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Planning e consulenza fiscale e societaria

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Prof. Trezzi

Ricevimento: lunedì ore 13.30 – 14.15 – stanza dottorandi presso edificio U7/3° piano

Mail: simone.trezzi@unimib.it

Programma

Imposte dirette e indirette

Esame degli aspetti teorici e applicativi delle principali imposte dirette e indirette; esame degli adempimenti dichiarativi connessi:

  • L’imposta sul reddito delle persone fisiche
  • L’imposta sul reddito delle società
  • L’imposta regionale sulle attività produttive
  • L’imposta sul valore aggiunto

Operazioni straordinarie

Si analizzeranno gli aspetti civilistici, contabili e fiscali delle seguenti operazioni straordinarie:

  • Cessione d’azienda
  • Il conferimento d’azienda
  • La trasformazione
  • La fusione
  • La scissione
  • La liquidazione
  • La rappresentazione delle operazioni straordinarie nei bilanci dei soggetti adopters

Materiale didattico

Codice civile, principi contabili (OIC 4 e 5 – IFRS 3), TUIR, le dichiarazioni (sito agenzia delle entrate: modelli dichiarativi). Confalonieri, Trasformazione, Fusione, Conferimento, Scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, ultima edizione disponibile.

Prova intermedia

16 novembre, scritta (crocette, multiple choice e mini esercizio) – se si passa, orale solo sulla seconda parte.

IRPEF: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

Presupposto dell’imposta e soggetti passivi

  • Redditi prodotti in forma associata
  • Reddito complessivo e base imponibile
  • Determinazione dell’imposta lorda, netta e da versare
  • La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
  • Alcune tipologie di redditi: fondiari, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di capitale, di impresa (rinvio), diversi
  • Alcuni esempi di modello Unico PF

Quadro introduttivo

Nasce nel lontano ’73 (riforma sistema fiscale italiano): riformula la disciplina tributaria delle imposte dirette per adeguarla all’art. 53 della Costituzione, che afferma che:

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.

Il concorso alla spesa pubblica non avviene secondo criteri che dipendono dal proprio reddito. Le aliquote applicate al reddito sono progressive. Le imposte progressive hanno la particolarità di avere aliquote crescenti all’aumentare del reddito.

L’IRPEF, in particolare, è un’imposta progressiva a scaglioni: il reddito viene diviso in tante fasce, ciascuna delle quali ha un’aliquota che si applica al determinato scaglione di reddito. (Applico la prima aliquota fino al massimo dello scaglione, e per la parte che eccede applico la seconda). Gli scaglioni, man mano che sale il reddito, fanno aumentare l’aliquota. Scaglioni IRPEF: 23, 27, 38, 41, 43.

Soggetti passivi di imposta

I soggetti passivi sono le persone fisiche, cioè non i soggetti con una pluralità di persone al loro interno (società di persone o capitali) ma i singoli individui, che sono sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato. I residenti vengono tassati indipendentemente dal fatto che il reddito sia prodotto in Italia o in qualunque parte del mondo. I residenti, a prescindere da dove viene prodotto il reddito, vengono tassati su tutti i redditi. I soggetti residenti all’estero che producono reddito in Italia, invece, sono tenuti a versare l’IRPEF e a fare la dichiarazione dei redditi in Italia.

Quando un soggetto può essere considerato residente?

Art. 2, comma 2 e 2-bis – TUIR: Se per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 183 giorni) è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, oppure ha il domicilio nel territorio dello Stato oppure ha la residenza ai sensi del codice civile. È considerato residente anche colui che ha trasferito la residenza in un paese black list.

Interviene però la normativa (convenzione) contro le doppie imposizioni: lo Stato può avere apposite convenzioni con altri Stati e questo può darsi che questi criteri vengano stravolti. Se un soggetto presta lavoro nell’altro Stato contraente, il reddito è tassato solo in quest’ultimo Stato. Queste convenzioni superano il TUIR.

Qual è il presupposto impositivo affinché un soggetto capisca quali sono i redditi da dichiarare?

Entra in gioco il TUIR: possesso (produzione di reddito) di redditi in denaro o in natura che rientrano in una delle categorie di cui all’art. 6. Il reddito è in denaro o in natura: i redditi in natura sono quelli non conseguiti in denaro ma che costituiscono ai fini del presupposto impositivo un reddito (es. dipendente che porta a casa la macchina aziendale e può usarla nel weekend: integrazione della propria retribuzione, quindi sconta l’IRPEF, quantificato con particolari meccanismi come la determinazione del valore normale).

