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Istituzioni di diritto romano

Periodizzazione

Monarchia 754 a.C. – 510 a.C.

Roma nasce come fusione di tre popoli: Latini, Sabini e Etruschi. Inizialmente era circoscritta lungo le sponde del Tevere in una piccola porzione del Lazio. Il popolo era dedito all'agricoltura e alla pastorizia con sistemi rudimentali, mentre poi con l'influenza etrusca migliorarono le tecniche e in generale la vita a Roma. Inizialmente il rex aveva dei poteri deboli in quanto condizionato dalle gentes. I maschi alternativamente potevano o diventare soldati oppure dedicarsi all'agricoltura. La scrittura (di tipo alfabetico) era probabilmente conosciuta soltanto da chi praticava funzioni politiche o sacerdotali. Molto importanti nella società erano magia e religione che in questo primo periodo influenzarono anche il diritto.

Organi monarchici

  • Rex = capo supremo che ha potere politico, militare e religioso.
  • Senatus = assemblea degli anziani a Roma provenienti dalle famiglie più autorevoli, essi avevano un ruolo importante nella nomina di un nuovo rex, in quanto erano depositari di auspicia.
  • Comitia curiata = assemblea popolare, cioè della curia, una delle funzioni più importanti era acclamare il nuovo rex.
  • Collegi sacerdotali = inizialmente a Roma i pontefici erano i depositari del diritto e a loro spettava l'interpretazione; infatti, nel diritto primordiale romano ius e fas erano un'unica cosa. D'altro canto, i pontefici scrivevano anche gli annali, i calendari... avevano cioè il monopolio di questo tipo di conoscenza.

Il popolo romano era diviso in curie, esse dovevano provvedere alle esigenze comunali. In totale erano 30 curie divise in 3 tribus:

  • Ramnensi = Ramnes = Romolo quindi Latini
  • Tiziensi = Titotazio = Tities quindi Sabini
  • Luceri = Luceres quindi Etruschi

Ad ogni tribus venivano attribuite 10 curie. Ogni curia doveva fornire 100 uomini, per un totale di 3000 uomini che andavano a formare l’esercito. In questa prima fase a Roma il diritto era in una forma primordiale, basato sul dare responsa da parte dei giuristi (pontefici) alle domande che gli venivano poste, e da questi singoli casi veniva astratto il diritto. Molto importante in questo periodo è il formalismo poiché il diritto era unito con la religione e la magia. Questi caratteri risultano di grande rilievo in quanto il compimento di alcuni negozi giuridici andava a buon fine solo se venivano pronunciate frasi ed espressioni precise accompagnate da precisi gesti. Successivamente la forma degli atti continuò a essere indispensabile ma non più sufficiente. La connessione del formalismo con la magia viene dimostrata dal segreto a lungo custodito dai pontefici degli schemi formali da utilizzare.

Le fonti

  • Leggi regie = che secondo il giurista Pomponio del 2° secolo d.C. sarebbero state emanate dai rex.
  • Norme delle 12 tavole
  • Mores = sono per lo più il grosso del diritto dell’epoca arcaica. Sono norme a formazione consuetudinaria, quindi non scritte, usi e costumi tradizionali giuridico-religiosi. I depositari e gli interpreti di questi mores erano i pontefici e il rex, gli unici che conoscevano il diritto, gli usi, i costumi, le cerimonie dei riti sacri e la storia della città e che conservavano il monopolio della conoscenza.
  • Reperti archeologici, poco utilizzati ma capaci di rilevare aspetti importati della vita di allora.

Repubblica 509 a.C. – 27 / 23 a.C.

Tra il 510 e il 509 a.C. cambia l'assetto costituzionale a Roma, e il potere viene trasferito nelle mani di un gruppo di magistrati. La repubblica dura per molti secoli a Roma, e con il passar del tempo diventa un impero che occupa l'intera Europa, Africa settentrionale e una parte dell'Asia settentrionale.

Organi repubblicani

  • Senato = composto da ex magistrati a cui spetta il potere di indirizzo e di direzione della vita politica.
  • Magistrature = alle magistrature spetta il potere di governo e di amministrazione.
  • Assemblee popolari = sono in numero sempre crescente e oltre ai comitia curiata si aggiungono anche i comitia tributa e centuriata. Bisogna però ricordare la differenza tra comitia e concilio: i primi (comitia) erano le assemblee dell'intero popolo; mentre per i secondi (concilio) essi riguardano solo una parte della società, ad esempio plebei.

