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Appunti del corso di Planning e Consulenza Fiscale e Societaria

sulla base delle lezioni della prof.ssa F. Doni

1. LA CESSIONE D’AZIENDA

Aspetti economico-aziendali e contabili

Con cessione d’azienda si intende la vendita dell’azienda o di un ramo di esso. All’interno di una cessione di

azienda abbiamo il cedente (chi vende) e cessionario (chi acquista), con adempimenti diversi.

Non c’è un principio specifico per la cessione di azienda.

Non è una semplice compravendita di un’immobile.

La cessione d’azienda rientra nelle cd. operazioni di Merger & Acquisition. (ovvero per ampliare il nostro

business aziendale). Si tratta di operazioni e attività, di natura straordinaria, finalizzate all’acquisizione di

quote di mercato e posizioni di leadership. Finalità comune: sviluppo aziendale mediante processi di crescita

esterni.

Esempi: acquisizioni di aziende o rami di aziende, acquisizioni di partecipazioni di controllo, fusioni, joint-

ventures FINALITA’ del CESSIONARIO FINALITA’ DEL CEDENTE

•Maggiore diversificazione produttiva (profilo Cessione per scelte strategiche – mancato interesse(es.

concentrazione di investimenti su altri settori)

di rischio diverso per ogni settore; • Superamento di una situazione di crisi – ramo d’azienda

•Ottenimento di nuove risorse strategiche per critico

il business • Accettazione di una offerta molto vantaggiosa

•Acquisizione di ulteriori quote di mercato • Imprenditorialità + problema di continuazione aziendale

•Impiego di risorse finanziarie eccedenti del padre di famiglia

OGGETTO

Il trasferimento di azienda può avere ad oggetto: l’azienda oppure un ramo di azienda.

 CESSIONE DI AZIENDA: ex articolo 2555 c.c.: beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa

(diverso da impresa intesa come istituto) – azienda come strumento per poter svolgere le attività

economiche che mi vengono richieste dal mio istituto per adempiere finalità istituzionali dell’impresa

beni organizzati in quanto se dovesse venire a mancare questa, sarebbe un’operazione diversa da questa

 CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA: parte dotata (non in modo astratto) di autonoma organizzazione e

attività economica di un complesso aziendale (Cass. N. 20012/2005, Cass. 24913/2008, Cass. N. 885/2009,

Cass. 9163/2010)

Il trasferimento di azienda può avvenire in due modi: compravendita (con pagamento in denaro) o

conferimento.

L’operazione di cessione si concretizza in un contratto di compravendita, che rappresenta l’espressione delle

trattative precontrattuali, della fase di due diligence e della fase di valutazione. Fase precontrattuale:

raggiungimento di accordi (quali lettere d’intenti, head of agreement, accordi di riservatezza) finalizzati alla

determinazione delle eventuali responsabilità pre-contrattuali a carico delle parti (al fine della tutela) –

PROCESSO DI DUE DILIGENCE (= valutazione dei rischi).↓

Definizione: traducibile con “dovuta diligenza”, ovvero processo finalizzato ad indagare l’attività dell’azienda

allo scopo di consentirne la valutazione finale (obiettivo ultimo), mediante l’analisi dello stato di salute

dell’azienda, compresi i rischi di un eventuale fallimento dell’operazione e delle sue potenzialità future. In

relazione al contesto in cui vengono effettuate le verifiche, si avranno differenti tipologie di “due diligence”,

ovvero: 1

 TAX DUE DILIGENCE

 ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE

 FINANCIAL DUE DILIGENCE

 LEGAL DUE DILIGENCE (termini di processi e natura legale)

FASI DEL PROCESSO DELLA DUE DILIGENCE

1. Predisposizione della proposta

2. Pianificazione dell’attività di “due diligence” e raccolta delle informazioni

3. Esecuzione dell’intervento di “due diligence”

4. Evidenziazione dei rilievi più importanti in documento riservato (executive summary)

5. Discussione dei rilievi con il cliente

6. Consegna del report finale al cliente

In base al MOMENTO in cui viene svolta l’attività, si avrà:

─ Pre-acquisition due diligence

─ a metà – ho un preliminare ma non no finalizzato

─ Post-acquisition due diligence

Successivamente si passa alla fase della valutazione del complesso aziendale (perizia di stima, effettuata da

un soggetto terzo imparziale, spesso nominato da un tribunale – i metodi di valutazioni servono anche per

altre operazioni straordinarie). Rinvio all’argomento sui metodi di valutazione (patrimoniali, reddituali,

finanziari, misti … ).

