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Estinzione del processo e suoi effetti
A seguito dell'interruzione, il processo può proseguire, secondo le forme previste dalla legge e cioè: A) mediante costituzione spontanea di coloro a cui spetta proseguirlo; B) mediante riassunzione ad opera dell'altra parte. Se il processo non è proseguito o non è riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, esso si estingue. Gli effetti dell'estinzione del processo: L'estinzione è contemplata dagli artt. 306-309 c.p.c. e, al pari della conciliazione giudiziale, comporta la chiusura del processo senza decisione; agli effetti prodotti dall'estinzione del processo è dedicata una apposita norma, l'art. 310 c.p.c.. Analizzando l'art. 310 cpc, dal primo comma di tale disposizione si ricava l'estinzione d'azione, che del processo non determina il venir meno del potere per cui la stessa domanda è riproponibile, sempre che non sia venuto.meno il diritto soggettivo, fatto valere con l'azione, per l'estinzione prescrizione. Dal secondo comma si ricava che del processo determina la caducazione di tutti gli atti compiuti, con due eccezioni: i provvedimenti della Cassazione determinano una preclusione esterna creando un vincolo a carico del giudice di quel processo e di tutti gli altri processi in cui si riproponga la stessa domanda; e le sentenze di merito chiaramente non definitive. Si ritiene che siano idonee al giudicato le sentenze di merito non definitive su domanda, cioè le sentenze parziali che decidono una delle domande di un'autonoma cumulate, in quanto aventi alla base un diritto soggettivo che potrebbe costituire oggetto con cui il giudice accerta l'esistenza domanda; e le sentenze di condanna generica con o senza provvisionale, della prestazione senza determinarne il quantum. Dal terzo comma si ricava che le prove raccolte nel processo estinto, in caso di riproposizione della domanda,valgono come argomenti di prova. Ciò è valido solo per le prove costituende liberamente valutabili e non per quelle precostituite, perché i documenti potranno essere riprodotti ed avranno la stessa efficacia probatoria. In ultimo, da quarto comma si ricava che in caso di estinzione del processo per inattività, non si applica il criterio della soccombenza, ma le spese sono a carico di chi le anticipa; se il processo si estingue per rinuncia le spese sono a carico del rinunciante. - L'istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. Sulla base di quanto disposto dall'art 183-ter cpc, fino al momento della precisazione delle conclusioni, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Tale ordinanza può essere richiesta quando la parte che richiede il proprio diritto al pagamento o alla consegna. L'ordinanza può provvedimentoNell'immediato titolo esecutivo a meno che il giudice non l'abbia provvisoriamente esecutiva. Nel caso di estinzione, il provvedimento non soltanto sopravvive ma, qualora non ne fosse già munito, acquista efficacia esecutiva.
L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186-quater c.p.c.
L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione, prevista dall'art 186-quater cpc, presenta le seguenti caratteristiche:
- Può essere pronunciata soltanto una volta che probatoria sulla base di una cognizione piena ed esauriente;
- Può convertirsi automaticamente in sentenza, al ricorrere di distinte ipotesi:
- Quando la parte contro cui l'ordinanza è pronunciata non manifesti, nel termine di trenta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza o dalla sua comunicazione, la volontà che sia pronunciata sentenza;
- Quando, il processo si estingue. Ai sensi dell'art 186-quater sentenza;
Il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite, nel rispetto dell'art. 186-bis c.p.c., può essere richiesta quando, in relazione ad una domanda che ha ad oggetto il pagamento di denaro, il debitore sia costituito in giudizio e non abbia contestato una parte della pretesa della controparte. Difatti, per poter concedere l'ordinanza è necessario un riconoscimento parteparziale della domanda dell'attore; ciò non esclude, comunque, il dovere del giudice di verificare la fondatezza della domanda in relazione agli altri aspetti. Tale ordinanza è caratterizzata:
- dallaprovvisorietà: essa, infatti, non solo è liberamente revocabile o modificabile da parte del giudice nel corso del giudizio, ma è destinata a rimanere assorbita e, quindi sostituita, dalla sentenza di merito che conclude il processo, anche in caso di accoglimento della domanda dell'attore;
- dalla sua idoneità a valere come
Titolo esecutivo: consente di dare avvio al processo di esecuzione forzata;
La differenza tra giudicato formale e giudicato sostanziale
Con l'espressione cosa giudicata formale si fa riferimento alla stabilità che acquisisce un provvedimento decisorio del giudice, nel momento in cui non può più essere impugnato per via ordinaria. In altri termini, si ha cosa giudicata formale quando il provvedimento non è più contestabile in giudizio dalle parti né modificabile da parte del giudice. Con riferimento alla cosa giudicata formale, l'art. 324 c.p.c., dispone che si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo
395. Nonostante il codice di rito faccia riferimento alla sola sentenza, la previsione è estensibile a tutti i provvedimenti con contenuto decisorio, quindi anche ai decreti e alle ordinanze. Con riguardo alla cosa giudicata sostanziale, quando una sentenza passa in giudicato, il suo effetto è quello di obbligare le parti a osservare quanto statuito dal giudice. L'art. 2909 cc dispone che l'accertamento contenuto nella sentenza fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Con l'espressione cosa passata in giudicato si fa riferimento all'effetto di diritto sostanziale che produce la sentenza, consistente nella determinazione dell'esistenza o dell'inesistenza di un diritto delle parti e nell'imporre a queste ultime l'obbligo di osservare quanto stabilito dal giudice. Il giudicato in senso sostanziale è riconosciuto solo con riferimento alle sentenze che decidono in maniera.irrevocabile sul merito, mentre è dibattuta in dottrina la sua estensibilità anche agli altri provvedimenti con contenuto decisorio. Le differenze tra mezzi di impugnazione ordinari e straordinari l'art. 324 c.p.c. dispone nel diritto processuale civile, che i mezzi per impugnare le sentenze sono, oltre al regolamento di competenza, l'appello, e l'opposizione il ricorso per cassazione, la revocazione di terzo. La più importante classificazione in materia è quella che distingue i mezzi di impugnazione in ordinari e straordinari. I mezzi di impugnazione ordinari sono quelli che possono essere esperiti quando la sentenza non è passata in giudicato, cioè, qualora la sentenza non sia ancora incontrovertibile. Vi rientrano il regolamento di competenza, l'appello, il ricorso per cassazione, revocazione pei i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art 395 c.p.c.. I mezzi di impugnazione straordinari sono quelli che possono essere esperiti.i di cui agli nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., nonché l'opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione agli atti di esecuzione immobiliare.