Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 164
Parte generale Pag. 1 Parte generale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 164.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Parte generale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 164.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Parte generale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 164.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Parte generale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 164.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Parte generale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 164.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Parte generale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 164.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Parte generale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 164.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Parte generale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 164.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Parte generale Pag. 41
1 su 164
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento
rispetto del principio di legalità penale. In altre parole, si ritiene che il principio del favor rei debba prevalere sulla retroattività della legge incostituzionale, garantendo così al soggetto il trattamento più favorevole previsto dalla legge vigente al momento del fatto commesso. Tuttavia, va precisato che questa soluzione non è priva di critiche e dibattiti. Alcuni sostengono che la retroattività della legge incostituzionale dovrebbe essere applicata anche alle norme penali di favore, in modo da garantire una maggiore tutela dei diritti del soggetto. Altri, invece, ritengono che il principio di legalità penale debba essere prioritario, evitando così l'applicazione retroattiva di una legge dichiarata incostituzionale. In conclusione, il problema dell'applicabilità delle leggi dichiarate incostituzionali è complesso e richiede un attento bilanciamento tra i principi costituzionali in gioco. La soluzione attualmente prevalente è quella di garantire al soggetto il trattamento più favorevole previsto dalla legge vigente al momento del fatto commesso, nel rispetto del principio del favor rei.

Disposto normativo dell'articolo 136 Costituzione: la legge meno favorevole, la cui piena operatività viene ad essere ripristinata dalla pronuncia di incostituzionalità, non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi durante la vigenza della legge dichiarata incostituzionale. Il soggetto ha commesso il fatto criminoso nel vigore di una legge non ancora cancellata dal quadro normativo, confidando nel più favorevole trattamento derivante dalla stessa legge.

Dall'ambito applicativo dell'articolo 2 cp esulano le leggi di carattere processuale, per le quali vige il principio del tempus regit actum, implicante l'applicazione, per le diverse fasi di cui consta il rito processuale, delle norme vigenti al tempo di ognuna di esse, indipendentemente dal loro contenuto più o meno favorevole nei confronti del reo. Il dato letterale delle disposizioni contenute negli articoli 2 cp e 25 comma 2 Costituzione sembra limitare il rispettivo.

Il rango applicativo alle leggi di diritto sostanziale si manifesta nel momento in cui statuiscono che nessuno può essere punito per un fatto non previsto dalla legge come reato al momento in cui lo ha commesso. Gli atti processuali già compiuti conservano validità anche dopo un mutamento della disciplina legislativa, così come gli atti da compiere sono da subito disciplinati dalla nuova legge processuale. Non sempre risulta scontata la distinzione fra gli istituti riconducibili al diritto sostanziale e quelli inerenti alla materia processuale. Il problema si è posto per diverse tipologie di elementi giuridici.

  • Condizioni di procedibilità. Si collocano su una linea di confine fra diritto sostanziale e diritto processuale: da un lato non appare possibile disconoscere la loro stretta inerenza al processo penale, rilevando in modo indefettibile ai fini dell'avvio dell'azione processuale a carico del colpevole; dall'altro, è innegabile la
loro incidenza sulla posizione sostanziale del prevenuto, se solo si considera che la loro mancanza determina il proscioglimento dell'imputato. L'adesione alla tesi sostanziale comporta che la legge anteriore prevede la procedibilità d'ufficio e quella successiva la sola punibilità a querela di parte, il fatto verificatosi nel vigore della prima legge dovrà beneficiare della posteriore modificazione legislativa in melius, stante la diretta incidenza sulla libertà personale del reo. Parimenti, nell'ipotesi inversa, l'opinione prevalente ritiene applicabile il principio di irretroattività, essendo il reato comunque perseguibile a condizione che sia stata presentata querela nei termini fissati dalla legge. Custodia cautelare. Le perplessità emerse quanto alla natura giuridica dell'istituto della custodia cautelare e delle disposizioni che lo disciplinano si sono manifestate anche in sede di regolamentazione di.

delicati profili di diritto intertemporale. Il problema si determina nei casi in cui, quando è già in corso la misura custodiale, interviene una modifica normativa direttamente incidente sui termini di durata della custodia applicabile, senza intaccare la pena del reato per il quale si procede. Sul punto sono emersi due orientamenti:

Un primo e maggioritario indirizzo, valorizzando gli aspetti processuali della custodia cautelare, ne ha patrocinato la soggezione alla regola tempus regit actum, con la conseguenza che, per gli imputati che non abbiano maturato all'epoca dell'entrata in vigore della nuova normativa il diritto alla scarcerazione in base alla normativa anteriore, i termini massimi devono ritenersi quelli delle nuove disposizioni. Tale posizione trova l'avallo della giurisprudenza costituzionale, la quale ha costantemente ribadito l'irretroattività di cui all'articolo 25 comma 2 Costituzione, non è estensibile alle norme processuali,

Nel cui ambito devono essere ricondotte le norme sulla carcerazione preventiva, con ripudio della tesi secondo cui tale istituto ha natura di diritto sostanziale.

Per un secondo orientamento, è pur vero che, per la loro influenza immediata sullo status libertatis, hanno rilevanza sostanziale, con la conseguenza che, in tale materia, devono essere applicate le norme sulla successione di leggi nel tempo proprie delle disposizioni sostanziali.

