Diritto processuale civile (I parte)
La funzione giurisdizionale
Argomento: la funzione giurisdizionale
È possibile individuare differenti tipi di funzioni giurisdizionali:
- Giurisdizione ordinaria, esercitata da magistrati ordinari, ha carattere generale;
- Giurisdizione speciale, esercitata da giudici speciali, ha ad oggetto solo specifiche materie;
- Giurisdizione costituzionale, ha ad oggetto la legittimità costituzionale delle leggi, i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;
- Giurisdizione penale, ha ad oggetto l'accertamento delle responsabilità penali e l'applicazione delle pene;
- Giurisdizione amministrativa, ha ad oggetto la tutela degli interessi legittimi ovvero delle situazioni giuridiche dei privati;
- Giurisdizione civile, ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi dei privati e degli enti pubblici.
Argomento: la giurisdizione civile: tipologie
Nel nostro ordinamento si distinguono diverse tipologie di giurisdizione civile:
- Giurisdizione contenziosa (o di cognizione), finalizzata all'accertamento dell'esistenza o meno di un diritto e sulla eventuale violazione dello stesso;
- Giurisdizione esecutiva, è finalizzata all'esecuzione forzata di un diritto o di un obbligo la cui esistenza è già accertata;
- Giurisdizione cautelare, è finalizzata a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale;
- Giurisdizione volontaria, è tesa al controllo di determinate attività dei privati o alla gestione di interessi degli stessi, anche se non sussiste una controversia.
Argomento: le tipologie di giurisdizione
La giurisdizione contenziosa
Art. 113 comma 1 c.p.c. "Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità".
Equità integrativa. È richiamata da una norma di diritto sostanziale per disciplinare particolari aspetti di una fattispecie o di una controversia che non vengono regolati da norme di diritto positivo.
Equità sostitutiva. È richiamata da una norma di diritto sostanziale che attribuisce al giudice la possibilità di decidere la controversia non attenendosi alle norme di diritto positivo, ma ricorrendo all’equità.
La giurisdizione contenziosa. Art. 113 comma 2 c.p.c. "Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile".
L'art. 113 comma 2 c.p.c. concernente il giudizio secondo equità è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia (Corte Costituzionale, sentenza n. 206 del 6/07/2004).
Giurisdizione di diritto e di equità
Art. 24 C. "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi."
L'azione civile è il diritto conferito ad un soggetto giuridico di provocare l'esercizio della funzione giurisdizionale: è il singolo soggetto a dare impulso all'inizio di un processo.
La titolarità dell’azione civile può essere attribuita a:
- Privati cittadini;
- Stato (Pubblico Ministero).
I presupposti processuali, sono i requisiti che devono sussistere prima della proposizione dell'azione civile e che sono indispensabili per il procedere del processo sino al raggiungimento della pronuncia sul merito.
- Presupposti di esistenza del processo, devono sussistere prima della proposizione della domanda affinché venga in essere il processo;
- Presupposti di validità o procedibilità del processo, devono sussistere prima della proposizione della domanda affinché il processo possa proseguire fino alla pronuncia sul merito.
Presupposti di validità o procedibilità del processo:
- Competenza, potere del Giudice di decidere sulla controversia;
- Capacità processuale: potere delle Parti di compiere gli atti processuali.
Le condizioni dell'azione rappresentano i requisiti indispensabili affinché l'azione civile possa raggiungere la propria finalità. Condizioni:
- Interesse ad agire;
- Legittimazione ad agire;
- Possibilità giuridica.
Interesse ad agire. Art. 100 c.p.c. "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse". Interesse inteso come:
- Bisogno di tutela giurisdizionale;
- Tutela conseguibile soltanto a mezzo dell’attività giurisdizionale.
L'interesse ad agire deve essere caratterizzato da:
- Concretezza, è necessario che via sia un rischio concreto di subire un danno.
- Attualità, l'interesse ad agire deve sussistere anche al momento della pronuncia del giudice.
Legittimazione ad agire. La domanda avanzata non può essere accolta se non vi è:
- Identità tra l’attore e la persona a cui la legge riconosce il potere di agire per quel dato fine (legittimazione attiva);
- Identità tra il convenuto e la persona contro cui si rivolge l'azione (legittimazione passiva).
Possibilità giuridica. Esistenza di una norma che preveda il diritto che si vuole far valere in giudizio.
L’azione: presupposti e condizioni
Gli elementi dell'azione civile:
- Soggetti, coloro che rivestono la qualità di parte nel procedimento (attore, colui che propone la domanda giudiziale, convenuto, colui contro il quale è rivolta la domanda);
- Oggetto (petitum), ciò che si chiede con la domanda giudiziale;
- Titolo (causa petendi), è il motivo per cui si chiede il petitum, su cui si basa la domanda giudiziale.
