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La ricerca del giurista
Lezione 04101. La ricerca del giurista è insieme ricerca storica per il modo di accedere all'oggetto (che è l'interpretazione) e ricerca di tipo naturalistico per il fine che si propone (la generalizzazione e il diritto). Non è insieme ricerca storica per il modo di accedere all'oggetto (che è l'interpretazione) e ricerca di tipo naturalistico per il fine che si propone (la generalizzazione e il sistema). È insieme ricerca storica per il modo di accedere all'oggetto (che è l'interpretazione) e ricerca di tipo naturalistico per il fine che si propone (la generalizzazione e il sistema). È insieme ricerca storica per il modo di accedere all'oggetto (che è l'interpretazione) e ricerca di tipo non naturalistico per il fine che si propone (la generalizzazione e il sistema).
Lezione 04301. Se la scienza non consiste nell'apprendimento di verità universali e necessarie, cade l'eterna
obiezione che è risuonata così sovente tra i giuristi e contro i giuristi, che la ricerca giuridica non sia scienza perché le cose di cui essa si occupa sono caduche e magari contingenti
cade l'eterna obiezione che è risuonata così sovente tra i giuristi e contro i giuristi, che la ricerca giuridica non sia scienza perché le cose di cui essa si occupa sono caduche e magari contingenti
cade l'eterna obiezione che è risuonata così sovente tra i giuristi e contro i giuristi, che la ricerca giuridica sia scienza perché le cose di cui essa si occupa sono caduche e magari contingenti
cade l'eterna obiezione che è risuonata così sovente tra i giuristi e contro i giuristi, che la ricerca giuridica non sia scienza perché le cose di cui essa si occupa non sono caduche e magari contingenti
Lezione 0441. Il giurista tende, col suo lavoro intellettuale applicato alle proposizioni normative, alla
costruzione di concetti non scientifici, vale a dire di termini esattamente definiti col suo lavoro intellettuale applicato alle proposizioni normative, alla costruzione di concetti scientifici, vale a dire di termini esattamente definiti col suo lavoro intellettuale applicato alle proposizioni normative, alla costruzione di concetti non scientifici, vale a dire di termini non esattamente definiti col suo lavoro intellettuale applicato alle proposizioni normative, alla costruzione di concetti scientifici, vale a dire di termini non esattamente definiti
2. La logica nel senso tradizionale della parola, è complesso di regole che guidano il cosiddetto ragionamento induttivo, è complesso di regole che guidano il cosiddetto ragionamento deduttivo, è complesso di regole che non guidano il cosiddetto ragionamento deduttivo, non è complesso di regole che guidano il cosiddetto ragionamento deduttivo
Lezione 04501. Oltre le norme giuridiche, vi sono precetti religiosi, regole morali,
regole sociali, regole del costume, regole di quella etica minore che è l'etichetta, regole della cattiva educazione e così via
vi sono precetti religiosi, regole amorali, regole asociali, regole del costume, regole di quella etica minore che è l'etichetta, regole della buona educazione e così via
vi sono precetti religiosi, regole morali, regole sociali, regole del costume, regole di quella etica minore che è l'etichetta, regole della buona educazione e così via
non vi sono precetti religiosi, regole morali, regole sociali, regole del costume, regole di quella etica minore che è l'etichetta, regole della buona educazione e così via
Lezione 0461. Una norma può essere giusta senza essere valida, ingiusta senza essere invalida, ingiusta senza non essere invalida, ingiusta senza essere scritta
2. Una norma può essere valida senza essere efficace, valida senza essere vera, valida senza essere orientata, valida senza essere scritta
problema di a chi spetta stabilire ciò che è giusto e ciò che è ingiusto.problema di a chi spetta stabilire ciò che è giusto e ciò che è ingiusto.
