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PROVVISORIAMENTE IMMUTABILE DEGLI INTERESSI CONTESI E PER
TALE RAGIONE LA T.C. RISULTA ESSERE CARATTERIZZATA DAL
CRITERIO DELLA STRUMENTALITA’.
IL GIUDICE , PER L’ADOZIONE DI CIASCUNA MISURA CAUTELARE, E’
TENUTO A PORRE IN ESSERE UN DUPLICE GIUDIZIO:
UN GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’, CIOE’ L’IDONEITA’ ASTRATTA DI UNA
DOMANDA CAUTELARE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO,
UN GIUDIZIO DI MERITO CAUTELARE , ATTINENTE ALLA
CONCESSIONE O MENO DELLA MISURA CAUTELARE.
CONDIZIONI NECESSARIE ALLA CONCESSIONE DELLA TUTELA
CAUTELARE SONO:
IL FUMUS BONI IURIS è un giudizio di ragionevole verosimiglianza circa il
diritto fatto valere in quanto l’istanza di tutela cautelare generalmente viene
esperita prima che il giudizio di merito venga instaurato; tuttavia può essere
esperita anche in appello eccezionalmente, ossia quando la sentenza
evidenzi un macroscopico errore compiuto dal giudice di prime cure.
IL PERICULUM IN MORA è un giudizio attinente all’irreversibile pericolo che
potrebbe essere generato dal decorso del tempo, pericolo tale da vanificare
l’utilità finale che srà conseguita con il giudizio di cognizione ovvero quello
esecutivo.
Nell’ambito della sfera extra-nazionale la Corte di Giustizia ha affermato il
PRINCIPIO DELL’AUTONOMIA PROCESSUALE DEGLI STATI MEMBRI
riconfermando globalmente la necessaria sussistenza dei due requisiti
sopradetti.
La riforma attuata nel 1990 con la legge 353 approntò un PROCEDIMENTO
UNIFORME AD HOC PER LA REGOLAZIONE DELLE MISURE
CAUTELARI:
attribuì la competenza a decidere sull’adozione delle misure al giudice di
merito istituendo un meccanismo alquanto flessibile tale da rendere il
provvedimento cautelare immediatamente revocabile, a differenza del
passato in cui il provvedimento poteva essere ‘’rivisto’’ solo una volta
concluso il giudizio di merito e non solo il provvedimento positivo cautelare se
non anticipato dall’instaurazione del giudizio di merito e non accompagnato
da una pronuncia favorevole, perdeva efficacia cosa che venne modificata
con legge 2005 n.80 che introdusse le cd MISURE ANTICIPATORIE
giustificate dal requisito dell’urgenza ossia la tutela dei diritti fondamentali
della persona (non i patrimoniali) che nell’attesa potrebbero essere
irrimediabilmente compromessi.
MISURE CAUTELARI SI DISTINGUONO IN :
1. Provvedimenti cautelari CONSERVATIVI non consegnano l’utilità finale
della domanda giudiziale ma meramente un’utilità strumentale come il
sequestro conservativo.
2. Provvedimenti cautelari ANTICIPATORI anticipano l’utilità finale che
tuttavia suppone una conferma di merito e per tale ragione risulta essere
provvisoria come gli ordini che inibiscono comportamenti antigiuridici/ attività
materiale lesiva per il soggetto istante.
MISURE CAUTELARI TIPICHE:
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• IL SEQUESTRO GIUDIZIARIO
• IL SEQUESTRO CONSERVATIVO
• IL SEQUESTRO LIBERATORIO
• PROCEDIMENTI DI NUOVA OPERA
• PROCEDIMENTI DI DANNO TEMUTO
• PROVVEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
• LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA
MISURE CAUTELARI ATIPICHE:
• I PROVVEDIMENTI DI URGENZA
• PROCEDIMENTI POSSESSORI
SEQUESTRO (giudiziario, conservativo, liberatorio) è il provvedimento
• cautelare TIPICO che permette di sottrarre temporaneamente un bene
alla disponibilità giuridica di un soggetto. Il bene sequestrato viene
custodito da terzi soggetti, in attesa sulla pronuncia di merito sui
rapporti inerenti quei beni sequestrati ovvero inerentemente
all’attuazione di un procedimento esecutivo.
SEQUESTRO GIUDIZIARIO = mira ad assicurare la fruttuosità maggiore
della successivo giudizio di cognizione. Il sequestro giudiziario non è
disciplinato dal procedimento cautelare uniforme perché viene attuato
secondo le modalità dell’esecuzione specifica per consegna o rilascio. Il
provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non attuato nei
trenta g successivi all’emanazione dello stesso.
(670 cpc) il giudice autorizza il sequestro giudiziario quando ad essere
controversa è :
- La proprietà ovvero il possesso di beni tale per cui risulta essere
necessario provvedere alla loro custodia ovvero alla gestione temporanea di
questi (oggetto del sequestro: immobili, mobili, universalità di beni) facendo
riferimento ad una situazione di diritto sostanziale, come ad es l’azione di
rivendica, nella quale due soggetti o più siano in lite per l’attribuzione di dati
beni;
- Il diritto all’esibizione del diritto vantato (oggetto del sequestro: registri,
libri, qualsiasi elemento di prova) facendo riferimento alla necessaria non
alterazione di prove comprovanti il diritto, rilevanti quindi sul punto di vista
probatorio.
Il giudice disponendo il sequestro nomina il custode determinando CRITERI
(regole) e LIMITI nonché stabilendo l’adozione di particolari CAUTELE per
la migliore conservazione dei beni oggetto del sequestro. Ha la facoltà di
scegliere come custode il contendente che, a tal fine, offra maggiori garanzie
di custodia e dia al contempo cauzione.
