in merito al rispetto della “limitazione” della prescrizione. Se i
medicinali prescritti non sono soggetti a note AIFA, l’utilizzo del ricettario SSN,
sbarrando eventualmente la casella S, comporta comunque l’assunzione di
responsabilità a carico del medico circa il possesso della documentazone attestante la
diagnosi ed il piano terapeutico redatto dallo specialista autorizzato. Laddove è
richiesta la prescrizione obbligatoria del medico specialista operante in struttura
sanitaria autorizzata, essa deve essere redatta in forma di piano terapeutico
contenente la diagnosi e le modalità di trattamento.
L’AIFA ha inoltre previsto che alcuni farmaci siano erogati solo sulla base di diagnosi e
piano terapeutico formulati da centri specialistici individuati dalle regioni, allo scopo di
assicurarne l’appropriatezza diagnostica essenziale.
Il piano terapeutico è una prescrizione farmaceutica intestata ad un singolo paziente e
deve contenere: dati relativi al paziente, il nome del medico di famiglia, la diagnosi
della malattia , il farmaco prescritto ed il relativo dosaggio,modalità e tempi di
assunzione,la durata prevista per la terapia, il timbro e la firma del medico che
compila il piano tarapeutico. La validità del piano tarapeutico viene indicata dallo
specialista che redige ad al massimo può avere la durata di 12 mesi dalla data di
rilascio
Tabella 7
La tabella 7 della FU XII ed. riguarda sostanze stupefacenti e psicotrope.
Uno stupefacente è una sostanza in grado di modificare le funzioni cerebrali
provocando alterazioni della percezione,dell’umore,della coscienza o del
comportamento. Una sostanza psicotropa ha affinità farmacologica selettiva sulle
funzioni del SNC provocando attivazione,depressione o alterazione dell’attività
cerebrale.
La tabella 7 si divide in due sottotabelle: tabella 1 (sostanze di abuso) ,tabella 2
(sostanze ad uso terapeutico) .
La tabella 1 comprende sostanze con potere tossicomamigeno ed oggetto di abuso
( oppiacei,cocaina,amfetamina,allucinogeni,tetraidrocannabinoidi,cannabis ).
La tabella 2 comprende sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono
utilizzate in tarapia in quanto farmaci; tale tabella è divisa in 5 sezioni (A,B,C,D,E)
dove le sostanze sono distribuite in base al loro potenziale d’abuso decrescente. Essa
comprende : oppiodi naturali, semisintetici e sintetici,barbiturici, benzodiazepine…
Farmaci equivalenti o generici
Medicinali non più coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare.
La definizione data dall’OMS è “medicinali intercambiabili” con il prodotto innovatore
(e quindi BIOEQUIVALENTE a questo) che viene messo in commercio dopo che sono
scaduti il brevetto e il certificato complementare di protezione del farmaco originale.
In Italia la definizione di equivalente è : “ un medicinale che ha la stessa composizione
qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del
medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento
dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità”. Il medicinale generico deve avere
un prezzo inferiore almeno del 20% del prezzo della specialità di riferimento,poichè
non ci sono spese di ricerca da recuperare.
Recentemente è stato imposto al medico che INIZI UNA NUOVA TERAPIA per un
paziente di indicare sulla ricetta la sola DENOMINAZIONE del principio attivo. Permane
la possibilità di inserire la clausola di NON SOSTITUIBILITÀ; quest’ultima però
corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione.
Il farmacista dovrà comportarsi nel seguente modo (articolo 11bis):
1. Se nella prescrizione è indicato solo il p.a. il farmacista,dopo aver informato il
paziente, dovrà consegnargli il medicinale avente il prezzo più basso, a meno di scelta
preferenziale del paziente del farmaco dal prezzo più alto
2. Se nella prescrizione è indicata la denominazione di uno sfecifico medicinale il
farmacista,qualora la ricetta non presenti indicazioni di non so