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Planning e consulenza fiscale e societaria

Reddito e flusso di ricchezza

Il reddito e il flusso di ricchezza, che in definiti archi temporali di vita dell’impresa perfetto dello svolgimento della gestione si va da aggiungere al capitale conferito. Il reddito di periodo s'identifica con la ricchezza creata o distrutta in un intervallo temporale, mentre il reddito di impresa è la ricchezza creata o distrutta nell'arco della sua intera esistenza.

La conoscenza del reddito è funzionale all’assunzione di corrette decisioni economiche:

  • Per il management, in base al quale decide quali azioni intraprendere
  • Per l’azionista, corrisponde alla misura massima di ricchezza distribuibile
  • Per gli istituti di credito, rappresenta una garanzia per concedere linee di credito
  • Per il fornitore, è indicatore di solvibilità della società
  • Per il fisco, la base per la determinazione delle imposte

Le imposte

La normativa tributaria si basa sull’articolo 53 secondo il quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; per l’impresa la capacità contributiva viene determinata dal reddito di periodo. L’imposta rappresenta un’entrata per il soggetto attivo (stato o ente pubblico) e un’uscita per il contribuente PF o persona giuridica (soggetto passivo), attraverso il prelievo coattivo di ricchezza. Con finalità il finanziamento per i servizi indivisibili pubblici.

Elementi costitutivi:

  • Presupposto o fatto giuridico: avvenimento di una particolare situazione prevista dalla norma
  • Base imponibile: espressione quantitativa del presupposto
  • Aliquota: tasso applicato in percentuale sulla base imponibile

Pianificazione fiscale

  • Nazionale o internazionale: vengono allocati i profitti della società, in diversi territori, in relazione ai differenti regimi fiscali e delle diverse aliquote
  • Paesi black list: paesi con regimi fiscali privilegiati
  • Politiche di transfer pricing: processi e tecniche di formazione dei prezzi in relazione alle cessioni di beni o servizi nel medesimo gruppo ma in stati diversi. In virtù dell’arm’s length: i prezzi praticati in operazioni commerciali infragruppo, devono riflettere i prezzi praticati nel libero mercato.

Tax governance e tax risk management

Compito della buona governance è prevenire i rischi e assicurare la gestione, fornendo supporto all’attività fiscale. Il legame tra tax governance e corporate governance è fondato sulla necessità di tutelare gli interessi della società. Tax governance & compliance = tax assurance.

  • Tax policy: individuazione della posizione fiscale complessiva dell’azienda
  • Tax philosophy: definizione filosofia fiscale, in rapporti di trasparenza con l’esterno
  • Strategy for tax: strategia fiscale
  • Tax planning and avoidance: uso legale del regime fiscale per andare a ridurre l’importo dell’imposta.

Tax risk management

Si può gestire in due modi:

  • Formalmente: mediante l’adozione di policies, protocolli e strumenti per accertare e valutare il rischio (ex ante)
  • Informalmente: considerando la variabile fiscale day-to-day

Tipologie di rischio fiscale:

  • Generico: il rischio connesso alla gestione o il rischio per la reputazione
  • Specifico: relativo alle transazioni, operazioni day-to-day, dichiarazioni fiscali e contabilità

IRES: imposta sul reddito delle società

  • Presupposto: in base all’articolo 53, l’imposta sul reddito delle società si applica sui redditi prodotti nell’ambito dello svolgimento dell’attività di impresa
  • Imposta: si determina applicando alla base imponibile l’aliquota del 24%
  • Soggetti passivi:
    • Profilo giuridico:
      • S.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative, di mutua assicurazione, europee e cooperative europee (in sintesi: società di capitali)
      • Enti pubblici e privati diversi dalle società con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, i trust e gli organismi di investimento collettivo
      • Società ed enti non residenti sul territorio dello stato
    • Profilo fiscale:
      • Soggetti IAS adopter con fiscalità basata sul principio di derivazione rafforzata
      • Soggetti non IAS adopter, diversi dalle microimprese (sempre derivazione rafforzata)
      • Microimprese, con fiscalità basata sul principio di derivazione semplice
  • Base imponibile: reddito complessivo netto
  • Periodo d’imposta: costituito dall’esercizio o periodo di gestione, o nel caso in cui duri più di un anno, coincide con l’anno solare.

