Risposte aperte paniere di diritto processuale civile
Le azioni costitutive
La azione costitutiva viene disciplinata dall'art. 2908 c.c. il quale dispone che nei casi previsti dalla legge l'autorità giudiziaria può modificare, estinguere o costituire rapporti giuridici. Si tratta di un'azione tipica, vale a dire un'azione che può essere esercitata solo quando vi sia una disposizione di legge sostanziale che la preveda. Attraverso quest'ultima, si fa valere un potere o un diritto potestativo in virtù del quale un soggetto è in grado di provocare effetti sulla sfera giuridica di un altro soggetto a prescindere dalla collaborazione di quest'ultimo a realizzarli.
Alla base di un'azione costitutiva vi è, da un lato, una situazione giuridica attiva che s'inquadra nella categoria di un potere e, dall'altro, una situazione giuridica passiva che s'inquadra nella categoria della soggezione. Il legislatore non ha voluto lasciare ad una valutazione discrezionale del giudice l'ammissibilità dell'azione, ed ha, quindi, indicato i casi in cui essa può essere esercitata:
- Casi in cui i soggetti possono conseguire la costituzione, modificazione, estinzione del rapporto o della situazione giuridica solo attraverso il processo;
- Casi in cui la costituzione, estinzione, o modificazione del rapporto o della situazione giuridica possono essere realizzate anche fuori del processo tramite la collaborazione degli interessati e, solo quando ciò non avvenga, si possono ottenere tramite il provvedimento giudiziale.
Le azioni costitutive si distinguono, a loro volta, in necessarie e non necessarie: sono necessarie quelle che attengono ai diritti indisponibili e sono volte a produrre una modificazione giuridica, la quale non è conseguibile in via di autonomia privata, bensì esclusivamente per mezzo del provvedimento giudiziale e solo a seguito dell'accertamento dell'effetto dei presupposti di legge cui è subordinata la produzione giuridico voluto; sono, invece, non necessarie quelle che concernono i diritti disponibili e sono quelle azioni volte al conseguimento di un effetto giuridico che le parti del rapporto avrebbero potuto realizzare in via di autonomia privata.
L'azione di condanna
L'azione di condanna è l'azione di cognizione, la cui fondamentale peculiarità è quella di consentire alla parte a favore della quale è stata pronunciata la sentenza di condanna di azionare il processo esecutivo a fronte del mancato adempimento della controparte soccombente di tale provvedimento del giudice. La finalità di questa forma di tutela è quella di sanzionare la parte che non adempie spontaneamente al proprio obbligo.
In questi casi, si rende necessario l'intervento dell'ordinamento giuridico, che si esplica attraverso l'attività del giudice. Nel momento in cui si verifica la violazione di un diritto sul piano sostanziale, il soggetto il cui diritto è stato violato può sia domandare l'accertamento del diritto dedotto in giudizio sia chiedere al giudice di verificare la lesione del proprio diritto a seguito dell'inadempimento del titolare della corrispondente situazione giuridica passiva. La sentenza di condanna costituisce il presupposto necessario per la successiva attuazione del diritto in via coattiva.
Oggetto di tutela attraverso l'azione di condanna possono essere soltanto i diritti soggettivi ossia diritti assoluti o di credito. La sentenza di condanna ha contenuto di accertamento ed è idonea al giudicato sostanziale; essa non si limita a dichiarare l'esistenza del diritto dedotto in giudizio ma impone un obbligo al soggetto che si è reso autore della violazione. Questa forma di tutela non presuppone una situazione di mera incertezza, richiede una situazione di lesione del diritto da verificare attraverso lo svolgimento del processo.
L'azione di accertamento
L'azione di accertamento ha quale scopo principale quello di rendere certa l'esistenza o il modo di essere di rapporto giuridico oppure, al contrario, l'inesistenza di un diritto vantato da altri che si afferma o meno mai sorto oppure essersi estinto. Quando sorge un contrasto tra le parti in merito all'esistenza o al contenuto di un diritto o di un obbligo, si viene a creare una situazione di incertezza che comporta l'interesse di quella parte ad agire in via di accertamento. L'interesse ad agire nel caso delle azioni di mero accertamento è elemento essenziale: la sua assenza comporta l'inammissibilità della domanda.
