Appunti del corso di Planning e Consulenza Fiscale e Societaria
sulla base delle lezioni della prof.ssa F. Doni
1. LA CESSIONE D’AZIENDA
Aspetti economico-aziendali e contabili
Con cessione d’azienda si intende la vendita dell’azienda o di un ramo di esso. All’interno di una cessione di
azienda abbiamo il cedente (chi vende) e cessionario (chi acquista), con adempimenti diversi.
Non c’è un principio specifico per la cessione di azienda.
Non è una semplice compravendita di un’immobile.
La cessione d’azienda rientra nelle cd. operazioni di Merger & Acquisition. (ovvero per ampliare il nostro
business aziendale). Si tratta di operazioni e attività, di natura straordinaria, finalizzate all’acquisizione di
quote di mercato e posizioni di leadership. Finalità comune: sviluppo aziendale mediante processi di crescita
esterni.
Esempi: acquisizioni di aziende o rami di aziende, acquisizioni di partecipazioni di controllo, fusioni, joint-
ventures FINALITA’ del CESSIONARIO FINALITA’ DEL CEDENTE
•
•Maggiore diversificazione produttiva (profilo Cessione per scelte strategiche – mancato interesse(es.
concentrazione di investimenti su altri settori)
di rischio diverso per ogni settore; • Superamento di una situazione di crisi – ramo d’azienda
•Ottenimento di nuove risorse strategiche per critico
il business • Accettazione di una offerta molto vantaggiosa
•Acquisizione di ulteriori quote di mercato • Imprenditorialità + problema di continuazione aziendale
•Impiego di risorse finanziarie eccedenti del padre di famiglia
OGGETTO
Il trasferimento di azienda può avere ad oggetto: l’azienda oppure un ramo di azienda.
CESSIONE DI AZIENDA: ex articolo 2555 c.c.: beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa
(diverso da impresa intesa come istituto) – azienda come strumento per poter svolgere le attività
economiche che mi vengono richieste dal mio istituto per adempiere finalità istituzionali dell’impresa
beni organizzati in quanto se dovesse venire a mancare questa, sarebbe un’operazione diversa da questa
CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA: parte dotata (non in modo astratto) di autonoma organizzazione e
attività economica di un complesso aziendale (Cass. N. 20012/2005, Cass. 24913/2008, Cass. N. 885/2009,
Cass. 9163/2010)
Il trasferimento di azienda può avvenire in due modi: compravendita (con pagamento in denaro) o
conferimento.
L’operazione di cessione si concretizza in un contratto di compravendita, che rappresenta l’espressione delle
trattative precontrattuali, della fase di due diligence e della fase di valutazione. Fase precontrattuale:
raggiungimento di accordi (quali lettere d’intenti, head of agreement, accordi di riservatezza) finalizzati alla
determinazione delle eventuali responsabilità pre-contrattuali a carico delle parti (al fine della tutela) –
PROCESSO DI DUE DILIGENCE (= valutazione dei rischi).↓
Definizione: traducibile con “dovuta diligenza”, ovvero processo finalizzato ad indagare l’attività dell’azienda
allo scopo di consentirne la valutazione finale (obiettivo ultimo), mediante l’analisi dello stato di salute
dell’azienda, compresi i rischi di un eventuale fallimento dell’operazione e delle sue potenzialità future. In
relazione al contesto in cui vengono effettuate le verifiche, si avranno differenti tipologie di “due diligence”,
ovvero: 1
TAX DUE DILIGENCE
ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE
FINANCIAL DUE DILIGENCE
LEGAL DUE DILIGENCE (termini di processi e natura legale)
FASI DEL PROCESSO DELLA DUE DILIGENCE
1. Predisposizione della proposta
2. Pianificazione dell’attività di “due diligence” e raccolta delle informazioni
3. Esecuzione dell’intervento di “due diligence”
4. Evidenziazione dei rilievi più importanti in documento riservato (executive summary)
5. Discussione dei rilievi con il cliente
6. Consegna del report finale al cliente
In base al MOMENTO in cui viene svolta l’attività, si avrà:
─ Pre-acquisition due diligence
─ a metà – ho un preliminare ma non no finalizzato
─ Post-acquisition due diligence
Successivamente si passa alla fase della valutazione del complesso aziendale (perizia di stima, effettuata da
un soggetto terzo imparziale, spesso nominato da un tribunale – i metodi di valutazioni servono anche per
altre operazioni straordinarie). Rinvio all’argomento sui metodi di valutazione (patrimoniali, reddituali,
finanziari, misti … ).
