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Meccanismi di reazione nel diritto internazionale
Questi meccanismi si attivano in modo diffuso e non invece procedimentalizzato odsull’esercizio di poteri sovrani da parte di un’istanzaistituzionalizzato. Si fondano, cioè, noncentrale ma sull’attuazione da parte dello Stato offeso (uti singuli) o, nei casi più gravi, di uno opiù Stati agenti in nome e per conto di tutti gli altri (uti universi), di un diritto di reagire chetrova fondamento nella volontà suprema del gruppo.
Lo Stato che viola il diritto soggiace dunque alla supremazia della società internazionale, nonalla sovranità di un’inesistente istanza o autorità centrale internazionale. In ogni caso, lareazione uti universi o uti singuli mira a «garantire» la norma violata, ossia a «creare unasituazione favorevole alla soddisfazione dell’interesse giuridicamente rilevante o, il che è lostesso, creare una situazione sfavorevole alla violazione della norma stessa».
Distingue tra controversie potenziali ed attuali (o esistenti):
- La controversia è attuale (o esistente) quando si constata l'esistenza di due posizioni differenti, ciascuna resistente rispetto all'altra;
- È invece potenziale quando l'insorgere della controversia è possibile ma non certo (in tal caso siamo in presenza di una mera situazione suscettibile di degenerare in una controversia).
Definire la differenza sostanziale tra giurisdizione e arbitrato
In ambito giurisdizionale l'organo competente decide a prescindere dall'accettazione, ossia dal consenso, delle parti controvertenti. La potestas decidendi viene dunque esercitata senza riguardo alla volontà delle parti che, volenti o nolenti, restano soggetti alla decisione del giudice. I fenomeni giurisdizionali si manifestano solo in contesti socio-giuridici, come quelli statuali, governati da un ente sovrano che ha titolo e forza per esercitare tale funzione sule sugli individui.
Ivi stanziati. In ambito internazionale, invece, il "giudice" esercita iterrito-riosuoi poteri previa accettazione della sua potestas decidendi da parte dei soggetti controvertenti.l'istanza internazionale non può procedere e decidere la controversia: il che significa che siamo dinanzi ad un fenomeno arbitrale.Il fatto che a volte il consenso dello Stato a sottoporre le proprie controversie ad una istanzainternazionale sia manifestato in via preventiva e generale, ossia una volta per tutte e senzanecessità di esprimerlo ogni volta che una controversia poi sorga in concreto, ha rilevanzasolo procedurale e non incide su tale distinzione. ad esempio nel sistema dell'Unione europeaInfatti anche in queste ipotesi, che si ritrovano(Corte di Lussemburgo) e nel sistema europeo di protezione dei diritti umani (Corte diStrasburgo), l'accettazione preventiva e generale della competenza delle Corti è comunquecontenuta
seguenti tag HTML:nella manifestazione del consenso dello Stato ad obbligarsi a rispettare i trattati che istituiscono le Corti e attribuiscono loro la prevista competenza. Quindi anche in questi casi la potestas decidendi delle Corti dipende dalla vigenza o meno del trattato per lo Stato parte. Dall'entrata in vigore in poi del trattato, tale potestas viene esercitata dalle Corti automaticamente e per un tempo indefinito, ma nel momento in cui il trattato cessi di essere vincolante per lo Stato viene meno anche ogni potere della Corte.
In termini generali, e per maggiore chiarezza, può comunque essere utile distinguere in ambito internazionale la sentenza dal lodo, fermo restando che comunque entrambe ritrovano il fondamento di loro obbligatorietà nello stesso fatto, vale a dire nell'obbligo liberamente assunto dagli Stati controvertenti di rispettare la decisione dell'istanza prescelta. Per meglio distinguere le diverse caratteristiche di forma e procedura si possono usare i seguenti tag HTML:
termini «giudice», l’istanza decisoria è permanente, precostituita «sentenza» e «giurisdizione» nelle ipotesi in cui è competente in via automatica e generale (cioè nei procedimenti giudiziali). Si useranno invece i termini «arbitro», «lodo» e «arbitrato» per tutte le altre ipotesi, in cui l’istanza è istituita di volta in volta dalle parti controvertenti. In questo caso, di solito, le parti scelgono anche gli arbitri, il diritto e la procedura applicabile al loro caso (procedimenti arbitrali).
Lezione 32
I mezzi non diplomatici di risoluzione delle controversie internazionali sono: arbitrato e regolamento giudiziario
Tra i mezzi pacifici diplomatici di risoluzione delle controversie internazionali non vi è: l'arbitrato
I mezzi pacifici di risoluzione delle controversie internazionali si distinguono in: diplomatici e giudiziali
Tracciare un quadro del sistema previsto dalla Carta
dell'ONU in merito aimezzi pacifici di risoluzione delle controversie internazionali
I mezzi di risoluzione delle controversie internazionali a disposizione degli Stati si distinguono in:
- pacifici, cioè non implicanti l'uso della forza,
- non pacifici, implicanti invece l'uso della forza.
