Diritto internazionale: lezione 002
Descrivere la problematica dell'attribuzione della soggettività internazionale alle organizzazioni internazionali
Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, in particolare, la dottrina che le riconosce come nuovi soggetti di diritto internazionale. Gli Stati avrebbero infatti preferito, secondo tale dottrina, “rinunciare alla gestione di alcune problematiche di carattere sempre più internazionale e transnazionale, in favore della creazione di enti cui attribuire il compito di gestire tali questioni in nome e per conto degli Stati membri. Ad avviso di altra autorevole dottrina, però, il modo di procedere di tali dottrine, cosiddette “universaliste”, non è corretto dato che “lo scopo dell’indagine dovrebbe essere quello di descrivere in termini realistici e non idealistici la struttura giuridica delle relazioni internazionali e le norme effettivamente vigenti in un dato momento storico nella società internazionale”. Le organizzazioni internazionali, infatti, hanno certamente modificato i procedimenti di produzione normativa a livello internazionale. Spesso poi emanano norme vincolanti (Unione europea, ONU, ecc.) e rappresentano anche il foro privilegiato od esclusivo per la risoluzione delle controversie tra Stati e dunque per l'interpretazione ed applicazione del diritto pertinente.
Diritto internazionale: lezione 003
Per quali ragioni la struttura della società internazionale può essere definita come paritaria ed anorganica?
La struttura della società internazionale si presenta paritaria e organica perché si fonda sul principio della sovrana uguaglianza degli Stati. La società internazionale si compone non di individui ma di enti (in larga prevalenza di tipo statuale) che si riconoscono, «nei loro reciproci rapporti, come indipendenti nel senso di escludere ogni situazione di reciproca sudditanza e, nei rapporti con gli individui, come sovrani, nel senso di costituire nei loro confronti le più alte o supreme istanze giuridiche. Si tratta di una società paritaria che non è governata, e neanche governabile, da un potere centrale in grado di irradiare sovranità sui singoli membri come invece accade nelle società statuali nel rapporto tra Stato ed individui. Il diritto internazionale, dunque, esiste ma “funziona” in modo diverso dal diritto interno sulla base di dinamiche proprie che dipendono dalla struttura paritaria della sottostante base sociale.
Diritto internazionale: lezione 004
Perché non appare condivisibile la tesi della mutazione del concetto di sovranità dello Stato?
L’interdipendenza politica ed economica e le norme internazionali (in particolare quelle sui diritti umani) avrebbero limitato il raggio d’azione dello Stato. Ciò avrebbe reso obsoleta la nozione stessa di Stato, fondata sull’indipendenza dell’ente rispetto a tutti gli altri e sul controllo esclusivo ed insindacabile su popolo e territorio, imponendone la ridefinizione. Venuta meno la libertà di agire secondo le proprie scelte, senza alcuna limitazione giuridica da parte di una entità superiore, la nuova sovranità statuale si fonderebbe sulla capacità di garantire la «sicurezza umana» della propria popolazione (la sovranità non più come controllo ma come «responsabilità di proteggere»), o di partecipare ai processi di globalizzazione economica, o ancora di essere integrato nel sistema internazionale partecipando ai differenti regimi che regolano ed ordinano il sistema internazionale. Partendo da queste premesse, quindi, il concetto di sovranità andrebbe ridefinito, dal momento che lo Stato non sarebbe più in grado di governare effettivamente e di partecipare alla vita internazionale se non cooperando attivamente ed intensamente con gli altri.
Diritto internazionale: lezione 005
A cosa si riferiscono i termini monismo e dualismo nel diritto internazionale? Descrivere le due diverse concezioni
I termini monismo e dualismo sono utilizzati con riguardo a due diverse concezioni dei rapporti tra ordinamento dello Stato ed ordinamento internazionale:
- La concezione dualista considera il diritto interno ed il diritto internazionale come due ordinamenti giuridici autonomi, distinti e separati proprio in virtù del fatto che diversa è la loro volontà: rispettivamente volontà dello Stato e volontà della Comunità Internazionale, e diversa è la specie dei rapporti da essi disciplinati: uno regola i rapporti interni allo Stato, e l’altro i rapporti tra Stati.