SEQUESTRO CONSERVATIVO = mira ad assicurare un’esecuzione forzata
per espropriazione (caso concreto nonna) Anche il sequestro conservativo
non è disciplinato dal diritto cautelare uniforme poiché esse trova attuazione
nelle forme dell’esecuzione forzata per espropriazione. Il provvedimento che
autorizza il sequestro perde efficacia se non attuato nei trenta g successivi
all’emanazione dello stesso. Il solo sequestro conservativo può essere
revocato con ordinanza non impugnabile dal g.i. su istanza del debitore SE
IL DEBITORE OFFRE IDONEA CAUZIONE PER L’AMMONTARE DEL
CREDITO E PER LE SPESE, IN RAGIONE DELLE COSE SEQUESTRATE.
Ad esempio il creditore non avrà ragione di attuare alcun sequestro qualora il
debitore offra la garanzia del proprio adempimento per mezzo di un istituto di
credito bancario qualora la sentenza risulti essere a sé sfavorevole.
(671 cpc) il giudice autorizza il sequestro conservativo relativamente alle
cose del debitore nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, su
istanza del creditore che ha fondato motivo di perdere la garanzia del proprio
credito .
Il sequestro conservativo si converte in pignoramento nel momento in cui il
creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva (momento
in cui il pignoramento si perfeziona) .
Se i beni sequestrati sono stati oggetto di ulteriore esecuzione da parte di altri
soggetti, il creditore sequestrante concorre assieme agli altri al riparto della
somma ricavata.
Gli effetti del sequestro conservativo sono gli stessi del pignoramento: non
sono opponibili al creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che
hanno ad oggetto i beni la cosa sequestrata. A differenza del pignoramento
35
nel quale il creditore agisce per mezzo del titolo esecutivo, qui non si è
ancora avuto accertamento alcuno.
SEQUESTRO LIBERATORIO = oggetto del sequestro sono i beni ovvero le
somme pecuniarie ( l’offerta reale) che il debitore, riconoscendosi tale,
garantisce per la propria liberazione.
Il sequestro liberatorio viene attuato nei casi in cui ad essere controversa
risulti essere:
-l’obbligo
-le modalità di pagamento ovv. di consegna
-l’idoneità della cosa offerta
PROCEDIMENTI DI NUOVA OPERA E DANNO TEMUTO
•
Procedimento di nuova opera= azione di nunciazione = il proprietario, titolare
di un diritto reale minore sul bene ovvero il mero possessore hanno la facoltà
di denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché non sia trascorso
un anno dal suo inizio e l’opera non sia terminata, nei casi in cui il
denunziante abbia fondata ragione di temere che possa l’opera da altri
intrapresa possa produrre un danno alla cosa oggetto del suo
diritto/possesso (sul proprio fondo ovvero sul fondo altrui). La denuncia di
nuova opera dà, così, origine ad un procedimento di natura cautelare volto ad
ottenere un provvedimento del giudice che ordini la sospensione dell'opera.
E’ possibile ottenere un risarcimento del danno prodotto dalla sospensione
dell’opera qualora le opposizioni al proseguimento della stessa risultino
essere infondate nel merito.
Il giudice, prendendo sommaria cognizione del fatto, ha la facoltà di:
- vietare la continuazione dell’opera qualora
- permetterne la continuazione ordinando l’adozione delle opportune
cautele
Si tratta di un procedimento cautelare che si propone con ricorso al Tribunale
secondo la disciplina generale dettata dagli artt. 669 bis e ss. del cpc.
Mette conto al riguardo sottolineare come le azioni di nunciazione siano
annoverate tra i procedimenti di natura anticipatoria per i quali l'instaurazione
del giudizio di merito è facoltativa. Per altro verso in caso di estinzione del
procedimento di merito eventualmente incardinato, il provvedimento
anticipatorio non perde efficacia. Ricordiamo, altresì, che, all'esito della fase
cautelare, il giudice statuirà sulle spese di lite, sia in caso di accoglimento
della denuncia di nuova opera sia in caso di rigetto. Ulteriore regola
particolare è quella contenuta nell'art. 691 cpc che prevede la possibilità, per
il giudice, di ordinare la rimessione al pristino stato a spese del
contravventore ove la parte obbligata dal provvedimento contravvenga al
divieto giudiziale.
Procedimento di danno temuto = azione di manutenzione = il proprietario, il
titolare di un diritto reale minore ovvero il mero possessore ha il diritto di
denunziare all’autorità giudiziaria il fatto, ossia la cosa dalla quale possa
derivare un danno grave e prossimo al bene che forma oggetto del proprio
diritto/possesso. (albero, immobile ecc). Il procedimento di danno temuto fa sì
che il giudice provveda ad ovviare il pericolo, disponendo idonee garanzie per
eventuali danni cagionati. Il procedimento si presenta con ricorso presso il
giudice del luogo in cui è sito l’immobile. Qualora la parte, nei cui confronti è
fatto divieto di mutare lo stato di fatto ovvero di compiere l’atto dannoso,
contravviene l’ordine del giudice, questo ordina il ripristino dello stato
precedente alla contravvenzione (inosservanza) a spese del contravventore.
LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA ai fini della composizione
• della lite (conciliazione)
On.le Tribunale di ________
Ricorso ex art. 696-bis c.p.c.
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Per: il sig. _______ ( C.F. _______ ), residente in _______ alla via _______
n.__ , , rappresentato e difeso e dall’av