Diritto internazionale
Lezione 2
A quando viene comunemente fatta risalire la nascita dell'odierna società internazionale?
Al 1648
Nella società internazionale i soggetti primari sono:
Gli Stati
La soggettività internazionale degli individui:
Deriva da un approccio ideologico liberaldemocratico di matrice occidentale
Descrivere la problematica dell'attribuzione della soggettività internazionale alle organizzazioni internazionali
Oltre agli Stati, come soggetti di diritto internazionale, ad essi si affiancano anche altri soggetti. Si tratta di:
- Insorti
- Organizzazioni internazionali
- Movimenti di liberazione nazionale
- Individui (anche se la Dottrina non riconosce unanimemente questo dato).
Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, la Dottrina che le riconosce come nuovi soggetti di diritto internazionale motiva tale affermazione con le ragioni storiche che hanno portato alla loro affermazione a partire dalla fine del XIX secolo e poi, soprattutto, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati avrebbero infatti preferito, secondo tale Dottrina, “rinunciare alla gestione di alcune problematiche di carattere sempre più internazionale e transnazionale, in favore della creazione di enti cui attribuire il compito di gestire tali questioni in nome e per conto degli Stati membri”.
Ad avviso di altra autorevole Dottrina, però, il modo di procedere di tali dottrine, cosiddette “universaliste”, non è corretto dato che “lo scopo dell’indagine dovrebbe essere quello di descrivere in termini realistici e non idealistici la struttura giuridica delle relazioni internazionali e le norme effettivamente vigenti in un dato internazionale”.
Le organizzazioni internazionali, infatti, hanno momento storico nella società internazionale, certamente modificato i procedimenti di produzione normativa a livello internazionale, ora non più esclusivamente statocentrici. Spesso poi emanano norme vincolanti (Unione europea, ONU, ecc.) e rappresentano anche il foro privilegiato o esclusivo per la risoluzione delle controversie tra Stati e dunque per l’interpretazione ed applicazione del diritto pertinente.
È anche innegabile che questi processi di organizzazione e procedimentalizzazione della cooperazione interstatuale abbiano inciso sul comportamento degli Stati e sull’andamento delle relazioni internazionali. Il punto essenziale è, però, se tutto ciò abbia un impatto strutturale sull’ordinamento giuridico internazionale o se invece il dato normativo, pur importante, non alteri comunque il carattere del substrato sottostante.
Appare, piuttosto, corretto considerare le organizzazioni internazionali come un fenomeno sovrastrutturale; ciò è l’inevitabile conclusione di chi analizzi con metodo realistico e non idealistico le relazioni internazionali. Infatti, nonostante la sempre maggiore dimensione ed articolazione dell’apparato di alcune organizzazioni internazionali (quali, ad esempio, l’Unione europea), rimane di fondo un elemento di «precarietà» del fenomeno giuridico. Tale precarietà, derivante dalla volontà ultima degli Stati membri a creare le organizzazioni internazionali, a modificarle, a recederne o ad estinguerle, è rimasta immutata in tutte quante negli ultimi decenni, come dimostra anche la recente uscita del Regno Unito dall’Unione europea.
Appare quindi essenziale, per comprendere l’essenza giuridica dei fenomeni internazionali, riuscire ad individuarne le dinamiche sostanziali e non fermarsi a quelle apparenti. Dunque, l’organizzazione resta uno strumento degli Stati e non un “governo” sugli stessi e, in quanto tale, è inidoneo ad assumere in prima istanza, con la sua attività, funzioni dirette.
Lezione 3
Le funzioni di produzione, accertamento ed attuazione coercitiva del diritto:
Si differenziano tra l'ordinamento interno e quello internazionale esistono
Con riguardo alle attività di accertamento ed attuazione coercitiva del diritto:
Non esiste un organo internazionale con giurisdizione universale, cui gli Stati abbiano l'obbligo di sottoporre le proprie controversie
Analizzando l'ordinamento internazionale può dirsi che:
Gli Stati preesistono all'ordinamento giuridico
Per quali ragioni la struttura della società internazionale può essere definita come paritaria ed anorganica?
