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Preparazione esame diritto sindacale e del lavoro

Diritto del lavoro: definizione e partizioni

Per diritto del lavoro non intendiamo la regolamentazione dell’attività umana, cioè del lavoro in senso generale, ma inizialmente la disciplina del lavoro subordinato, essendo il lavoratore subordinato visto come debole e a rischio sfruttamento. Con gli anni si è vista estendere la sfera di azione anche ad alcune classi di lavoratori non subordinati e, seppur non in toto, ai datori di lavoro non titolari di un’impresa.

Esso si ripartisce, seppur con interrelazioni e intersecazioni, in:

  • Diritto sindacale, che comprende il diritto dei rapporti collettivi, sindacati, CCNL, le rappresentanze dei lavoratori in azienda, la partecipazione dei lavoratori e dei sindacati alla gestione dell’impresa.
  • Diritto del lavoro in senso stretto, che concerne il rapporto di lavoro individuale subordinato e di altri rapporti assimilati e contigui.

La funzione del diritto del lavoro

In generale, la funzione principale del diritto del lavoro risiede nel tentativo di controbilanciare la disparità di potere che si verifica tra datore di lavoro e lavoratore nel lavoro subordinato, per difendere la dignità del lavoratore in quanto persona e per svolgere una funzione ridistribuiva del reddito a vantaggio della classe debole. Per svolgere a pieno la propria funzione, le norme lavoristiche si sono poste come norme di ordine pubblico, ma esse non si rivolgono solo all’imprenditore ma anche ai lavoratori stessi.

Con la Carta Costituzionale la materia si è qualificata e consolidata e sono stati istituiti principi costituzionali di rango primario ispirati alla tutela del lavoro. Dagli anni '90, grazie anche alla concorrenza a livello europeo e globale, alla tutela del lavoratore debole si è affiancato anche il concetto di efficienza economica, e si sono susseguite diverse riforme che hanno portato al superamento della protezione tradizionale in favore di una protezione ispirata alla flexicurity europea, il cui luogo di esplicazione è il mercato del lavoro.

Diritto del lavoro e diritto privato

I primi interventi di ordine pubblico volti a disciplinare aspetti dell’utilizzazione del lavoratore sono stati attuati con norme imperative e inderogabili, limitando la libertà di acquisto e di vendita della forza lavoro. La disciplina del diritto privato è basata sul dogma della libertà contrattuale che si traduce in norme legali dispositive, che valgono fin quando le parti non dispongono diversamente.

Durante la parentesi corporativa ci sono state molteplici spinte a favore dell’autonomizzazione del diritto del lavoro da quello privato. La materia ha acquisito unità e autonomia con il codice civile del 1942, le cui disposizioni riguardanti la materia sono state inserite nel Libro 5 intitolato del lavoro, ma dedicato ampiamente all’impresa. Un ulteriore distacco lo abbiamo con la Carta Costituzionale, che insieme al codice si sono ritrovati ad affermare il concetto di contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), differente dagli altri contratti e che per questo necessita di una disciplina speciale.

Seppur la materia ha acquisito una tale specialità, non possiamo affermare che l’indipendenza del diritto privato sia totale, basti pensare che il contratto collettivo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente in termini privatistici, e che il contratto individuale di lavoro subordinato resta pur sempre un contratto e quindi per la risoluzione di eventuali problemi bisogna fare ricorso ai principi generali del contratto. In conclusione, la distanza tra il diritto del lavoro e il diritto privato è oggi più ridotta rispetto al passato e si auspica una volta abbandonate le posizioni difensive un proficuo dialogo teorico.

Il diritto del lavoro pubblico privatizzato

Dal diritto del lavoro era tradizionalmente escluso il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, disciplinato da una normativa pubblicistica. Dagli anni '90, con una serie di decreti legislativi, sfociati nel Testo Unico alle Dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni del 2001, il dogma pubblicistico è stato superato con la privatizzazione del lavoro pubblico. Si è provveduto all’applicazione nel settore del diritto del lavoro privato e della contrattazione collettiva, in modo da far acquisire, eccezione fatta per i dipendenti sotto il regime pubblico, una natura contrattuale ai rapporti di lavoro. Quindi la privatizzazione si è tradotta in una contrattualizzazione.

