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Il documento pubblico nasce dalla cancelleria che è l’ufficio in cui si svolgono tutte le pratiche
inerenti all’emanazione dei documenti di pubbliche autorità. Il fondamento dell’autenticità del
documento pubblico risiede appunto nella sua emanazione da parte della cancelleria strumento e
simbolo dela volontà assoluta dell’autorità da cui dipende, in quanto esercita totalmente ed
esclusivamente ogni facoltà di documentazione e certificazione propria di quella autorità.
Nell’emanazione del documento pubblico abbiamo due casi, la prima l’autorità comandava al capo
della cancelleria di redigere il documento, a meno che non si trattasse di atti che rientrevano nella
normale routine burocratica, per i quali la cancelleria poteva provvedere senza emanare il relativo
documento.
Nel secondo caso chi attendeva il beneficio produceva una petizione o supplica che veniva poi
presentata in udienza all’autirità per l’accoglimento o meno dell’istanza. Spesso il dettato del
documento conserva un ricordo esplicito della petitio con espressioni come “significasti nobis
quod”.
Come la petitio, anche l’intercessio indica un intervento propiziatorio di persone vicine all’autorità
alla quale la domanda era diretta, che potevano o presentare di persona la domanda del petitore
raccomandandone l’accoglimento o agire successivamente da intermediari interponendo i loro
buoni uffici per un felice esito della richiesta.
Anche di questa fase si ha per lo più ricordo diretto nel dettato del documento attraverso formule
come “per interventum” “per intercessione” e simili.
Nei secoli dell’alto medioevo la figura giuridica degli intervenientes è quella di persone che
potendo ricevere un danno dalla concessione fatta dagli altri, garantivano con la loro presenza la
validità incontrastata dell’atto. Ben presto tali atti si moltiplicarono sfruttando la debolezza del
potere dell’autore fino a trasformarsi in un vero e proprio consenso dei maggiorenti. Gli
intervenientes divennero cosi consentientes finche tra il X secolo e il XII secolo si ebbe una nuova
evoluzione, la quale porto gli ultimi al rango di semplici testimoni la cui presenza non contribuiva
più alla validità del documento che, in quanto pubblico, fondava la sua autenticità su fatto di essere
emanato dalla cancelleria.
Il passaggio dalla fase dell’azione giuridica a quella della documentazione è dato dal momento
della iussio, ossia l’ordine impartito dall’autorità alla cancelleria di redigere il documento.
Lo stadio successivo è quello della redazione del documento; un funzionario della categoria dei
dictatores, raccolti e vagliati i precedenti atti preparatorii provvedeva a stilare il documento in forma
minuta.
La minuta, riveduta e corretta a volte, veniva quindi riportata in bella copia “ in grossam litteram”
da uno scrittore che nelle grandi cancellerie prendeva il nome di grossatores.
Come la minuta doveva tenere conto delle caratteristiche interne del particolare tipo di documento,
così la bella copia doveva conformarsi a particolari caratteristiche esterne: il rispetto delle une e
delle altre offriva garanzia per la genuinità del documento.
Un atto da cui non si poteva in alcun modo prescindere era invece quello della roboratio, ossia
della convalida del documento eseguita con sistemi diversi nelle varie cancellerie, i più frequenti
sono: l’intervento dell’autore che sottoscrive il documento o vi appone un segno particolare; la
recognitio cancellleresca, ossia l’attestazione che viene rilasciata dal più alto funzionario della
cancelleria o da un suo delegato cira la perfetta corrispondenza tra volontà sovrana e il
documento.
Particolare importanza si attribuiva all’ufficio dei sigillatores, custodi del più comune e delicato
mezzo di convalida.
Il documento poi veniva passato al computator per il calcolo della tasazione a cui era soggetto il
destinatario. Il momento conclusivo era rappresentato dalla spedizione, alla quale provvedevano di
norma altri ufficiali attraverso corrieri.
Il processo formativo del documento privato si apre con il momento della rogatio, che consiste
nella domanda rivolta dalle parti allo scrittore, detto rogatario, di redigere il documento.
Nel dettato il ricordo di questo momento è ridotto di solito a un brevissimo inciso, per lo più il
semplice participio rogatus che lo scrittore aggiungeva al suo nome, nel dichiarare di aver redatto il
documento.
Come si svolgesse precisamente la rogazione non lo sappiamo con certezza, sappiamo che uno o
entrambi i contraenti si presentassero allo scrittore, con o senza testimoni, e fornendogli la materia
la materia scrittoria per la redazione, esponessero i termini del negozio contratto o da contrarre
richiedendone la documentazione.
Il secondo momento e quello della minuta, un primo abbozzo che comprendeva soltanto i dati
essenziali del negozio giuridico, raccolto dal rogatario al momento in cui le parti si presentavano a
lui richiedendone la documentazione, e una stesura più ampia in cui l’intero documento prendeva
corpo; di qui si aveva poi la redazione finale in mundum, ossia l’originale vero e proprio.
In regime di instrumentum accade che spesso le parti non richiedano la stesura definitiva,
sentendosi sufficientemente tutelate dalla minuta che il notaio raccoglie nel proprio registro
(imbreviatura).