2. Kant chiamò il diritto naturale "provvisorio" per distinguerlo dal diritto assoluto che chiamò "perentorio", e fece così intendere che solo il diritto positivo era diritto nel senso pregnante della parola.
il diritto naturale "provvisorio" per distinguerlo dal diritto positivo che chiamò "perentorio", e fece così intendere che solo il diritto positivo era diritto nel senso pregnante della parola.
il diritto naturale "provvisorio" per distinguerlo dal diritto negativo che chiamò "perentorio", e fece così intendere che solo il diritto positivo era diritto nel senso pregnante della parola.
il diritto naturale "provvisorio" per distinguerlo dal diritto individuale che chiamò "perentorio", e fece così intendere che solo il diritto positivo era diritto nel senso pregnante della parola.
sensopregnante della parola.
Lezione 0481.
Secondo Hobbes non esiste altro criterio del giusto e dell'ingiusto all'infuori della legge positiva, vale a dire all'infuori del comando del sovrano.
Non esiste altro criterio del giusto e dell'ingiusto all'infuori della legge positiva, vale a dire all'infuori del comando del individuo.
Non esiste altro criterio del giusto e dell'ingiusto all'infuori della legge naturale, vale a dire all'infuori del comando del sovrano.
Non esiste altro criterio del giusto e dell'ingiusto all'infuori della legge divina, vale a dire all'infuori del comando del sovrano.
La teoria opposta a quella giusnaturalistica è la dottrina che riduce la giustizia a divinità.
La dottrina che riduce la giustizia a validità.
La dottrina che riduce la giustizia a verità.
La dottrina che riduce la giustizia a arbitrarietà.
Mentre per un giusnaturalista classico ha valore
per la dottrina opposta non è giusto solo ciò che è comandato e per il fatto di essere comandato. Per un giusnaturalista, una norma non è valida se non è giusta; per la teoria opposta una norma è giusta solo in quanto valida.per la dottrina opposta è giusto solo ciò che è comandato e per il fatto di essere comandato. Per un giusnaturalista, una norma non è valida se non è giusta; per la teoria opposta una norma è giusta solo in quanto valida. Lezione 04901. Il realismo giuridico critica il giusnaturalismo che avrebbe una concezione logica del diritto e il positivismo in senso stretto che ha una concezione ideale del diritto. Il giusnaturalismo avrebbe una concezione formale del diritto e il positivismo in senso stretto ha una concezione razionale del diritto. Il giusnaturalismo avrebbe una concezione ideale del diritto e il positivismo in senso stretto ha una concezione formale del diritto. Il giusnaturalismo avrebbe una concezione ideale del diritto e il positivismo in senso stretto ha una concezione aristotelica del diritto. Lezione 0501. Secondo il formalismo etico è giusto ciò che è conforme alla legge, e in quanto tale non sirespinge ogni criterio di giustizia che stia al di sopra delle leggi positive e in base al quale le stesse leggi positive possano essere valutate. È giusto ciò che è conforme alla legge, e in quanto tale si respinge ogni criterio di giustizia che stia al di sopra delle leggi positive e in base al quale le stesse leggi positive possano essere valutate. È giusto ciò che è conforme alla legge, e in quanto tale si respinge ogni criterio di ingiustizia che non stia al di sopra delle leggi positive e in base al quale le stesse leggi positive possano essere valutate. È ingiusto ciò che è conforme alla legge, e in quanto tale si respinge ogni criterio di giustizia che stia al di sopra delle leggi positive e in base al quale le stesse leggi positive possano essere valutate. Secondo il formalismo giuridico in senso stretto, la caratteristica del diritto non è già quella di prescrivere ciò che ciascuno deve fare, maconseguenze. La caratteristica del diritto non è già quella di prescrivere ciò che ciascuno deve fare, ma semplicemente il modo con cui ciascuno deve agire se vuole raggiungere i propri scopi, e pertanto appartiene al compito del diritto non già stabilire il contenuto del rapporto intersoggettivo ma la forma che esso deve assumere per avere certe conseguenze.re ottenere un determinato risultato. Il diritto stabilisce le regole e le norme che governano la convivenza sociale e garantiscono l'ordine e la giustizia. Inoltre, il diritto ha il potere di imporre sanzioni e punizioni per coloro che violano le norme stabilite.