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Potere normativo del governo
Può essere di rango primario cioè equiparato alla legge, o di rango secondario.
Il governo infatti può emanare regolamenti che tipicamente sono sottoposti alla legge.
Il potere normativo primario del governo riguarda gli atti aventi la forza di legge cioè la stessa forza
della legge del parlamento. Il governo può porre in essere questi atti aventi forza di legge o su
delega del governo (decreto legislativo) o con efficacia temporaneamente limitata (decreto lette).
Eccezione a questa struttura la fanno i decreti legislativi degli statuti speciali perchè sono
espressione di un potere non limitato nel tempo.
Con l'espressione "atti aventi forza di legge" si fa riferimento solo agli atti del governo e non agli
atti delle regioni anche se all'art 134 fa riferimento alle regioni.
Non sono configurabili atti aventi forza di legge regionali perchè il numero degli atti di rango
primario è un numero chiuso costituzionalmente previsto: sono atti normativi di rango primario solo
quelli previsti in costituzione e la costituzione prevede il decreto legge e legislativo del governo
mentre non prevede espressamente decreti legge o legislativi regionali. Quindi nonostante l'art 134,
non esistono nel nostro ordinamento atti aventi forza di legge delle regioni.
Esiste nel nostro ordinamento una preminenza della funzione normativa primaria del governo
talora anche a minare la funzione centrale del Parlamento che è espressione della democrazia
rappresentativa.
Fino al 96 era molto diffuso il fenomeno della reiterazione dei decreti legge non convertiti poi è
intervenuta la corte costituzionale con la sentenza 360 del 96 a bloccare questo fenomeno così il
governo esercitava funzione normativa anche al di là dell'ipotesi di temporaneità (60 giorni previsti
dall art 77).
Il fenomeno delle deleghe legislativa in bianco: la legge di delega prevede una legge che autorizza il
governo ad adottare un decreto delegato e talvolta questa legge è in bianco cioè senza un contenuto
specifico quanto all'oggetto ai tempi o ai principi generali (come dice art 77). Quindi anche la
delega in bianco amplia la podestà normativa primaria del governo.
La delegificazione consente a leggi di ridurre la forza di altre leggi in modo che possano essere
disciplinate da regolamenti. Emerge così un quadro in cui la centralità del Parlamento è minata dalla
potestà normativa di rango primario del governo.
In un periodo in particolare questa centralità è stata minata da un istituto definito della
concertazione secondo cui le forze sindacali maggiormente rappresentative incontravano il governo
e codefinivano insieme i contenuti delle leggi. Anche la concertazione serviva a togliere peso al
parlamento rappresentativo e a darne di più all'esecutivo.
Nonostante ci siano alcuni elementi che minano la centralità della funzione normativa del governo,
essa ha comunque un ruolo primario nel sistema delle fonti.
Due tipi di atti aventi forza di legge:
Art 76 Il decreto legislativo è un atto complesso perchè composto della legge di delega e del decreto
delegato. Con la legge di delega del Parlamento si autorizza il governo a emanare il decreto
delegato che è un atto avente forza equivalente alla legge.
I decreti legislativi vengono scelti come tipologia di fonte per regolamentare materie molto
complesse per cui il Parlamento preferisce limitarsi a dettare i principi generali e delega poi il
governo a darne la disciplina. Un esempio di decreti legislativi sono i codici, testi unici innovativi.
Il decreto legislativo quindi è scelto o per materie complesse o per disciplinare uniformemente un
unica materia o per la riallocazione delle funzioni amministrative nei diversi livello istituzionali. Il
decreto legislativo più importante di trasferimento di riorganizzazione delle funzioni
amministrative è la legge Bassamini (legge 59 del 97) dalla quale sono nati diversi decreti delegati.
Il decreto legislativo ha un contenuto omogeneo rispetto alla legge, normalmente ha contenuti
normativi oppure provvedimentali.
Art 76..... --> spetta al parlamento l'esercizio della funzione normativa primaria, però se può essere
delegato il governo all'esercizio di questa funzione, ciò deve avvenire a condizione che siano
definiti 3 contenuti del decreto delegato da adottare, cioè: l'oggetto (materia su cui il governo può
emette la sua disciplina), il tempo (arco temporale entro il quale può esercitare la funzione
normativa), principi e criteri direttivi (la legge delega deve fornire una cornice)
Delega in bianco: se manca la cornice o non è definito l'oggetto. La delega in bianco mina la forma
di governo perchè sottrae al parlamento una parte importante della sua funzione.
Una volta che c'è la legge delega, la sua corretta attuazione è responsabilità del governo, ma se il
governo non pone in essere il decreto delegato l'unico che può far valere questa responsabilità è il
parlamento.
In materia all'art 72 comma 4 esiste una riserva di assemblea cioè la legge di delega deve essere
data dall'assemblea e non è possibile attribuirla con una legina, cioè una legge votata in
commissione deliberante.