Oggetto di tutela nel caso dell'azione di mero accertamento sono i rapporti giuridici i quali possono essere pregiudicati dall'incertezza relativa alla loro sussistenza o al loro modo di essere. Con riferimento all'azione di accertamento, è possibile distinguerne due tipi:
- Di accertamento positivo: mediante questa azione la parte chiede che venga fatta certezza in merito all'esistenza di un diritto o di un rapporto giuridico oppure circa il modo di essere di un determinato diritto;
- Di accertamento negativo: attraverso questa azione la parte che vi abbia interesse agisce per vedere dichiarato che non esiste il diritto vantato da altri.
Le differenze tra petitum immediato e petitum mediato
Il petitum è l'oggetto della domanda giudiziale e nasce dalla combinazione di due elementi diversi tra di loro strettamente correlati: il petitum immediato ossia il provvedimento che viene richiesto in via immediata al giudice e il petitum mediato ossia il bene della vita concretamente richiesto dall'attore attraverso la domanda giudiziale.
Gli elementi identificativi della domanda giudiziale
L'identificazione della domanda giudiziale consiste in una corretta individuazione degli elementi necessari a contrassegnare in modo inequivoco una determinata domanda giudiziale mediante alcuni elementi univoci e prestabiliti. Gli elementi identificativi, soggettivo e oggettivo, della domanda giudiziale sono tre:
- Le personae;
- Il petitum;
- La causa petendi.
Per quanto riguarda il primo elemento, occorre stabilire quali siano i soggetti del processo. A tal fine è necessario che venga identificata la parte che propone la domanda giudiziale e, al contempo, la parte nei cui confronti la domanda viene proposta. Per quanto concerne il secondo elemento, bisogna dire che il petitum è l'oggetto della domanda giudiziale e nasce dalla combinazione di due diversi elementi strettamente connessi tra di loro: il petitum immediato ossia il provvedimento che viene richiesto in via immediata al giudice e il petitum mediato ossia il bene della vita concretamente richiesto dall'attore attraverso la domanda giudiziale.
Con riguardo al terzo elemento, la causa petendi rappresenta il titolo della domanda giudiziale, vale a dire le ragioni poste alla base della domanda stessa e che la giustificano. La causa petendi altro non è che il diritto o lo stato in base al quale un soggetto rivendica il bene giuridico di cui al petitum. Essa rappresenta il titolo sul quale l'azione giudiziale si fonda ovvero quali sono i fatti costitutivi del diritto sostanziale vantato in giudizio dall'attore. La causa petendi, dunque, consiste nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda ossia tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio necessari ad individuarlo in modo univoco.
Gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale
Dalla domanda giudiziale scaturiscono effetti giuridici che possono essere ricondotti a tre diverse categorie:
- Effetti procedimentali,
- Effetti processuali,
- Effetti sostanziali.
Gli effetti processuali sono quegli effetti ricollegati alla litispendenza intesa in senso ampio, vale a dire alla pendenza del giudizio e vengono definiti processuali in quanto producono effetti nel processo ossia sulle situazioni giuridiche processuali ma non sul diritto sostanziale che costituisce oggetto del processo. Gli effetti sostanziali prodotti dalla domanda azionata sono quegli effetti che incidono sul diritto sostanziale oggetto del processo. Con riguardo a questa tipologia di effetti, alcuni sono ricollegati alla proposizione della domanda in quanto tale, altri invece sono collegati al suo accoglimento.
Le mere difese
Le mere difese costituiscono l'attività difensiva più semplice che la parte convenuta può esercitare al fine di veder respinta la domanda proposta nei suoi confronti. All'interno della categoria delle mere difese è possibile distinguere tra:
- Mere difese in diritto: nel caso in questione il convenuto svolge argomentazioni ed eduzioni attinenti alla soluzione della quaestio iuris, ossia di argomentazioni puramente giuridiche;
- Mere difese in fatto: in quale caso, il convenuto contesta i fatti allegati dall'attore a fondamento della propria domanda ossia nega la verità di cui fatti.
