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L'EVENTO

L'evento è il risultato della condotta. Abbiamo già visto varie norme che richiedono necessariamente l'evento. Ma poi ci sono tutta un'altra serie di norme, da questo punto di vista è importante valutare la conseguenza del reato. La conseguenza della condotta deve essere il risultato della condotta.

Bene giuridico, anche qui bisogna dire che il concetto è stato determinato dalla dottrina desca. Bene giuridico, bene socialmente rilevante che in ragione della sua importanza è ritenuto dal legislatore meritevole di tutela penale, frutto di un diritto penale liberale, elaborato in un'ottica garantistica, legata alla mera disobbedienza. L'interesse tutelato è molto più sfuggente rispetto al concetto di bene giuridico perché essendo l'evento offesa del bene giuridico, la corretta individuazione del bene consente di rivolgersi alla norma penale più calzante.

La terza componente dopo la condotta e...

il nesso di casualità è l'evento. L'evento è l'offesa di un bene giuridico, quindi è importantissimo individuare il bene giuridico tutelato da una singola norma incriminatrice, per cui se vedo che nel caso concreto non ci sia stata un'offesa allora il giudice deve ritenere insussistente il fatto, ciò dimostra che il bene giuridico svolge una funzione garantista, tanto è vero che noi abbiamo visto nella seconda lezione analizzando i principi costituzionali, che all'articolo 13, 1 comma si desume come ha fatto il grande giurista Franco BRICOLA, il principio di necessaria offensività che si declina nel senso che occorre che vi sia un'offesa al bene giuridico, per poter sacrificare un bene. E ciò ci dimostra come il concetto di bene giuridico posto in relazione alla costituzione si sposi perfettamente, in una dimensione necessariamente garantista, o si rispetta la costituzione o non si rispetta. Il fatto è chegrande importanza nel nostro sistema giuridico. La costituzione dovrebbe essere rispettata e difesa, senza privilegi di casta o categorie. I principi garantisti sono fondamentali e fanno parte della costituzione, che dovrebbe essere alla base del nostro sistema democratico, senza giochi di potere. Il concetto di bene giuridico si sposa perfettamente con la visione garantista voluta dal legislatore costituzionale e dovrebbe essere alla base. Non c'è nulla che vieti al legislatore di includere nuovi beni giuridici nella costituzione. Ad esempio, il concetto di ambiente è stato incluso nell'articolo 117 comma 3 della costituzione, anche se prima avevamo una tutela penale dell'ambiente con sanzioni meno gravi. Da questo punto di vista, il bene giuridico svolge una funzione garantista e ha trovato la sua consacrazione costituzionale nell'articolo 13, da cui trae origine.funzione interpretativa esegetica permette di interpretare la norma penale basandosi sull'oggetto della tutela, in base alla previsione che il legislatore ha voluto considerare con la norma penale incriminatrice. Quindi io giudice devo valutare se nel caso concreto vi sia stata la violazione di quel bene giuridico e devo individuare a monte quale sia l'oggetto di tutela della norma penale, ossia quale bene giuridico è tutelato da quella singola norma incriminatrice. Nel caso concreto è stato leso questo bene giuridico? Il problema della funzione esegetica si complica quando si è in presenza di reati plurioffensivi perché bisogna individuare più beni giuridici, il rischio è che poi, a livello applicativo della legge, vengono fuori delle distorsioni. Nell'ipotesi della plurioffensività alternativa, il bene offeso è uno solo e non sono offesi vari beni, il bene giuridico ha una terza funzione di politica criminale, chespetta all'allegislatore e non ai giudici, e questa tendenza si sta manifestando sempre in maniera più allarmante, la funzione di politica criminale è a beneficio del legislatore. Il che significa che il bene giuridico orienta le scelte del legislatore in ordine alle previsioni di nuove norme penali e a tutele più forti. È successo con i reati ambientali che prima erano solo deboli contravvenzioni, punite quindi in maniera abbastanza blanda, ma poi di recente con la legge 22 maggio 2015 n. 68 è stato introdotto un titolo 6 bis dedicato ai delitti contro l'ambiente, delitto in luogo delle contravvenzioni. Tenendo conto dell'importanza e delle aggressioni a tale ambiente che sono diventate sempre di più pericolose. Il legislatore ha fatto questa azione prevedendo delitti con pene più dure. Il bene giuridico ha anche una funzione di orientamento culturale, e di conseguenza di ispirazione per la scelta di politica criminale. Casi nei quali.I due o più beni tutelati sono offesi CLASSIFICAZIONI IN TEMA DI EVENTO: - art 40 c.p. EVENTO DANNOSO OPERICOLOSO, evento offesa di un bene giuridico, ma può assumere due forme, il pericolo, oppure la vera e propria lesione del diritto. Facciamo un esempio: TIZIO SPARA A CAIO E LO UCCIDE, presenza di reato di danno, tizio spara a caio per ucciderlo e lo manca, messa in pericolo del bene giuridico. Dobbiamo prima di andare a sgombrare il campo da un equivoco, che deriva dall'analisi di ANTOLISEI in tema di evento, - ANTOLISEI ritiene distinguere tra REATI CON EVENTO E REATI SENZA EVENTO, partendo dalla considerazione che reati senza evento sono quelli che non hanno una manifestazione esteriore, mentre gli altri con evento sono veri e propri reati di evento - SENZA EVENTO NON C'È ESISTENZA DI REATO. Per ANTOLISEI i reati senza evento sono reati nel quale manca l'evento naturalistico, esistono reati come evento giuridico, ossia lesione di un bene.giuridico, esempio omessa denuncia da parte di un pubblico ufficiale, non c'è una dimensione esteriore.