Magistrature maggiori

Elette dai comitia centuriata (assemblea popolare per eccellenza) composta da:

  • Consoli, i più importanti a Roma, essi sono dotati di imperium maius sia in città che fuori. Possono convocare sia il senato che il popolo:
    • Potere di iniziativa legislativa = leggi
    • Potere di iniziativa militare = formano l'esercito
    • Suprema potestas = potere giudiziario
    • Davano il nome all'anno
  • Pretori hanno la specifica funzione della iurisditio (pronuncia del diritto), e amministrano la giustizia. Originariamente a Roma vi era solo un pretore, ma con l'espansione è necessaria l'istituzione di un altro pretore. Essi sono dotati di imperium.
    • 1° pretore = Praetor urbanus 367 a.C. Si occupa di risolvere controversie tra cittadini romani.
    • 2° pretore = Praetor peregrinus 242 a.C. che delimita l'inizio del periodo preclassico e classico, si occupa di dirimere le controversie tra romani e stranieri o solo tra stranieri. Istituito a seguito dell'aumento della partecipazione alle attività economiche dei peregrini soprattutto in seguito alla vittoria di Roma della 1° guerra punica.
  • Censori privi di imperium, ma dotati di potestas, durano in carica 18 mesi e vengono eletti ogni 5 anni. La loro funzione primaria era: censimento della popolazione, regimen morum (controllo dei costumi), scelta dei senatori.

Imperium = potere di comando militare, politico e giudiziario.

Senato

Formato da ex magistrati scelti dal censore. Frutto dell'assemblea del senato sono i senatoconsulti, cioè le delibere del senato e il frutto della loro riunione, in questo modo i magistrati ponevano il problema all'assemblea senatoria e il senato deliberava. Con il passar del tempo assunse natura normativa.

Assemblee popolari

  • Comitia centuriata = assemblea dell'intero popolo ripartito in 193 curie necessarie per la formazione dell'esercito, tra queste 18 formate dai cavalieri e 175 dai fanti. Queste andavano a costituire l'esercito e venivano differenziati a seconda delle possibilità di armarsi. Ciascuna curia aveva a disposizione un unico voto alle elezioni dei magistrati maggiori e all'emanazione delle leggi più importanti. Quest'assemblea aveva anche il potere di provare ad populum che consisteva nella convocazione dell'intero popolo da parte di un cittadino aiutato dai magistrati per decidere una condanna o per alleviare una pena inflitta.
  • Comitia tributa = assemblea dell'intero popolo chiamato a votare. Ripartizione della popolazione in 35 tribù territoriali. L'attribuzione dei cittadini ad una tribù veniva fatta a seconda del luogo in cui si trovava la loro sede (casa). Le 35 tribù sono divise in:
    • 4 tribù urbane a cui venivano iscritti i nullatenenti, cioè coloro che non avevano fondi (terre).
    • 31 tribù rustiche a cui venivano iscritti coloro che avevano almeno un piccolo fondo.
    La votazione tra le due categorie di tribù era diversificata: i piccoli e grandi proprietari di fondi avevano 31 voti, i nullatenenti solo 4. Questa assemblea eleggeva i magistrati minori e approvava le leggi ordinarie.
  • Concilia plebis tributaria = un'assemblea di soli plebei, essi si occupavano di competenze che riguardavano esclusivamente i plebei, ad esempio eleggevano i magistrati della plebe. Frutto delle loro assemblee erano i plebiscita, delibere che con l'emanazione nel 287 a.C. della Lex Hortensia (equiparazione tra patrizi e plebei) possono essere fatte valere anche per i patrizi, erga omnes.

Principali problemi dell’età repubblicana

  • Rapporto tra patrizi e plebei (pareggiamento dei poteri)
  • Raggiungimento delle magistrature da parte dei plebei
  • Desiderio dei plebei di far parte al collegio sacerdotale.

I plebei ottengono:

  • Nel 367 a.C. con le leggi Liciniae Sextiae i plebei partecipano alle magistrature.
  • Nel 339 a.C. i plebei raggiungono la pretoria.
  • Nel 300 a.C. Lex Ogulnia l’accesso al collegio sacerdotale e l’accrescimento del numero dei componenti.
  • Nel 287 a.C. i plebisciti hanno valenza per tutto il popolo.
  • Nel 254 a.C. primo pontefice massimo plebeo Tiberio Coruncanio.

Ager publicus

L'ager publicus era formato dai fondi che i Romani sottraevano ai nemici in caso di vittoria delle guerre. Esso veniva diviso in terre comuni destinate al pascolo e terre in affitto (colui che affittava il terreno poteva utilizzarlo ma non era il proprietario). Proprietario dell'ager publicus era il populus Romanus (dominus), mentre chi gestiva i territori affittati diventavano assegnatari (possessio).