Rispetto ai poteri del giudice e al contenuto della decisione, la rilevanza delle mere difese è differente:
- Le mere difese in diritto assumono una rilevanza puramente retorica in modo da persuadere il giudice della correttezza della propria soluzione rispetto alla quaestio iuris, ma il giudice può risolvere tale questione autonomamente, senza bisogno di tale attività difensiva;
- Le mere difese in fatto hanno un effetto processuale più pregnante: la mera difesa di fatto, che consiste in una contestazione specifica della verità del fatto ex adverso allegato, rende il fatto contestato e, di conseguenza, bisognoso di prova. Ciò comporta che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2697 del codice civile, tale fatto non potrà essere ritenuto esistente da parte del giudice se non sulla base di una prova idonea a dimostrarlo.
Le eccezioni di rito
Le eccezioni rappresentano un secondo meccanismo di difesa che l'ordinamento appresta per il convenuto. È possibile distinguere due categorie:
- Le eccezioni di rito
- Le eccezioni di merito.
Nello specifico, le eccezioni di rito sono quelle eccezioni attraverso le quali il convenuto contesta la possibilità di decidere la causa nel merito e, quindi, contesta la possibilità che il giudice giudichi attualmente sulla fondatezza o infondatezza della domanda proposta dall'attore. Ciò può avvenire poiché il convenuto contesta:
- Il difetto di un presupposto processuale;
- La mancanza di una delle condizioni dell'azione;
- La nullità di un atto processuale.
In altre parole, si tratta di eccezioni che riguardano il rito, ovvero di ragioni processuali che, qualora fondate, impediscono al processo di sfociare in una decisione di merito.
Le eccezioni di merito
Le eccezioni di merito sono quelle eccezioni attraverso le quali il convenuto solleva questioni concernenti l'inesistenza del diritto controverso e che hanno, quindi, lo scopo di condurre ad una pronuncia di rigetto per infondatezza della domanda proposta dall'attore. In altre parole, le eccezioni di merito consistono nell'allegazione, ad opera del convenuto, di fatti impeditivi, modificativi o estintivi rispetto al diritto vantato dall'attore e volti al suo rigetto.
A fronte dei fatti costitutivi, vi sono i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, i quali se sussistono sono idonei a:
- Impedire che un diritto venga ad esistenza, paralizzano l'efficacia del fatto costitutivo (fatto impeditivo);
- Modificare un diritto già sorto (fatto modificativo);
- Estinguere il diritto già sorto (fatto estintivo).
In altri termini, le eccezioni di merito sono costituite da fatti impeditivi, modificativi o estintivi e costituiscono fatti principali, in quanto rilevano direttamente ai fini dell'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto dedotto in giudizio e, dunque, sul merito della lite. Attraverso l'eccezione vengono introdotti nel processo nuovi fatti, gli stessi devono essere provati secondo il principio dell'onere della prova, disciplinato dall'art. 2697 comma 1 cc.
L'articolo 112 c.p.c prevede due diverse tipologie di eccezioni di merito:
- Le eccezioni di merito in senso stretto: si tratta di eccezioni che solo la parte può sollevare, poiché relative al rilievo di fatti impeditivi, modificativi estintivi, con efficacia costitutiva; il giudice può applicare l'effetto giuridico al fatto e tenerne conto ai fini della decisione solamente se la parte ha rilevato tale eccezione;
- Le eccezioni di merito in senso lato: si tratta di eccezioni che riguardano fatti ai quali anche il giudice, d'ufficio, può applicare l'effetto giuridico e tenerne conto ai fini della decisione.
La differenza tra eccezioni di rito ed eccezioni di merito
Le eccezioni di rito sono quelle eccezioni attraverso le quali il convenuto contesta la possibilità di decidere la causa nel merito e, quindi, contesta la possibilità che il giudice giudichi attualmente sulla fondatezza o infondatezza della domanda proposta dall'attore. Ciò può avvenire poiché il convenuto contesta:
- Il difetto di un presupposto processuale;
- La mancanza di una delle condizioni dell'azione;
- La nullità di un atto processuale.
