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Testamento per Aes et Libram

Questo testamento nasce in seguito alla MANCIPATIO familiae, nel quale il familiae emptor non acquistava più nulla e il rito per aes et libram divenne soltanto formale. L'atto fondamentale era quello della nuncupatio con la quale il testatore enunciava le sue ultime volontà, oppure dichiarava di averle scritte su tavolette cerate. Un'altra fondamentale disposizione era l'exheredatio che serviva a togliere ai sui heres questa investitura, la quale impediva di istituire eredi e addirittura di fare testamento. Inizialmente esso era orale ma nel corso del periodo preclassico si introdusse l'uso di scrivere su tavolette cerate e di presentarle chiuse durante il rito della manciatio. Questa forma di scrittura garantiva una prova delle volontà testamentarie meno viziata rispetto a quella affidata alla memoria dei testimoni come era fino a questo momento. Modestino e Ulpiano ci riportano 2 importanti definizioni di testamento le quali

Vedono la volontà e l'intenzione del testatore e dicono che quest'ultime operassero anche dopo la morte. Ma cosa fondamentale che non emerge è che queste dovevano essere le ultime che il testatore aveva fatto prima di morire. Il testamento era sempre revocabile.

BONORUM POSSESSIO SECUNDUM TABULAS

In caso di testamento scritto il pretore promise di dare la BONORUM possessio secundum TABULAS a chi risultasse erede istituito in tabulae recante i sigilli di 7 testimoni. Si parla in proposito di testamento pretorio.

LEGATO

Disposizione testamentaria formale con cui il testatore in forma imperativa conferiva dei beni a un soggetto a titolo di liberalità. La differenza con la carica di erede era di carattere formale, sostanziale. Il legato determinava soltanto l'acquisto di uno o più beni anche di ingentissimo valore, ma non essendo successore non rispondeva mai dei debiti. La massima ripercussione negativa poteva essere la vanificazione del legato. Esistevano 4

specie di legati:

  • per vindicationem con cui si potevano legare beni corporali
  • per damnationem qui l'erede poteva essere tenuto a dare un bene, esso poteva essere dell'erede o di un terzo.
  • sinendi modo la quale obbligava l'erede a permettere al legato a prendere un bene oggetto della legatio.
  • per praeceptionem serviva ad assegnare un bene ad uno fra piu coeredi il quale lo poteva prendere prima della divisione.

PERSONE E FAMIGLIA

Al contrario di adesso a Roma fin dall'epoca piu arcaica soltanto i soggetti che si trovassero in particolari posizioni rispetto ai gruppi sociali di appartenenza potevano essere titolari di diritti e obblighi, avere quindi quella che oggi chiamiamo capacità giuridica. Essa alle origini spettava alle persone libere, appartenenti alla comunità romana che fossero sui iuris. Si poteva distinguere tra:

  • Status libertatis
  • Status civitatis
  • Status familiae

Nel periodo preclassico e classico gli stranieri

venivano considerati capaci per quanto riguarda il diritto onorario. C'erano inoltre differenze tra patrizi e plebei, che vietava il matrimonio tra questi ultimi, e impediva ai plebei il mantenimento dell'ager publicus, questo fino addirittura ai primi secoli della repubblica. CLIENTES singole persone o intere famiglie sottoposte a un PATRONES per avere protezione e avere il permesso di partecipare o avere piccole porzioni di ager. Il patrones però era vincolato a rispettare alcune regole anche etico-religiose della fides, e incorreva se le violava nella pena giuridico-religiosa della sacertà, divenendo passibile di uccisione da parte di chiunque. Analoga a questa condizione erano gli schiavi liberati LIBERTI, sottoposti al potere del patrones. CAPITIS DEMINUTIO Passaggio da uno stato migliore ad uno stato inferiore dovuto a condanne o indebitamenti. Questa risulta classificata in 3 categorie: - maxima in relazione allo stato libertatis, il libero diventava schiavo - media,minor in relazione allo stato civitatis, chi perdeva la cittadinanza romana• minima in relazione allo status familie, mediante emancipatio sui iuris .Alcune persone pur formalmente capaci erano subordinate ad altri a cui dovevanoobbedienza e a cui erano soggetti. Nel primo periodo c’erano vades, praedes, nexi e addicti,ma questi comparvero oppure ne vennero modificati i compiti. A partire dal 1 secolo a.C sivennero a creare gravi disuguaglianze nei confronti dei cristiani, ma in epoca postclassicacon il trionfo di questa religione vennero stabilite limitazioni per tutti coloro che sarebberoandati contro il cristianesimo. Anche il sesso femminile era causa di netta inferiorità, essenon potevano essere a capo di una famiglia ed erano sempre soggette o al pater familiasoppure al marito, oppure al tutore. La situazione migliorò già in epoca preclassico e classica.La LEX voconia del 169 a.C rese le donne incapaci di essere eredi da chi fosse censito per

Non meno di 100.000 sesterzi, successivamente i pretori esclusero le donne dallo svolgere la funzione di avvocato. Il senato consulto Velleio vietò ad esse di dare garanzie per debiti altrui, escludendole da un certo tipo di affari finanziari. Allo stesso modo vivevano in una condizione di inferiorità: impuberi, schiavi, minori di 25 anni, malati di mente e prodighi.