Adesso è possibile passare alla definizione di alcune nozioni preliminari inerenti il concetto di azienda e di

cessione. Per poter definire l’istituto della cessione d’azienda occorre chiarire i concetti di “azienda” e di

“cessione”.

AZIENDA: un complesso di beni che trova la loro unità nell’organizzazione creata dall’imprenditore e dalla

loro finalizzazione all’esercizio di un’impresa.

L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio

dell’impresa”.

in altri termini:

 l’impresa è l’attività economica finalizzata alla produzione ed allo scambio di beni e servizi

 l’azienda è lo “strumento” di cui si avvale l’imprenditore per esercitare l’impresa a cessione dell’azienda

non implica necessariamente l’estinzione dell’impresa

 l’estinzione dell’impresa non implica necessariamente la cessazione dell’azienda

CONCETTO DI AZIENDA

▪ teoria unitaria: insieme di beni accomunati da un’unitaria destinazione(universitas facti, universitas iuris) –

è la tesi più condivisa e seguita anche dalla giurisprudenza

▪ teoria atomistica: azienda come una pluralità di distinti oggetti – nasce a seguito dell’art. 2556 c.c.: “ Per le

imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il

godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla

legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del

contratto.”

CESSIONE D’AZIENDA

─ è considerata cessione d’azienda l’alienazione frazionata di singoli elementi aziendali tendenti a trasferire

il complesso aziendale o comunque un’unità organica produttiva

anche complesso di beni e persone non operante sul mercato, ma deve esserci una potenzialmente

idoneo allo svolgimento di un’attività di impresa. anche se vengono esclusi determinati beni

─ non è considerata cessione d’azienda l’alienazione frazionata di singoli elementi aziendali a soggetti

diversi 2

→ Concetto di cessione: l’azienda stessa (cessione totale) o una divisione, un ramo, una filiale (cessione

parziale) viene venduta a terzi, contro il pagamento di un determinato prezzo.

▪ teoria estensiva: Il prezzo è stabilito in “capitale” (conferimento in società, la scorporazione, la fusione…)

Azienda Azioni

▪ teoria restrittiva (cessione in senso stretto): Il prezzo è stabilito in denaro

Azienda Denaro

→ →

Cessione d’azienda cessazione relativa (dell’attività di impresa) Liquidazione cessazione assoluta

ASPETTI CONTABILI PER IL CEDENTE

rilevazione contabile delle scritture di assestamento in base a criteri di funzionamento propri del bilancio di

esercizio (talvolta vengono rilevate, non proprio correttamente, in modo extra contabile – per il soggetto

nella propria attività imprenditoriale, altrimenti per il soggetto che cessa la propria attività imprenditoriale

risultano all’interno della contabilità).

 determinano la situazione patrimoniale dell’azienda alla data della cessione

 ripartiscono tra alienante e acquirente gli oneri e proventi comuni, necessari alla corretta quantificazione

dei rispettivi redditi

→ ammortamenti – calcolato su quota parte dall’1/1 al perfezionamento della cessione, quota T.F.R (se

personale non rientra nella cessione non lo calcolo), ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere,

rimanenze di magazzino, imputazione a CE degli oneri pluriennali, che vengono stornati dalle attività di SP

viene redatto un documento denominato inventario del patrimonio cedibile, che comprende gli elementi

patrimoniali, attivi e passivi, che saranno oggetto di cessione.

Le rilevazioni contabili del trasferimento avvengono a valori contabili in modo da stornare i conti accesi agli

elementi patrimoniali trasferiti (oggetto della cessione)→ si perviene così alla determinazione del patrimonio

netto contabile oggetto del trasferimento.

Al patrimonio netto contabile si contrappone il valore allo stesso attribuito in sede negoziale, cioè il prezzo di

cessione. Il prezzo di cessione scaturisce dalla trattativa fra le parti (dato esogeno), non è detto che esso

coincida con il valore economico dell’azienda, può discostarsene in maniera più o meno significativa, a

seconda della forza contrattuale e dell’abilità di contrattazione delle parti stesse.

