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ESTROMISSIONE.
Estromissione: è il fenomeno secondo il quale si ha una diminuzione del numero di parti al processo perché un soggetto
perde la qualità di parte intendendosi come parte colui che è destinatario degli effetti degli atti processuali e non chi che
compie tali atti. Quando si verifica l’estromissione all’estromesso non si possono più imputare gli effetti degli atti
processuali, compresi gli effetti delle pronunce di rito (anche le spese non sono più imputabili). (Nel gergo forense si
parla di estromissione anche in relazione alla pronuncia con quale si ha l’allontanamento di un soggetto del processo per
motivi di rito o merito). Le figure di estromissione sono tre:
1. Estromissione del garantito: fa riferimento al fenomeno della garanzia e si caratterizza per la pretesa di essere
tenuti indenni dagli effetti negativi della sentenza, inoltre nella garanzia formale c’è anche l’obbligo di difesa
processuale. Quindi tale garanzia ha doppia portata, sia sostanziale che processuale. Quest’ultima è
conseguenza della prima ma cronologicamente viene prima perché il garantito che chiama in giudizio il garante
può chiedere di essere difeso processualmente e il garante che partecipa al processo può avere due
comportamenti: negare l’esistenza del rapporto di garanzia o ammettere l’esistenza di questo e dichiararsi
pronto ad adempiere all’obbligo di difesa processuale. Nel momento in cui il garante accetta l’obbligo di
garanzia il garantito può chiedere di essere estromesso dal processo. Il garantito però deve rinunciare a
proporre in modo cumulativo la domanda di risarcimento lasciandola a un ulteriore processo, infatti il garantito
deve scegliere se vuole la reintegrazione patrimoniale e quindi restare in giudizio o andarsene dal processo e
posticipare la domanda di risarcimento. L’estromissione del garantito realizza un fenomeno di legittimazione
straordinaria nella particolare forma “sostituzione processuale”. Il garante sta in giudizio in nome proprio ma per
una situazione sostanziale altrui, cioè quella del garantito. La legittimazione straordinaria può riguardare oltre
che il diritto anche gli obblighi altrui e questa è la nostra ipotesi. Con l’estromissione del garantito si verifica una
species nel genus della legittimazione straordinaria che è indicata come sostituzione processuale perché
diversamente dalla regola generale qui non c’è litisconsorzio necessario, cioè il titolare della situazione dedotta
in giudizio, il legittimato ordinario, che ex regola generale è parte necessaria del processo nell’estromissione
non lo è. Nell’estromissione non c’è litisconsorzio necessario perché è l’interessato che chiede di andarsene ed
è lui che lascia le sue sorti processuali al garante, quindi il mancato rispetto del contraddittorio è giustificato
proprio dal fatto che la richiesta di estromissione è avanzata dall’interessato. Con l’estromissione l’oggetto del
processo rimane la situazione dedotta in giudizio con la domanda originaria e per questo se l’oggetto resta la
situazione sostanziale che c’è tra garantito e controparte originaria gli effetti della sentenza di merito colpiscono
i titolari della situazione originaria, questo ex art108 “ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i
suoi effetti anche contro l’estromesso”, quindi il garantito perde la qualità di parte processuale ma non quella di
parte sostanziale perché titolare della situazione sostanziale oggetto del processo. Dopo che il garantito è stato
estromesso il garante è parte a tutti gli effetti del processo e è vero sostituto processuale nel senso che può
compire atti processuali i cui effetti si imputano a lui e non all’estromesso, il garante può compiere tutti gli atti
che avrebbe potuto compiere l’estromesso. Gli effetti di rito della sentenza e la condanna alle spese non
riguardano più l’estromesso a differenza della rappresentanza dove gli effetti degli atti processuali e delle
sentenze di rito si imputano al rappresentato qui spese sono pagate al o dal sostituto processuale. L’articolo
108 stabilisce che l’estromissione ha luogo se le altre parti non si oppongono (intendendo dolo la controparte
originaria poiché il garante non ha motivo di opporsi dato che ha accettato di assumere la causa). Le ragioni
dell’opposizione non possono essere gli atti processuali da compiere (perché è indifferente avere davanti
controparte originaria o garante) né gli effetti della sentenza di merito in quanto questi si imputano
all’estromesso ma un motivo può essere la condanna alle spese, perché questo nel caso è carico del garante e
non del garantito e per questo la controparte potrebbe sostenere che il garante non gli garantisce
sufficientemente il pagamento delle spese. Ex art 108cpc l’estromissione si pronuncia con ordinanza ma sul
punto ci sono stati dubbi ma la giurisprudenza sostiene che il rifiuto all’estromissione deve essere motivato e il
giudice deve sindacare la fondatezza di tali motivi. Quindi l’estromissione può realizzarsi anche quando
qualcuno si oppone se il giudice ritiene l’opposizione infondata. Quindi bisogna fare una distinzione dato che il
giudice valuta la fondatezza dell’opposizione, e cioè se non c’è opposizione il giudice pronuncia ordinanza
perché non c’è controversia e quindi non c’è niente da decidere, invece se qualcuno si oppone ma
l’opposizione è ritenuta infondata il giudice pronuncia sentenza poiché c’è un soccombente che ha diritto di far
controllare la decisione in sede di impugnazione.
