Preparazione esame diritto penale
Introduzione
Il diritto penale
Diritto penale è quel gruppo di norme giuridiche, precetti con le quali lo stato proibisce, mediante la minaccia di una pena, determinati comportamenti umani, compreso quelle norme che stabiliscono condizioni per l’applicabilità di quella sanzione, nonché la specie e le modalità della stessa.
Con pena intendiamo una sofferenza irrogata attraverso il processo, che lo stato infligge all’autore dell’illecito, consistente nella riduzione o privazione di un bene individuale, ad esempio libertà. Il comportamento che contrasta con tali precetti prende il nome di reato. Le norme penali hanno quindi lo scopo di combattere delinquenza o criminalità.
In Italia attualmente il principale complesso di norme giuridiche penali è raccolto dal Codice Penale istituito con R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398, entrato in vigore il 1° luglio 1931, comunemente denominato Codice Rocco, constava originariamente di 734 articoli e si divide in tre libri:
- Dei reati in generale
- Dei delitti in particolare
- Delle contravvenzioni in particolare
La funzione di tale ordinamento è quella di assicurare l’esistenza della società, garantire le condizioni fondamentali e indispensabili della vita in comune. Nell’attuale periodo storico e secondo i principi costituzionali, l’ordinamento giuridico non si esaurisce in questa funzione, ma ha anche un compito organizzativo e propulsore, e quindi si propone come scopo di educatore del popolo. Uno degli strumenti che vengono utilizzati in campo penale per tale funzione è la pena, il tutto armonizzato con le norme costituzionali.
Nella maggior parte dei casi i fatti vietati dalla legge penale contrastano con i precetti dell’etica, ma questa affermazione va analizzata anche da un altro punto di vista, che dimostra che non sempre il reato è un'azione immorale, cioè sono colpiti da pena anche fatti che non contrastano coi postulati dell’etica. Ciò risulta evidente se porgiamo l’attenzione sui reati contravvenzionali, oppure sui delitti politici.
Se lo stato si limitasse a fissare nella legge ciò che contrasta nella morale, esso avrebbe il solo fine di conservazione della società e non quello della promozione della stessa, e per questo è portato a aggiungere precetti che assicurino la nascita e lo sviluppo dei valori.
Molto delicata è la delimitazione dei rapporti fra il diritto penale e il diritto amministrativo, in particolare nel fatto che il diritto amministrativo contiene norme che stabiliscono sanzioni che in sostanza sono pene, poiché comportano una diminuzione di beni dell’individuo. Tra le pene amministrative vanno segnalate:
- Pene disciplinari inflitte in seguito a violazione di norme giuridiche che hanno per scopo l’obbedienza e la disciplina, di alcune persone verso altre che esercitano supremazia su altri.
- Pene pecuniarie per la violazione di precetti generali, per fatti costituenti contravvenzioni per lo più punite con ammenda poi depenalizzate e quest’ultima sostituita con la sanzione pecuniaria.
- Pene fiscali e di finanza, sanzioni dirette ad assicurare l’osservanza delle disposizioni che mirano a procurare allo Stato e agli enti pubblici minori i mezzi economici per il soddisfacimento dei pubblici bisogni. Ma a ciò vengono fatte ricomprendere anche delitti e contravvenzioni represse con pene previste dal codice penale.
- Pene o misure di polizia, misure di prevenzione tra le quali abbiamo il rinvio alla residenza con foglio di via obbligatorio, divieto di soggiorno, sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno in un comune...
Tutte queste forme di misure sono deliberate direttamente dall’amministrazione mediante organi propri, mentre per quanto riguarda il reato le misure sono applicate all’autorità giudiziaria.
Diritto penale sostanziale e diritto penale processuale
Per il diritto penale sostanziale c’è il divieto dell’analogia e la legge è irretroattiva, nel diritto penale processuale la legge è sempre retroattiva. Le disposizioni contenute nel codice penale sono quasi sempre di diritto sostanziale, mentre quelle del codice di procedura penale sono di diritto formale.