Esempio: Supponiamo che l’azienda venga ceduta ad un prezzo di cessione di 300.000

Plus = Prezzo – K

210.000 = 300.000 – 90.000

prende tutte le risultanze contabili che risultano dallo stato patrimoniali (rilevate successivamente alle

scritture di assestamento)

 se il prezzo di cessione è > al patrimonio netto contabile emergerà una plusvalenza

 se il prezzo di cessione è < al patrimonio netto contabile emergerà una minusvalenza

rappresentano delle componenti straordinarie del reddito di esercizio.

Prima del D.Lgs 139/2015 confluivano nella classe E “Proventi e oneri straordinari» dello schema di conto

economico successivamente al Decreto verranno inserite nella voce « Altri ricavi e proventi» A5 per le

plusvalenze e « Oneri diversi di gestione » B14 per le minusvalenze

→ PLUSVALENZA = PREZZO DI CESSIONE - PATRIMONIO NETTO CONTABILE

Con la cessione d’azienda vi è continuità (almeno potenziale) nell’attività economica del cedente. Non vi è

l’estinzione automatica dell’impresa.

Non è necessario procedere al riepilogo dei conti di reddito a conto economico in quanto non è necessario

determinare il risultato della frazione di esercizio. Tali rilevazioni saranno effettuate solo alla data di chiusura

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dell’esercizio - la plusvalenza (o la minusvalenza) derivante dalla cessione d’azienda contribuirà assieme a

tutti gli altri costi e ricavi di competenza alla determinazione del risultato d’esercizio.

In virtù del carattere unitario della negoziazione e della sua straordinarietà, l’eventuale plusvalenza (o

minusvalenza) ha carattere unitario, anche qualora il prezzo di trasferimento fosse (per ipotesi) formalmente

frazionato nei valori attribuiti dalle parti a ciascun elemento patrimoniale (la sua scomposizione non

rappresenterebbe altro che un artificio dettato da esigenze pratiche)

Esempio: l’eventuale maggior valore attribuito alle rimanenze di magazzino rispetto al loro valore contabile

non rappresenterebbe un autonomo ricavo ma concorrerebbe a formare la complessiva plusvalenza da

cessione.

LE RIMANENZE DI MAGAZZINO: sono rilevate attraverso la redazione di un apposito inventario e valorizzate

adottando la stessa configurazione di costo utilizzata per la redazione dell’ordinario bilancio di esercizio,

quindi l’eventuale plusvalore emergente dalla cessione del magazzino non incide sulla gestione caratteristica,

poiché non è realizzato nell’ambito di normali operazioni commerciali. Incide (cumulativamente) sull’unitaria

plusvalenza (o minusvalenza) derivante dalla cessione del complesso aziendale.

La plusvalenza da cessione non coincide con l’avviamento:

Plusvalenza da cessione Avviamento

È la differenza tra il prezzo di cessione e il È la differenza tra il prezzo di cessione e il

patrimonio netto contabile patrimonio netto rettificato

= − = − ’

= + = ’ +

+ = ’ +

= ’ − +

ASPETTI CONTABILI PER IL CESSIONARIO

Le attività e le passività costituenti l’azienda acquisita, vengono rilevati in contabilità al loro valore corrente

(valore di stima). Di solito i valori vengono presi sulla base dei prospetti contabili rettificati utilizzati per

determinare il prezzo dell’azienda.

Se le parti giungono alla determinazione di un prezzo unico per l’intero complesso aziendale senza alcuna

suddivisione fra gli elementi che lo compongono (metodo reddituale, finanziario). Il cessionario dovrà

comunque procedere alla ripartizione dell’eventuale prezzo unico nei suoi elementi che lo compongono

utilizzando, eventualmente, l’opera di esperti in grado di attribuire un valore ai diversi elementi patrimoniali

acquisiti.

Esempio: Supponiamo che: gli impianti vengano valutati 10.000 in meno rispetto al loro valore contabile, i

crediti vengano valutati 5.000 in meno rispetto al loro valore contabile. Supponiamo che l’azienda venga

ceduta ad un prezzo di 300.000. Avv = Prezzo - K’

225.000 = 300.000 - 75.000

→ AVVIAMENTO = PREZZO DI CESSIONE - PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO

AVVIAMENTO = maggior valore riferito a situazioni immateriali, quantificabili solamente al momento della

cessione dell’azienda (non iscrivibile altrimenti) – onere pluriennale tra le immobilizzazioni immateriali.

capacità dell’azienda di creare maggior valore sul mercato rispetto ad una azienda appena creata.

