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PER INCORPORAZIONE
La società X compie una scissione totale a favore di due realtà Y e W. Le società
già esistenti
beneficiarie andranno ad inglobare nel loro patrimonio il patrimonio della società scindenda
(secondo il volere del progetto di scissione) senza saturare i rapporti della compagine sociale
Si garantisce che i soci della società liquidata abbiano la stessa partecipazione (che
presenti in X.
avevano in X) nelle società beneficiarie.
4. Scissione TOTALE NON PROPORZIONALE
PER INCORPORAZIONE
Rispetto al caso precedente, cambia la compagine societaria in quanto i soci di X non vogliono
mantenere la loro partecipazione in entrambe le società beneficiarie. B si è preso la rispettiva
quota azioni nella società W e A nella società Y.
5. Scissione PARZIALE PROPORZIONALE
La società che opta per la scissione continua con la restante parte di Patrimonio netto non trasferito
(40) in entrambe le realtà. Tale operazione è utilizzata per
mantenendo la stessa compagine societaria
scindere quei rami poco redditizi.
6. Scissione PARZIALE NON PROPORZIONALE
Si scinde sempre solo una parte di patrimonio, la X non si estingue e continua mantenendo solo
(ad origine); la restante compagine sociale confluisce nella società
una parte dei suoi soci
beneficiaria a cui si è destinato una parte di patrimonio.
FINALITA’ della scissione:
• Ridefinizione degli assetti proprietari dell’impresa: di frazionare consensualmente il patrimonio
aziendale trasferito ai singoli soci, o a gruppo di essi, e il controllo totalitario di singole unità
di inferiori dimensioni ma che possono comunque autonomamente svolgere le loro
produttive
funzioni;
• Riassetto organizzativo: sul piano sia produttivo che organizzativo, in quanto le società beneficiarie
potranno occuparsi delle diverse fasi del processo produttivo, mediante disaggregazioni di tipo
verticale o orizzontale;
• la società beneficiaria può notevolmente
Effettuazioni di operazioni di concentrazioni di imprese:
aumentare le proprie dimensioni nelle operazioni di scissione mediante incorporazione in società
preesistenti;
• Ristrutturazione finanziaria: separare i settori di attività con un maggior grado di sviluppo dagli altri
per i quali si rende necessario il ricorso al finanziamento con capitale proprio a causa di difficoltà
esistenti a reperire capitale di terzi;
• Agevolare processi di liquidazione: l’operazione di scissione può essere attuata con lo scopo di
(rami non redditizi);
liquidare parte del patrimonio dell’impresa
• Cessione totale o parziale dell’impresa: si presta per conseguire cessioni “indirette” di tutta o parte
dell’azienda posseduta, mediante cessione delle quote di partecipazione al capitale della società
economicamente conveniente soprattutto in complessi aziendali di notevoli
beneficiaria,
dimensioni.
ITER di scissione:
L’iter formale della scissione ricalca quello previsto per la fusione, il contenuto è ovviamente diverso.
• Il progetto di scissione deve essere predisposto
Progetto di scissione: dall’organo amministrativo
Deve essere contenuta l’esatta indicazione degli elementi
della società partecipante alla scissione.
patrimoniali attivi e passivi da trasferire alle beneficiarie, e di quelli che restano nel patrimonio
della scissa.
Il progetto di scissione deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo
ove hanno sede le società partecipanti alla scissione. Tra l’iscrizione del progetto (pubblicità) e la
data fissata per la delibera devono decorrere 30 giorni.
almeno
• L’art. 2506 del Cod. Civ. prevede l’obbligo
Situazione patrimoniale: di redazione da parte
dell’organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla scissione, di una situazione
patrimoniale riferita ad una data non anteriore a 120 giorni dalla data di deposito del progetto di
presso le sedi sociali (se la scissione avviene dopo 120 giorni dalla redazione dell’ultimo
scissione
bilancio, il bilancio si ritiene un documento datato e non riflette più la situazione patrimoniale
dell’azienda).
• Relazione organo amministrativo: L’organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti
alla scissione redige una relazione che deve illustrare e giustificare (motivare), sotto il profilo
giuridico ed economico (effetti), il progetto di scissione, ed in particolare il delle
rapporto di cambio
azioni o quote determinate, indicandone i criteri di determinazione.
• Relazione a cura di uno o più esperti per ciascuna società: Deve essere predisposta una relazione a
cura di uno o più in merito:
esperti per ciascuna società,
a) congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote;
b) del rapporto di cambio;
metodi seguiti nella determinazione
c) eventuali difficoltà di valutazione.
Casi di esonero della relazione:
a) costituzione di una o più nuove società e le azioni sono assegnate proporzionalmente;
b) consenso unanime dei soci (consapevoli del rapporto di concambio);
c) nel caso di SPA (obbligo dell’organo di controllo) con consenso unanime dei soci.