I mezzi pacifici si distinguono poi in:
- Diplomatici:
- negoziato
- buoni uffici
- mediazione
- conciliazione
- commissioni di inchiesta
- non diplomatici o giudiziali (arbitrato e regolamento giudiziario).
Volendo ora tracciare un quadro del sistema tracciato dalla Carta dell'ONU (che è il sistema attualmente vigente), bisogna innanzitutto dire che l'obbligo di risolvere pacificamente la controversia gravaprimariamente sugli Stati membri. L'art. 33, par. 1, nel caso in cui la controversia sia "suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale", obbliga infatti gli Stati parte ad una
controversia a «perseguirne una soluzionemediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorsoad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta». Nell’esercizio dellafunzione conciliatoria attribuitagli dal capitolo VI della Carta, che attua mediante Raccomandazioninon vincolanti, il Consiglio di Sicurezza esercita innanzitutto i poteri di cui agli artt. 33, par. 2, 34 e36. L’art. 33, par. 2, gli consente, «ove lo ritenga necessario», di invitare in modo generico gli Staticontrovertenti a regolare la controversia mediante i mezzi indicati dall’art. 33, par. 1. L’art. 36 gliconsente di raccomandare in modo specifico «procedimenti o metodi di sistemazione adeguati».L’art. 34 gli attribuisce invece il potere di «fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasisituazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia,
allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Qualunque Stato membro (e non solo gli Stati parte della controversia) può inoltre sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale una controversia o situazione che possa mettere in pericolo la pace o la sicurezza internazionale. Se i mezzi di cui all'art. 33 non sono risultati sufficienti a risolvere la controversia, a quel punto gli Stati controvertenti sono obbligati dall'art. 37, par. 1, a deferirla al Consiglio di Sicurezza che raccomanderà o un procedimento o un metodo di sistemazione adeguato ai sensi dell'art. 36 oppure direttamente la soluzione "che ritenga adeguata". Venendo ora all'esame dei singoli mezzi pacifici diplomatici: - il negoziato si caratterizza per la partecipazione delle sole particontrovertenti che cercano di raggiungere un accordo risolutivo. Non sembra esistere una norma di diritto internazionale generale che imponga il ricorso al negoziato prima di esperire un altro mezzo di risoluzione della controversia. Numerosi trattati, comunque, dispongono espressamente il previo ricorso al negoziato quale condizione di procedibilità per poi accedere ad altri mezzi diplomatici e non diplomatici.
i buoni uffici di un terzo, che può essere uno Stato, una personalità autorevole o un alto funzionario di un'organizzazione internazionale. I buoni uffici hanno l'obiettivo di mettere in contatto le parti l'inizio o la ripresa dei negoziati controvertenti (di solito ospitandone le delegazioni) per facilitare L'attività del terzo è limitata a questa attività e con riguardo ai negoziati avviati o ripresi grazie al suo intervento il terzo non ha alcun potere o competenza specifica.
La mediazione implica invece un
maggiore coinvolgimento del terzo (anche in questo caso può essere uno Stato, una personalità autorevole o un alto funzionario di un'organizzazione). Il terzo partecipa attivamente al negoziato e, a volte, presenta anche proposte di soluzione comunque ufficiose e non vincolanti per le parti. Le parti non sono obbligate a partecipare o proseguire la mediazione tanto che in qualunque momento possono rifiutarla o interromperla.
La conciliazione implica un coinvolgimento ancora maggiore ed incisivo del terzo - che sia Stato, personalità o funzionario - fine di proporre una soluzione formale sebbene non vincolante per le parti. La procedura di conciliazione è modellata sulla falsariga del regolamento arbitrale e, quindi, è più formale e proceduralizzata rispetto alla procedura di mediazione.
Lezione 33
Con riguardo ai mezzi pacifici non diplomatici di risoluzione delle
Controversie, le principali istanze decisorie permanenti sono: la Corte permanente di arbitrato e la Corte internazionale di giustizia.
La competenza contenziosa della Corte internazionale di giustizia.
La Corte internazionale di giustizia ha una duplice competenza:
- Contenziosa ed attivabile solo dagli Stati;
- Consultiva ed attivabile dall'Assemblea Generale, dal Consiglio di Sicurezza o da qualsiasi altro organo o agenzia specializzata dell'ONU previamente autorizzati dell'AG.
Con riguardo alla competenza contenziosa, la Corte internazionale di giustizia non ha automaticamente giurisdizione per il sol fatto che lo Stato sia parte allo Statuto. Si distinguono tre titoli/fondamenti di giurisdizione della Corte:
- Il titolo di giurisdizione speciale previsto dall'art. 36, par. 1, dello Statuto e fondato su un ossia su accordo tra le parti successivo all'insorgere della controversia e relativo compromesso, al suo deferimento alla Corte internazionale di giustizia.