DELL'ACQUA DAVIDE VINCENZO CESARE
1. Descrivere la problematica dell’attribuzione della soggettività internazionale alle organizzazioni
internazionali. Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, in particolare, la Dottrina che le
riconosce come nuovi soggetti di diritto internazionale. Gli stati avrebbero infatti preferito, secondo
tale dottrina, “rinunciare alla gestione di alcune problematiche di carattere sempre più
internazionale e transnazionale, in favore della creazione di enti cui attribuire il compito di gestire
tali questioni in nome e per conto degli stati membri. Ad avviso di altra autorevole Dottrina, però, il
modo di procedere di tali dottrine , cosiddette “universaliste” , non è corretto dato che “lo scopo
dell’indagine dovrebbe essere quello di descrivere in termini realistici e non idealistici la struttura
giuridica delle relazioni internazionali e le norme effettivamente vigenti in un dato momento
storico nella società internazionale”. Le organizzazioni internazionali, infatti, hanno certamente
modificati i procedimenti di produzione normativa a livello internazionale. Spesso poi emanano
norme vincolanti (UE,ONU) e rappresentano anche il foro privilegiato ed esclusivo per la risoluzione
delle controversie tra Stati e dunque per l’interpretazione ed applicazione del diritto pertinente.
2. Per quali ragioni la struttura della società internazionale può essere definita come paritaria ed
anorganica? La struttura della società internazionale si presenta paritaria e organica perché si fonda
sul principio della sovrana uguaglianza degli Stati. La società internazionale si compone non di
individui ma di enti (in larga prevalenza di tipo statuale) che si riconoscono, nei loro reciproci
rapporti, come indipendenti nel senso di escludere ogni situazione di reciproca sudditanza e, nei
rapporti con gli individui, come sovrani, nel senso di costituire nei loro confronti le più alte o
supreme istanze giuridiche. Si tratta di una società paritaria che non è governata, e neanche
governabile, da un potere centrale in grado di irradiare sovranità sui singoli membri, come invece
accade nelle società statuali nel rapporto tra Stato ed individui. Il diritto internazionale, dunque,
esiste ma funziona in modo diverso dal diritto interno sulla base di dinamiche proprie che
dipendono dalla struttura paritaria della sottostante base sociale.
3. Perché non appare condivisibile la tesi della mutazione del concetto di sovranità dello Stato?
L’interdipendenza politica ed economica e le norme internazionali (in particolare quelle sui diritti
umani) avrebbero limitato il raggio d’azione dello stato. Ciò avrebbe reso obsoleta la nozione stessa
di Stato, fondata sull’indipendenza dell’ente rispetto a tutti gli altri e sul controllo esclusivo ed
insindacabile su popolo e territorio, imponendone la ridefinizione. Venuta meno la libertà di agire
secondo le proprie scelte, senza alcuna limitazione giuridica da parte di una entità superiore, la
nuova sovranità statuale si fonderebbe sulla capacità di garantire la “sicurezza umana” della
propria popolazione (la sovranità non più come controllo ma come responsabilità di proteggere) , o
di partecipare ai processi di globalizzazione economica o ancora di essere integrato nel sistema
internazionale partecipando ai differenti regimi che regolano ed ordinano il sistema internazionale.
Partendo da queste premesse, quindi, il concetto di sovranità andrebbe ridefinito, dal momento
che lo Stato non sarebbe più in grado di governare effettivamente e di partecipare alla vita
internazionale se non cooperando attivamente e intensamente con gli altri.
4. A cosa si riferiscono i termini monismo e dualismo nel diritto internazionale, descrivere le due
diverse concezioni. I termini monismo e dualismo sono utilizzati con riguardo a due diverse
concezioni dei rapporti tra ordinamento dello Stato ed ordinamento internazionale. La concezione
dualista considera il diritto interno ed il diritto internazionale come due ordinamenti giuridici
autonomi, distinti e separati proprio in virtù del fatto che diversa è la loro volontà (rispettivamente
volontà dello Stato e volontà della comunità internazionale) e diversa è la specie dei rapporti da
essi disciplinati (uno regola i rapporti interni allo Stato e l’altro i rapporti tra Stati). Secondo la
concezione monista, il cui maggior contributo è stato fornito da Hans Kelsen, afferma che il diritto
internazionale e diritti nazionali degli Stati debbano essere riportati ad un sistema unitario di
norme e che quindi, il diritto interno trovi il suo fondamento nel diritto internazionale. Detto
questo però, è importante ricordare che, ai fini della soluzione dei problemi relativi
all’adattamento, queste concezioni risultano poco efficaci : che si adotti un punto di vista monista o
che si scelga una concezione dualista, la sostanza non cambia perché ciò che assume rilevanza è il
modo in cui in un ordinamento statale le norme internazionali vengono applicate e coordinate con
quelle interne.