- Secondo la concezione monista, il cui maggior contributo è stato fornito da Hans Kelsen, afferma che il diritto internazionale e i diritti nazionali degli stati debbano essere riportati ad un sistema unitario di norme e che quindi, il diritto interno trovi il suo fondamento nel diritto internazionale. Detto questo però, è importante ricordare che, ai fini della soluzione dei problemi relativi all’adattamento, queste concezioni risultano poco efficaci: che si adotti un punto di vista monista o che si scelga una concezione dualista, la sostanza non cambia perché ciò che assume rilevanza è il modo in cui in un ordinamento statale le norme internazionali vengono applicate e coordinate con quelle interne.
Diritto internazionale: lezione 006
Descrivere le diverse accezioni con cui viene inteso il requisito dell'"indipendenza" in dottrina
- Secondo una prima accezione (soggetto come ente-territoriale), l’essere indipendenti dipende dalla capacità di controllare in modo esclusivo un territorio ivi esercitando lo ius excludendi alios. In tale prospettiva l’ente indipendente è anche sovrano sul proprio territorio nel senso che ivi rappresenta la più alta istanza politica e giuridica per la popolazione.
- Una seconda accezione (soggetto come ente-potenza), invece, non considera la sovranità, intesa come controllo esclusivo su un territorio, quale prova dell’indipendenza dell’ente e, dunque, quale requisito necessario della sua soggettività. L’ente che si manifesti nelle relazioni internazionali come una potenza, cioè, è un ente esistente nei fatti come un’unità sovrana ed indipendente che partecipa in quanto tale alle relazioni internazionali. In quest’ottica, l’indipendenza dell’ente potenza non ha nulla a che vedere con un’eventuale superiorità militare, economica o del potere politico.
Diritto internazionale: lezione 007
Come possono essere definiti gli insorti? Sono soggetti di diritto internazionale?
Gli insorti sono generalmente definiti come: “il gruppo organizzato di individui che prende le armi in occasione di una guerra civile o di moti rivoluzionari interni, sulla spinta di determinati fini politici, quale la conquista del potere o la secessione di un territorio per acquisire l’indipendenza o per unirsi ad un altro Stato”. Nel momento in cui gli insorti riescono a controllare una parte del territorio dello Stato contro il cui Governo lottano, ivi esercitando poteri effettivi di governo, divengono soggetti internazionali.
Definire i movimenti di liberazione nazionale e descriverne analogie e differenze rispetto agli insorti
I movimenti di liberazione nazionale sono gli enti politici organizzati che si fanno portatori (enti esponenziali) nelle relazioni internazionali del diritto all’autodeterminazione di un popolo, ossia dell’istanza di liberazione di quel popolo da un dominio coloniale, straniero o razzista. Premesso che rispetto agli insorti (e ai rivoltosi), che perseguono il generale obiettivo politico della conquista del potere in danno del legittimo Governo (qualunque esso sia: civile, militare, democratico, autocratico, etc.), i movimenti di liberazione nazionale perseguono invece lo specifico obiettivo politico di liberare il popolo che rappresentano dal dominio di uno Stato coloniale, straniero o razzista. Mentre gli insorti sono tali solo se controllano un territorio (altrimenti sono rivoltosi o meri perturbatori dell’ordine pubblico) ed esercitano una violenza tale da creare una situazione di conflitto armato, invece i movimenti di liberazione nazionale sono tali anche quando non controllano un territorio. Non hanno soggettività. Da un punto di vista fattuale, i movimenti di liberazione nazionale in controllo di un territorio e gli insorti agiscono dunque nello stesso modo: per tale ragione è preferibile negare soggettività giuridica ai primi e ragionare utilizzando la sola categoria degli «insorti» come ente-soggetto.