Per affrontare questa problematica bisogna partire dal fatto che l’ordinamento internazionale è un ordinamento esistente e completo. Per giungere a tale conclusione, il dato di partenza sta nel fatto che la coesistenza degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale è necessaria all’interno di una dimensione spaziale di esistenza ed interazione.
Ciò determina l’esistenza di una «società» in cui i soggetti coesistono ed interagiscono, ed il singolo membro è necessariamente assoggettato alle dinamiche del gruppo. Numerose interazioni intersoggettive che avvengono nell’ambito della società internazionale sono valutate in termini giuridici dai suoi membri. L’ordinamento internazionale risulta dunque essere “il prodotto dell’agire e del volere della sottostante società intesa come momento complessivamente unitario di aggregazione rispetto a cui il singolo membro si trova in posizione di soggezione: ciò significa che gli Stati preesistono all’ordinamento giuridico”.
È quindi l’insieme dei soggetti riuniti nella società internazionale a creare l’ordinamento giuridico, non il contrario. La società internazionale si compone non di individui ma di enti (in larga prevalenza di tipo statuale) che si riconoscono, nei loro reciproci rapporti, come indipendenti nel senso di escludere ogni situazione di reciproca sudditanza e, nei rapporti con gli individui, come sovrani, nel senso di costituire nei loro confronti le più alte o supreme istanze giuridiche.
Si tratta di una società paritaria che non è governata, e neanche governabile, da un potere centrale in grado di irradiare sovranità sui singoli membri come invece accade nelle società statuali nel rapporto tra Stato ed individui. Un “sovrano internazionale” non può logicamente e strutturalmente esistere in una società paritaria formata da membri già indipendenti e sovrani: l’esistenza del primo escluderebbe infatti quella dei secondi e viceversa.
La società internazionale si caratterizza per essere anorganica e non istituzionalmente organizzata: le varie funzioni giuridiche fondamentali della comunità non appaiono coscientemente ripartite fra un complesso di organi deputati al loro espletamento ed i rapporti intersoggettivi sono di natura contrattualistica e privatistica, non istituzionale e pubblicistica.
Lezione 4
Le organizzazioni internazionali:
Sono sovrastrutture giuridiche i cui trattati istitutivi determinano l'esistenza di una serie di rapporti obbligatori fra gli Stati membri
Secondo le dottrine del world government, della global governance e dell'international government:
La società internazionale sarebbe soggetta ad un progressivo processo di istituzionalizzazione per la presenza e l'attività di numerose organizzazioni internazionali
Il contenuto della sovranità statuale:
Non è stato alterato dai mutamenti dovuti alla globalizzazione
Perché non appare condivisibile la tesi della mutazione del concetto di sovranità dello Stato?
L’altra caratteristica di numerose tendenze universaliste riguarda la confutazione del concetto classico di sovranità statuale. Per i fautori di questa posizione, anche in questo caso l’interdipendenza politica ed economica e le norme internazionali (in particolare quelle sui diritti umani) avrebbero limitato il raggio d’azione dello Stato. Ciò avrebbe reso obsoleta la nozione stessa di Stato, fondata sull’indipendenza dell’ente rispetto a tutti gli altri e sul controllo esclusivo ed insindacabile su popolo e territorio, imponendone la ridefinizione.
Venuta meno la libertà di agire secondo le proprie scelte, senza alcuna limitazione giuridica da parte di una entità superiore, la nuova sovranità statuale si fonderebbe sulla capacità di garantire la «sicurezza umana» della propria popolazione (la sovranità non più come controllo ma come «responsabilità di proteggere»), o di partecipare ai processi di globalizzazione economica, o ancora di essere integrato nel sistema internazionale partecipando ai differenti regimi che regolano ed ordinano il sistema internazionale.
Partendo da queste premesse, quindi, il concetto di sovranità andrebbe ridefinito, dal momento che lo Stato non sarebbe più in grado di governare effettivamente e di partecipare alla vita internazionale se non cooperando attivamente ed intensamente con gli altri (a differenza del passato quando lo Stato manifestava la propria sovranità agendo in modo indipendente per raggiungere i propri obiettivi).
