Prof. Tullio D’Aponte
LEZIONI PER IL CORSO DI
ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
(3 CFU)
Anno Accademico 2008-2009
SEMINARIO di ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE (3CFU) – Prof. Tullio D’APIONTE – AA. 2008/2009
1. GLI STRUMENTI ATTUATIVI DELLA
PIANIFICAZIONE
1.1 - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
La Programmazione Negoziata è un modello di “Regolamentazione concordata” tra soggetti
pubblici o tra il soggetto pubblico competente e le parti pubbliche o private per l’attuazione di
diversi interventi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che comportano attività decisionali
complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie. Più in particolare, la
programmazione negoziata tende a coordinare le azioni pubbliche e private che influiscono nei
processi di sviluppo e a raccordare la molteplicità di interessi che agiscono a diversa scala
territoriale (ambito locale, regionale, nazionale, europeo). La Programmazione negoziata è stata
formulata con la legge 662 /1996, art. 203, legge finanziaria per l’anno 1997. La stessa legge ha
demandato al CIPE il compito di regolamentare gli strumenti di attuazione della politica economica
nazionale, delegandone anche l’approvazione, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie
pubbliche destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate. La citata disciplina ha innovato
profondamente l’assetto normativo precedente, caratterizzandosi per due specifici elementi:
a) ha esteso la possibilità di applicare gli strumenti negoziali su tutto il territorio nazionale, ferma
restando la riserva del finanziamento pubblico per le aree depresse;
b) ha consentito la possibilità di attivare in via amministrativa nuove tipologie negoziali, anche al di
fuori di quelle strettamente previste dalla legge, flessibilizzando gli strumenti in ragione delle
concrete necessità.
Il rilievo e le potenzialità di questo strumento di governo del territorio derivano da tre fattori:
a) economico: sia l’affermazione di capacità industriali e di servizio già presenti in specifiche zone
del territorio che il successo di investimenti diretti dall’esterno dell’area richiedono, oltre al
finanziamento pubblico necessario a superare le esternalità negative esistenti (nei servizi di rete,
nella sicurezza, ecc.), una forte cooperazione con le forze economiche, politiche e sociali delle zone
di insediamento;
b) istituzionale: le politiche nazionali e comunitarie convergono sempre più verso forme di
decentramento delle funzioni, con il coinvolgimento diretto delle istituzioni locali nella sfera
decisionale;
c) sociale: si osserva l’affermazione di un più robusto tessuto di associazioni locali attive nella
tutela degli interessi culturali, ambientali e civili del territorio.
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L’azione di sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno coinvolge direttamente tutte le amministrazioni
dello Stato - nei profili fiscali, finanziari, di mercato del lavoro, infrastrutturali - sotto il
coordinamento del CIPE, organismo che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
All’interno di questa azione collettiva, il Dipartimento per le politiche dello sviluppo, afferente al
Ministero del Tesoro e del Bilancio, ha il compito di curare l’offerta, a soggetti privati e pubblici, di
strumenti per programmare e realizzare investimenti e incentivare iniziative industriali e di servizio
sul territorio. L’attività si articola in due assi principali: i sistemi locali di sviluppo e la
programmazione regionale europea. Il primo asse strategico di riguarda la promozione di sistemi
locali attraverso la cooperazione di imprese, enti locali, associazioni industriali e del lavoro, banche,
fondazioni, per il conseguimento di due obiettivi:
1) realizzare investimenti produttivi, infrastrutturali e di servizio integrati;
2) concertare accordi contrattuali - di lavoro, creditizi, di fornitura - e relazioni fiduciarie che
favoriscano lo sviluppo.
L’attuazione dell’asse strategico relativo ai sistemi locali può oggi avvalersi di tre strumenti di
programmazione negoziata:
• il contratto di programma, volto a promuovere investimenti diretti in grado di attivare lo
sviluppo in una data area.
• il patto territoriale e il contratto d’area, volti a promuovere investimenti integrati e l’accordo di
molteplici soggetti locali per il rafforzamento e l’avvio di sistemi produttivi locali.
Un quarto – e più generale – strumento di programmazione negoziata, l’Intesa istituzionale di
programma, attuata mediante Accordo di Programma Quadro, è preposto a raccordare gli altri
strumenti agli interventi realizzati nell’ambito della programmazione regionale europea.
Il processo di attuazione degli interventi si articola in quattro fasi: la fase di destinazione dei fondi
ai singoli strumenti, attuata dal CIPE; la fase di selezione degli interventi attraverso un processo
valutativo, attuata dalle amministrazioni pubbliche competenti; la fase dell’erogazione dei fondi; la
fase di spesa da parte dei soggetti locali, privati o misti.