Derivazione semplice: il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, variazioni in aumento o in diminuzione in base all’applicazione dei criteri stabiliti.

Derivazione rafforzata: prevede che valgano anche in deroga i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio:

  • Qualificazione: se l’operazione genera flussi reddituali o patrimoniali
  • Classificazione: individuare la classe di conto economico o stato patrimoniale
  • Imputazione temporale: individuare la maturazione economica e il periodo d’imposta in cui i componenti concorrono a formare la base imponibile

Prevale in sede di determinazione della base imponibile, la sostanza sulla forma. Detrazione: riduzione base imponibile Deduzione: riduzione imposta

Reddito complessivo: utile/perdita +/- variazioni in aumento/diminuzione = base imponibile

  • Variazioni in aumento: includere proventi tra i componenti positivi di reddito, od escludere gli oneri tra i componenti negativi di reddito
  • Variazioni in diminuzione: includere gli oneri nei componenti negativi di reddito, od escludere i proventi tra i componenti positivi di reddito

Componenti positivi e componenti negativi

Componenti Positivi Componenti Negativi
ART. 87 plusvalenze esenti ART. 96 interessi passivi
ART. 89 dividendi ed interessi ART. 101 minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
ART. 102 ammortamento beni materiali
ART.108 spese relative a più esercizi

Articolo 87: plusvalenze esenti

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile perché esenti per il 95% le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni o quote che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Possesso ininterrotto dal primo giorno del 12° mese precedente quello della cessione
  • Classificazione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie
  • La partecipata deve risiedere in uno stato non paradiso fiscale
  • Esercizio da parte della partecipata di un’impresa commerciale

Articolo 89: proventi finanziari – utili

  • Utili derivanti dalla partecipazione in s.s. , s.n.c. , s.a.s. (in sintesi: società di persone)
    • Imputati a ciascun socio in relazione alla sua quota di partecipazione agli utili
    • Concorrono a formare il reddito per competenza.
  • Utili distribuiti: società di capitali, enti pubblici, trust, privati commerciali e non commerciali
    • Non concorrono a formare il reddito imponibile in quanto sono esclusi dalla formazione del reddito della società per il 95% del loro ammontare.
    • Tassazione secondo il principio di cassa, ovvero tassati nell’esercizio in cui sono percepiti, sul 5% di essi.

Articolo 96: interessi passivi

  • Deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi passivi e proventi assimilati
  • L’eventuale eccedenza è deducibile nei limiti del 30% del ROL (risultato operativo lordo)
  • La quota di ROL non utilizzata, può essere portata ad incremento del ROL nei successivi periodi di imposta.

Articolo 101: perdite sui crediti

Gli elementi certi e precisi sussistono fino a quando il credito è di modesta entità e sia decorso un periodo di almeno 6 mesi dalla scadenza del pagamento o quando il diritto alla riscossione è prescritto.

  • Modesta entità:
    • Importo non superiore a € 5.000 per le imprese con ricavi superiori ai 100 milioni di euro
    • Importo non superiore a € 2.500 per le altre imprese
  • Deducibili se risultano elementi certi e precisi:
    • Debitore assoggettato a procedure concorsuali
    • Accordi per ristrutturazione dei debiti
    • IAS Adopter
    • Assoggettamento del debitore a procedure estere equivalenti
  • Deducibilità ammessa nel periodo di imputazione in bilancio

Articolo 102 comma 6: spese di manutenzione e riparazione

Se non vanno ad incrementare il valore del bene manutenzionato o riparato, allora sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo. Per le imprese di nuova costituzione, il limite percentuale si calcola per il primo esercizio, sul costo complessivo. L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Articolo 102 comma 7: locazione finanziaria

