INFO : L’ESAME DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE VIENE, IN QUESTI
APPUNTI, SUDDIVISO PER SEZIONI. IL TESTO DI RIFERIMENTOE’
STILATO DA PAOLO BIAVATI ‘’ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE’’ .SONO IVI INCLUSI I TRE REGOLAMENTI (TESTO PAOLO
BIAVATI E MICHELE LUPOI – REGOLE EUROPEE E GIUSTIZIA CIVILE) A
PIACERE ED IL REGOLAMENTO n. 1215/ 2012 AI QUALI SI RINVIERA’
CON COLLEGAMENTI DI CORRISPONDENZA DEL DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE.
QUI DI SEGUITO LA PRIMA SEZIONE DEDICATA AI COSIDETTI
‘’PROCEDIMENTI SPECIALI’’:
1. PROCEDIMENTO MONITORIO = PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
2. PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DI SFRATTO E DI LICENZA DI FINITA
LOCAZIONE
3. PROCEDIMENTO CAMERALE
4.PROCEDIMENTI POSSESSORI& PROVVEDIMENTI D’URGENZA
5. PROCEDIMENTI CAUTELARI (TUTELA CAUTELARE) +
REGOLAMENTO 1215/2012
6.PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
7. PROCESSO DEL LAVORO: L’ARBITRATO (sarà riportato per ragioni di
spazio nel secondo file)
Il procedimento monitorio
•
Il procedimento monitorio risulta essere un procedimento speciale a
cognizione sommaria ossia a cognizione non esauriente poiché la
sommarietà fa riferimento al contenuto gnoseologico e quindi conoscitivo
delle indagini svolte che trova giustificazione (1) nel principio della
ragionevole durata processuale e (2) nella scarsità delle risorse. La
sommarietà in tal senso sembra escludere la pienezza delle facoltà difensive
nonché l’adeguatezza delle indagini sui fatti che al contrario caratterizzano il
processo ordinario di cognizione .
Il procedimento monitorio permette al giudice, su istanza di condanna da
parte del presunto creditore di un credito che risulti essere certo, liquido,
esigibile nonché fondato su prova scritta, quindi provato, previa verifica
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sommaria ed in assenza di contraddittorio di emettere un’ingiunzione di
pagamento ovvero di consegna, ingiungendo al debitore di adempiere
l’obbligazione provata dalla controparte entro il termine dei quaranta giorni
decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo, cioè del provvedimento da
parte del giudice, con l’avvertimento che entro i suddetti termini potrà egli
stesso proporre opposizione nei confronti del medesimo decreto instaurando
in tal senso un giudizio a cognizione piena e quindi ordinario e che in
mancanza si procederà all’attuazione dell’esecuzione forzata per poter
soddisfare il credito vantato dall’attore. Ratio del procedimento per decreto
ingiuntivo è quella di offrire al creditore uno strumento di tutela immediata che
gli consenta di acquisire rapidamente un titolo per agire esecutivamente nei
confronti del debitore, evitandogli così il pregiudizio derivante dai tempi più
lunghi del giudizio ordinario per vedere accertato il proprio credito.
(requisiti di ammissibilità della domanda monitoria) Ai sensi del 633 può
usufruire del procedimento monitorio colui il quale dimostri essere mediante
prova scritta creditore di una quantità di cose fungibili, quindi interscambiabili,
di una cosa determinata ovvero di una somma pecuniaria, quindi titolare di un
credito certo, liquido ma potrebbe essere o meno esigibile cioè sottoposto o
meno a condizione cioè, in tal caso, l’ingiunzione di pagamento ovvero di
consegna può essere pronunciata anche qualora il diritto risulta essere
sottoposto a condizione ovvero a controprestazione purché il ricorrente
(presunto creditore) offra elementi tali che facciano presumere l’avveramento
della condizione ovvero l’adempimento della controprestazione.
