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Mutamento delle parti nel processo: estromissione

Estromissione: è il fenomeno secondo il quale si ha una diminuzione del numero di parti al processo perché un soggetto perde la qualità di parte intendendosi come parte colui che è destinatario degli effetti degli atti processuali e non chi compie tali atti. Quando si verifica l’estromissione all’estromesso non si possono più imputare gli effetti degli atti processuali, compresi gli effetti delle pronunce di rito (anche le spese non sono più imputabili). Nel gergo forense si parla di estromissione anche in relazione alla pronuncia con la quale si ha l’allontanamento di un soggetto del processo per motivi di rito o merito.

Figure di estromissione

Le figure di estromissione sono tre:

Estromissione del garantito

L'estromissione del garantito fa riferimento al fenomeno della garanzia e si caratterizza per la pretesa di essere tenuti indenni dagli effetti negativi della sentenza. Inoltre, nella garanzia formale c’è anche l’obbligo di difesa processuale. Quindi tale garanzia ha doppia portata, sia sostanziale che processuale. Quest’ultima è conseguenza della prima ma cronologicamente viene prima perché il garantito che chiama in giudizio il garante può chiedere di essere difeso processualmente e il garante che partecipa al processo può avere due comportamenti: negare l’esistenza del rapporto di garanzia o ammettere l’esistenza di questo e dichiararsi pronto ad adempiere all’obbligo di difesa processuale. Nel momento in cui il garante accetta l’obbligo di garanzia, il garantito può chiedere di essere estromesso dal processo.

Il garantito però deve rinunciare a proporre in modo cumulativo la domanda di risarcimento lasciandola a un ulteriore processo. Infatti, il garantito deve scegliere se vuole la reintegrazione patrimoniale e quindi restare in giudizio o andarsene dal processo e posticipare la domanda di risarcimento. L’estromissione del garantito realizza un fenomeno di legittimazione straordinaria nella particolare forma di “sostituzione processuale”. Il garante sta in giudizio in nome proprio ma per una situazione sostanziale altrui, cioè quella del garantito. La legittimazione straordinaria può riguardare oltre che il diritto anche gli obblighi altrui e questa è la nostra ipotesi.

Con l’estromissione del garantito si verifica una species nel genus della legittimazione straordinaria che è indicata come sostituzione processuale perché diversamente dalla regola generale qui non c’è litisconsorzio necessario, cioè il titolare della situazione dedotta in giudizio, il legittimato ordinario, che ex regola generale è parte necessaria del processo nell’estromissione non lo è. Nell’estromissione non c’è litisconsorzio necessario perché è l’interessato che chiede di andarsene ed è lui che lascia le sue sorti processuali al garante, quindi il mancato rispetto del contraddittorio è giustificato proprio dal fatto che la richiesta di estromissione è avanzata dall’interessato.

Con l’estromissione l’oggetto del processo rimane la situazione dedotta in giudizio con la domanda originaria e per questo se l’oggetto resta la situazione sostanziale che c’è tra garantito e controparte originaria gli effetti della sentenza di merito colpiscono i titolari della situazione originaria. Questo ex art. 108 c.p.c. stabilisce che “ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l’estromesso”, quindi il garantito perde la qualità di parte processuale ma non quella di parte sostanziale perché titolare della situazione sostanziale oggetto del processo.

Dopo che il garantito è stato estromesso, il garante è parte a tutti gli effetti del processo ed è vero sostituto processuale nel senso che può compiere atti processuali i cui effetti si imputano a lui e non all’estromesso. Il garante può compiere tutti gli atti che avrebbe potuto compiere l’estromesso. Gli effetti di rito della sentenza e la condanna alle spese non riguardano più l’estromesso a differenza della rappresentanza dove gli effetti degli atti processuali e delle sentenze di rito si imputano al rappresentato. Qui le spese sono pagate al o dal sostituto processuale.

L’articolo 108 stabilisce che l’estromissione ha luogo se le altre parti non si oppongono, intendendo solo la controparte originaria poiché il garante non ha motivo di opporsi dato che ha accettato di assumere la causa. Le ragioni dell’opposizione non possono essere gli atti processuali da compiere (perché è indifferente avere davanti controparte originaria o garante) né gli effetti della sentenza di merito in quanto questi si imputano all’estromesso, ma un motivo può essere la condanna alle spese, perché questo nel caso è carico del garante e non del garantito e per questo la controparte potrebbe sostenere che il garante non gli garantisce sufficientemente il pagamento delle spese.