Diritto internazionale: lezione 008
Ricostruire le differenti posizioni esistenti in dottrina sul tema della soggettività internazionale della Santa Sede
- Secondo Arangio-Ruiz, il soggetto non corrisponderebbe allo Stato pontificio e dal 1929 in poi allo Stato Città del Vaticano, ma alla Chiesa Romana (di cui la Santa Sede è l’organo supremo), non certo estinta a seguito della presa di Roma. La forma statuale venuta meno nel 1870 e rinata nel 1929 è solo l’apparato burocratico-istituzionale mediante cui l’effettivo soggetto, la Chiesa Romana, esercita anche la sovranità territoriale. Il suo essere potenza nelle relazioni internazionali non dipende perciò dal governo di un territorio ma dallo svolgimento delle funzioni di organizzazione ed amministrazione della Chiesa e dei fedeli di tutto il mondo. In tale ottica, l’ente-soggetto non sarebbe mai venuto meno. Avrebbe solo cessato per quasi sessant’anni di esercitare quelle sole funzioni legate al governo del territorio e della collettività, continuando invece ad esercitare tutte le altre, costitutive della soggettività dell’ente.
- Secondo una diversa ricostruzione (la teoria del doppio soggetto), invece, vi sarebbe un duplice soggetto: temporale (lo Stato Città del Vaticano) e spirituale (la Santa Sede). Esisterebbe dunque un ente-soggetto statuale che esercita il potere temporale (lo Stato pontificio prima ed oggi lo Stato Città del Vaticano) anche un soggetto sui generis (la Santa Sede) la cui soggettività internazionale sarebbe limitata alle questioni religiose, ossia all’esercizio del potere spirituale. L’idea che la Santa Sede sia un soggetto sui generis in ragione delle sole funzioni spirituali che adempie appare però criticabile, perché l’indipendenza, e quindi la soggettività, o è in funzione del controllo territoriale (nel qual caso l’unico soggetto è lo Stato Città del Vaticano e la dimensione spirituale della Santa Sede è irrilevante ai fini della soggettività internazionale) o è in funzione dell’essere una potenza tout court (nel qual caso l’unico soggetto è la Santa Sede non in quanto fenomeno religioso-spirituale in sé e per sé ma in quanto potentato capace di partecipare su un piede di parità alle relazioni internazionali).
Diritto internazionale: lezione 009
Analizzare la teoria della sovranazionalità dell'Unione europea ed i suoi elementi di criticità
Dotata di sovranità limitata, perlomeno nelle materie di propria competenza esclusiva, a seguito di cessione o trasferimento da parte degli Stati membri di porzioni della propria sovranità. Costituirebbe dunque un tertium genus tra l’ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni, fondato sulla premessa che la sovranità sarebbe passibile di cessioni parziali da parte dello Stato che la detiene. La teoria della sovranazionalità non è condivisibile per tre ordini di ragioni:
- In primo luogo, la sovranità è un concetto politico, un elemento costitutivo ed intrinseco dell’ente-soggetto che preesiste al diritto. Non è dunque un dato giuridico che possa essere modificato dal diritto nei suoi tratti costitutivi, creando la sovranazionalità, per poi essere diviso e ceduto da un ente all’altro. La sovranazionalità può descrivere in modo simbolico un fenomeno normativo di organizzazione internazionale maggiormente articolato, complesso ed incisivo rispetto ad altri fenomeni simili. Però, non indica una condivisione di sovranità tra Stati membri ed organizzazione.
- In secondo luogo, poteri, competenze e loro attuazione obbligatoria da parte dell’Unione non manifestano in termini giuridici la volontà politica di una base sociale che sappia essere autonoma ed originaria rispetto a quelle degli Stati membri. Da parte dell’Unione non vi è mai stato alcun esercizio di effettiva sovranità intesa come elaborazione autonoma di decisioni politiche, poi tradotte in atti normativi e garantite con mezzi propri e idonei alla loro effettiva esecuzione, indipendentemente dal consenso dei suoi Stati membri.
- In terzo luogo, gli elementi giuridici che fonderebbero la presunta sovranazionalità (primato del diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri, ampie competenze ed incisivi poteri dell’organizzazione, etc.) vanno invece spiegati sulla base della delega (revocabile) di competenze dagli Stati membri all’Unione e del successivo esercizio da parte della seconda delle attribuzioni delegate dai primi. Si tratta di «limitazioni contrattuali della libertà» dello Stato che, a loro volta, comportano vincolanti «limitazioni di competenza» liberamente assunte dallo Stato al momento di stipulare il trattato istitutivo entrando a far parte dell’organizzazione.
