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LE PARTI E I DIFENSORI
Argomento: la parte e la capacità processuale
Per parte processuale si intende colui che compie gli atti del processo, che subisce gli effetti ed è destinatario del provvedimento del giudice e precisamente:
- colui che propone la domanda è l'attore;
- colui contro il quale è proposta la domanda è il convenuto.
La capacità processuale è la capacità di stare in giudizio compiendo gli atti processuali in nome proprio o per conto di terzi.
Art. 75 c.p.c. "Sono capaci a stare in giudizio le persone che hanno libero esercizio dei diritti che si fanno valere".
Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate. È con l'istituto della rappresentanza che il nostro legislatore risolve il problema di far stare in giudizio i soggetti che non hanno il libero esercizio dei propri diritti.
La legge conferisce un
Potere rappresentativo ad altro soggetto (il rappresentante) il quale, proprio in virtù del potere rappresentativo di cui è titolare, può compiere gli atti che, di fatto, producono i propri effetti nella sfera giuridica del rappresentato (p. es.: l'interdetto è rappresentato in giudizio dal tutore, il fallito dal curatore, il minore è rappresentato in giudizio dai genitori o dal genitore esercente la potestà). Per lo stato di incapacità dei rappresentati o per altre cause, è la legge che conferisce il potere rappresentativo al rappresentante (rappresentanza legale). L'assistenza comporta una partecipazione contestuale dell'assistente (il curatore) e dell'assistito (il semi-incapace) all'esercizio dei potere, pertanto si ha una contitolarità dei poteri o una cd. titolarità congiunta degli stessi. L'autorizzazione, ovvero quella che noi consideriamo come la rimozione di un ostacolo
All'esercizio di un diritto o di un potere che di fatto già sussiste, può riferirsi sia a quella del rappresentante che a quella dell'assistente e, a volte, anche a quella dello stesso soggetto interessato.
Le persone giuridiche e quelle non dotate di personalità giuridica hanno la possibilità di stare in giudizio a mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o statuto, per le prime, e a mezzo delle persone indicate nell'art. 36 c.c., per le seconde.
La costituzione può sempre essere sanata indipendentemente dal grado e dallo stato del procedimento, la sanatoria avviene con effetto retroattivo.
Pronuncia n. 15783 del 2005. Sancisce dell'impugnazione proposta contro il genitore del minore che abbia raggiunto la maggiore età nel corso del procedimento precedente, ancorché l'evento non sia stato dichiarato né notificato, atteso che lo stato di incapacità dovuto alla minore età è, per sua
natura,21temporaneo ed il conseguente raggiungimento della maggiore età, essendo un evento ben prevedibilepuò essere sottratto a forme di pubblicità. Su questa linea si sono avute altre recentissime pronuncedella Corte di Cassazione.
Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, puòessere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatorespeciale (art. 78 c.p.c.). La nomina può essere richiesta dalla stessa persona che deve essererappresentata e assistita, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dalrappresentante. La nomina del curatore speciale, comunque, può essere richiesta da qualunque altraparte in causa che vi abbia interesse.
L'istanza per la nomina del curatore va presentata dinanzi al giudice di pace o al presidente dell'ufficiogiudiziario davanti al quale si intende proporre causa.
Il giudice, assunte le necessarie informazioni e ascoltate le persone interessate, provvede alla nomina, con decreto, che viene comunicato anche al Pubblico Ministero. L'istituto della rappresentanza volontaria, ovvero, di quella rappresentanza che non viene imposta dal nostro legislatore (nei casi, ad esempio di incapacità), è frutto della libera volontà delle parti. In base all'art. 77 c.p.c. "Il procuratore generale e quello preposto al compimento di determinati affari non possono stare in giudizio per il proponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore". La rappresentanza processuale volontaria, così come la rappresentanza processuale legale, sarà valida solo e soltanto se il potere rappresentativo, oltre.A sussistere, venga manifestato attraverso la cd.contemplatio domini, ovvero attraverso la dichiarazione del rappresentante di agire in nome e per conto del rappresentato.
Gli atti compiuti da un soggetto che agisce in nome e per conto di altri ma senza potere rappresentativo (falsus procurator), non producono alcun effetto nella sfera del finto rappresentato. Qualora nel corso di un giudizio venga rilevato e non sanato un tale difetto, il procedimento si arresterà per difetto di contraddittorio.
Argomento: sostituto processuale
Secondo l'art. 81 c.p.c. (sostituzione processuale), "fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui".
La sostituzione processuale consta di 2 soggetti:
- il sostituto che agisce in nome proprio;
- il sostituito che è il titolare del diritto fatto valere dal sostituto.
