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L'ACCESSO AL LAVORO E IL LAVORATORE NEL MERCATO DEL LAVORO

Per lungo tempo è stata dominante nell'ordinamento la diffidenza nei confronti degli intermediari privati, in quanto la mediazione tra domanda e offerta è stata spesso all'origine di fenomeni di mercificazione del lavoro e sfruttamento delle persone.

Per questo è stato consacrato il regime di MONOPOLIO PUBBLICO del collocamento degli anni 1949, che ha posto la gestione del mercato del lavoro in entrata sotto l'azione pubblica e ha consentito un ritorno sorvegliato di soggetti privati per l'intermediazione. I nuovi servizi per il lavoro cercano di creare le condizioni per l'incontro tra domanda e offerta e per l'orientamento e formazione professionale dei lavoratori. L'idea alla base di questa strategia è oltre alla flessibilità che la tutela del lavoratore deve rapportarsi a un percorso professionale potenzialmente connotato da successivi mutamenti anche di

intervalli di lavoro e non lavoro. La protezione del lavoratore deve essere così ispirata al concetto di politica attiva del lavoro, per sensibilizzare il lavoratore nella costruzione del proprio destino professionale e offrirgli servizi e sostegni per aiutarlo a fare ciò. Un filone di pensiero si è posto sul versante della FLEXICURITY alla base del JOBS act, mentre un altro tradizionalista a difesa del modello classico del diritto del lavoro. Sembra però arrivato il tempo di andare oltre la semplificazione, più tutele meno tutele soprattutto in seguito alla grande crisi del 2007-2008.

Il COLLOCAMENTO ORDINARIO DAL MONOPOLO PUBBLICO ALLA COESISTENZA PUBBLICO-PRIVATO. Dopo una prima fase in cui le associazioni sindacali avevano cercato di assumere il controllo del collocamento della manodopera, la gestione fu assunta da allo Stato come funzione pubblica, a ciò stabilendo il divieto di esercitare l'attività di intermediazione per i privati. Venne creata a questo scopo,

Un struttura amministrativa di controllo del mercato del lavoro, incentrata sugli UFFICI DI COLLOCAMENTO, munite del libretto di lavoro al quale le persone accedevano iscrivendosi a delle liste. Con la legge 300/1970, il tutto fu rafforzato, ma si diede ampio spazio alla richiesta numerica per l'assunzione, e non per nome e cognome, e l'impresa aveva il diritto di richiedere una certa qualifica occasionale, e l'ufficio poi avrebbe trovato la figura adatta. Solo per alcune figure professionali, l'impresa poteva procedere ad una richiesta NOMINATIVA del lavoratore che intendeva assumere, e alcune volte poteva procedere ad un'assunzione diretta. Il sistema era animato da una distribuzione equa dei lavoratori ma non funzionava sia perché c'erano modi per eluderlo largamente, sia perché era largamente violato, infatti solo il 10% delle assunzioni passava per questo canale. E a questo pro cominciarono molti ritocchi legislativi, prima.

Ampliando il novero dei casi possibili di richiesta, poi con la legge 28 novembre 1996 n.608, fu abolito il mercatino della richiesta preventiva, e fu introdotta la regola dell'assunzione diretta. La svolta si è avuta con una sentenza del 1997 della CGCE, provocata dal premeditato tentativo di una società milanese la JOB CENTRE, di sfidare il mondo del collocamento, sostenendo che la legge n. 264/1949, era contraria al TCE. La corte ha aderito a tale posizione, decretato l'illegittimità del monopolio pubblico del collocamento. Ciò scaturì la riforma con il d.lgs 23 dicembre 1997 n. 469 il quale verteva su:

  • trasferimento della gestione del collocamento dallo STATO alle REGIONI, le quali a loro volta hanno trasferito la gestione amministrativa alle province, dando vita ai CENTRI PER L'IMPIEGO.
  • Legalizzazione dell'intermediazione privata, debitamente autorizzata.

In senso liberalizzante, e segnante di una coesione tra pubblico

E' privato, ci fu la riforma del d.lgs n. 276/2003. Ma comunque tale sistema ha continuato a funzionare in modo molto insoddisfacente, infatti un fattore molto negativo si è rilevata la frammentazione regionale del servizio. Sono così maturate le premesse per un'ennesima riforma, rappresentata dal JOBS ACT del 2014-2015.