Adesso è possibile passare alla definizione di alcune nozioni preliminari inerenti il concetto di azienda e di
cessione. Per poter definire l’istituto della cessione d’azienda occorre chiarire i concetti di “azienda” e di
“cessione”.
AZIENDA: un complesso di beni che trova la loro unità nell’organizzazione creata dall’imprenditore e dalla
loro finalizzazione all’esercizio di un’impresa.
L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa”.
in altri termini:
l’impresa è l’attività economica finalizzata alla produzione ed allo scambio di beni e servizi
l’azienda è lo “strumento” di cui si avvale l’imprenditore per esercitare l’impresa a cessione dell’azienda
non implica necessariamente l’estinzione dell’impresa
l’estinzione dell’impresa non implica necessariamente la cessazione dell’azienda
CONCETTO DI AZIENDA
▪ teoria unitaria: insieme di beni accomunati da un’unitaria destinazione(universitas facti, universitas iuris) –
è la tesi più condivisa e seguita anche dalla giurisprudenza
▪ teoria atomistica: azienda come una pluralità di distinti oggetti – nasce a seguito dell’art. 2556 c.c.: “ Per le
imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il
godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla
legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del
contratto.”
CESSIONE D’AZIENDA
─ è considerata cessione d’azienda l’alienazione frazionata di singoli elementi aziendali tendenti a trasferire
il complesso aziendale o comunque un’unità organica produttiva
anche complesso di beni e persone non operante sul mercato, ma deve esserci una potenzialmente
idoneo allo svolgimento di un’attività di impresa. anche se vengono esclusi determinati beni
─ non è considerata cessione d’azienda l’alienazione frazionata di singoli elementi aziendali a soggetti
diversi 2
→ Concetto di cessione: l’azienda stessa (cessione totale) o una divisione, un ramo, una filiale (cessione
parziale) viene venduta a terzi, contro il pagamento di un determinato prezzo.
▪ teoria estensiva: Il prezzo è stabilito in “capitale” (conferimento in società, la scorporazione, la fusione…)
→
Azienda Azioni
▪ teoria restrittiva (cessione in senso stretto): Il prezzo è stabilito in denaro
→
Azienda Denaro
→ →
Cessione d’azienda cessazione relativa (dell’attività di impresa) Liquidazione cessazione assoluta
ASPETTI CONTABILI PER IL CEDENTE
rilevazione contabile delle scritture di assestamento in base a criteri di funzionamento propri del bilancio di
esercizio (talvolta vengono rilevate, non proprio correttamente, in modo extra contabile – per il soggetto
nella propria attività imprenditoriale, altrimenti per il soggetto che cessa la propria attività imprenditoriale
risultano all’interno della contabilità).
determinano la situazione patrimoniale dell’azienda alla data della cessione
ripartiscono tra alienante e acquirente gli oneri e proventi comuni, necessari alla corretta quantificazione
dei rispettivi redditi
→ ammortamenti – calcolato su quota parte dall’1/1 al perfezionamento della cessione, quota T.F.R (se
personale non rientra nella cessione non lo calcolo), ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere,
rimanenze di magazzino, imputazione a CE degli oneri pluriennali, che vengono stornati dalle attività di SP
viene redatto un documento denominato inventario del patrimonio cedibile, che comprende gli elementi
patrimoniali, attivi e passivi, che saranno oggetto di cessione.
Le rilevazioni contabili del trasferimento avvengono a valori contabili in modo da stornare i conti accesi agli
elementi patrimoniali trasferiti (oggetto della cessione)→ si perviene così alla determinazione del patrimonio
netto contabile oggetto del trasferimento.
Al patrimonio netto contabile si contrappone il valore allo stesso attribuito in sede negoziale, cioè il prezzo di
cessione. Il prezzo di cessione scaturisce dalla trattativa fra le parti (dato esogeno), non è detto che esso
coincida con il valore economico dell’azienda, può discostarsene in maniera più o meno significativa, a
seconda della forza contrattuale e dell’abilità di contrattazione delle parti stesse.