I redditi che compongono il reddito complessivo sono: reddito fondiario, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi (elencati dal legislatore ma che non rientrano nelle prime 5 categorie).

Caso delle società di persone

L’IRPEF viene applicato anche alle società di persone (anche se il presupposto è che sia una persona fisica). Le società di persone (non sono neanche persone giuridiche, dietro alla società non esiste un unico soggetto), limitatamente alle SNC e SAS, non scontano l’IRPEF direttamente: il meccanismo va oltre, non sono tassate in capo alla società, ma vengono tassati i soci con il cosiddetto meccanismo della “trasparenza”.

Il principio di trasparenza fiscale (SNS, SAS, società di armamento, società di fatto, associazioni professionali, imprese familiari) prevede che l’IRPEF passi in capo ai soci e quindi, il reddito prodotto – a prescindere dall’incasso effettivo (il socio non deve aver prelevato l’utile, basta averlo prodotto) – viene tassato in capo alle persone fisiche che stanno dietro la società. Ciascuno dei soci, prenderà la quota del reddito della società che gli spetta e lo imputerà nella propria dichiarazione dei redditi e quindi sconterà l’IRPEF (entrando a far parte del reddito complessivo).

Meccanismo delle dichiarazioni

Nell’Unico delle Persone Fisiche, nel modello n.2, vi è un quadro in cui si indicano i dati della società “trasparente”: codice fiscale, tipologia società, quota di partecipazione, la quota di reddito che viene imputata al socio). Questa parte di reddito viene poi riepilogata e confluirà nei redditi del socio e sarà assoggettata a IRPEF. Nel momento in cui il socio preleverà la sua quota di utili, non sconterà più la tassazione. Quindi non conta il momento di percezione, ma conta il momento di produzione del reddito. Deve essere dichiarato nell’anno in cui viene prodotto.

(Le società di capitali, invece, sono soggetti giuridici veri e propri e come tali sono soggetti all’imposta IRES).

Calcolo dell’IRPEF dovuta

Determinazione del reddito complessivo: redditi che rientrano nelle 6 categorie previste dall’art. 6 del TUIR. Si tolgono i redditi definiti esenti: redditi che rientrerebbero nelle categorie ma che non sono assoggettati a imposta (es. borse di studio dei dottorati di ricerca: normalmente costituiscono redditi di lavoro dipendente – art. 52 TUIR – non sono imponibili ma esenti, quindi devono essere scomputati nella determinazione del reddito complessivo).

Si possono scomputare anche le perdite fiscali: se partecipo in una società di persone o esercito attività di impresa, il risultato potrebbe essere positivo o negativo. Nel secondo caso – perdita – il TUIR permette di fare considerazioni:

  • Se deriva da esercizio di impresa minore (non superano parametri di volume d’affari determinati), possono essere portate a scomputo di tutti i redditi;
  • Se deriva da arti e professioni: scomputabili da redditi dello stesso tipo.

Dal reddito complessivo (eseguiti gli scomputi), posso fare ulteriore scomputo, togliendo dal reddito complessivo gli oneri deducibili (deduzione: riduzione del reddito; detrazione: riduzione dell’imposta). Art. 10 - TUIR fa l’elenco degli oneri deducibili:

  • Alcune spese mediche;
  • Assegni al coniuge a seguito di separazione/divorzio: l’importo è un onere deducibile per il marito ma diventa reddito per la moglie;
  • Contributi previdenziali: es. professionista deve versare contributi previdenziali e quindi si possono dedurre dal reddito complessivo;
  • Contributi a fondo di previdenza complementare;
  • Erogazioni liberali;
  • Rendita catastale dell’immobile e delle pertinenze destinate all’abitazione principale: tra i redditi fondiari, gli immobili producono un reddito; e i fabbricati producono un reddito che viene identificato tramite la “rendita catastale” – valore che rappresenta il reddito medio ordinario detraibili da quell’immobile.

Determinazione della base imponibile

Determinato il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili, abbiamo la base imponibile (o reddito imponibile), punto di partenza per il calcolo dell’imposta.

Scaglioni:

  • Fino a 15000 euro: 23%
  • Dai 15000 ai 28000: 27%
  • Dai 28000 ai 55000: 38%
  • Dai 55000 ai 75000: 41%
  • Oltre 75000: 43%.