Il diritto penale si divide in:
- Diritto penale fondamentale cioè quello contenuto nel codice penale, che è la legge fondamentale della materia e diritto penale complementare norme penale contenute in leggi speciali che integrano e modificano il codice penale.
- Diritto penale comune che vale per tutti i sudditi e diritto penale speciale che si applica soltanto a una classe o categoria di persone.
- Diritto penale generale che ha validità per tutto il territorio dello stato e diritto penale particolare o locale soltanto a una parte di territorio.
Alcuni poi tendono a distinguere anche diritto penale amministrativo, diritto penale commerciale e diritto penale finanziario, ma queste distinzioni possono essere trascurate, solo per l’ultimo possiamo affermare una autonomia per quanto esso è caratterizzato da elementi di specialità.
Notizie storiche sulla legislazione penale italiana
Completata l’unificazione italiana furono subito iniziati i lavori per dare al nostro Paese una nuova legislazione penale. Nel 1889 fu promulgato un codice penale che prese il nome del Ministro Zanardelli che ebbe molto successo sia in Italia che all’estero. Nel 1919 venne nominata una commissione, presieduta da Ferri, per preparare un nuovo codice. Quest’ultimo per le enormi opposizioni rimase allo stadio di progetto, per le continue opposizioni.
In seguito al 1922 fu istituita una nuova commissione presieduta da Arturo Rocco che portò alla stesura di un progetto preliminare che dopo varie discussioni fu seguito da un progetto definitivo accompagnandolo con una relazione al Re. Questo è il codice penale vigente pubblicato con regio decreto il 19 ottobre 1930 n.1398 entrato in vigore il 1° luglio 1931. Nel 1988 una commissione ministeriale presieduta da Pagliaro iniziò il lavoro di redazione di uno schema di legge delega avente per oggetto un nuovo codice penale che nel 1991 ha depositato l’elaborato.
La scienza del diritto penale
Resta fuori dalla disciplina il diritto naturale, in quanto non è che un’aspirazione verso cui si orienta la scienza sociale. Del diritto penale non fa parte nemmeno il ius condendum, ossia le norme che non esistono ancora, proprio per il fatto che il diritto penale prende in considerazione un insieme di fatti certi e fuori discussione. La disciplina che studia il diritto penale è vera scienza in quanto rappresenta e completa e ora il di un ordine di fatti in un ordine di cognizioni.
La norma penale
La caratteristica principale della norma penale è l’imperatività, in quanto regola di condotta posta dallo stato e obbligatoria per i sudditi al fine della conservazione e lo sviluppo della comunità sociale. Inoltre, ha anche una funzione valutativa, volta a qualificare come contrari ai fini dello stato determinati comportamenti. Tale norma ha inoltre carattere statale, in quanto non esistono né norme penali regionali né norme penali internazionali, questo perché le prime non crebbero carattere universale nell’ordinamento dipendendo dalla volontaria sottoposizione del soggetto, mentre le seconde hanno bisogno per essere applicabili di leggi di esecuzione del trattato. Nell’ultimo periodo in ambito internazionale sono molto forti le attenzioni sul terrorismo, sulla lotta contro le droghe e frodi.
Precetto e sanzione
La norma penale è costituita da due elementi:
- Il precetto, è il comando di tenere una certa condotta il quale può assumere la forma del divieto, oppure del comando, e quindi la fattispecie legale che costituisce reato.
- Sanzione è la conseguenza giuridica che deve seguire l’infrazione del precetto, la quale contiene una pena, che è posta come coazione psicologica per indurre i consociati all’astensione dal tenere condotte contra ius.
Queste norme prendono il nome di norme incriminatrici, in quanto indicano gli estremi di un fatto vietato e fissano la sanzione.