In realtà, appare agevole notare come i mutamenti dovuti alla globalizzazione non solo non hanno modificato la struttura della società internazionale, ma non hanno neanche alterato il contenuto della sovranità statuale. Per il diritto internazionale uno Stato è indipendente se il suo ordinamento giuridico è originario, se cioè non dipende formalmente da un altro ordinamento e, dunque, trova legittimazione in sé stesso. Se uno Stato non è formalmente subordinato ad un altro ed è libero da condizionamenti giuridici che la volontà dell’altro Stato gli potrebbe legalmente imporre, allora è indipendente.
E il fatto che uno Stato sia condizionato dal punto di vista politico ed economico da altri Stati, dalla società internazionale o dalla globalizzazione non ha rilevanza giuridica. Le tesi che contestano questa posizione muovono da premesse di matrice politica ed economica che esulano dalla nozione giuridica di indipendenza. L’essere sovrano, infatti, non è mai dipeso da simili premesse: tanto lo Stato autarchico ed isolato quanto quello partecipe ed interdipendente sono parimenti sovrani per il diritto internazionale.
Lezione 5
I termini monismo e dualismo sono utilizzati con riguardo:
A due diverse concezioni dei rapporti tra ordinamento dello Stato ed ordinamento internazionale
Per la concezione dualista il diritto internazionale e il diritto dello Stato sono:
Sistemi giuridici distinti, distinguibili e diversi
La concezione monista ritiene che il diritto internazionale e il diritto dello Stato siano:
Parte di un unico sistema giuridico in cui il diritto internazionale prevale sul diritto interno o viceversa
A cosa si riferiscono i termini monismo e dualismo nel diritto internazionale? Descrivere le due diverse concezioni
I termini monismo e dualismo sono utilizzati con riguardo a due diverse concezioni dei rapporti tra ordinamento dello Stato ed ordinamento internazionale. Le concezioni dualiste e moniste si occupano quindi del problema della posizione dello Stato e del suo diritto dinanzi al diritto internazionale:
- Per la concezione dualista il diritto internazionale e il diritto dello Stato sono sistemi giuridici distinti, distinguibili e diversi;
- La concezione monista ritiene, al contrario, che essi siano parte di un unico sistema giuridico in cui il diritto internazionale prevale sul diritto interno o viceversa.
Sulla base dell’impostazione adottata, viene conseguentemente risolto in maniera diversa anche il problema dell’esistenza di antinomie normative tra norme interne ed internazionali:
- La teoria monista ritiene che le antinomie siano delle patologie da eliminare. Ciò deve avvenire colmando le lacune del sistema giuridico che determinano le antinomie stesse. Il monismo presuppone in modo assiomatico la necessaria armonia tra gli ordinamenti giuridici. L’esistenza di norme che, appartenendo a sistemi diversi, possano essere tra loro in contraddizione non è quindi ammessa, dato che si parte dal presupposto dell’esistenza di un solo ordinamento giuridico e un solo sistema unitario di norme. In questa visione, l’ordinamento internazionale e quelli statuali non possono essere neanche equivalenti, come ritenuto dai dualisti, perché ciò implicherebbe il riconoscimento della loro separazione e, dunque, la possibilità di antinomie tra norme; possibilità rifiutata dai monisti. Si manifesta a questo punto la necessità di valutare quale tra gli ordinamenti giuridici abbia il primato sull’altro. Secondo Kelsen, la norma base avrebbe un carattere internazionale e, di conseguenza, gli ordinamenti statali deriverebbero da quello internazionale. Essi sarebbero, quindi, sistemi delegati dall’ordinamento internazionale, che ne garantirebbe la validità e l’uguaglianza uniformando e delimitando le rispettive sfere di validità.