Tra le azioni può intercorrere un rapporto di:
- Litispedenza, si ha quando vengono promosse due azioni identiche (identità di soggetti, petitum e causa petendi) innanzi a giudici diversi.
- Continenza, si ha quando vengono promosse due azioni con parti e causa petendi identici, ma con un oggetto (petitum) parzialmente diverso (il petitum di un'azione è più ampio dell'altro tale da contenerlo).
- Connessione, si ha quando vengono promosse azioni con almeno un elemento, soggettivo o oggettivo, in comune.
La connessione può essere:
- Soggettiva, più giudizi hanno in comune soltanto i soggetti;
- Oggettiva, più giudizi hanno in comune gli elementi oggettivi (petitum e causa petendi).
La competenza giurisdizionale
Rilevabilità dell'incompetenza giurisdizionale
A corollario dell’intero dettato normativo posto alla base della competenza per valore, della competenza per materia e della competenza territoriale, vi è l'art. 38 del codice di procedura civile. "L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti nell'art. 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione" (art. 38 comma 1 c.p.c.).
Il rilievo dell'incompetenza per valore, per materia e per territorio inderogabile, è una facoltà e non un obbligo per il convenuto ed il giudice.
L'incompetenza per territorio, fuori dai casi previsti nell'art. 28 c.p.c., deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
In base a questa disposizione ed al nuovo dettato normativo formulato nell'art. 167 c.p.c., l'eventuale costituzione del convenuto oltre i termini stabiliti dalla legge (20 giorni prima rispetto alla data indicata nell'atto di citazione, ex art. 166 c.p.c.) importa la decadenza prevista dal secondo comma dell'art. 38 c.p.c. in merito alla rilevabilità dell'incompetenza territoriale derogabile.
A differenza di quanto previsto dal primo comma dell'art. 38 c.p.c., nel secondo si impone al convenuto che intende eccepire l'incompetenza territoriale anche l'indicazione del giudice che si reputa territorialmente competente (Corte Costituzionale 08/02/2006 n. 41).
Nel caso di litisconsorzio necessario, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, può essere sollevata anche da un solo convenuto. La decisione sull'eccezione di incompetenza territoriale derogabile è assunta in base agli atti, eventualmente, assunte le cd. sommarie informazioni.
Le modificazioni della competenza
Le modificazioni della competenza (connessione, litispendenza e continenza).
Litispendenza. Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi è competente il giudice adito per primo tenendo conto della data di notifica dell'atto di citazione. Il giudice adito successivamente dichiarerà, anche d'ufficio, con sentenza la litispendenza disponendo con ordinanza che la causa sia cancellata dal ruolo.
Continenza. Se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa promossa successivamente, il giudice di quest'ultima dichiarerà con sentenza la continenza. Lo stesso giudice fisserà un termine entro il quale le parti dovranno riassumere la causa dinanzi al primo giudice. Se il giudice preventivamente adito non è competente anche per la causa promossa successivamente, questi dichiarerà con sentenza la continenza. Il giudice preventivamente adito fisserà con ordinanza il termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice adito successivamente.
Art. 40 c.p.c. Nel caso in cui vengono promosse davanti a giudici diversi più cause che possono essere decise in un unico giudizio il giudice fissa, con sentenza, un termine perentorio entro il quale le parti dovranno riassumere la causa accessoria dinanzi al giudice della causa principale o, negli altri casi, innanzi a quello preventivamente adito.
Le parti non possono né eccepire, né rilevare la connessione dopo la prima udienza di comparizione la rimessione non potrà essere ordinata quando lo stato della causa principale o quella preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Le cause cumulativamente proposte o successivamente riunite dovranno essere trattate e decise con rito ordinario, salvo l'applicazione del rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli artt. 409 c.p.c. e 442 c.p.c.
Il quinto comma dispone che se una causa è stata trattata con rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede ai sensi degli artt. 426, 427 e 439 c.p.c. ovvero delle norme che prevedono il passaggio dall'uno all'altro rito.
In base al sesto comma, se una causa di competenza del giudice di pace è connessa per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c. con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché vengano decise nello stesso processo.
Regolamento di competenza
Il regolamento di competenza si ha quando sorge un conflitto o un contrasto tra due o più giudici in ordine alla competenza e può essere positivo se i giudici si ritengono tutti competenti o negativo qualora nessuno dei giudici si reputa competente.
Il regolamento di competenza su istanza di parte, presuppone la sussistenza di una sentenza con la quale un giudice si sia pronunciato sulla propria competenza, riconoscendola o negandola, tale regolamento può essere necessario o facoltativo.
Il regolamento necessario si ha quando la sentenza emessa ha deciso soltanto sulla competenza e non sul merito.