- Nel nostro sistema esistono reati ad evento naturalistico e reati ad evento giuridico. La distinzione è importante quando parleremo del problema del nesso di causalità, il quale si pone con eventi naturalistici, ossia quelli che derivino da una determinata condotta, mentre per quelli ad evento giuridico il problema non si pone. Ma ribadiamo che reati senza evento non esistono perché in mancanza dell'evento il fatto non sussiste. E ribadiamo l'offesa al bene giuridico può assumere due forme: danno o pericolo, questa è l'altra classificazione che si coglie dall'art 40. Per il reato di danno è una vera e propria lesione del bene giuridico. In quello di pericolo, vi è una messa in pericolo, es. tentativo di omicidio non riuscito. Il pericolo è quindi laprobabilità di verificazione di un evento, ossia nella situazione di pericolo è probabile che si verifichi l'evento dannoso. E allora dobbiamo subito evidenziare la portata semantica della probabilità, che è qualcosa di più rispetto alla possibilità. Possibile può essere quasi tutto. Non esistono strumenti di misurazione che permettono di passare dal concetto di possibilità a quello di probabilità, però vi è un criterio che deve aiutare il giudice a chiedersi se si sia verificato un pericolo. Se risulta che nel caso concreto il bene non è nemmeno stato messo in pericolo, il giudice però come fa a stabilire che quella condotta avrebbe potuto cagionare quell'evento, e che abbia messo in pericolo il bene. Allora ricorre all'ex ante, prognosi postuma. Il giudice si deve porre mentalmente al momento del fatto e chiedersi se quella condotta fosse effettivamente in grado di causare il pericolo. Ossia quella.condotta avrebbe la possibilità di offendere il bene giuridico.- Reati di pericolo astratto e reati di pericolo concreto, distinzione che pone dei problemi. I reati di pericolo concreto richiedono l'accertamento di una effettiva messa in pericolo del bene da parte della condotta del soggetto attivo. Viene sottratta al giudice l'valutazione del caso concreto e il legislatore ritiene espressamente necessario l'accertamento del pericolo in quei casi. Esempio articolo 423 comma 2 - In astratto una determinata condotta viene ritenuta sempre pericolosa- E richiede l'accertamento che dal fatto si sia verificato pericolo per l'incolumità pubblica. Significa che nei reati di pericolo concreto occorre il fatto che il giudice accerti la messa in pericolo di un bene. Bisogna vedere se dal fatto concreto sia dipeso un pericolo. In quello astratto invece si desume che una certa condotta faccia sorgere un pericolo. In questo caso si ritiene non necessario.l'accertamento del pericolo, perché si ritiene che determinate condotte provocano sempre la messa in pericolo dei beni. Es incendio, chiunque cagiona l'incendio è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Qui si pone un problema innanzitutto il concetto di incendio, secondo la cassazione si ritiene incendio un fuoco distruttore di vaste proporzioni e proprio per questo si mette in pericolo l'incolumità. Se uno pone in essere un incendio in automatico mette in pericolo la pubblica incolumità. Il giudice nel valutare la dimensione del fuoco deve valutare se quel fuoco potesse mettere in pericolo la pubblica incolumità. I reati di pericolo astratto che non richiederebbero l'accertamento in concreto di un effettivo pericolo legato al bene giuridico tutelato sono piuttosto pericolosi perché si pongono contro al principio di necessaria offensività. Passiamo alla componente intermedia dell'elemento oggettivo del reato NESSO.

DICASUALITÀ. Esso è quel legame che unisce la condotta all’evento, in modo tale che quella condotta cagioni l’evento. Bene inizialmente è necessario richiamare i reati con Evento giuridico e con evento naturalistico, questo discorso ha rilevanza per quanto riguarda i reati con evento naturalistico per cui si dovrà stabilire se quell’evento sia frutto di quella condotta. Per i reati ad evento giuridico, vi è un nesso di casualità però è un nesso di casualità automatico, e per i quali non è necessario l’accertamento concreto. Il giudice non si pone se c’è il nesso o meno. Mentre nel caso di evento naturalistico il discorso è estremamente complesso, bisogna capire se quell’evento è stato cagionato effettivamente dalla condotta. Vediamo una prospettiva storica analizzando teorie che in passato sono state elaborate per individuare il nesso di causalità.

800 una teoria che ancora seduce forse qualcuno è quella- teoria della condizione prossima elaborata da un tedesco, vi è

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Publisher
A.A. 2021-2022
114 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alered96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Ferrante Massimo.