• Deposito degli atti: Devono essere depositati in copia presso la sede delle società partecipanti alla
scissione (per garantire a tutti i soggetti interessati di venirne a conoscenza) che
durante i 30 giorni
precedono l’assemblea straordinaria per deliberare sulla scissione:
a) copia del progetto di scissione;
b) delle società partecipanti alla scissione;
le situazioni patrimoniali
c) la relazione degli amministratori e degli esperti (se dovuta);
d) gli ultimi 3 bilanci delle società partecipanti.
• Decisione in merito alla scissione (delibera dopo i 30 giorni):
1. viene decisa da tutti i soci di ciascuna società che vi partecipano;
2. la delibera deve avvenire a maggioranza del capitale sociale (operazione straordinaria
richiede la maggioranza);
3. la delibera, risultante da verbale del notaio, deve essere presso il
depositata entro 30 giorni
Registro delle Imprese.
• Opposizione dei creditori: Viene data pubblicità della delibera e ciascun creditore delle società
partecipanti alla scissione può muovere opposizione presso il Tribunale competente entro 60 giorni
dall’ultima delle iscrizione presso il registro delle imprese (ritiene che la scissione sia lesiva per la
sua situazione creditoria perché ad esempio la società può scindersi ed essere incorporata ad una
società esistente con problemi finanziari o con tempi di pagamento molto lunghi);
• L’iter di scissione si conclude con la redazione dell’Atto di scissione, per
Atto di scissione: unico
tutte le società partecipanti (le delibere devono essere fatte da ogni società ma l’atto finale attesta
il risultato della scissione e lo Statuto), redatto per Atto pubblico, e depositato dalla
entro 30 giorni
data dell’atto per la sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
• La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione
Effetti della scissione:
nell’ufficio del Registro delle Imprese. Agli effetti della partecipazione agli utili e all’imputazione
contabile delle operazioni, si possono anche stabilire date anteriori a quella di avvenuta scissione
(retrodatata, retroagire gli effetti da una data precedente). Es. scissione totale proporzionale, si
chiude per il 31 gennaio quindi per un mese la società da estinguere avrà da costituire il suo
bilancio così come le nuove società magari già preesistenti e con il proprio bilancio; si decide così
come punto di inizio l’1 gennaio facendo retroagire gli effetti della scissione.
Differenze di scissione
a) Tale differenza si genera nel caso in cui (necessariamente
la società beneficiaria
Da annullamento:
già esistente ovviamente) (c’era già un rapporto di
possiede una partecipazione nella società scissa
partecipazione con la società che decide di scindersi).
Procedimento di calcolo: si confronta il della beneficiaria (da annullare
valore della partecipazione
in quanto la scindenda trasferirà il suo patrimonio) nella scissa con la corrispondente frazione di
che viene trasferito (valore contabile).
patrimonio netto
La differenza da annullamento è costituita dalla differenza tra:
- il che viene annullata (valutato al valore di
valore contabile della partecipazione
iscrizione);
- il trasferito dalla scissa alla
valore contabile netto della quota del complesso aziendale
beneficiaria corrispondente alla partecipazione detenuta.
b) Si verifica quando la (che può essere anche di nuova
società beneficiaria
Da concambio:
costituzione) non detiene una partecipazione totalitaria nella società scissa (non si ha un rapporto
in quest’ipotesi la beneficiaria dovrà effettuare un da destinare ai
aumento di capitale
100/100);
soci “terzi” (i soci terzi della scissa devono mantenere una partecipazione nella risultate di valore
effettivo uguale della situazione ante-scissione). La differenza da concambio si determina per fare
in modo che i soci terzi della scissa mantengano una partecipazione nella stessa di valore effettivo
equivalente alla situazione ante scissione.
Si confronta l’aumento che deve effettuare la beneficiaria con la
di capitale sociale percentuale di
di minoranza della scissa. La differenza da concambio è costituita dalla differenza
patrimonio netto
tra: - l’importo dell’aumento di capitale;
- il dalla scissa alla beneficiaria.
valore contabile netto del complesso aziendale trasferito
Esempio: Scissione totale con beneficiarie di nuova costituzione
La società scissa Alfa con un patrimonio netto contabile di 2.500 si scinde dividendo la propria azienda in
due rami che vengono trasferiti rispettivamente alle beneficiarie di nuova costituzione Beta e Omega. Il
avviene come segue:
trasferimento
Nell’ipotesi in cui le società Beta e Omega si costituiscano con un capitale sociale (all’atto della
costituzione) pari rispettivamente a 2.000 e 500 essendovi tra importo nominale del capitale
coincidenza
sociale iniziale e valore netto contabile del complesso aziendale ricevuto non si verifica né un avanzo né un
disavanzo.
Nell’ipotesi in cui le società Beta e Omega si costituiscano con un capitale sociale pari, per esempio, a 1.800
e 400:
- in capo a Beta si verifica un pari a 200 (1.800 - 2.000, differenza negativa)
avanzo da concambio
- in capo a Om