Diritto internazionale: lezione 010
Definire e descrivere l'evoluzione del principio di autodeterminazione dei popoli
Il principio dell’autodeterminazione del popoli fu sancito per la prima volta, con respiro generale, nell’art. 1 della Carta delle Nazioni Unite, sottoscritta a San Francisco il 26 giugno 1945 e ratificata dagli Stati membri conseguentemente alla loro adesione all’organizzazione internazionale. Prima di tale data, il principio aveva vissuto nel diritto fattuale degli eventi storici: smembramenti di regni e accorpamenti di territori. Tuttavia si era per lo più assistito a smembramenti ed accorpamenti dati dalla spregiudicatezza guerrafondaia o da prove di forza dei governati. Nacque per la prima volta il soggetto giuridico “popolo” quale tertium genus rispetto alla figura del sovrano e del cittadino. Il popolo è quindi un’entità dotata di personalità autonoma e di esistenza propria. Il popolo trova la sua realizzazione nella patria, concetto differente da quello di Stato illuministico. Mentre quest’ultimo è dato dalla volontà del sovrano il quale somma i cittadini tra loro, il popolo si identifica nel diritto ad autoappropriarsi di un dato territorio per motivazioni identificative. L’Italia si definisce invece una Repubblica, ovverosia la forma di governo insistente in uno Stato che si caratterizza con la sovranità esercitata dal popolo. Sicché la Repubblica assimila, conciliandole, le definizioni di Stato e popolo. La Costituzione, per tale ragione, all’art. 5 afferma che l’Italia è una e indivisibile. La disposizione costituzionale ha sancito così tale compimento storico che la stessa carta definisce definitivo e perciò privo di qualsivoglia evoluzione. La questione sottoposta alla Corte costituzionale ha perciò ad oggetto il rapporto gerarchico intercorrente tra il principio all’autodeterminazione e la declaratoria di immutabilità dell’unità e dell’indivisibilità dell’Italia.
Diritto internazionale: lezione 011
Quali sono i territori non autonomi? Cosa dispone, a riguardo, la Carta delle Nazioni Unite?
I territori non autonomi corrispondono alle colonie esistenti prima della seconda Guerra Mondiale. Essi sono disciplinati dagli artt. 73-74 della Carta. Nei confronti dei popoli dei territori non autonomi le ex Potenze coloniali assumono l’obbligo di promuoverne il benessere e di svilupparne la capacità di autogoverno. Il perdurante controllo dello Stato sul territorio non autonomo si deve quindi più caratterizzare in modo solidaristico: il benessere, lo sviluppo e la crescita del popolo autoctono divengono così di primario rilievo ed oggetto di uno specifico obbligo internazionale. Ai sensi dell’art. 73, lett. a-b, chi avesse assunto la responsabilità del territorio la cui popolazione non avesse ancora raggiunto una piena autonomia, doveva riconoscere che l’interesse di questo era prevalente ed accettare «come sacra missione» l’obbligo di promuovere il benessere degli abitanti di tali territori. Ciò comportava l’obbligo, per gli Stati responsabili dei territori non autonomi, di:
- Assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi;
- Di sviluppare l’autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche;
- Rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;
- Promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli Istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo;
- Trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d’informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili.
Diritto internazionale: lezione 012
Cosa si intende per remedial secession?
Solo nel caso in cui al popolo interessato sia precluso un «meaningful access to government» e gli sia dunque «rifiutata la facoltà di esercitare, all’interno dell’ordinamento cui appartiene, il suo diritto all’autodeterminazione» interna, il popolo avrà allora titolo per esercitare come ultima opzione l’autodeterminazione esterna, arrivando così alla secessione (separazione) dallo Stato plurinazionale (c.d. remedial secession).
Descrivere la problematica dell'autodeterminazione interna del Quebec nello Stato canadese e la relativa giurisprudenza della Corte Suprema canadese
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