Se si verificano operazioni che modificano la situazione patrimoniale nel periodo fra la data di redazione

della stessa e la data di efficacia della cessione si modifica la misura del risultato di periodo e quindi anche

del patrimonio netto contabile oggetto del trasferimento; si dovrà quindi redigere la nuova situazione

patrimoniale che consideri le variazioni dovute alle operazioni avvenute nel periodo considerato. Qualora le

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parti decidano di mantenere inalterato il patrimonio netto contabile determinato in precedenza, la

differenza verrà rilevata come credito a conguaglio della società cedente.

Approfondimento sull’avviamento(art. 2426 punto 6 c.c.)

Si rileva soltanto nella contabilità del cessionario in base alle regole stabilite dal codice civile e dall’OIC.

Con il termine di goodwill si fa riferimento ai cd. fattori di avviamento, ovvero al know-how aziendale,

all’avviamento internamente generato, e ad altre entità che alimentano il valore sistemico dell’azienda.

Discende da un processo di stima (tramite diverse metodologie, in maniera opportuna) mediante il quale

viene attribuito il valore corrente alle singole poste di bilancio ma anche ad asset che non vengono esplicitati

in bilancio (brand, quota di mercato, know how, tempo di esperienza sul mercato). Rappresenta la base di

riferimento per la determinazione del prezzo di cessione ed è generalmente sottoposto ad ulteriore verifica

da parte del cessionario.

Aspetti contabili dell’avviamento: disciplina civilistica e normativa IAS/IFRS – AVVIAMENTO

- CODICE CIVILE: Iscrizione al costo storico di acquisto, se acquisito a titolo oneroso (cessione, ma anche altre

operazione), consenso del collegio sindacale (come asset intangibile), ammortamento in base alla vita utile

stimata dal perito oppure entro 10 anni (ex 5 anni). (pr. 66-70 OIC 24)

- IFRS 3, pr. 52:“rappresenta un pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici economici

futuri derivanti da attività non identificabili separatamente. Non soggetto ad ammortamento, verifica da

parte del cessionario della eventuale perdita di valore e del relativo deperimento economico (impairment

test)

oggetto di rivalutazione da parte di tanti associazioni internazionali alla luce della crisi sanitaria ed

economica

Avviamento negativo (badwill) →

Sto pagando meno rispetto a quanto pago dalla perizia di stima può individuare 2 ipotesi:

Sarà quindi una posta del passivo con la natura contabile di rettifica indistinta in quanto non riferibile ad una

specifica voce dell’attivo. Se l’avviamento è negativo non siamo in presenza di un elemento del complesso

aziendale acquisito, ma di una posta rettificativa indistinta (non è direttamente agganciabile ad una voce

contabile che ho in contabilità). Svolge infatti la funzione di rettificare la somma dei valori attribuibili ai

singoli elementi attivi e passivi del complesso aziendale in modo da renderla compatibile con le previsioni di

reddito future.

Rappresenta quindi una posta legata all’aspettativa di diminuzione del flusso di entrate previste per i

prossimi esercizi dal realizzo delle attività al netto delle uscite previste per l’estinzione delle passività.

Si possono prospettare DUE IPOTESI:

1. PROSPETTIVA DI FUTURE PERDITE: il cessionario pagando un prezzo inferiore dovrà sostenere perdite

future a fronte delle quali dovrà: a) ridurre il valore delle attività immobilizzate dell’azienda ceduta (fino

anche ad azzerarne il valore); b) solo per la parte che residua accantonare a un fondo rischi e oneri per

perdite future (OIC 17 e OIC 4)

2. BUON AFFARE: il cessionario iscriverà la differenza negativa in una riserva di patrimonio netto non

distribuibile ma utilizzabile per coprire le perdite future

Aspetti fiscali

Analisi delle disposizioni fiscali in materia di imposte dirette e indirette

Valori fiscalmente rilevanti: posson

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sonia.ss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Planning e consulenza fiscale societaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Doni Federica.
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