Sussistono due ‘’fattispecie speciali’’ che consentono altresì l’emissione del
decreto ingiuntivo. Queste riguardano:
(a) gli onorari giudiziali o stragiudiziali ovvero onorari spettanti ad altri
esercenti la libera professione per la quale esista una tariffa che sia
legalmente approvata
(b) rimborsi spettanti a coloro i quali abbiano prestato la loro opera in
occasione di un processo, quindi ufficiali giudiziari, cancellieri
In virtù della norma successiva (634) sono prove scritte idonee all’emissione
dell’ingiunzione di pagamento ovvero di consegna tutte le ‘’prove’’
disciplinate dal diritto sostanziale quindi:
o atto pubblico
o scrittura privata autenticata
o polizze
o promesse unilaterali per scrittura privata
o telegrammi
o estratti autentici delle scritture contabili tenute dall’imprenditore quindi
documenti redatti unilateralmente dal creditore purché bollate e vidimate
nelle forme di legge e regolarmente tenute (per i crediti relativi a prestazioni
di servizi o somministrazioni di merci o danaro)
o estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie
o fatture commerciali dell’imprenditore (cioè del commerciante)
Secondo la giurisprudenza, la prova scritta è colei che può essere tratta in
ordine ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, da qualunque
documento in quanto autentico fino a prova contraria, proveniente dal
debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità anche se privo di efficacia
probatoria assoluta (ad esempio, le fatture commerciali)
Il giudice attua la valutazione circa l’ammissibilità della domanda monitoria
mentre la controparte (il presunto debitore) resta inconsapevole dell’iniziativa
che si sta svolgendo nei suoi confronti, quindi valutarà la sussistenza dei
presupposti processuali, gli elementi probatori forniti dal ricorrente e attuerà
un giudizio di verosimiglianza dell’esistenza del diritto vantato (presunto
creditore cioè colui il quale pone in essere la domanda monitoria).
Nel caso in cui la domanda monitoria risulti essere carente di qualcheduno
dei requisiti richiesti per la sua ammissibilità, l’ingiungente può
tranquillamente riproporre un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo in quanto
non si forma alcun giudicato negativo (ne bis in idem) sulla pretesa del
ricorrente ovvero dare inizio ad un giudizio ordinario di cognizione piena.
Nel caso in cui venga emesso il decreto, questo si allega in calce, cioè in
basso, al ricorso. Entrambi dovranno essere notificati all’ingiunto nei sessanta
ovvero novanta giorni rispetto alla data dell’emissione del decreto ingiuntivo.
La mancata notifica del decreto ha l’effetto di privare il provvedimento di
efficacia esecutiva. Ciò significa che la domanda monitoria dovrà essere
nuovamente riproposta perché si considera priva di efficacia, quindi è
praticamente come se il ricorrente non avesse compiuto alcunché. Diversa
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ipotesi si ha nel caso in cui il decreto ingiuntivo sia validamente notificato
poiché in tal caso l’ingiunto viene a conoscenza dell’iniziativa monitoria del
ricorrente per cui da questo preciso momento, processualmente, risulta
vestire i panni del convenuto. Quindi, mentre nella fase iniziale l’emanazione
del decreto ingiuntivo è avvenuta in assenza di contraddittorio, ora che la
controparte è a conoscenza della pretesa del ricorrente si instaura il
contraddittorio fra quelle che ora sono parti della controversia. Si ha
processualmente litispendenza, nozione impiegata non nel senso di identità
di azioni bensì di esistenza e quindi pendenza della lite nel momento in cui il
decreto ingiuntivo viene validamente notificato alla controparte. La ragione
risulta essere essenzialmente pratica poiché si presume che l’avversione tra
le parti sia reduce di un rapporto inviso fra le stesse tale per cui l’ingiunto
potrebbe, nella presunta consapevolezza di un’iniziativa monitoria della
controparte, notificare alla controparte un atto di citazione contenete una
domanda di accertamento negativo dell’esistenza del credito creando quindi
una situazione di identità di azioni, quindi litispendenza (collegamento),
poiché la domanda monitoria e la domanda di accertamento negativo
risulterebbero avere stesso oggetto, stesso petitum e stessa causa petendi.
In virtù del criterio di prevenzione la causa radicata per prima avrà
continuazione, mentre l’ultima verrà cancellata. Lo stesso avverrebbe qualora
venissero aditi organi giudiziari differenti, generando la riunione fra cause
(collegamento). La giurisprudenza ,(studio del diritto e per estensione anche
i criteri seguiti dai giudici nell'applicazione delle norme, nonché l'insieme delle
sentenze emesse dai giudici) per contro, anticipa il momento processuale
della nascita del ‘’giudizio’’ monitorio al momento del deposito del ricorso
rispetto a quello a quello della notificazione col fine di eludere possibili forme
di abuso.