Di tutto ciò ha fatto parte il passaggio della gestione delle controversie di ordine pubblico dai tribunali amministrativi a quelli civili. Anche se il lavoro pubblico ha continuato a conoscere rilevanti aspetti di alcune discipline differenziate rispetto a quella privatistica di base, questa fase di unificazione ha contribuito ad avviare processi di miglioramento dell’efficienza della PA. Con i governi di centro-destra e in particolare con il Ministro della Funzione Pubblica Brunetta, si è sviluppata l’idea che alcuni punti cardine della riforma del 2001 andassero riformati, procedendo ad un ridimensionamento del ruolo del contratto collettivo, a vantaggio della fonte legislativa, e del potere gestionale e disciplinare dei dirigenti, i quali sono stati indotti ad assumersi tutte le responsabilità inerenti al ruolo.

Ma tale riforma ha trovato ostacoli ed è stata approvata nel 2015 dopo svariate modifiche (Riforma Madia). Detta riforma è stata attuata tra il 2016 e il 2017, a causa della sentenza 251/2016 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni, in particolare alcuni decreti dovevano avere approvazione della Conferenza Unificata delle Regioni, Province e Comuni. Numerose riforme si sono susseguite, ma resta ancora l’interrogativo su come gestire ente e rapporto di lavoro.

Il diritto amministrativo del lavoro

La presenza all’interno del diritto del lavoro di un orientamento anche pubblicistico determina la presenza di organismi pubblici competenti in materia lavoristica. Il più importante organismo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che tramite più canali interviene con prese di posizione. Detto ministero si è avvalso di organismi periferici, direzioni interregionali del lavoro e direzioni territoriali del lavoro. A seguito della riforma del Jobs Act le funzioni delle DIL e delle DTL sono state trasferite, al fine di integrare i servizi ispettivi di INPS e INAIL, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Questo si avvale del personale delle sedi territoriali di ogni provincia. Può irrogare sanzioni amministrative nel caso di accertamento di illeciti, è possibile però proporre opposizioni tramite ricorsi, sia amministrativi che giurisdizionali.

Una importante opera di vigilanza è svolta dalle aziende sanitarie locali, per l’osservanza delle disposizioni a tutela della salute, sicurezza dei lavoratori, con il potere di obbligare le aziende a determinate prescrizioni. Le funzioni relative ai servizi pubblici per l’impiego nel 1997 sono state affidate all’amministrazione provinciale, ma successivamente sono tornate sotto il controllo regionale ma a livello logistico sono rimaste provinciali. Funzioni pubbliche riguardano invece la crisi d’impresa, attraverso l’istituzione di istituti come la Cassa Integrazione Guadagni, volte a favorire la ripresa dell’attività imprenditoriale e la salvaguardia dell’occupazione.

Il diritto della previdenza e della sicurezza sociale

Quando parliamo di previdenza sociale intendiamo quel vasto complesso di istituti di massima pubblicistici che tramite le assicurazioni sociali obbligatorie realizzano finalità di solidarietà sociale a favore di lavoratori dipendenti in condizioni di qualificato bisogno. Questi compiti sono stati successivamente assunti dallo stato come funzioni primarie. Il tradizionale beneficiario degli istituti previdenziali è il lavoratore subordinato, ciò fa comprendere che l’intreccio che c’è tra il diritto alla previdenza sociale e il diritto del lavoro si sostanzia in due classici rapporti:

  • Il rapporto contributivo, secondo il quale viene finanziato il sistema previdenziale attraverso l’imposizione di obblighi contributivi sui datori di lavoro.
  • Il rapporto previdenziale, secondo il quale al mutare di alcune condizioni, il lavoratore beneficiario ottiene determinate prestazioni economiche e l’ente è tenuto ad erogarle.

L’esempio più importante è caratterizzato dagli istituti a carattere pensionistico e si è provveduto all’innalzamento dell’età pensionabile, alla generalizzazione del metodo contributivo e al virtuale superamento delle pensioni di anzianità. Successivamente sono state apportate modifiche con i Governi Renzi e Gentiloni ma soprattutto con il governo Conte con l’accesso anticipato alla pensione con Quota 100. Si è tentato negli altri paesi ma anche in Italia di istituire fondi di previdenza complementare gestite da fondi privati, ad esempio il TFR, trattamento di fine rapporto.