Esempio: Supponiamo che l’azienda venga ceduta ad un prezzo di cessione di 300.000
Plus = Prezzo – K
210.000 = 300.000 – 90.000
prende tutte le risultanze contabili che risultano dallo stato patrimoniali (rilevate successivamente alle
scritture di assestamento)
se il prezzo di cessione è > al patrimonio netto contabile emergerà una plusvalenza
se il prezzo di cessione è < al patrimonio netto contabile emergerà una minusvalenza
rappresentano delle componenti straordinarie del reddito di esercizio.
Prima del D.Lgs 139/2015 confluivano nella classe E “Proventi e oneri straordinari» dello schema di conto
economico successivamente al Decreto verranno inserite nella voce « Altri ricavi e proventi» A5 per le
plusvalenze e « Oneri diversi di gestione » B14 per le minusvalenze
→ PLUSVALENZA = PREZZO DI CESSIONE - PATRIMONIO NETTO CONTABILE
Con la cessione d’azienda vi è continuità (almeno potenziale) nell’attività economica del cedente. Non vi è
l’estinzione automatica dell’impresa.
Non è necessario procedere al riepilogo dei conti di reddito a conto economico in quanto non è necessario
determinare il risultato della frazione di esercizio. Tali rilevazioni saranno effettuate solo alla data di chiusura
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dell’esercizio - la plusvalenza (o la minusvalenza) derivante dalla cessione d’azienda contribuirà assieme a
tutti gli altri costi e ricavi di competenza alla determinazione del risultato d’esercizio.
In virtù del carattere unitario della negoziazione e della sua straordinarietà, l’eventuale plusvalenza (o
minusvalenza) ha carattere unitario, anche qualora il prezzo di trasferimento fosse (per ipotesi) formalmente
frazionato nei valori attribuiti dalle parti a ciascun elemento patrimoniale (la sua scomposizione non
rappresenterebbe altro che un artificio dettato da esigenze pratiche)
Esempio: l’eventuale maggior valore attribuito alle rimanenze di magazzino rispetto al loro valore contabile
non rappresenterebbe un autonomo ricavo ma concorrerebbe a formare la complessiva plusvalenza da
cessione.
LE RIMANENZE DI MAGAZZINO: sono rilevate attraverso la redazione di un apposito inventario e valorizzate
adottando la stessa configurazione di costo utilizzata per la redazione dell’ordinario bilancio di esercizio,
quindi l’eventuale plusvalore emergente dalla cessione del magazzino non incide sulla gestione caratteristica,
poiché non è realizzato nell’ambito di normali operazioni commerciali. Incide (cumulativamente) sull’unitaria
plusvalenza (o minusvalenza) derivante dalla cessione del complesso aziendale.
La plusvalenza da cessione non coincide con l’avviamento:
Plusvalenza da cessione Avviamento
È la differenza tra il prezzo di cessione e il È la differenza tra il prezzo di cessione e il
patrimonio netto contabile patrimonio netto rettificato
= − = − ’
= + = ’ +
+ = ’ +
= ’ − +
ASPETTI CONTABILI PER IL CESSIONARIO
Le attività e le passività costituenti l’azienda acquisita, vengono rilevati in contabilità al loro valore corrente
(valore di stima). Di solito i valori vengono presi sulla base dei prospetti contabili rettificati utilizzati per
determinare il prezzo dell’azienda.
Se le parti giungono alla determinazione di un prezzo unico per l’intero complesso aziendale senza alcuna
suddivisione fra gli elementi che lo compongono (metodo reddituale, finanziario). Il cessionario dovrà
comunque procedere alla ripartizione dell’eventuale prezzo unico nei suoi elementi che lo compongono
utilizzando, eventualmente, l’opera di esperti in grado di attribuire un valore ai diversi elementi patrimoniali
acquisiti.
Esempio: Supponiamo che: gli impianti vengano valutati 10.000 in meno rispetto al loro valore contabile, i
crediti vengano valutati 5.000 in meno rispetto al loro valore contabile. Supponiamo che l’azienda venga
ceduta ad un prezzo di 300.000. Avv = Prezzo - K’
225.000 = 300.000 - 75.000
→ AVVIAMENTO = PREZZO DI CESSIONE - PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO
AVVIAMENTO = maggior valore riferito a situazioni immateriali, quantificabili solamente al momento della
cessione dell’azienda (non iscrivibile altrimenti) – onere pluriennale tra le immobilizzazioni immateriali.
capacità dell’azienda di creare maggior valore sul mercato rispetto ad una azienda appena creata.