Tab. 1 - Destinazione delle risorse CIPE verso strumenti della
programmazione negoziata per anno di competenza (miliardi di lire)
Strumento di 1998 1999 2000 2001 2002 Totale
programmazione
Patti Territoriali 495,9 1.644,2 1.472,6 1.594 1.105 6.311,7
Contratti d’Area - 650,0 1.256,0 1.227 587 3.720,0
Contratti di 586,0 245,5 890,0 1.532 361 3.614,5
Programma
Totale 1.081,9 2.539,7 3.618,6 4.353 2.053 13.646,2
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Fonte: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
L’ avvio dell’utilizzo di questi strumenti è stato lungo e non privo di delusioni legate alle difficoltà
con cui a livello locale la negoziazione fra le parti ha permesso l’emergere concorde di centri unici
e autorevoli di responsabilità, all’attenzione insufficiente destinata alla valutazione dei programmi,
al modo inadeguato con cui l’amministrazione centrale ha corrisposto alle necessità di questi nuovi
strumenti di programmazione. Ma vi sono oggi le premesse per un salto di qualità, perché,
nonostante i ritardi e la qualità talora non elevata delle iniziative, nella preparazione e realizzazione
di strumenti negoziali sono state sperimentate forme di coordinamento fra attori locali nuove per il
Mezzogiorno.
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1.2 - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
L’Intesa Istituzionale di Programma (IIP) è lo strumento di programmazione che consente a ogni
Regione, o Provincia autonoma, di concordare con il Governo centrale gli obiettivi, i settori e le
aree dove effettuare gli interventi di interesse comune e funzionalmente collegati per lo sviluppo del
territorio regionale. Oggetto dell’Intesa è la collaborazione finalizzata alla realizzazione di un piano
pluriennale da realizzarsi nel territorio della singola Regione o Provincia autonoma e nel quadro
della programmazione statale e regionale. Pertanto, i soggetti coinvolti nella negoziazione sono il
Governo e le Giunte delle Regioni o delle Province autonome.
L’IIP è istituita con la legge n.662 del 23 dicembre 1996 che detta una nuova disciplina per la
programmazione negoziata. La delibera CIPE n.29 del 21 marzo 1997 e successive delibere
integrative o modificative specificano le finalità, le modalità attuative nonché gli impegni dei
soggetti sottoscrittori dell’IIP.
Ogni Intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale triennale:
a) i programmi di intervento nei settori di interesse comune;
b) gli Accordi di Programma Quadro da stipulare, i quali dovranno coinvolgere nel processo
di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti
pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo.
La verifica periodica, l’aggiornamento e l’attuazione dell’Intesa è garantita dalla presenza del
Comitato istituzionale di gestione (CIG), un organo composto dai rappresentanti del Governo e
della Giunta della Regione o Provincia Autonoma. Il CIG ha il compito di verificare periodicamente
il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi, e si avvale, per gli aspetti tecnici, del
Comitato paritetico di attuazione (CPA), composto dai rappresentanti delle amministrazioni di volta
in volta coinvolte.
Tutte le Regioni italiane e le due Province autonome hanno sottoscritto l’Intesa e, buona parte di
esse, ha già provveduto a integrare il testo originario, individuando per lo più nuovi settori di
intervento.
La possibilità di intervenire in tutti i settori consente all’IIP di coprire l’intero orizzonte degli
investimenti pubblici rilevanti per lo sviluppo del territorio regionale.
L’IIP prevede, per ciascun settore d’intervento, la stipula di un Accordo di Programma Quadro,
rimandando a quest’ultimo la definizione puntuale delle opere e dei finanziamenti, nonché le
procedure per il monitoraggio dell’attuazione degli investimenti.
Considerato il ruolo di riferimento programmatico per lo sviluppo del territorio assegnato dalla
legge all’Intesa Istituzionale di Programma, essa può quindi essere considerata come il momento di
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raccordo delle varie tipologie negoziali poste in essere nell’ambito regionale. Inoltre, differisce
dalle altre forme di programmazione negoziata in quanto non prevede il partenariato pubblico-
privato, ma gli attori coinvolti sono esclusivamente soggetti pubblici di differente livello
istituzionale.
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1.3 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
L’Accordo di Programma Quadro (APQ), vero e proprio strumento attuativo dell’Intesa, definisce:
gli interventi da realizzare, specificandone i tempi e le modalità di attuazione;
i soggetti responsabili dell’attuazione dei singoli interventi;
la copertura finanziaria degli interventi, distinguendo tra le diverse fonti di finanziamento;
le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;
gli impegni di ciascun soggetto firmatario e gli eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzie,
ritardi o inadempienze;
i procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti tra i soggetti partecipanti
all’Accordo.
Si tratta, quindi, di uno strumento di programmazione operativa che consente di dare immediato
avvio agli investimenti previsti.
L’APQ è sottoscritto dalla Regione, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle
Amministrazioni centrali competenti a seconda della natura e del settore di intervento previsti.
Fa parte integrante di ogni Accordo l’Allegato tecnico, che descrive gli obiettivi e le finalità degli
interventi e dà ragione della coerenza delle scelte con i principali strumenti di programmazione in
atto sul territorio. 1
Gli interventi inseriti nell’APQ sono finanziati con diverse risorse :
ordinarie (85%), di fonte statale, regionale o locale, particolarmente rilevanti per gli Accordi
sottoscritti nel Centro Nord dove affluisce solo il 15% delle risorse aggiuntive per lo sviluppo;
aggiuntive (2%), stabilite ogni anno dalla Legge Finanziaria e assegnate dal CIPE al fine di
perseguire l’obiettivo del riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
comunitarie (6%), provenienti dal QCS e dei Programmi operativi 2000-2006 per il Sud
nonché dei Documenti unici di programmazione 2000-2006 per le regioni del centro Nord;
private (7%), in particolare nei settori dove gli interventi realizzati creano infrastrutture che
generano tariffe o comunque entrate nette consistenti.