La terza fase nel processo formativo del documento privato è quello della redactio in mundum,
cioè della stesura nella forma , sia estrinseca che intrinseca, definitiva.
Il momento successivo e rappresentato dall’apposizione delle sottoscrizioni: delle parti, dei
testimoni, del rogatario; la sottoscrizione del rogatario rappresenta, nel meccanismo della
documentazione privata, la funzione che ha la roboratio nel documento pubblico.
La consegna materiale dello scritto al richiedente rappresenta la conclusione del processo
formativo del documento.
Per garantire la genuinità di un documento dovremmo visionare i caratteri estrinseci ed intrinseci
din un documento.
Si chiamano caratteri estrinseci di un documento quelli che si riferiscono alla fattura materiale del
documento e ne costituiscono l’apparenza esteriore, potendosi esaminare indipendentemente dal
contenuto:
1) Materia scrittoria, cioè l’oggetto su cui il documento viene stilato; la manualistica si limita ad
indicare tra questi solamente il papiro, la pergamena e la carta.
Il papiro largamente usato nell’antichità continuò ad essere utilizzato anche nel medioevo,
anche se cedette il posto alla pergamena, dato l’alto costo e le minori garanzie che offriva
per la conservazione. La pergamena resistette a lungo anche all’introduzione della carta
che, se fu adoperata dagli imperatori bizantini del XI secolo e dalla cancelleria normanna
ebbe vita difficile nella prassi documentaria data la scarsa resistenza all’usura del tempo.
Della materia scrittoria vengono esaminati il modo di preparazione ( disposizione delle
strisce, l’animale da cui la pelle è ricavata e il tipo di concia nella pergamena; l’impasto
della carta da cui si può risalire al luogo e ala fabbricazione attraverso i marchi di fabbrica o
filigrane) il formato ( foglio singolo e sua figura oppure rotolo di più fogli cuciti l’uno all’altro)
e relative dimensioni, la tecnica di predisposizione per ricevere la scrittura (presenza della
rigatura, margine dl foglio).
2) La scrittura; come la disposizione della scrittura stessa rispetto al formato della materia, la
presenza di mani e scritture diverse nel medesimo documento, l’introduzione in
corrispondenza di talune partizioni specifiche nel testo, di capoversi, di segni di
punteggiatura e sistema abbeviativo
3) I segno speciali; che si possono suddividere in due categorie ; segni del rogatario e dei
sttoscrittori, e segni di cancelleria. I primi rappresentavano il distintivo personale di chi
redigeva il documento o interviene alla sua stesura, e vanno dal segno di croce, a disegni
più complessi. La croce è il segno più comune dei sottoscrittori, il rogatario usa di
preferenza un emblema più personale, più complesso, difficile ad imitarsi come marchio del
suo ufficio.
Nella cancelleria pontificia invece si nota la rota e il monogramma della formula bene
valete, nella cancelleria imperiale troviamo il monogramma del nome personale del
sovrano.
4) I sigilli; in Italia l’uso dei sigilli fu molto limitato quasi esclusivamente ai documenti pubblici e
a volte a quelli semipubblici. I sigillo è l’impronta positiva su una materia plastica di una
matrice incisa di negativo di pietra o di metallo.
Riguardo ai metodi di apposizione i sigilli si distinguono in pendenti, quando sono uniti al
foglio, mentre aderenti quando sono attaccati direttamente alla materia scrittoria secondo
due tecniche diverse che sono i sigilli incassati ossia tenuti fermi sul foglio mediante
contatto della massa di cera del sigillo con altra massa aplicata sul verso, oppure gli
impressi, cioè applicati direttamente sul foglio con l’ausilio di una piccola striscia di
pergamena passata attraverso due tagli paralleli in modo che le estremità fossero prese
nella massia di cera.
5) Note di cancelleria, che assumono significato diverso secondo la cancelleria a cui risalgono
e la posizione in cui si trovano, riscontrandosene sugli spigoli superiori al foglio e sotto la
plica ed anche sul verso.
Si chiamano caratteri intrinseci quelli che si riferiscono al contenuto del documento, inteso come
tenore dello scritto, il modo in cui si articola il componimento diplomatico.
E possibile riconoscere in ciascuno gli elementi di una partizione analitica ideale, alla quale il
diplomatista deve sempre rifarsi per i suoi scopi, studiando le formule proprie di ogni parte.
Una prima divisione di carattere generale e quella data da:
1) Protocollo, costituisce la parte iniziale, introduttiva del testo, nel cui rientrano le seguenti
parti:
1.1) Invocatio , consiste nella menzione della Divinità, nel cui nome, secondo
l’insegnamento di San Paolo, doveva compiersi ogni atto dei fedeli. Può essere
simbolica quando espressa con un segno di croce o con un monogramma come XP IC
e poi solamente C, quella verbale consiste ina formula che comincia con le parole “ in
nomine domini”.
1.2) Intitulatio, costituita dall’enunciazione del nome, titoli, e qualità della persona da cui
è emanato il documento, che coincide nella maggior parte dei casi con l’autore
dell’azione giuridica.
1.3) Inscriptio, e data dal nome, titoli e qualità del destinatario.
1.4) Saluto, formula di perpetuità, apprecazione. Il saluto è proprio dei documenti
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