Il decreto ingiuntivo, emanato in assenza di contraddittorio fra le parti
(inaudita altera parte), è un provvedimento che rappresenta l'esito conclusivo
della fase monitoria del procedimento di ingiunzione, disciplinato dagli artt.
633 e ss. c.p.c. (all'interno del libro IV "Dei procedimenti speciali", Titolo I "Dei
procedimenti sommari") . Tale fase è seguita, nel caso di opposizione su
iniziativa del debitore ingiunto, dall'apertura di un procedimento ordinario di
primo grado a cognizione piena, durante il quale, si procede al compiuto
accertamento della pretesa azionata in contraddittorio con il debitore nei cui
confronti il decreto è stato emesso.
Nel caso invece in cui non sia stata fatta opposizione ovvero vi è stata
opposizione ma l’opponente non si è costituito in giudizio avviene che il
giudice, su istanza del ricorrente (presunto creditore che ha esperito la
domanda monitoria) dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo permettendo al
ricorrente di soddisfare coattivamente il proprio credito attuando l’esecuzione
forzata per espropriazione, per consegna o rilascio (collegamento) Una volta
reso il decreto ingiuntivo esecutivo l’opposizione non può essere più
esercitata e la cauzione prestata dall’ingiungente (presunto creditore) è
liberata.
Il non esperire alcuna opposizione risulta corrispondere al cosi detto silenzio
assenso, cioè la non contestazione dell’altrui pretesa risulta essere
corrispondere ad un’ammissione del proprio debito. Si fa in tal caso
riferimento al principio di non contestazione introdotto con la l. n. 69/2009,
che modificando il co. 1 dell’art. 115 c.p.c., ha codificato il principio ovvero
l’obbligo per il giudice di acquisire quali argomenti di prova i fatti non
specificamente contestati dalla controparte costituita nonché dal
comportamento delle parti andando alla ricerca della verità processuale.
Ipotesi particolari di prova scritta sono i titoli di credito richiamati dall'art. 642
c.p.c., ai fini dell'autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo. Ora, in pendenza del termine necessario perché l’ingiunto
proponga opposizione il decreto ingiuntivo non è esecutivo, ma lo diventa in
tre soli casi che permettono al giudice, su istanza del ricorrente (presunto
creditore), di rendere provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo
fissando i termini ai soli effetti dell’opposizione:
primo caso: il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo quando il
credito è fondato ovvero provato da un documento che avrebbe forza di titolo
esecutivo stragiudiziale, cioè quando il credito è provato da una cambiale, da
un assegno bancario o circolare, da un certificato di liquidazione di borsa , da
un atto ricevuto da notaio ovvero da un ufficiale giudiziario autorizzato;
secondo caso: il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo quando
sussista un grave pregiudizio nel ritardo (il giudice ha la facoltà di imporre al
ricorrente una cauzione pecuniaria);
terzo caso: qualora il ricorrente produca una documentazione che sia
sottoscritta (firmata) dal debitore comprovante il diritto fatto valere (il giudice
ha la facoltà di imporre al ricorrente una cauzione pecuniaria).
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Pur disponendo di un titolo esecutivo stragiudiziale, numerosi risultano
essere i vantaggi del creditore che risulti disporre di un titolo esecutivo di
formazione giudiziale(collegamento con processo esecutivo) in quanto il
creditore potrebbe iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili del debitore. La
concessione dell’immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo è preceduta
da una breve verifica da parte del giudice dell’importo per il quale
l’ingiungente procede con quello effettivo nonché la sussistenza di
un’esigenza se vogliamo cautelare, cioè l’ipotesi del grave pregiudizio che
potrebbe derivare dall’attesa. Il giudice è chiamato quindi a valutare tutte le
possibili ed ulteriori conseguenze che potrebbero arrecare al debitore danni a
dir poco ingenti come ad esempio, per un debitore esercente l’attività
commerciale, la chiusura dell’erogazione dei crediti da parte delle banche.