Gaio nelle sue Istituzioni, distingue tra uomini liberi o schiavi. La condizione di schiavo non fu uguale nei vari luoghi, e neanche nei vari tempi. L'aumento del numero degli schiavi lo abbiamo nel periodo tra il 3 secolo a.C. e 1 secolo d.C. con le guerre che portarono a un numero altissimo di prigionieri che venivano assoldati per un prezzo modesto. Gli schiavi erano distinti in:

  • Forza lavoro, che venivano in un primo momento equiparati agli animali per le condizioni in cui versavano
  • Impiegati in numero minore, cioè medici, uomini di affari, filosofi che avevano una vita degna

Nel corso

Dell'epoca classica si abbandona questa idea di schiavi comprati a basso prezzo e migliorano le loro condizioni di vita, ad essi si faceva ricorso nel periodo del raccolto del grano ad esempio, senza mantenerli per l'intero anno SALARIATO AGRICOLO.COLONATO, venne meno il sistema basato solo sulla forza servile e in epoca postclassica si abbandona l'idea di schiavitù intesa come un vivere senza alcun diritto, e si attenuò soprattutto con l'influenza cristiana (in quanto tutti gli uomini nascono liberi) la contrapposizione tra liberi e schiavi. Lo schiavo non poteva essere parte in un processo, e colui che voleva intendere un'azione aveva bisogno di un adsertor in libertatem, cioè di una persona libera che lo difendesse. Con Giustiniano si giunse a consentire al soggetto di potersi difendere da solo senza l'istituzione dell'adsertor. Nel periodo preclassico e classico gli schiavi cominciarono ad essere considerati a tratti esseri umani.

iurando, ovvero pagando una somma di denaro come risarcimento per il danno causato. Inoltre, il dominus aveva il potere di vendere o liberare lo schiavo, ma non poteva ucciderlo senza motivo valido. Gli schiavi erano considerati come proprietà dei loro padroni e non avevano alcun diritto legale. Erano sottoposti a un rigido controllo e dovevano obbedire incondizionatamente ai loro padroni. Gli schiavi potevano essere utilizzati per svolgere qualsiasi tipo di lavoro, dalle mansioni domestiche all'agricoltura, dall'artigianato alla servitù presso i nobili. La condizione degli schiavi nell'antica Roma era estremamente dura e spesso erano soggetti a maltrattamenti e abusi da parte dei loro padroni. Tuttavia, esistevano anche casi in cui gli schiavi godevano di una certa considerazione e venivano trattati con una certa umanità. In conclusione, gli schiavi nell'antica Roma erano considerati come meri strumenti di lavoro e non avevano alcun diritto legale. Erano sottoposti al completo controllo dei loro padroni e venivano utilizzati per svolgere qualsiasi tipo di lavoro. La loro condizione era estremamente dura e spesso erano soggetti a maltrattamenti e abusi.

La schiavitù nel periodo romano era determinata da diversi fattori:

  • La nascita da madre schiava, anche se il padre era libero. Infatti, se un bambino nasceva fuori dal matrimonio, acquisiva la cittadinanza della madre.
  • La prigionia di guerra (captivitas). Una volta catturati, gli schiavi perdevano tutti i diritti. Tuttavia, se si trattava di cittadini romani che riuscivano a fuggire e tornare in patria, attraverso il POSTLIMINIUM potevano recuperare i loro diritti e la loro situazione giuridica precedente alla cattura. La morte in prigionia comportava l'estinzione dei diritti e problemi di successione, poiché un eventuale testamento non aveva più effetto. Con la FICTIO LEGIS CORNELIAE, Silla confermò la validità del testamento in questi casi.
  • La dedictio, che consisteva nella consegna di un individuo da parte di una comunità straniera a seguito della violazione di regole da parte di quest'ultimo.

Altre forme di creazione di schiavitù nel periodo classico includevano il Senato consulto CLAUDIANO, le cui disposizioni furono abrogate da Giustiniano.

Qualora uno schiavo avesse una relazione con una donna libera, autorizzo il dominus a cessare tali rapporti e che la donna, dopo 3 intimidazioni, diventasse schiava. Condanna a morte o ai lavori forzati in miniera (servus poene), questo status di regola era breve in quanto venivano avocati tutti i beni all'aerarium, mentre se la condanna era in metallum questo status si protraeva nel tempo. Giustiniano poi dichiarò che la condanna in metallum non era più causa di schiavitù. Qualora un cittadino di almeno 20 anni si fingesse schiavo e si facesse vendere allo scopo di dividere il prezzo con il venditore, gli si negava al riguardo qualsiasi azione a tutela. LA LIBERAZIONE DELLA SCHIAVITU: Essa poteva avvenire in 3 modi: - MANUMISSIO VINDICTA: finto processo di libertà in cui l'adsertor libertatis affermava davanti al magistrato che lo schiavo era libero mentre il padrone d'accordo taceva o si ritirava. Il magistrato rendeva libero lo schiavo con la sua addictio. In epocaclassica non era necessaria la presenza dell'adsertor e poteva svolgersi in qualsiasi luogo, mentre in epoca post classica diventò una semplice dichiarazione del dominus davanti al magistrato di liberare lo schiavo.
  • MANUMISSIO CENSU: poteva avvenire quando si faceva censimento ogni 5 anni e consisteva in una dichiarazione di propria appartenenza alla Civitas come cittadini su autorizzazione del padrone, questa pratica scomparve con l'avvento del principato.
  • MANUMISSIO TESTAMENTO: clausola inserita nel testamento con la quale il testatore disponeva che dopo la sua morte lo schiavo fosse libero. Nacque in epoca pre decenvirale e mantenne rilievo fino a Giustiniano. In epoca classica il proprietario dello schiavo facendo testamento anziché manometterlo direttamente chiedeva all'erede di manometterlo. In epoca postclassica con l'influenza cristiana aumentarono gli atti attraverso i quali si poteva acquisire la libertà, con Costantino si...

affermò la MA

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
67 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaZan1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Solidoro Laura.