In altre parole, si tratta di eccezioni che riguardano il rito, ovvero di ragioni processuali che, qualora fondate, impediscono al processo di sfociare in una decisione di merito. Al contrario, le eccezioni di merito sono quelle eccezioni attraverso le quali il convenuto solleva questioni concernenti l'inesistenza del diritto controverso e che hanno, quindi, lo scopo di condurre ad una pronuncia di rigetto per infondatezza della domanda proposta dall'attore. Le eccezioni di merito consistono nell'allegazione, ad opera del convenuto, di fatti impeditivi, modificativi o estintivi rispetto al diritto vantato dall'attore e volti al suo rigetto. In altri termini, le eccezioni di merito sono costituite da fatti impeditivi, modificativi o estintivi e costituiscono fatti principali, in quanto rilevano direttamente ai fini dell'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto dedotto in giudizio e, dunque, sul merito della lite.
Le differenze tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato
Con riferimento alle eccezioni di merito, l'articolo 112 c.p.c prevede due diverse tipologie di eccezioni di merito:
- Le eccezioni di merito in senso stretto: si tratta di eccezioni che solo la parte può sollevare, poiché relative al rilievo di fatti impeditivi, modificativi estintivi, con efficacia costitutiva; il giudice può applicare l'effetto giuridico al fatto e tenerne conto ai fini della decisione solamente se la parte ha rilevato tale eccezione;
- Le eccezioni di merito in senso lato: si tratta di eccezioni che riguardano fatti ai quali anche il giudice d'ufficio può applicare l'effetto giuridico e tenerne conto ai fini della decisione.
Il regime del difetto di giurisdizione
Il regime processuale del difetto di giurisdizione del giudice ordinario viene disciplinato dall'articolo 37 cpc. Esso si applica qualora vengano in rilievo i rapporti tra il giudice ordinario da un lato e giudice speciale o pubblica amministrazione dall'altro. Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 37 cpc, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario è rilevabile anche d'ufficio senza particolari limitazioni temporali, non a caso la norma afferma che esso è rilevabile in qualunque stato e grado del processo.
Per quanto riguarda il difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, il secondo comma (oggi abrogato) dell'articolo 37 disponeva che il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo con riguardo alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è rilevato ugualmente d'ufficio dal giudice se il convenuto è contumace, e può essere rilevato solamente dal convenuto costituito che non abbia accettato la giurisdizione italiana in modo espresso o tacito. Il secondo comma dell'articolo 37 cpc è stato abrogato dalla legge 218/95 il cui articolo 11 disponeva che il difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero del giudice italiano può essere rilevato in qualunque stato e grado del processo soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato la giurisdizione italiana in modo espresso o tacito. Invece, è rilevato ex officio dal giudice se il convenuto è contumace, se si controverte su azioni reali relative ad immobili collocati all'estero ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.
La translatio iudicii
La translatio iudicii consiste nel trasferimento del processo dal giudice incompetente a quello competente. La disciplina processuale di tale istituto è dettata dall'art. 59 l. 69/2009, attraverso cui è oggi possibile, dopo una sentenza declinatoria della giurisdizione, la continuazione del processo dinanzi al giudice provvisto di giurisdizione. La causa deve essere riassunta dinanzi al giudice competente nel termine fissato nella pronuncia dichiarativa dell'incompetenza o, in mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione di questa o della sentenza che statuisce sul regolamento di competenza. La mancata o intempestiva riassunzione determina l'estinzione del processo.
Trattandosi dello stesso processo che continua innanzi al nuovo giudice, si conserveranno gli effetti processuali e sostanziali della domanda e saranno utilizzabili gli elementi probatori raccolti medio tempore. Secondo l'opinione prevalente, la regola della translatio iudicii, non è applicabile tra giudici appartenenti a giurisdizioni diverse nonché ai casi di incompetenza per gradi.
Il principio della perpetuatio iurisdictionis
L'attribuzione della giurisdizione...
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