2. Estromissione dell’obbligato: individua così i presupposti “se si contende a quale di più parti spetta una
prestazione”. Qui siamo in presenza di una lite fra pretendenti dove è controversa la titolarità del diritto e non la
sua esistenza. La lite può nascere:
• Per via di chiamata ex articolo 106 ad opera del convenuto o dell’attore che di fronte alla contestazione del
convenuto chiama in causa colui che secondo il convenuto è il vero destinatario.
• Per via di intervento principale ad excludendum dell’altro pretendente ex articolo 105.
• Per intervento iussu iudicis ex articolo 107 quando il giudice chiama in causa il terzo pretendente e questo
propone domanda verso le altre parti.
• Via di litisconsorzio facoltativo ex articolo 103 quando uno dei due pretendenti propone domanda di
accertamento verso l’altro pretendente e domanda di adempimento nei confronti del comune obbligato.
Dopo aver realizzato il processo a tre può essere che l’obbligato non ha interesse a partecipare al processo perché si
ritiene obbligato alla prestazione. Ad egli interessa solo che sia stabilito a chi deve adempiere e per questo può
dichiararsi pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto. Il giudice dispone così che il convenuto depositi
la cosa o la somma dovuta e dopo lo estromette dal processo. Il convenuto in questo modo non rinuncia alla
cosa/somma e l’inesistenza della rinuncia risolve il problema di cosa succede quando il processo non arriva ad una
decisione di merito o il giudice ritiene che la prestazione non spetti a nessuno dei due contendenti. In questo caso la
cosa/somma ritorna all’estromesso che non ha rinunciato. Anche qui l’estromissione determina la perdita della qualità di
parte in senso processuale ma non essendoci rinuncia l’estromesso mantiene la qualità di parte in senso sostanziale e
per questo è sempre destinatario degli effetti della sentenza di merito. La forma del provvedimento di estromissione è la
sentenza o l’ordinanza a seconda che ci sia o meno controversia sull’esistenza dei presupposti dell’estromissione, infatti
se qualcuno si oppone all’estromissione e il giudice ritiene infondata l’opposizione si ha sentenza mentre se nessuno si
oppone si ha ordinanza.
1. Estromissione del dante causa: articolo 111.
SUCCESSIONE NEL PROCESSO.
Articoli 110 e 111: disciplinano due istituti con funzioni diverse chiamati entrambi successione processuale. Nell’articolo
110 ci sono problemi di rito, mentre nell’articolo 111, la successione a titolo particolare nel diritto controverso, ci sono
problemi di merito, cioè fenomeni che riguardano la situazione sostanziale oggetto del processo e l’efficacia della
sentenza nei confronti del terzo.
Fattispecie dell’articolo 110: quando la parte viene meno per morte o per altra causa. La morte si riferisce alle persone
fisiche mentre –altra causa- si riferisce a fenomeni che riguardano soggetti diversi dalle persone fisiche. Tra i fenomeni
che rilevano per quest’ultima espressione ci sono la fusione (due società si uniscono per crearne un terza nuova) e la
scissione (una società si divide in due) della società, in entrambi i casi una società si estingue con fenomeno simile alla
morte per persone fisiche (non rientrano invece nel nostro caso l’incorporazione art 2505-bis cc e nemmeno la
liquidazione perché questa non comporta il venir meno della parte dato che non produce l’immediata estinzione della
figura ma solo un diverso modo di essere i questa, in questo caso l’estinzione si avrà quando vengono meno tutti i
rapporti giuridici che fanno capo all’ente in liquidazione). La fattispecie del nostro articolo non è la successione a titolo
universale nel diritto controverso come sostiene parte della dottrina ma è semplicemente l’estinzione di una parte, cioè si
estingue il soggetto che ha assunto la qualità di parte in senso processuale (nella rappresenta si regola il venir meno
non dal rappresentante ma del rappresentato e nella legittimazione straordinaria si regola il venir meno del legittimato
straordinario e non di quello ordinario. Quando una parte viene si crea l’inconveniente che il processo non può
proseguire perché si tratta di fenomeno trilaterale: giudice – attore -convenuto, quindi la parte venuta meno deve essere
sostituita. Come la situazione controversa si trasferisce o se questa non si trasferisce proprio non interessa all’articolo
110 il quale è preoccupato solo che sia un soggetto a cui imputare gli effetti degli atti processuali e della sentenza solo
per i profili di rito che comprendono anche le spese processuali. L’art prevede la prosecuzione del processo verso o da
parte del successore universale che per le persone fisiche è l’erede mentre nei fenomeni di fusione è la società che
risulta dalla fusione e nella scissione sono le società alle quali è trasferito il patrimonio della societ&