Il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione può essere
impugnato
-per revocazione nei casi indicati ai numeri 1 2 5 6 del 395 (le sentenze
pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate
per revocazione :
(1) se sono effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;
(2)se si è giudicato in base a prove dichiarate false dopo la sentenza ovvero
dichiarate tali prima della sentenza nell’inconsapevolezza della parte
soccombente
(5)se la sentenza è contraria ad altre sentenze precedenti aventi fra le parti
autorità di cosa giudicata e non vi sia stata eccezione di cosa giudicata
( strumento processuale col quale far valere l’esistenza di un precedente
giudicato materiale = giudicato materiale (o sostanziale) è disciplinato
dall’art. 2909 c.c., alla stregua del quale «l’accertamento contenuto nella
sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o
aventi causa». La norma esprime la vincolatività della regola contenuta nel
provvedimento, cioè la sua idoneità a produrre effetti anche al di fuori del
processo. Ciò con la conseguenza che, qualora la situazione coperta da
giudicato materiale sia dedotta in un successivo giudizio, il giudice adito è
privo del potere giurisdizionale (in applicazione del principio ne bis in idem)
(6)se la sentenza è effetto del dolo compiuto da parte del giudice, dolo
accertato con sentenza passata in giudicato.
-con opposizione di terzo nei casi previsti dal 404 secondo comma (gli aventi
causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza
quando questa risulta produrre dolo o collusione(l’accordarsi in modo più o
meno segreto) a loro danno.
L'opposizione a decreto ingiuntivo
Al debitore è data la facoltà di proporre opposizione al decreto, mediante atto
di citazione per il processo ordinario ovvero ricorso per il rito del lavoro e per
quello a cognizione semplificata, davanti all'ufficio giudiziario al quale
appartiene il giudice che ha emesso il decreto, entro 40 giorni dalla notifica
dello stesso, pena la decadenza del diritto.
Con l'opposizione, si avvia la seconda fase del procedimento di ingiunzione,
caratterizzata da un giudizio che si svolge secondo le norme del processo
ordinario davanti al giudice adito, tale per cui l’opposizione anziché essere un
mezzo di impugnazione diviene l’atto introduttivo del contenzioso ordinario
sulla pretesa dedotta dall’attore ingiungente. Nel giudizio di opposizione le
vesti sostanziali delle parti si convertono rispetto alla veste processuale che
queste assumono poiché l’ingiungente diviene convenuto, mentre l’ingiunto,
esperendo opposizione nei confronti della controparte, diviene attore.
Sull’opposto e quindi sull’ingiungente ora ricade l’onere di dar prova dei fatti
posti a fondamento del proprio diritto potendo quindi contrastare l’altrui
pretesa. L’opponente potrà eccepire (contestare) la mancanza dei
presupposti sostanziali o processuali per l’azionabilità del credito.
L’atto di citazione viene poi notificato al procuratore del ricorrente ovvero,
qualora si sia costituito personalmente, alla residenza ovvero al domicilio
eletto nel comune in cui ha sede il giudice adito. Contemporaneamente
l’ufficiale giudiziario notifica avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne
prenda nota sull’originale del decreto ingiuntivo così da evitare che vengano
rilasciate ulteriori copie all’ingiungente mediante le quali poter soddisfare la
propria pretesa.
L’anticipazione dei termini di comparizione del 163 bis terzo comma, non
trova qui applicazione nel caso dell’opposizione a decreto ingiuntivo per il
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quale la prima udienza di comparizione e trattazione della causa deve
avvenire entro trenta giorni rispetto alla scadenza del termine minimo a
comparire, novanta e centocinquanta. Articolo 645, relativo all’opposizione,
modificato dalla legge 218 del 2011.
In pendenza di opposizione il giudice, su istanza dell’ingiungente, può
concedere con ordinanza non impugnabile l’esecuzione provvisoria del
decreto ingiuntivo nei casi che seguono:
1. l’opposizione non risulti essere fondata su prova scritta
2. l’opposizione risulti essere di pronta e facile soluzione .
3. limitatamente alle sole somme non contestate salvo il caso in cui
l’opposizione venga proposta per vizi procedurali ( collegare all’ordinanza
anticipatoria di condanna per i crediti non contestati)
4. colui il quale domanda al giudice la provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo ha maggiori probabilità di riuscita offrendo una cauzione
equivalente all’ammontare della somma in oggetto nell’eventualità che il
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