Ex art. 108 c.p.c. l’estromissione si pronuncia con ordinanza ma sul punto ci sono stati dubbi e la giurisprudenza sostiene che il rifiuto all’estromissione deve essere motivato e il giudice deve sindacare la fondatezza di tali motivi. Quindi, l’estromissione può realizzarsi anche quando qualcuno si oppone se il giudice ritiene l’opposizione infondata. Quindi bisogna fare una distinzione dato che il giudice valuta la fondatezza dell’opposizione, cioè se non c’è opposizione il giudice pronuncia ordinanza perché non c’è controversia e quindi non c’è niente da decidere, invece se qualcuno si oppone ma l’opposizione è ritenuta infondata il giudice pronuncia sentenza poiché c’è un soccombente che ha diritto di far controllare la decisione in sede di impugnazione.

Estromissione dell'obbligato

L’estromissione dell’obbligato individua così i presupposti “se si contende a quale di più parti spetta una prestazione”. Qui siamo in presenza di una lite fra pretendenti dove è controversa la titolarità del diritto e non la sua esistenza. La lite può nascere:

  • Per via di chiamata ex articolo 106 ad opera del convenuto o dell’attore che di fronte alla contestazione del convenuto chiama in causa colui che secondo il convenuto è il vero destinatario.
  • Per via di intervento principale ad excludendum dell’altro pretendente ex articolo 105.
  • Per intervento iussu iudicis ex articolo 107 quando il giudice chiama in causa il terzo pretendente e questo propone domanda verso le altre parti.
  • Via di litisconsorzio facoltativo ex articolo 103 quando uno dei due pretendenti propone domanda di accertamento verso l’altro pretendente e domanda di adempimento nei confronti del comune obbligato.

Dopo aver realizzato il processo a tre, può essere che l’obbligato non ha interesse a partecipare al processo perché si ritiene obbligato alla prestazione. Ad egli interessa solo che sia stabilito a chi deve adempiere e per questo può dichiararsi pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto. Il giudice dispone così che il convenuto depositi la cosa o la somma dovuta e dopo lo estromette dal processo. Il convenuto in questo modo non rinuncia alla cosa/somma e l’inesistenza della rinuncia risolve il problema di cosa succede quando il processo non arriva ad una decisione di merito o il giudice ritiene che la prestazione non spetti a nessuno dei due contendenti. In questo caso la cosa/somma ritorna all’estromesso che non ha rinunciato.

Anche qui l’estromissione determina la perdita della qualità di parte in senso processuale ma non essendoci rinuncia l’estromesso mantiene la qualità di parte in senso sostanziale e per questo è sempre destinatario degli effetti della sentenza di merito. La forma del provvedimento di estromissione è la sentenza o l’ordinanza a seconda che ci sia o meno controversia sull’esistenza dei presupposti dell’estromissione. Infatti, se qualcuno si oppone all’estromissione e il giudice ritiene infondata l’opposizione si ha sentenza mentre se nessuno si oppone si ha ordinanza.

Estromissione del dante causa: articolo 111

Successione nel processo

Articoli 110 e 111: disciplinano due istituti con funzioni diverse chiamati entrambi successione processuale. Nell’articolo 110 ci sono problemi di rito, mentre nell’articolo 111, la successione a titolo particolare nel diritto controverso, ci sono problemi di merito, cioè fenomeni che riguardano la situazione sostanziale oggetto del processo e l’efficacia della sentenza nei confronti del terzo.

Fattispecie dell’articolo 110: quando la parte viene meno per morte o per altra causa. La morte si riferisce alle persone fisiche mentre “altra causa” si riferisce a fenomeni che riguardano soggetti diversi dalle persone fisiche. Tra i fenomeni che rilevano per quest’ultima espressione ci sono la fusione (due società si uniscono per crearne una terza nuova) e la scissione (una società si divide in due) della società, in entrambi i casi una società si estingue con fenomeno simile alla morte per persone fisiche.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ronco Alberto.
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