Le varie specie di norme
La norma penale però non sempre è completa di entrambi gli elementi, e in questo caso prendono il nome di norme incomplete o imperfette. Diversamente abbiamo:
- Norme penali in bianco, le quali hanno una sanzione determinata e un precetto generico, che necessita di essere specificato da un atto successivo
Tra le norme incomplete abbiamo: le norme dichiarative, direttive, esplicative, interpretative, di attuazione, estensive o limitative.
Destinatari della norma penale
La norma penale è destinata sia ai consociati che devono rispettarla, sia agli organi dello stato e cioè ai giudici che devono farla rispettare. Per sudditi oggigiorno intendiamo l’intera popolazione nazionale comprendendo anche incapaci e colori sforniti di maturità e sanità mentale.
Pretesa della subiettivazione della norma penale
In merito alla subietivazione delle norma penale, si discute se in corrispondenza dell’obbligo del suddito di tenere una certa condotta, cioè di astenersi dal compiere il fatto previsto dalla legge come reato, sorga nello stato un diritto soggettivo, cioè il diritto a punire. Tale teoria così come sostenuto dall’Antolisei, si basa su nozioni che oggi si respingono, ritenendosi opportuna la distinzione fra potestà e diritti e quindi rapporto di sovranità e rapporto giuridico vero e proprio. Pertanto tale teoria è da ritenersi antiquata.
Il rapporto punitivo
Rapporto giuridico successivo alla commissione del reato che vede coinvolto lo stato che quindi infligge la pena e il reo che deve sottostare alla pena. Da parte del reo non abbiamo un obbligo in quanto questo ha alla base la volontà ma una costrizione.
Natura del potere punitivo e titolarità dello stesso
Secondo l’autore, la funzione punitiva appartiene a una delle manifestazioni essenziali della potestà giurisdizionale dello stato, mirante alla tutela oggettiva dell’ordinamento giuridico dello stato. Nella dottrina dominante la punizione viene vista come il risultato dell’attività di una parte che vedendo violato un diritto chiede all’autorità giudiziaria la riparazione, ma questo non corrisponde alla realtà della funzione punitiva.
Le fonti del diritto penale
Come ben sappiamo fonti del diritto, intendiamo fonti di produzione, e quindi possiamo parlare delle fonti di produzione del diritto penale, difatti quest’ultima è manifestazione del potere sovrano dello stato che scaturisce dalla coscienza popolare, è che corrisponde alla forma che il diritto assume nella vita della comunità statale, e quindi i mezzi che lo stato utilizza, con i quali la volontà dello stato si pensa alle peso a che sono tenute a obbedire. Queste fonti di cognizione vengono distinte in immediate che corrispondono a una manifestazione diretta di volontà dello stato e mediate, che non hanno valenza obbligatoria di per sé ma questa gli viene conferita dalle fonti immediate esplicitamente o implicitamente.
Il principio di stretta legalità
Domande esame
Norma penale nel tempo
Analizzando l’aspetto temporale della norma penale dobbiamo innanzitutto prendere in considerazione l’art 25, 2°comma costituzione, il quale enuncia: “Nessuno può essere punito se non con una norma penale che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
Tale articolo va letto in combinato disposto con l’art 2 primo comma del codice penale Rocco del 1931 il quale afferma che: “Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato.”
Nel secondo comma si dice che: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato, e se vi è stata condanna ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.”
Questi articoli possiamo metterli in relazione anche con l’art 7 della CEDU: “Nessuno può essere condannato per un’azione o omissione che al momento in cui è stata commessa non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale, parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.”
Come è avvenuto nel 2019 con la legge spazza corrotti, in cui si è stabilito che dopo una sentenza di primo grado cessa il decorrere del termine della prescrizione sia esso favorevole o sfavorevole, quindi il soggetto verrebbe punito in forza di una legge che nel momento in cui ha commesso il fatto non era vigente.
E qui ci colleghiamo alla Corte stabilisce che il soggetto per essere punito doveva essere in grado di prevedere al momento del fatto la sanzione, la pena. Poi la Corte ha dato anche un’interpretazione nell’ottica del favor rei. Viene introdotto un reato che non è mai esistito, vige il divieto di retroattività in virtù dell’art 25 comma 2.