Se si verificano operazioni che modificano la situazione patrimoniale nel periodo fra la data di redazione
della stessa e la data di efficacia della cessione si modifica la misura del risultato di periodo e quindi anche
del patrimonio netto contabile oggetto del trasferimento; si dovrà quindi redigere la nuova situazione
patrimoniale che consideri le variazioni dovute alle operazioni avvenute nel periodo considerato. Qualora le
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parti decidano di mantenere inalterato il patrimonio netto contabile determinato in precedenza, la
differenza verrà rilevata come credito a conguaglio della società cedente.
Approfondimento sull’avviamento(art. 2426 punto 6 c.c.)
Si rileva soltanto nella contabilità del cessionario in base alle regole stabilite dal codice civile e dall’OIC.
Con il termine di goodwill si fa riferimento ai cd. fattori di avviamento, ovvero al know-how aziendale,
all’avviamento internamente generato, e ad altre entità che alimentano il valore sistemico dell’azienda.
Discende da un processo di stima (tramite diverse metodologie, in maniera opportuna) mediante il quale
viene attribuito il valore corrente alle singole poste di bilancio ma anche ad asset che non vengono esplicitati
in bilancio (brand, quota di mercato, know how, tempo di esperienza sul mercato). Rappresenta la base di
riferimento per la determinazione del prezzo di cessione ed è generalmente sottoposto ad ulteriore verifica
da parte del cessionario.
Aspetti contabili dell’avviamento: disciplina civilistica e normativa IAS/IFRS – AVVIAMENTO
- CODICE CIVILE: Iscrizione al costo storico di acquisto, se acquisito a titolo oneroso (cessione, ma anche altre
operazione), consenso del collegio sindacale (come asset intangibile), ammortamento in base alla vita utile
stimata dal perito oppure entro 10 anni (ex 5 anni). (pr. 66-70 OIC 24)
- IFRS 3, pr. 52:“rappresenta un pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici economici
futuri derivanti da attività non identificabili separatamente. Non soggetto ad ammortamento, verifica da
parte del cessionario della eventuale perdita di valore e del relativo deperimento economico (impairment
test)
oggetto di rivalutazione da parte di tanti associazioni internazionali alla luce della crisi sanitaria ed
economica
Avviamento negativo (badwill) →
Sto pagando meno rispetto a quanto pago dalla perizia di stima può individuare 2 ipotesi:
Sarà quindi una posta del passivo con la natura contabile di rettifica indistinta in quanto non riferibile ad una
specifica voce dell’attivo. Se l’avviamento è negativo non siamo in presenza di un elemento del complesso
aziendale acquisito, ma di una posta rettificativa indistinta (non è direttamente agganciabile ad una voce
contabile che ho in contabilità). Svolge infatti la funzione di rettificare la somma dei valori attribuibili ai
singoli elementi attivi e passivi del complesso aziendale in modo da renderla compatibile con le previsioni di
reddito future.
Rappresenta quindi una posta legata all’aspettativa di diminuzione del flusso di entrate previste per i
prossimi esercizi dal realizzo delle attività al netto delle uscite previste per l’estinzione delle passività.
Si possono prospettare DUE IPOTESI:
1. PROSPETTIVA DI FUTURE PERDITE: il cessionario pagando un prezzo inferiore dovrà sostenere perdite
future a fronte delle quali dovrà: a) ridurre il valore delle attività immobilizzate dell’azienda ceduta (fino
anche ad azzerarne il valore); b) solo per la parte che residua accantonare a un fondo rischi e oneri per
perdite future (OIC 17 e OIC 4)
2. BUON AFFARE: il cessionario iscriverà la differenza negativa in una riserva di patrimonio netto non
distribuibile ma utilizzabile per coprire le perdite future
Aspetti fiscali
Analisi delle disposizioni fiscali in materia di imposte dirette e indirette
Valori fiscalmente rilevanti: posson
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