Problema!

I più ricchi potevano accaparrarsi i fondi migliori o anche più fondi, per questo vengono fatti provvedimenti legislativi che regolano e limitano il numero di possessio di latifondi.

Cittadinanza

Era cittadino romano colui che era soggetto di diritto cioè era titolare di diritti e di obblighi. Essere soggetto di diritto vuol dire essere romano, libero e autonomo. I romani custodivano gelosamente la cittadinanza e alcune popolazioni sottomesse si ribellarono con la guerra civile dell'90-89 a.C., con quest'ultima avviene la concessione della cittadinanza romana (romanizzazione).

12 Tavole 451 e 450 a.C. emanazione

Questa è la prima compilazione di leggi scritta. A partire dal 462 a.C. i plebei cominciarono a esserci delle pressioni per ottenere la redazione di un corpo di norme che eliminasse l'arbitrio dei pontefici. Ci sono pervenute grazie a testimonianze e citazioni di giuristi e storici, in quanto le tavole originali di legno sono state bruciate con l'incendio alla città dei galli di Brenna del 390 a.C. Si tratta di un corpus cioè di una raccolta omogenea.

Contenuti:

  • Rapporto con la famiglia, diritto familiare, processo, successioni, rapporti tra vicini, obbligazioni.
  • I decemviri nel corso del primo anno pubblicarono le prime 10 tavole, l'anno successivo le altre 2.
  • Prime 3 tavole trattano dello svolgimento del processo.
  • 4 tratta della vendita del figlio emancipatio. Un figlio può liberarsi dalla patria potestà del padre o dopo la sua morte oppure dopo la sua vendita per 3 volte.
  • 5-6 tratta del mancipium cioè delle modalità di trasferimento della proprietà.
  • 7-8 tratta del furto.

Diversi tipi di leggi pubbliche

  • Lex rogata nasce dalla proposta del magistrato, il quale interroga il popolo, l'assemblea popolare poteva sia approvarla che respingerla.
  • Lex data era una legge data unilateralmente dall'esterno a determinati gruppi di persone.
  • Lex dicta era deliberata ed emanata dal magistrato, non c'è nessun tipo di affermazione.
  • Sanctio insieme di clausole che servono a collocare la norma in un ordinamento, disciplinavano l'applicazione della legge.
  • Praescriptio indicazioni tecniche.
  • Clausole servono al magistrato ad osservare la legge (stabiliscono il divieto dell'abrogazione di una legge).

Tutela del cittadino

Prima forma di tutela caratterizzato da un forte formalismo e riservato solo ai romani sono le legis actionis, solo in età repubblicana nasce il processo formulare che amplia la capacità di risposta al cittadino.

Ius quiritium

Diritto più antico, formatosi con i mores e rilevato dai pontefici. Deriva dai quirites, romani che avevano pienezza di prerogative.

Ius civile e ius gentium

Il ius civile era il diritto laicizzato proprio dei romani, riservato agli uomini, liberi, con cittadinanza romana e liberi da pene o reati. Esso deriva dall'interpretazione delle 12 tavole, nonché quello sviluppatosi dai giuristi. Inoltre, in seguito comprese anche il diritto sorto da una lex o da un plebiscito. Dopo il 1° secolo d.C. comprese anche il diritto derivante da un senatoconsulto o da una costituzione imperiale.

Il ius gentium era il diritto osservato da tutti i popoli. Esso era venuto formandosi nei modi più disparati, nello specifico ogni popolo dava il suo apporto, comune a tutti i popoli era il diritto consuetudinario costituito da mores e leggi regie. Ma lo ius gentium era un diritto esclusivamente romano applicato in tribunali romani nei riguardi sia dei romani che degli stranieri a parità di condizioni.

Ius naturale

Diritto di tutti gli esseri viventi insegnato loro dalla natura.

Ius honorarium

È un diritto che nasce dall'honos/honor del pretore, ciò si riferisce alla carica onorifica dell'attività magistratuale del pretore. Il pretore amministra la giustizia, in un periodo più antico, tramite le legis actiones riservate solo ai cives (cittadini romani), successivamente Roma diventa un impero, e per amministrare la giustizia tra stranieri e tra stranieri e romani nel 242 a.C. viene istituito il pretor peregrinus con il quale si viene perfezionando un nuovo tipo di processo cioè il processo formulare. Il pretore è un magistrato dotato di imperium capace di emanare interdetti, divieti, multe (multae dictio) e può imporre di prendere pegno (pignoris capio). Ogni pretore all'inizio dell'anno di carica emana un editto, una sorta di formulario in cui espone criteri e principi di cui usufruirà per amministrare la giustizia nel corso del suo anno di carica. Alla nomina di un nuovo pretore, non veniva emanato un nuovo editto, ma vengono apportate modifiche a quello esistente, infatti col passare degli anni viene perfezionato sempre di più e prende il nome di editto tralatizio, a differenza dell'editto repentino che viene emanato in casi straordinari. In sintesi il diritto onorario nasce dall'attività del pretore, si basa sull'editto (unica fonte dello ius honorarium) e si realizza attraverso lo svolgimento del nuovo processo formulare.