L’art 25 secondo comma cost garantisce anche la certezza del diritto, ma ha una funzione garantista proprio perché vieta che un soggetto venga punito per un fatto che al momento non era previsto.
Abbiamo visto il primo caso, una norma che interviene dopo i fatti, ipotesi di una nuova norma penale. Il codice penale al secondo comma all’art 2 prende in considerazione il fatto di abrogazione. Una norma penale che cessa di esistere, subisce un’abolizione.
“Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce reato.”
Una norma espressione del favor rei. L’art 2 secondo comma del cp recepisce quella visione garantista propria del codice Zanardelli. In questo caso la norma che depenalizza è retroattiva. Addirittura questa norma prevede un effetto travolgente anche per la condanna definitiva e i suoi effetti. Abbiamo parlato di precetto, ma talora viene redatto con tecniche che non necessariamente coinvolgono una completa percezione del fatto.
Sono delle situazioni in cui il precetto è ancora più lasciato a qualcosa di esterno. Distinguiamo un’abolizione dell’elemento normativo non vale a svuotare il precetto. Mentre quello della legge si.
Le norme penali in bianco sono norme che in parte specificano il precetto, quindi rimane generico, mentre la sanzione è specificata; rientrano nell’ambito dell’art 2 secondo comma del codice penale. Dipende da come il legislatore ha redatto il precetto.
Abbiamo considerato solo due aspetti della norma penale nel tempo. Abbiamo visto una norma che nasce e non può retroagire, è una norma che muore e che viene cancellata anche la condanna anche passata in giudicato.
Quando una norma speciale viene meno e si applica una norma generale. La norma speciale è caratterizzata dal fatto che ha oltre agli elementi della norma generale, qualche elemento che restringe il campo di questa.
Situazione analoga anche quando venendo meno una determinata norma speciale riprende piede una generale. Per un certo periodo l’oltraggio a pubblico ufficiale venne depenalizzato, poi venne detto che risponderà di ingiuria. La quale a sua volta è stata depenalizzata. Poi il legislatore ci ha ripensato e ha inserito l’oltraggio in un nuovo articolo.
Adesso andremmo ad analizzare due commi che riguardano questo fenomeno. Nel testo originale dell’art 2 del codice vi era solo il 3 comma che adesso è diventato 4. Perché è stato introdotto un nuovo 3 comma che riguarda una successione di legge nel tempo:
“Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135 c.p.”
Sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria. Stabiliva che nel caso di successione di leggi si dovesse applicare quella successiva. Ipotesi introdotta nel 2006. Il problema era quello del fatto che il vecchio comma 3 che è diventato 4 aveva un limite invalicabile per l’applicazione della sentenza di condanna.
“Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.”
Nell’ipotesi di successione di leggi nel tempo possono cambiare le discipline. Il limite per applicare la norma più favorevole nel caso di successione di legge è la sentenza di condanna, per superare questo nel 2006 c’è stata fatta questa riforma. Si computa la pena detentiva in pena pecuniaria, se non vi è stata ancora sentenza definitiva.
Problema vilipendio alla bandiera con una pena di reclusione da 1 a 3 anni, ricorrendo alla conversione della pena, con il 135 vi è un rapporto di cambio che è di 250 euro per un giorno di pena detentiva. Se non c’è ancora sentenza il giudice prevederà la pena dell’ammenda che sarebbe tipo 1000 euro. C’è una sproporzione di trattamento tra condanna definitiva e non.
Art 2 4 comma se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applicano quelle le cui disposizioni sono favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Il limite era la sentenza definitiva.
Alcuni hanno storto il naso e hanno detto però una norma come questa è anticostituzionale perché il soggetto viene punito in forza di una legge intervenuta successivamente rispetto a quando ha commesso il fatto. Il soggetto viene condannato con una legge successiva all’epoca dei fatti. Questa non teneva conto del sistema penale e di garanzie.
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