La costituzione non pone ulteriori limiti al decreto legislativo, anche se ve ne sono altri previsti
nella legge 400 del 1988 che è una legge importante che disciplina le funzioni del governo. In
materia di decreti legislativi questa legge prevede che qualora la delega superi i due anni, è
necessario che intervenga sul testo del decreto emanato dal governo la/le commissione/i competenti.
La forma del decreto delegato dopo l'entrata in vigore della legge 400 deve essere un DPR cioè un
decreto del presidente della repubblica che deve però portare la dicitura espressa "decreto
legislativo".
Prima della legge 400 venivano adottati decreti delegati che portavano semplicemente il nome di
DPR e questo ha creato problemi circa la attribuzione della forza all'atto cioè se si trattava di un
regolamento del governo o di un decreto delegato.
La delega può anche essere ad oggetto plurimo cioè anche non limitarsi ad un unico oggetto ma
prevedere più oggetti e può essere attuata dal governo anche con plurimi decreti.
Si è instaurata la prassi dei decreti legislativi correttivi: cioè la legge di deroga autorizza il decreto
delegato e prevede che entro un arco temporale definito, facendo fruttare l'esperienza attuativa del
decreto il governo abbia ancora la possibilità di apportare modifiche al testo del primo decreto
emanato, per cui oltre al decreto delegato possono esserci decreti correttivi ma sia il primo, che
eventualmente il secondo e il terzo che comunque trovino il proprio fondamento nella originaria
legge di delega.
Il fenomeno del decreto correttivo se da un certo punto di vista risponde a una logica di efficienza
dell'azione normativa perchè consente di fare tesoro dell'esperienza attuativa della normativa
introdotta dal decreto delegato in realtà mina un principio cardine dell'ordinamento che è il
principio di certezza del diritto perchè dove c'è la possibilità del decreto correttivo non sfugge che i
funzionari o i cittadini che devono applicare il decreto possono in attesa di eventuali correttivi,
disattenderne il contenuto.
La legge di delega costituisce il tipico esempio di norma interposta ai fini del giudizio di legittimità
costituzionale: se il decreto delegato viola il contenuto della legge di delega, perchè magari non ne
rispetta l'oggetto, in questo caso il giudice può impugnare il decreto delegato per violazione della
legge di delega.
La legge di delega costituisce il tipico esempio di norma interposta rispetto alla sindacabilità del
decreto delegato da parte della corte costituzionale.
Alcuni decreti legislativi si caratterizzano per il loro contenuto atipico: i testi unici, l'art 78 è un
altro decreto legislativo atipico perchè prevede la dichiarazione dello stato di guerra, le norme di
attuazione degli statuti speciali sono decreti legislativi atipici.
La fonte espressione del potere normativo primario del governo sono i decreti legge.
Questi ultimi in origine non erano previsti nello statuto albertino anche se per prassi il governo del
re era solito emanare questi decreti in casi eccezionali.
La prima disciplina del decreto legge si ha con la legge 100 del 1926 che prevede una durata
biennale di questo atto straordinario del governo da emanarsi in caso di urgenza.
Ciò rafforza il ruolo dell'esecutivo e riduce quello del Parlamento.
L'art 77 è la norma costituzionale che prevede la materia del decreto legge: se la delega rappresenta
un eccezione al potere del parlamento il governo senza delega non può emanare atti aventi il valore
di legge ordinaria. Il decreto legge al comma 2 è definito come un provvedimento provvisorio con
forza di legge. Domanda d'esame: può il decreto legge abrogare una legge? Sì perchè anche se ha
efficacia provvisoria è dotato di forza di legge è un atto che provoca l'effetto abrogativo.
Le camere si riuniscono entro 5 giorni per iniziare a convertire in legge il decreto.
Entro 60 giorni il decreto deve essere convertito in legge. Anche se non c'è la conversione e quindi
perdono efficacia fin dal momento dell'entrata in vigore le camere possono comunque disciplinare
gli effetti che intanto si sono prodotti.
I regolamenti parlamentari prevedono un argine quando prevedono che la commissione a fari
costituzionali debba vagliare la sussistenza dei requisiti costituzionali cioè dei casi straordinari di
necessità e urgenza.
La Corte costituzionale con la sentenza 29 del 95, ripresa con la 171 del 2007 e la 128 del 2008, ha
dichiarato che il decreto legge emanato senza la sussistenza dei casi straordinari può essere
annullato dalla corte per violazione dell'art 77, aggiungendo in seguito "a meno che non vi sia la
conversione in legge che va a sanare il vulnus all'art 77".
La corte è intervenuta anche contro la reiterazione del decreto legge non convertito: la legge 400 del
88, sulla presidenza del consiglio, già prevedeva il divieto di reiterare il decreto legge non
convertito: una volta decorsi i 60 giorni il governo non poteva riadottare il decreto legge però fino
al 96 prassi comune era che i decreti legge non convertiti venissero reiterati anche più volte.
E' intervenuta la legge con la sentenza del 360 del 1996 affermando la sua potestà di intervento per
annullare il decreto legge reiterato una volta decorsi i 60 giorni.
Referendum abrogativo
Ha un efficacia limitata, cioè soltant