Gli editti erano emanati anche da:

  • Governatori delle province per amministrare la giustizia.
  • Edili curuli per regolare le controversie legate alle liti di mercato.

Principi che guidano il pretore nella creazione del diritto onorario

  • Voluntas = grande rilievo alla volontà delle parti per porre in essere un rapporto. Il pretore in primo luogo prevede l'importanza della volontà piuttosto che la forma.
  • Consensualismo = (bona fides) correttezza dei rapporti, consenso delle parti manifestato in qualsiasi modo.
  • Equità = rapporto equitativo principio guida del pretore.
  • Reciprocità dei rapporti = i rapporti non devono essere sproporzionati, cioè non devono favorire una parte rispetto ad un'altra.
  • No formalismo = perché in caso di stranieri era incomprensibile e impossibile il dialogo.

Le fonti del periodo preclassico e classico

  • Iscrizioni o epigrafi e papiri che riproducono il testo di atti normativi.
  • Opere dei giuristi soprattutto le istituzioni di Gaio che ci è pervenuta quasi integra, e poi altre opere di cui abbiamo solo frammenti.
  • Tavolette di legno cerate contenenti atti giuridici e sentenze dell'epoca.
  • Digesto.

Fonti extra giuridiche

  • Commedie di Plauto e Terenzio, Cicerone e Plinio il Giovane.

Ius publicum e ius privatum

Ius privatum = diritto creato da fonti private stabilita da una o più soggetti privati, mentre pubblico creato appunto da fonti pubbliche. Queste condizioni cambiarono con l'avvento del principato ma tracce dello ius publicum rimasero. Ulpiano dice: publicum ius è quello che riguarda l'istituzione della comunità romana istituzione di culti sacerdozi e magistrati, mentre privatum quello che riguarda l'interesse dei singoli, diviso in tre parti: precetti naturali, genti e civili.

Principato 27/23 a.C. = 284 d.C.

A partire dal 1° secolo a.C. la struttura repubblicana evidenzia segni di crisi, l'assetto costituzionale repubblicano non si concilia bene con la grandezza dell'impero. Il governo così cambia e si concentra nelle mani di una sola persona. Il primo e il secondo triumvirato accentrano il potere nelle mani di poche persone creando nuclei di potere costituiti da personalità di grande spicco (condottieri).

Augusto

Anno dopo anno riesce ad accentrare nelle sue mani due poteri che saranno alla base del principato:

  • Imperium proconsulare cioè il comando militare e civile.
  • Tribunicia potestas potere che originariamente era nelle mani dei tribuni della plebe, questo potere era molto importante, venivano definiti i magistrati difensori della plebe, erano dotati di sacrosanctitas quindi erano inviolabili e non si poteva attentare alla loro vita.
    • Augusto a partire dal 36 a.C. ottiene il potere di tribuno della plebe, grazie a questo ottiene il controllo delle provincie e cioè di tutto l'impero.
    • 27/23 a.C. Anni decisivi del trasferimento del potere nelle mani di Augusto, tribunicia potestas e imperium proconsolare maius e infinito non sottoposto a limiti né temporali né spaziali.
    • 23 a.C. Viene riconosciuto come princeps.

In sintesi durante il principato coesisteva l'assetto repubblicano a cui viene sottoposto il potere di un'unica persona. Non vengono negati gli organi repubblicani, le magistrature continuano ad esistere, formalmente le assemblee popolari continuano ad esistere così come il senato, ma molti organi con il passar del tempo perdono di importanza. Le elezioni diventano appannaggio del principe, che propone suoi magistrati e pilota le elezioni di questi.

Augusto diventa anche princeps senatus e affianca alla carriera senatoria quella dei cavalieri, venendosi a creare un altro tipo di confronto quello fra cavalieri e senatori. Il principe crea grandi prefetture e attribuisce enormi sfere di potere ai cavalieri.

Tra le costituzioni imperiali siamo soliti distinguere:

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaZan1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Solidoro Laura.
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