Esercizi di calcolo

Base imponibile pari a 45000. L’imposta non è determinata prendendo l’aliquota del 38% e applicandola. I primi 15000 scontano l’imposta del 23%, sul secondo pezzo pago il 27% e sul terzo il 38%. Prendo 45000, tolgo lo scaglione inferiore: 28000, ossia 17000 applico il 38% e aggiungo 6950 (imposta cumulata dei primi 2 scaglioni).

Reddito 80000 euro (rientra nel quinto scaglione): su 5000 (80000 – 75000) euro applico il 43% (2150) e aggiungo 25420 euro: 27570 euro.

Detrazioni

Determinata l’imposta lorda, posso detrarre alcune tipologie di spese/oneri (anche figurativi). Abbiamo 4 tipologie di detrazioni:

  • Carichi di famiglia
  • Relativa alla tipologia di lavoro
  • Relativa agli oneri che sostengo
  • Relativa a oneri particolari.

L’IRPEF è un’imposta personale che risente delle caratteristiche della persona che vado a tassare: in primis per il reddito, ma dipende anche dalle condizioni economiche, familiari, patrimoniali del soggetto che sto andando a guardare. Due persone con lo stesso reddito possono avere un’imposta diversa (es. uno single e uno sposato – con moglie e figlio a carico: soffre di una condizione svantaggiata). Il legislatore prevede delle apposite detrazioni, commisurate alle persone a carico del soggetto. Detrazioni sono in proporzione al rapporto tra coniugi: salvo diversa disposizione, la detrazione per il figlio a carico è ripartita 50 e 50 tra i coniugi.

Detrazioni per carichi di lavoro si differenziano in base al fatto che si è un lavoro dipendente (detrazioni maggiori per dipendenti a tempo determinato), un pensionato o un lavoro autonomo. Queste detrazioni sono commisurate in proporzione al tempo.

Detrazioni per oneri: art. 15 e 16 del TUIR fanno un lungo elenco. Spese mediche (farmaco, visite mediche, dentista), spese veterinarie, interessi passivi sul mutuo per l’acquisizione di immobile in particolare per l’acquisto dell’abitazione principale, spese di istruzione secondaria ed universitaria, sono detraibili nella misura del 19 % -> alcune (come quelle mediche) hanno delle franchigie (130): fino ad una certa soglia non si può detrarre nulla, per la parte che eccede si può detrarre il 19%.

Imposta netta e versamento

Si ottiene così l’imposta netta. Essa non coincide con l’imposta da versare/eccedenza a credito da riportare: da essa si devono togliere i crediti di imposta (es. per i redditi prodotti all’estero: ho già pagato l’imposta in Svizzera, posso portare quell’imposta in detrazione) e le ritenute (anticipo di imposta trattenuta dal sostituto e che il soggetto che percepisce il reddito può scomputare dal reddito). Tolti questi due elementi si arriva al rigo di differenza, base per determinare gli acconti di imposta.

Vado a vedere se nel corso dell’anno ho versato acconti (imposte funzionano con acconti e saldi) o se ho eccedenze a credito risultante dalla precedente dichiarazione (risultiamo creditori nei confronti dello Stato: es. lavoratore dipendente che ha già pagato tutto tramite ritenute del sostituto d’imposta – ritenuto superiori a quelle che deve versare, essendogli stato trattenuto di più, il soggetto finisce a credito). Determinata l’imposta da versare, devo versarla. Quando? Il saldo si versa entro il 16 di giugno oppure il 16 di luglio con una maggiorazione (0,40%).

Acconti e tassazione separata

Se il rigo di differenza supera i 51,65 euro pago l’acconto sul 100%. Se supera i 257,52 euro possono pagarla in 2 rate (40% a giugno, 60% a novembre). Se non supera i 257,52 euro devo versarla entro il 30 novembre.

La tassazione separata: Non sempre l’IRPEF viene liquidato come appena visto. Ci sono determinate categorie di reddito, che hanno di solito una formazione pluriennale (es. TFR), che non scontano l’imposta nel modo ordinario ma scontano un’imposta che si basa sui redditi medi dell’ultimo triennio/quinquennio (viene applicata l’aliquota corrispondente allo scaglione di reddito in cui rientra il reddito medio conseguito nell’ultimo triennio/quinquennio). Perché? Non devono scontare l’imposta sul reddito prodotto nell’ultimo anno: farebbe scontare l’imposta su un reddito molto elevato. Si può scegliere tra tassazione ordinaria (se non si hanno altri redditi) o separata.