Ci sono poi altre forme previdenziali a tutela dell’invalidità e inabilità da rischio professionale, tutela della salute, maternità, tutela contro la disoccupazione, tutela della famiglia, che concernono un compenso economico in caso di infortunio o malattia riservato soltanto ai lavoratori dipendenti. Ma da tempo si sta superando la provvidenza sociale in direzione di una sicurezza sociale destinata a beneficio di tutti i cittadini in condizioni di bisogno ma questa è messa in discussione dalle difficoltà finanziarie dei sistemi pubblici di welfare state, che fanno prevedere modalità di cooperazione tra pubblico e privato.

Origini ed evoluzione storica del diritto del lavoro

Quando parliamo del diritto del lavoro, evochiamo uno dei grandi capitoli della storia contemporanea che ha preso avvio dalla Rivoluzione Industriale. Esso è stato frutto di una molteplicità di fattori di varia natura, tra le quali innovazioni tecnologiche che hanno consentito un incremento progressivo ed esponenziale della produttività del lavoro e della ricchezza, ma ci sono anche fattori politici ed economici tra i quali l’affrancamento dei vincoli del mondo feudale e l’affermazione della libertà economica che ha avuto il culmine nella Rivoluzione Francese. Quest’ultimo prima di essere proclamato in Francia era stato praticato già in Inghilterra, a conferma di ciò alla fine del ‘700 ci sono stati i primi segni di industrializzazione. E qui abbiamo la teoria di Adam Smith, secondo il quale gli uomini devono essere lasciati liberi di perseguire il proprio interesse e che grazie alla mano invisibile del mercato si verifica un accrescimento complessivo della ricchezza.

Sia in Inghilterra che in Francia la borghesia era la promotrice della rivoluzione, i quali intendevano la libertà come allontanamento dai retaggi della corporazione feudali e attenzione dello stato da regolamentazioni dirigistiche dell’attività economica, infatti lo stato doveva essere un guardiano notturno. Ma da tali trasformazioni sono scaturiti sconvolgimenti sociali, dalla quale è nata una nuova classe sociale, cioè quella dell’operaio, che al tempo erano privi di qualsiasi qualificazione professionale e che oltre alla prole, possedevano soltanto le proprie elementari energie lavorative. Le condizioni di lavoro degli operai erano infime quasi disumane e una volta licenziato si trova nella più totale disperazione.

L’uguaglianza del 1789 restava indifferente alla profonda diversità di condizione sociale tra i proprietari delle terre e delle attività economiche e le classi subalterne. Dai primi decenni dell’800 la questione sociale ha iniziato a collocarsi al primo posto dell’attenzione dei governi e dalla parte più sensibile dell’opinione pubblica spaventati dai moti rivoluzionari promossi dai socialisti e anarchici.

La nascita del sindacalismo

Naturalmente la classe dirigente non gradiva che i lavoratori si organizzassero per difendere i propri interessi. Da un lato, infatti, venivano considerati un modo per far rivivere le istituzioni corporative del mondo feudale, dall’altro veniva visto come un mortale attentato alla libertà di commercio. In conseguenza di questo si è instaurato un regime di repressione penale del sindacalismo.

Da citare in questa sede è la famosa Legge Le Chapelier del 1791 con la quale è stato introdotto il delitto di coalizione, proibendo l’associazionismo tra lavoratori e lo sciopero. In questo quadro i ceti dominatori venivano favoriti anche per il fatto che si basavano su un sistema elettorale ancora molto ristretto per censo e cultura e ciò lasciava i lavoratori in una situazione di dittatura contrattuale dell’imprenditore. In questo contesto il lavoratore era debole ed era evidente una forte disparità negoziale nei confronti dell’imprenditore.

Lo squilibrio di potere insito nella relazione contrattuale di lavoro ha rappresentato il punto di partenza dal quale è scaturito un contromovimento rivolto al riscatto delle classi lavoratrici. Processo che si è svolto su più fronti:

  • Sindacalismo, mosso dall’obbiettivo di fronteggiare e neutralizzare il potere negoziale dell’imprenditore mediante la creazione di un contropotere collettivo. I sindacati sono entrati in scena in Gran Bretagna nella prima metà dell’800 e successivamente negli altri paesi europei e negli Stati Uniti. Essi avevano l’obbiettivo di imporre una contrattazione collettiva accordata agli imprenditori attraverso lo strumento dello sciopero, mettendo in secondo piano i patti individuali dove i lavoratori erano perdenti.