La questione si è posta riguardo al regime di automatismo cautelare introdotto con il decreto sicurezza del 2009, che ha inciso in senso modificativo sul tessuto dell'articolo 275 cpp, recante l'articolata disciplina dei criteri di scelta delle misure cautelari. L'innovazione ha investito il criterio della residualità della custodia cautelare in carcere enucleato dal comma 3 dell'articolo 275 cpp, estendendo la presunzione di adeguatezza di tale misura, originariamente prevista per i soli delitti di mafia, anche

ad altre categorie. L'orientamento prevalente emerso in giurisprudenza sul punto, prendendo le mosse dall'adesione alla tesi, senza altro maggioritaria, della natura processuale e non già sostanziale delle norme riguardanti le misure cautelari personali, ha concluso a favore dell'applicabilità del generale principio del tempus regit actum e non già del diverso principio della prevalenza della legge più favorevole per l'imputato. Il problema è oggi in parte superato per effetto dei recenti interventi della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità del meccanismo in questione in relazione ad alcune tipologie di delitti per cui era stata prevista la presunzione di adeguata della custodia cautelare in carcere in luogo di misure meno afflittive. Va ricordato che le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione di diritto in materia cautelare: se la sentenza della

Corte costituzionale n. 32 del 2014 in materia di stupefacenti produca i suoi effetti, incidenti sul calcolo dei termini di fase di durata della misura cautelare, ora per ora sui rapporti processuali cautelari per i quali la fase cui si riferisce il termine ridotto per effetto di tale declaratoria si sia esaurita prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Particolare tenuità del fatto ex articolo 131 bis cp. L'articolo 131 bis cp è relativo alla non punibilità del fatto di particolare tenuità: causa di non punibilità il cui ambito di applicazione è riferito ai soli reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo ai 5 anni. Ci si è in primo luogo chiesti se la nuova disciplina sia applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 131 bis cp. La dottrina maggioritaria, avallata dalla Cassazione, Sezioni Unite, 6 aprile 2016 n.

prescrizionale non è ancora decorso. In questo caso, la nuova disciplina si applica e il termine di prescrizione riparte da capo. Inoltre, è importante sottolineare che l'articolo 131 bis del codice penale non comporta l'abolizione del reato, ma solo la non punibilità di esso. Pertanto, non si configura un caso di abolitio criminis. Un'altra questione di diritto successorio riguarda la possibilità che il giudice dell'esecuzione possa revocare una sentenza di condanna emessa prima dell'entrata in vigore dell'articolo 131 bis del codice penale. Infine, per quanto riguarda la prescrizione, è necessario fare una distinzione tra due ipotesi: 1. La nuova legge interviene quando il termine di prescrizione è già scaduto. In questo caso, la nuova disciplina non si applica e la pretesa punitiva dello Stato è considerata definitivamente estinta. 2. La nuova legge penale interviene quando il termine di prescrizione non è ancora scaduto. In questo caso, la nuova disciplina si applica e il termine di prescrizione riparte da capo.prescrizionale è ancora in corso. È necessario distinguere due ipotesi: - La nuova legge protrae la durata del termine prescrizionale previsto dalla normativa previgente. In tal caso occorre verificare l'operatività del principio costituzionale di irretroattività della legge penale sfavorevole. Due le posizioni al riguardo registratesi: - Per una prima tesi, il principio costituzionale di irretroattività della legge penale sfavorevole si applica necessariamente alle disposizioni che regolano la prescrizione, riconosciuta di natura sostanziale. - Un contrapposto orientamento esclude l'operatività dell'articolo 25 comma 2 Costituzione, rilevando che, fino a quando il termine prescrizionale non è decorso, il potenziale beneficiario è titolare di una situazione giuridica qualificabile come mera aspettativa, certo potendo soltanto sperare nella maturazione della causa estintiva. Diversamente, una volta spirato il termine.

il reo matura un vero e proprio diritto soggettivo, tale da metterla definitivamente al riparo, ai sensi dell'articolo 25 comma 2 Costituzione da un allungamento retroattivo del termine medesimo. Prima di allora, l'eventuale modifica della disciplina sulla prescrizione in senso sfavorevole al reo troverà applicazione anche retroattivamente, a fronte della consistenza processuale riconosciuta all'istituto e correlata soggezione al principio tempus regit actum. Con la sentenza Taricco, la Corte di Giustizia ha profilato l'obbligo dei giudici italiani di procedere ad una disapplicazione in malam patem laddove prevedano termini assoluti di prescrizione dei reati a presidio degli interessi finanziari dell'Unione, in quanto vengano reputati tali da comportare l'impunità di un numero significativo di frodi gravi. Con ordinanza 26 gennaio 2017 n. 24, la Corte costituzionale ha riconosciuto la frizione di tale orientamento con i principi di riserva di legge,

dideterminatezza e di irretroattività. Secondo la Consulta, in particolare, la possibilità per i giudici nazionali di non procedere all'indicata disapplicazione discenderebbe dalla constatazione per cui la Corte europea avrebbe inteso affermare

Dettagli
A.A. 2019-2020
164 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Riverditi Maurizio.