  • Per i beni concessi in locazione finanziaria, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, corrispondente al coefficiente stabilito al comma 2. In caso di beni immobili (3% annuo) la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 12 anni.
  • Le quote di ammortamento del costo dei beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
  • Se la durata contrattuale è pari a quella minima di deducibilità fiscale, i canoni a C.E. sono ordinariamente deducibili
  • Se la durata contrattuale è superiore a quella minima di deducibilità fiscale, i canoni sono deducibili nella stessa misura in cui vengono imputati a CE
  • Se la durata contrattuale è inferiore, invece, i canoni sono deducibili in un arco superiore di tempo rispetto a quello civilistico, con conseguente disallineamento tra valori civili e fiscali con la necessità di effettuare variazioni in aumento

Deducibilità costi autovetture

Con la legge di stabilità del 2012 per gli autoveicoli non strumentali, la percentuale di deducibilità del costo è pari al 20%, con costo massimo riconosciuto fiscalmente di 18.075,99. Il restante 80% concorre alla formazione del reddito imponibile. (vedi tabella pag. 18)

Articolo 108: spese di rappresentanza

  • Deducibili
    • Omaggi ai clienti
    • Spese non di rappresentanza ma inerenti
    • Spese di rappresentanza entro i limiti del comma 2
  • Indeducibili
    • Spese di rappresentanza oltre i limiti del comma 2
    • Spese di rappresentanza non inerenti
  • Quote di deduzione
    • Limite dell’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro
    • Limite dello 0,6% dei ricavi e degli altri proventi dai 10 ai 50 milioni di euro
    • Limite dello 0,4% dei ricavi e degli altri proventi oltre i 50 milioni di euro

Articolo 109 comma 5: rimborsi e spese di rappresentanza

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%

Deducibilità IMU

L’imposta è indeducibile dalle imposte erariali e dall’IRAP. È un’imposta diretta di tipo patrimoniale applicata sugli immobili contenuti in patrimonio. Nel 2013 è stata introdotta una parziale deducibilità per gli immobili strumentali, pari al 20% dell’imposta pagata nell’anno n.

Deducibilità TARI e TASI

La tassa sui rifiuti TARI è il tributo destinato al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. La tassa per i servizi indivisibili TASI, si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, escludendo i terreni agricoli.

Società di comodo

Società di comodo o non operative. Sono società che continuano a generare perdite e che quindi non possono rispettare il principio di contribuzione (art. 53). Una persona che a posto di acquistare a proprio nome un immobile per fini personali, costituisce una società per gestirlo, non andando a dichiarare il reddito fondiario corrispondente. Due tipi:

  • Non operative: società che non hanno superato il test di operatività, il quale confronta la coerenza dei ricavi conseguiti con il reale patrimonio detenuto dalla società
  • In perdita sistemica: società che per un certo lasso di tempo registra delle perdite fiscali

Maggiorazione dell’IRES del 10,5% se dichiarata società di comodo o in perdita sistemica, con aliquota totale del 34,5% sul reddito minimo presunto. Esistono tuttavia delle cause di esclusione che consentono di disapplicare la normativa.

  • Test di operatività:
    • Confronto tra ricavi conseguiti e valori di patrimonio
    • Si riportano le voci dell’attivo dello stato patrimoniale e si fa il test sul valore medio, ovvero la media delle voci dei 3 anni precedenti
    • Nella colonna 4 si riportano le voci dell’attivo dello stato patrimoniale dell’esercizio attuale e il fisco indicherà la percentuale di redditività.
    • Se i ricavi presunti >= ricavi effettivi, allora la società è dichiarata società di comodo NON OPERATIVA

Per il calcolo del reddito minimo si utilizzano le stesse voci del test di operatività, specificatamente quelle dell’esercizio attuale moltiplicate per la percentuale di redditività. La somma dei risultati costituisce il reddito minimo presunto.

  • Interpello: un quesito fatto preventivamente all’Agenzia delle entrate, in cui si dichiara la fattispecie secondo cui la norma non va applicata andando ad applicare la normativa fiscale normale. Essa risponde e se concorde si disapplica, viceversa si può decidere di uniformarsi alla norma o continuare ad andare avanti rischiando un contenzioso in futuro.
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/13 Scienze merceologiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dangi96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnica professionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Pierotti Maria Rita.
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