Ma questo presupponeva delle garanzie per i sindacati che in quel clima non c’erano, e proprio per incidere sul regime giuridico ostile a questi ultimi, venne creato un partito politico (Labour Party), il primo grande risultato fu il riconoscimento ai sindacati dell’immunità della responsabilità civile per le azioni collettive da essi promossi. In Gran Bretagna il sindacalismo ha avuto un forte sviluppo anche per il fatto che i lavoratori erano obbligati a iscriversi al sindacato, tale sistema è durato fino al 1980 soppiantato dalle riforme del governo di Margaret Thatcher.

Nei paesi dell’Europa continentale il sindacalismo si è sviluppato con gli stessi obiettivi ma con metodi diversi. In Italia, nella seconda metà dell’800, il movimento operaio viveva un periodo di inquietudine, nascono così le prime società di mutuo soccorso. In una seconda fase, le società operaie si sono trasformate e si sono cominciate ad unire in leghe di resistenza e solo successivamente il sindacalismo ha cominciato a strutturarsi sia a livello territoriale che di settori produttivi, poi detti di categoria. Meno rilevante è stato il ruolo di sindacati di mestiere.

I sindacati erano in linea di massima tollerati ma venivano repressi i fatti di sciopero, successivamente con il Codice Zanardelli si è assistito ad una tolleranza legale dello sciopero ma solo sul piano penalistico e a differenza della Gran Bretagna qui il sindacato aveva anche una connotazione politica. Il primo grande sindacato italiano CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro del 1906, nasce come fusione di partiti precedenti e sotto impulso del Partito dei Lavoratori Italiano (di impronta classista, che si proponeva di utilizzare anche la lotta parlamentare per soddisfare i lavoratori), detto sindacalismo era di impronta socialista. Affianco a questo si sviluppò un sindacalismo bianco, di impronta cristiana, che si riferiva alla dottrina della Chiesa ed era inevitabile che la questione del lavoro venisse posta sul terreno parlamentare e politico, in un contesto caratterizzato da moti sociali che mettevano a rischio la stabilità della fragile democrazia italiana.

Il diritto del lavoro delle origini

Oltre all’eliminazione degli ostacoli all’azione dei sindacati occorreva penetrare nel contratto di lavoro e modificarlo. Verso la fine del XIX secolo si sono creati filoni di pensiero che hanno sostenuto un diritto privato sociale con l’intento di riequilibrare la condizione di soggezione negoziale del lavoratore. Ma l’urgenza di misure a protezione dei lavoratori ha coinvolto grandi settori del mondo politico dai socialisti ai poteri liberali di Giolitti.

Tali leggi hanno assunto veste di legislazione speciale non derogabili a danno del lavoratore e non aggirabile con pattuizioni individuali. Gli ambiti erano:

  • Il lavoro dei fanciulli
  • Gli infortuni sul lavoro
  • La condizione delle lavoratrici madri
  • Il lavoro della mondine e degli addetti ai forni
  • 1893 giurisprudenza dei probiviri, arbitri a cui i lavoratori si appellavano per le controversie contro i propri datori di lavoro, ai quali si deve l’elaborazione di regole importanti come il preavviso del licenziamento e l’efficacia sospensiva dello sciopero sul contratto di lavoro.

Lo sviluppo del diritto del lavoro ha visto un periodo di stop durante la parentesi bellica, nel frattempo ha cominciato a svilupparsi il sistema della contrattazione collettiva sia a livello nazionale che aziendale. Con le commissioni interne sviluppatesi tra il 1919 e il 1922, si sono avute le prime forme di rappresentanza dei lavoratori a livello aziendale. Ma a seguito della fine della prima guerra mondiale le istituzioni operaie sono entrate drammaticamente in crisi.

Il ventennio fascista

Con l’ascesa del potere fascista i sindacati bianchi e rossi furono eliminati, il tutto culminato con il patto di Palazzo Vidoni del 1925, la Confindustria ha riconosciuto alle associazioni sindacali fasciste il monopolio della rappresentanza sindacale, ottenendo l’eliminazione delle commissioni interne. Si apre così la strada al regime corporativo, che esprimeva una visione coesa della società nel quale l’interesse del...

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alered96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Passalacqua Pasquale.
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