LA RIFORMA DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Il legislatore tramite il d.lgs 14 settembre 2015 n.150 ha disegnato un nuovo quadro istituzionale dei servizi per il lavoro, tenuto insieme da un'idea delle politiche attive del lavoro e da quelle passive di sostegno al reddito. Tale riforma scommetteva implicitamente sull'approvazione del d.d.l. Di revisione costituzionale promossa dal GOVERNO RENZI, che avrebbe incluso tra le materie di competenza esclusiva statale, quelle delle politiche attive del lavoro, attualmente materia concorrente STATO - REGIONE. La proposta è stata rigettata, con il REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016, con il risultato che l'ANPAL,

si occupare dell'accompagnamento e dell'orientamento dei beneficiari del reddito di cittadinanza verso l'inserimento nel mercato del lavoro. Tuttavia, nonostante gli sforzi del governo, la situazione rimane complessa e le difficoltà nel gestire i servizi per il lavoro sono ancora presenti. La mancanza di una chiara definizione delle competenze tra Stato e Regioni, unita alla presenza ancora attiva delle Province, rende il sistema frammentato e poco efficiente. È necessario un maggiore coordinamento tra le diverse istituzioni e una chiara definizione delle responsabilità per garantire un servizio adeguato e efficace per i cittadini in cerca di lavoro. Solo attraverso una riforma strutturale del sistema sarà possibile superare le attuali criticità e garantire un'efficace politica attiva del lavoro.potenziare la funzionalità dei centri per l'impiego. LA RETE DEI SERVIZI PER IL LAVORO. Il ruolo di indirizzo politico in Matera di politiche attive è esercitato dal MINISTERO DEL LAVORO e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. L'individuazione delle linee di indirizzo triennale delle politiche attive e la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, sono state effettuate, sulla base del decreto 11 gennaio 2018 n.4 adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome. La rete dei servizi per il lavoro è costituita da:
  • l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
  • le strutture regionali per le politiche attive del lavoro
  • L'INPS
  • INAIL
  • Agenzie private per il lavoro
  • I fondi interprofessionali
  • I fondi bilaterali operanti nel settore delle agenzie di somministrazione del lavoro
  • INAPP, istituto per

L'analisi delle politiche pubbliche - Camere di commercio, università e istituti di scuola secondaria di secondo grado. Il ruolo di coordinamento è esercitato dall'ANPAL, che è sotto la vigilanza del MINISTERO DEL LAVORO, istituito dal 1° gennaio 2016. Compito fondamentale è quello di realizzare lo strumento strategico per l'interoperabilità degli attori istituzionali, cioè il SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO (SIUPOL), che sfrutta una serie di banche dati. L'ANPAL può anche emanare circolari e atti interpretativi. Le regioni e le province autonome possono svolgere attività a loro demandate in due modi: - diretto, cioè in prima persona che può svolgersi anche tramite i bracci operativi rappresentati da agenzie regionali. - Coinvolgendo i soggetti privati accreditati, cioè agenzie private per il lavoro. Il d.lgs n. 150/2015 continua ad appoggiarsi come normativa di riferimento agli art 4-7.

Del d.lgs n 276/2003. Delle agenzie private per il lavoro, è istituito presso il Ministero del lavoro, un posto albo articolato in 5 sezioni. Per conseguire l'iscrizione a tale albo occorre soddisfare una serie di requisiti dettati dall'art 5 e specificati dal d.m. 10 aprile 2018. Alcuni sono comuni a tutte le tipologie di agenzie mentre altre variano. Le agenzie in possesso dei requisiti devono richiedere l'autorizzazione al Ministero del Lavoro che la concede previo accertamento di tali requisiti. Decorsi 60 giorni, è previsto un meccanismo di silenzio-assenso. Le agenzie possono operare anche a livello regionale, ma devono essere accreditate dalle regioni secondo i criteri contenuti nel d.M. 11 gennaio 2018. Sono autorizzati a svolgere intermediazione anche altri soggetti pubblici operanti nel privato-sociale, ove soddisfino i requisiti. Ci sono anche basilari regole di condotta, infatti è fatto divieto di effettuare indagini sulle opinioni dei lavoratori.

nonché trattare dati che avviano a che vedere con le convinzioni personali, affiliazione politica o sindacale, matrimoniale. Razza etnia…… nonché con le controversie relativa a precedenti rapporti di lavoro a meno che non riguardino modalità disvolgimento dell’attività viste come requisito essenziale ai fini dello svolgimento dell’attività .. è vietato a tali agenzie percepire compensi per l’attività svolta con l’eccezione che possono essere previste dai contratti collettivi. L’esercizio non autorizzato di intermediazione è punito con SANZIONE AMMINISTRATIVA.

Se poi l’attività è caratterizzata da sfruttamento si ricade nel REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO punito con reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

I principi di politica attiva del lavoro e il percorso del DISOCCUPATO.

Il d.lgs 150/2015 contiene

Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro, in applicazione dei quali Esso delinea il percorso che il disoccupato deve intraprendere per trovare un lavoro.

Inoltre ribadisce che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono costituire propri uffici territoriali denominati CENTRI PER L'IMPIEGO, al fine di svolgere nei confronti dei soggetti disoccupati e a rischio di disoccupazione determinate attività:

  • Orientamento di base
  • Analisi delle competenze in relazione alle condizioni del mercato del lavoro locale
  • Profilazione

L'art 11 dispone che il MINISTERO DEL LAVORO, stipula con ogni regione e con le province autonome di TRENTO E BOLZANO una convenzione finalizzata a regolare i rapporti e gli obblighi nel rispetto dei principi di:

  • Attribuzione a regioni e province delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro con garanzie dell'esistenza e funzionalità di uffici territoriali
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
139 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alered96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Passalacqua Pasquale.