Il regolamento facoltativo si ha quando la sentenza che ha deciso sulla competenza ha deciso anche sul merito.
La sentenza che ha deciso sulla competenza e ha deciso anche sul merito può essere impugnata sia con l’istanza di regolamento di competenza che con i mezzi ordinari di impugnazione. Le due forme di impugnazione sono alternative e non cumulative.
Qualora l'istanza di regolamento venga proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dal giorno della comunicazione della sentenza che regola la competenza.
Se l'istanza viene richiesta dopo la proposizione dell'impugnazione ordinaria si applicano le disposizioni dell'art. 48 c.p.c., in base al quale i processi relativamente ai quali è stato chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento.
La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicata. Se la causa è riassunta nei termini di cui all'art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti dall'art. 28.
Le disposizioni dettate per il regolamento di competenza non si applicano ai giudizi innanzi al giudice di pace (art. 45 c.p.c.). Il regolamento di competenza di ufficio è individuato come "conflitto di competenza".
Tale conflitto si ha allorquando due giudici sostengono ciascuno la competenza dell'altro o di altro diverso giudice.
Tale regolamento viene disposto con ordinanza del giudice. A seguito dell'ordinanza dei giudice viene disposta d'ufficio la rimessione del fascicolo alla Corte di Cassazione. Il regolamento è pronunciato con sentenza in camera di consiglio.
L'istanza di regolamento di competenza viene promossa innanzi alla Corte di Cassazione con ricorso sottoscritto dal difensore o dalla parte stessa, qualora si sia costituita personalmente. Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla competenza o dalla notifica dell'impugnazione ordinaria (termine perentorio).
Il regolamento d'ufficio viene richiesto con ordinanza del giudice a mezzo della quale viene disposta la remissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di Cassazione. Il regolamento è pronunciato con sentenza in camera di consiglio, decisione che, oltre a disciplinare sulla competenza, conterrà i provvedimenti indispensabili per la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice indicato come competente, rimettendo, eventualmente, le parti in termini per la predisposizione delle loro difese.
I principi del processo civile
Introduzione
Il processo può essere inteso come una serie di attività provenienti da soggetti diversi con la finalità di giungere ad un provvedimento giurisdizionale che sarà, di regola, la sentenza. Il potere della parte di promuovere il processo, mediante la proposizione della domanda, costituisce punto essenziale di differenziazione tra il processo civile e penale.
Il processo penale viene promosso dal Pubblico Ministero a prescindere dall'interesse ovvero dall'iniziativa della persona offesa dal reato.
Nel processo civile, le parti sono:
- Il soggetto attivo, chiamato attore;
- Il soggetto passivo, chiamato convenuto.
La proposizione della domanda apre il processo e fa sorgere nel Giudice il dovere di provvedere: tale attività, non è sufficiente a provocare una pronuncia che decida la controversia, in quanto è necessaria la sussistenza dei presupposti processuali per la instaurazione di un procedimento giudiziale.
Tali presupposti sono:
- Il titolo o diritto soggettivo;
- L’interesse ad agire;
L'interesse ad agire si ravvisa nell'ulteriore circostanza secondo cui il diritto da tutelare, senza l’intervento degli organi giudiziali, subirebbe un pregiudizio.
Tali presupposti sono:
- La leggittimatio ad causam;
- La legittima azione passiva.
La conoscenza dei principi è fondamentale per la conoscenza del processo in quanto questi, oltre a far comprendere le scelte del legislatore in materia processuale, serviranno da guida nell'interpretazione delle norme processuali e nella soluzione dei casi non esplicitamente regolamentati.
I principi sono:
- Principio della domanda;
- Principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
- Principio del contraddittorio;
- Principio della pronuncia secondo diritto;
- Principio della disponibilità delle prove;
- Principio della libera valutazione delle prove.
Il principio della domanda
Nel nostro ordinamento i singoli individui, titolari del diritto sostanziale, sono liberi di chiedere o meno la tutela giurisdizionale. Il diritto alla tutela giurisdizionale va ascritto tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale e trova esplicito riconoscimento nel primo comma dell'art. 24 della Cost., il quale stabilisce che: "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi".
Per quanto attiene, specificatamente la tutela degli interessi legittimi, l'art. 113 Cost. afferma che "contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti ed egli interessi legittimi (...)".
Tale tutela viene chiesta attraverso la domanda, così come previsto dall’art. 99 del codice di rito che recita: "chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente".
Il principio generale della domanda, che è all'origine del diritto di azione del soggetto interessato, costituisce il contenuto di un diritto strettamente personale. Se, da un lato, l'iniziativa della parte si traduce nel potere di promuovere il procedimento (ne procedatiudex ex officio) e di determin
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