5. Descrivere le diverse accezioni con cui viene inteso il requisito dell’indipendenza in dottrina. Il
requisito dell’indipendenza in dottrina viene inteso secondo due diverse accezioni. La prima
accezione (soggetto come ente territoriale) l’essere indipendenti dipende dalla capacità di
controllare in modo esclusivo un territorio ivi esercitando lo ius excludendi alios. In tale prospettiva
l’ente indipendente è anche sovrano sul proprio territorio nel senso che ivi rappresenta la più alta
istanza politica e giuridica per la popolazione. La seconda accezione (soggetto come ente-potenza),
invece, non considera la sovranità, intesa come controllo esclusivo su un territorio, quale prova
dell’indipendenza dell’ente e, dunque, quale requisito necessario della sua soggettività.
6. Definire i movimenti di liberazione nazionale e descriverne analogie e differenze rispetto agli
insorti. Gli enti politici organizzati che si fanno portatori (enti esponenziali) nelle relazioni
internazionali del diritto all’autodeterminazione di un popolo, ossia dell’istanza di liberazione di
quel popolo da un dominio coloniale, straniero o razzista. Premesso che rispetto agli insorti (e ai
rivoltosi), che perseguono il generale obiettivo politico della conquista del potere in danno del
legittimo Governo (qualunque esso sia: civile, militare, democratico, autocratico, etc.), i
Movimenti di Liberazione Nazionale perseguono invece lo specifico obiettivo politico di
liberare il popolo che rappresentano dal dominio di uno Stato coloniale, straniero o razzista.
mentre gli insorti sono tali solo se controllano un territorio (altrimenti sono rivoltosi o meri
perturbatori dell’ordine pubblico) ed esercitano una violenza tale da creare una situazione di
conflitto armato, invece i Movimenti di Liberazione Nazionale sono tali anche quando non
controllano un territorio. Non hanno soggettività. Da un punto di vista fattuale, i Movimenti di
Liberazione Nazionale in controllo di un territorio e gli insorti agiscono dunque nello stesso modo:
per tale ragione è preferibile negare soggettività giuridica ai primi e ragionare utilizzando la sola
categoria degli «insorti» come ente-soggetto.
7. Come possono essere definiti gli insorti, sono soggetti di diritto internazionale? Gli insorti sono
generalmente definiti come “il gruppo organizzato di individui che prende le armi in occasione di
una guerra civile o di moti rivoluzionari interni, sulla spinta di determinati fini politici, quale la
conquista del potere o la secessione di un territorio per acquisire l’indipendenza o per unirsi ad un
altro Stato”. Nel momento in cui gli insorti riescono a controllare una parte del territorio dello Stato
contro il cui Governo lottano, ivi esercitando poteri effettivi di governo, divengono soggetti
internazionali.
8. Ricostruire le differenti posizioni esistenti in dottrina sul tema della soggettività internazionale della
Santa Sede. Secondo ARANGIO-RUIZ, il soggetto non corrisponderebbe allo Stato pontificio e dal
1929 in poi allo Stato Città del Vaticano, ma alla Chiesa Romana (di cui la Santa Sede è l’organo
supremo), non certo estinta a seguito della presa di Roma. La forma statuale venuta meno nel 1870
e rinata nel 1929 è solo l’apparato burocratico-istituzionale mediante cui l’effettivo soggetto, la
Chiesa Romana, esercita anche la sovranità territoriale. Il suo essere potenza nelle relazioni
internazionali non dipende perciò dal governo di un territorio ma dallo svolgimento delle funzioni
di organizzazione ed amministrazione della Chiesa e dei fedeli di tutto il mondo. In tale ottica,
l’ente-soggetto non sarebbe mai venuto meno. Avrebbe solo cessato per quasi sessant’anni di
esercitare quelle sole funzioni legate al governo del territorio e della collettività, continuando
invece ad esercitare tutte le altre, costitutive della soggettività dell’ente. - Secondo una diversa
ricostruzione (la teoria del doppio soggetto) invece, vi sarebbe un duplice soggetto: temporale (lo
Stato Città del Vaticano) spirituale (la Santa Sede). Esisterebbe dunque un ente-soggetto statuale
che esercita il potere temporale (lo Stato pontificio prima ed oggi lo Stato Città del Vaticano)
anche un soggetto sui generis (la Santa Sede) la cui soggettività internazionale sarebbe limitata
alle questioni religiose, ossia all’esercizio del potere spirituale. L’idea che la Santa Sede sia un
soggetto sui generis in ragione delle sole funzioni spirituali che adempie appare però criticabile,
perché l’indipendenza, e quindi la soggettività, o è in funzione del controllo territoriale (nel qual
caso l’unico soggetto è lo Stato Città del Vaticano e la dimensione spirituale della Santa Sede è
irrilevante ai fini della soggettività internazionale) o è in funzione dell’essere una potenza tout
court (nel qual caso l’unico soggetto è la Santa Sede non in quanto fenomeno religioso-
spirituale in sé e per sé ma in quanto potentato capace di partecipare su un piede di parità alle
relazioni internazionali).
9. Analizzare la teoria della sovranazionalità dell’unione europea ed i suoi elementi di criticità.
Secondo questa teoria, l’Unione europea rappresenterebbe un peculiare tipo di organizzazione
dotata di sovranità limitata, perlomeno nelle materie di propria competenza esclusiva, a seguito di
cessione o trasferimento da parte degli Stati membri di porzioni della propria sovranità.
L’ordinamento sovranazionale dell’Unione costituirebbe dunque un tertium genus tra
l’ordinamento i
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