L’investimento medio per singolo APQ è elevato (circa 1.300 miliardi) trattandosi di interventi a
valenza regionale destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali ad alta intensità di capitale, e
presenta i valori più elevati nel settore dei trasporti.
Gli interventi previsti sono dettagliatamente descritti in apposite schede che devono essere
compilate e trasmesse al Ministero dell’Economia. Il soggetto responsabile dell’Accordo provvede
1 La suddivisione in percentuale del totale delle risorse tra le differenti fonti di provenienza è ricavata dai dati forniti dal
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica nel “Terzo Rapporto sullo Sviluppo Territoriale
1999-2000”.
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semestralmente a trasmettere al Comitato Paritetico dell’Intesa una relazione di monitoraggio nella
quale descrive lo stato di attuazione dell’accordo e degli interventi, segnala le eventuali criticità di
natura tecnica o finanziaria, provvede a modificare le schede in caso di scostamenti e a proporre
soluzioni in caso sopravvengano elementi di ostacolo alla realizzazione degli interventi.
A tale forma negoziale sono state cumulativamente assegnate fino al 2003 risorse per 10.352
milioni di euro, di cui 8.788 destinati al Sud. Alla stessa data risultava che il 70,1% dei progetti
inserii negli Accordi non avevano ancora avviato la fase di cantiere. Per il Sud tale percentuale sale
al 73,2%, smentendo le previsioni fatte in fase di stipula, decisamente sovrastimate rispetto ai tempi
necessari di attuazione degli interventi (Svimez, 2004).
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1.4 - CONTRATTO DI PROGRAMMA
A differenza degli altri strumenti negoziali, il Contratto di Programma costituisce un’eredità
dell’intervento straordinario: è stato infatti istituito per la prima volta con la Legge 64 del 1986. Ha
successivamente seguito una complessa evoluzione normativa caratterizzata da numerose
stratificazioni amministrative. La normativa di riferimento dei Contratti di Programma è oggi
rappresentata dalla Legge 488/92 per quanto riguarda la disciplina delle agevolazioni concedibili,
mentre le procedure e i criteri di istruttoria sono definiti dalla delibera CIPE n°26 del 2002
(“Regionalizzazione della Programmazione negoziata”) e dai due Decreti del Ministero per le
Attività Produttive del 12 novembre 2003 e del 19 novembre 2003, contenenti rispettivamente le
procedure di istruttoria e i criteri di priorità per la selezione delle proposte.
Inizialmente previsto solo per i grandi progetti industriali di gruppi a rilevanza nazionale e
internazionale e per attività di ricerca, successivamente la possibilità di accedere ai Contratti di
Programma è stata estesa anche ai consorzi di piccole e medie imprese e al settore energetico e, con
la nuova politica di incentivazione per le aree depresse, alle rappresentanze dei distretti industriali e
al settore turistico, dell’agricoltura e della pesca. Il Contratto di Programma può essere quindi
proposto dalle imprese di grandi dimensioni, da consorzi di medie e piccole imprese e da
rappresentanze di distretti industriali. E’ stipulato da questi soggetti con le amministrazioni statali
competenti per la realizzazione in aree definite di piani organici di investimenti produttivi, operanti
anche in più settori, che potranno comprendere attività di ricerca e servizi a gestione consortile.
Pertanto, il Contratto di Programma differisce dagli altri strumenti di programmazione negoziata
anche perché non prevede il coinvolgimento di parti economiche e sociali, ma costituisce un
rapporto a due tra amministrazione (Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica)
ed impresa (o gruppi di imprese).
I progetti d’intervento devono riguardare aree spazialmente circoscritte ove siano presenti aree
industriali, nuclei industriali o configurazioni produttive di tipo distrettuale. L’ambito di operatività
è costituito dalle aree depresse individuate dalla Commissione dell’UE, obiettivi 1 e 2,
relativamente al nuovo ciclo di programmazione dei fondi.
L’approvazione delle proposte spetta al CIPE, mentre alle Regioni viene chiesto di esprimere il
proprio motivato parere sulla loro validità, sulla compatibilità con i programmi di sviluppo locale e
sulla disponibilità al cofinanziamento delle agevolazioni richieste. Le Regioni possono inoltre
inserire i Contratti di Programma in Accordi di Programma Quadro per realizzare gli investimenti
pubblici ad essi legati.
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Il Ministero delle Attività Produttive ha stabilito che sarà data priorità a quei Contratti di
Programma che: presentino elevate caratteristiche di innovatività di processo o di prodotto;
prevedano la partecipazione finanziaria di enti creditizi o istituzioni finanziarie; riguardino
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