Dichiarazione dei redditi

L’imposta viene liquidata nella dichiarazione dei redditi che per le persone fisiche è costituita, normalmente, dal modello unico Persone fisiche, costituite da 3 moduli: modello unico, e gli altri due per casistiche particolari. Devono presentarlo: soggetti che hanno conseguito redditi nell’anno e non rientrano nei casi di esonero (es. lavoratore dipendente che ha avuto il conguaglio nell’ultimo mese di dicembre e ha già pagato l’imposta; oppure chi non ha redditi ma ha solo l’abitazione principale e relative pertinenze). Sono obbligati - a prescindere dalla percezione di redditi – anche tutti i titolari di partita iva, i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (anche se non hanno conseguito redditi). Anche in caso di esonero posso presentare la dichiarazione per usufruire di determinate detrazioni per oneri sostenuti.

Oltre al modello unico, c’è la dichiarazione: modello 730 che è una sorta di unico ma dedicato a chi ha solo particolari categorie di redditi (lavoro, pensione – no redditi di lavoro autonomo, di impresa). Il vantaggio del modello 730 (a livello compilazione di dichiarazione è uguale): l’eventuale conguaglio a credito/debito può essere trattenuto/rimborsato direttamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro: di solito si finisce con eccedenza a credito). Può essere accreditata direttamente a cedolino (senza aspettare tempi dell’agenzia delle Entrate). Il 730 può essere presentato direttamente ad un CAF – Centro Assistenza Fiscale - oppure consegnandolo al sostituto d’imposta che lo presenta al posto del contribuente.

C’è il 730 precompilato: da quest’anno, l’Agenzia delle Entrate, permette di trovare la dichiarazione semi-compilata. In pratica contiene già i dati relativi al lavoro dipendente/di pensione, contiene i dati catastali dell’immobile… La responsabilità è del contribuente: bisogna verificare che le informazioni contenute siano corrette. Si può modificare o non considerare proprio il pre-compilato.

Termini di presentazione della dichiarazione

Da presentare tramite canale telematico oppure tramite forma cartacea (entro il 30 giugno) se si presenta l’Unico, oppure se in forma telematica entro il 30 settembre. Le dichiarazioni vengono iniziate a essere fatte a maggio, entro il 16 giugno devono essere versate le imposte. Perché si chiama Unico il modello? Oggi è venuta meno questa dichiarazione unificata, ma fino a una decina di anni fa, il modello unico includeva la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IVA (ora si può presentare separatamente), il modello IRAP (ora dichiarazione separata), il modello 770 (modello della dichiarazione dei sostituti d’imposta – ora va via in via autonoma). Quindi “unico” per un retaggio storico.

Visto di conformità

Una cosa particolare a livello di dichiarazione è il visto di conformità: obbligatorio nel momento in cui ho crediti che emergono dalla dichiarazione superiori a 15000 euro e io intendo compensarli con altri debiti. Compensazione: istituto che permette di prendere delle imposte di cui ho un credito nei confronti dell’Erario, e di poterla usare per ridurre il debito.

Es. compensazione verticale: scomputo avviene sulla medesima imposta (solitamente usata quando la dichiarazione d’imposta finisce con credito)

Compensazione orizzontale: compensazione tra tributi diversi (sono a credito IRPEF ma devo versare l’IRAP: con modello F24 posso compensare, ridurre l’esborso monetario con la compensazione di questi tributi).

Per quanto riguarda i crediti che voglio andare a compensare orizzontalmente è necessario che un professionista o un CAF attestino con il visto che il credito è esistente: se voglio usare i crediti di misura superiore a 15000 (quelli al di sotto posso fare quello che voglio senza bisogno del visto), ho bisogno del visto per usarli in compensazione.

Tipologie di reddito

  • Redditi fondiari: sono quelli che derivano da terreni o fabbricati, situati nel territorio dello Stato e che sono stati iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto. I fabbricati producono un reddito, dato dalla rendita catastale.
  • Redditi da terreni è composto da due tipologie di redditi: domeni...
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Karo93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Planning e consulenza fiscale societaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Trezzi Simone.
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