Esempio tipico di sostituzione processuale è l'azione surrogatoria, con la
quale il creditore, ondetutelare ed assicurare le proprie ragioni, esercita contro terzi le azioni spettanti al proprio debitore,qualora questi non le eserciti. Argomento: il difensore Il difensore è colui che opera in nome e per conto di un terzo in un processo, o anche in attività extragiudiziali, avendo capacità professionali e competenze tecniche che, solitamente, non appartengono allapersona o ai soggetti rappresentati. Secondo l’art. 24 Costituzione: "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessilegittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai nonabbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La leggedetermina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari". In gran parte dei casi l'intervento del difensore è imposto dal Legislatore. Davanti al Tribunale e allaCorte di Appello leparti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente e davanti alla Corte di Cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo. La procura deve conferirsi con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Si parla di procura generale quando la procura si riferisce a più controversie (cd. procura ad lites) e di procura speciale quando la procura si riferisce a una singola lite (cd. procura ad litem). La procura speciale può essere rilasciata anche in calce o a margine dell'atto di citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o di intervento, del precetto o della domanda di intervento nell'esecuzione. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato, che si aprirà congiunto materialmente all'atto cui si riferisce. Con particolare riguardo alla procura rilasciata al difensore dall'attore, l'art. 125 del c.p.c. dispone che essa puòessere rilasciata anche in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
Ove la procura venga sottoscritta con firma illeggibile, si ha nullità della stessa soltanto quando dall'intestazione o dal contesto dell'atto o della procura stessa non emerga il nome del mandante, ed invero, qualora emerga questa indicazione, l'atto è comunque idoneo a realizzare il suo scopo tipico, ovvero quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al sottoscrittore.
Nel caso in cui l'avvocato dimentichi di autenticare la procura non si ha nullità, ma irregolarità.
Quando nell'atto non è manifestamente espressa una volontà diversa, la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del procedimento.
In caso di procura speciale rilasciata in primo grado con
la formula "per il presente giudizio", senza alcuna ulteriore espressione limitativa, evidenzia la volontà della parte di estendere il mandato conferito anche al giudizio di appello. L'art. 84 c.p.c. inerente i poteri del difensore, il c.d. ius postulandi, in virtù del quale, quando la parte sta in giudizio per mezzo di un difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che la legge non riserva espressamente ad essa. Così come i poteri, il nostro legislatore individua anche i doveri e gli obblighi incombenti sui difensori. I difensori, così come le parti, hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. Qualora il difensore venga meno a tale responsabilità, l'autorità giudicante deve informarne le autorità che esercitano il potere disciplinare su di esso. Anche negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati dinanzi ai giudici.le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti o offensive. Il giudice può assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, sofferto quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa. Argomento: patrocinio gratuito a spese dello Stato Il patrocinio gratuito a spese dello Stato consente alle persone meno abbienti di adire, in modo gratuito, la giustizia o di difendersi dalle pretese di terzi. Requisito principale della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, esperibile in ogni stato e grado del processo, è che il richiedente non deve avere un reddito superiore ad € 9.723,84. Competente a ricevere l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo o, nel caso di giudizio non ancora intentato, quello del luogo in cui ha sede il magistrato.valutare questioni di natura tecnica o scientifica che sono rilevanti per il caso in esame. Questo consulente tecnico di parte è una figura fondamentale nel processo giudiziario, in quanto fornisce al giudice una valutazione imparziale e competente sulle questioni tecniche in discussione. Il consulente tecnico di parte è nominato dalle parti coinvolte nel processo e ha il compito di analizzare le prove e le testimonianze presentate, condurre ricerche e studi approfonditi, e presentare al giudice una relazione tecnica dettagliata. Questa relazione fornisce al giudice le informazioni necessarie per comprendere le questioni tecniche e prendere una decisione informata. Il consulente tecnico di parte deve essere un esperto nel campo specifico in cui si svolge il processo e deve avere una conoscenza approfondita delle norme e delle procedure tecniche. Deve essere in grado di analizzare in modo critico le prove presentate e di fornire una valutazione imparziale e obiettiva. È importante sottolineare che il consulente tecnico di parte non è un testimone, ma un consulente del giudice. La sua relazione tecnica non ha valore di prova, ma fornisce al giudice un'opinione esperta sulle questioni tecniche in discussione. In conclusione, il consulente tecnico di parte svolge un ruolo cruciale nel processo giudiziario, fornendo al giudice una valutazione imparziale e competente sulle questioni tecniche in discussione. La sua relazione tecnica aiuta il giudice a prendere una decisione informata e giusta.