Potere normativo del governo
Introduzione
Il potere normativo del governo può essere di rango primario, cioè equiparato alla legge, o di rango secondario. Il governo, infatti, può emanare regolamenti che tipicamente sono sottoposti alla legge.
Potere normativo primario
Il potere normativo primario del governo riguarda gli atti aventi forza di legge, cioè la stessa forza della legge del Parlamento. Il governo può porre in essere questi atti aventi forza di legge o su delega del governo (decreto legislativo) o con efficacia temporaneamente limitata (decreto legge).
Eccezione a questa struttura la fanno i decreti legislativi degli statuti speciali perché sono espressione di un potere non limitato nel tempo. Con l'espressione "atti aventi forza di legge" si fa riferimento solo agli atti del governo e non agli atti delle regioni, anche se all'art 134 fa riferimento alle regioni.
Limiti dei poteri regionali
Non sono configurabili atti aventi forza di legge regionali perché il numero degli atti di rango primario è un numero chiuso costituzionalmente previsto: sono atti normativi di rango primario solo quelli previsti in Costituzione e la Costituzione prevede il decreto legge e legislativo del governo, mentre non prevede espressamente decreti legge o legislativi regionali. Quindi, nonostante l'art 134, non esistono nel nostro ordinamento atti aventi forza di legge delle regioni.
Preminenza normativa del governo
Esiste nel nostro ordinamento una preminenza della funzione normativa primaria del governo, talora anche a minare la funzione centrale del Parlamento che è espressione della democrazia rappresentativa.
Reiterazione dei decreti legge
Fino al '96 era molto diffuso il fenomeno della reiterazione dei decreti legge non convertiti. Poi è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 360 del '96 a bloccare questo fenomeno, così il governo esercitava funzione normativa anche al di là dell'ipotesi di temporaneità (60 giorni previsti dall'art 77).
Delega legislativa in bianco
Il fenomeno delle deleghe legislative in bianco: la legge di delega prevede una legge che autorizza il governo ad adottare un decreto delegato e talvolta questa legge è in bianco, cioè senza un contenuto specifico quanto all'oggetto, ai tempi o ai principi generali (come dice art 77). Quindi anche la delega in bianco amplia la potestà normativa primaria del governo.
Centralità del Parlamento e concertazione
La delegificazione consente a leggi di ridurre la forza di altre leggi in modo che possano essere disciplinate da regolamenti. Emerge così un quadro in cui la centralità del Parlamento è minata dalla potestà normativa di rango primario del governo.
In un periodo in particolare questa centralità è stata minata da un istituto definito della concertazione, secondo cui le forze sindacali maggiormente rappresentative incontravano il governo e codefinivano insieme i contenuti delle leggi. Anche la concertazione serviva a togliere peso al Parlamento rappresentativo e a darne di più all'esecutivo.
Conclusione
Nonostante ci siano alcuni elementi che minano la centralità della funzione normativa del governo, essa ha comunque un ruolo primario nel sistema delle fonti.
Tipi di atti aventi forza di legge
Decreto legislativo
Art 76: Il decreto legislativo è un atto complesso perché composto della legge di delega e del decreto delegato. Con la legge di delega del Parlamento si autorizza il governo a emanare il decreto delegato che è un atto avente forza equivalente alla legge. I decreti legislativi vengono scelti come tipologia di fonte per regolamentare materie molto complesse per cui il Parlamento preferisce limitarsi a dettare i principi generali e delega poi il governo a darne la disciplina. Un esempio di decreti legislativi sono i codici, testi unici innovativi.
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