- La teoria dualista considera invece il diritto interno e quello internazionale come ordinamenti originari ed autonomi (e, dunque, anche separati e distinti). Ciò in conseguenza del fatto che le rispettive basi sociali di riferimento sono diverse: gli individui per il diritto interno e gli Stati per il diritto internazionale. Dall’approccio dualista deriva la necessità dell’adattamento tra i diversi sistemi giuridici, volto a rendere produttive di effetti giuridici le norme dell’ordinamento internazionale. Ora, le norme -nonché le sentenze- internazionali non possono di per sé produrre effetti giuridici nell’ordinamento statale. Una sentenza internazionale non può abrogare o modificare direttamente la norma interna di cui è stato accertato il contrasto rispetto ad un obbligo internazionale gravante sullo Stato. È invece lo Stato che, con un proprio atto ed in esecuzione della sentenza, abroga o modifica la norma interna così da ripristinare la conformità del proprio ordinamento agli obblighi assunti sul piano internazionale.
Lezione 6
I soggetti di diritto internazionale, in termini qualitativi:
Sono sempre tutti uguali, anche quando il numero di norme di cui sono destinatari differisce tra l'uno e l'altro
Per chi intende il soggetto come ente-territoriale:
L'indipendenza dipende dalla capacità di controllare in modo esclusivo un territorio ivi esercitando lo ius excludendi alios
Per chi intende il soggetto come ente-potenza:
La sovranità, intesa come controllo esclusivo su un territorio, non viene considerata quale prova dell'indipendenza dell'ente
Descrivere le diverse accezioni con cui viene inteso il requisito dell'"indipendenza" in dottrina
Il requisito dell’indipendenza viene diversamente inteso in dottrina. Secondo una prima accezione (soggetto come ente-territoriale), l’essere indipendenti dipende dalla capacità di controllare in modo esclusivo un territorio ivi esercitando lo ius excludendi alios. In tale prospettiva l’ente indipendente è anche sovrano sul proprio territorio nel senso che ivi rappresenta la più alta istanza politica e giuridica per la popolazione.
- Una seconda accezione (soggetto come ente-potenza), invece, non considera la sovranità, intesa come controllo esclusivo su un territorio, quale prova dell’indipendenza dell’ente e, dunque, quale requisito necessario della sua soggettività. L’ente che si manifesti nelle relazioni internazionali come una potenza, cioè, è un ente esistente nei fatti come un’unità sovrana ed indipendente che partecipa in quanto tale alle relazioni internazionali. In quest’ottica, l’indipendenza dell’ente potenza non ha nulla a che vedere con un’eventuale superiorità militare, economica o del potere politico. Si svincola così la soggettività dal controllo territoriale e la si correla solamente alla capacità effettiva dell’ente di manifestare potenza nelle relazioni internazionali.
- Comparando le nozioni dell’ente-territoriale e dell’ente-potenza, nonostante le indubbie differenze si ritrova comunque una radice comune di pensiero e metodologia. Entrambe condizionano quindi la soggettività al possesso da parte dell’ente di un «requisito subbiettivo permanente» (l’indipendenza) che poi la prima declina in senso territoriale e la seconda invece in relazione al potentato.
Lezione 7
Quello tra Movimento di Liberazione Nazionale e Stato coloniale, straniero o razzista è:
Una guerra di liberazione nazionale
Come possono essere definiti gli insorti? Sono soggetti di diritto internazionale?
Gli insorti sono generalmente definiti come: “il gruppo organizzato di individui che prende le armi in occasione di una guerra civile o di moti rivoluzionari interni, sulla spinta di determinati fini politici, quale la conquista del potere o la secessione di un territorio per acquisire l’indipendenza o per unirsi ad un altro Stato”.
Nel momento in cui gli insorti riescono a controllare una parte del territorio dello Stato contro il cui Governo lottano, ivi esercitando poteri effettivi di governo, divengono soggetti internazionali. Secondo autorevole dottrina, sul piano della soggettività internazionale vanno però distinti gli insorti dai rivoltosi che, pur in armi ed organizzati, non controllano (o non ancora) una parte del territorio: gli insorti sono soggetti, i rivoltosi no.
Definire i Movimenti di Liberazione Nazionale e descriverne analogie e differenze rispetto agli insorti
I Movimenti di Liberazione Nazionale sono definiti come: gli enti politici organizzati che si fanno portatori (enti esponenziali) nelle relazioni internazionali del diritto all’autodeterminazione di un popolo, ossia dell’istanza di liberazione di quel popolo da un potere coloniale, straniero o razzista.
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