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L’ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE: PRESIDENTI, GRUPPI, COMMISSIONI E GIUNTE

Gli organi fondamentali delle due camere sono: il presidente e l’ufficio di presidenza (che al senato

si chiama consiglio di presidenza), la conferenza dei presidenti dei gruppi, i gruppi, le giunte, le

commissioni permanenti, le commissioni bicamerali e le commissioni speciali.

a) Il presidente ha anzitutto il compito di rappresentare all’esterno la camera e di esprimerne

la volontà; egli dirige i lavori dell’assemblea e assicura il corretto svolgimento di questi e il

buon andamento dell’amministrazione interna nel rispetto delle norme costituzionali e del

regolamento. Una delle funzioni più importanti dei presidenti riguarda la definizione del

calendario dei lavori parlamentari. Per quanto riguarda la loro elezione è richiesta dal

regolamento delle camere nelle prime votazioni maggioranze qualificate, per consentire un

consenso più ampio delle forze in parlamento, mentre successivamente la maggioranza

semplice per evitare il potere di blocco delle minoranze. Subito dopo vengono scelti i 4

vicepresidenti.

b) L’ufficio di presidenza è un organo con compiti amministrativi, di disciplina interna e di

natura politico-organizzativa; ha anche potere normativo in ordine ai regolamenti minori

delle camere. L’ufficio è composto dal presidente, dai vicepresidenti, dai questori, che si

occupano dell’organizzazione interna e del bilancio delle camere, e dai segretari, che

assistono il presidente nei lavori dell’assemblea.

c) I gruppi parlamentari non sono veri e propri organi e non agiscono nell’interesse delle

assemblee, ma nell’interesse proprio, in quanto i gruppi sono la proiezione dei partiti o dei

movimenti politici in seno alle camere, e quindi ciascuno di essi persegue il proprio

interesse. Sul piano giuridico i gruppi sono organizzazioni volontarie, e ciascun

parlamentare deve appartenere obbligatoriamente ad un gruppo, e coloro che non

esprimono una preferenza sono obbligati ad iscriversi al gruppo misto. Vi è un numero

minimo di partecipanti (20 deputati e 10 senatori).

d) La conferenza dei presidenti dei gruppi è l’organo collegiale la cui funzione principale è

predisporre il programma e il calendario dei lavori.

e) Le giunte sono articolazioni intere che si occupano del corretto funzionamento delle

camere e dello status dei parlamentari, vengono nominate dal presidente di ciascuna

camera in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari. Le giunte più

importanti sono:

- Quella per il regolamento, che ha il compito di proporre modifiche regolamentari e di

esprimere pareri sull’ordinamento vigente

- La giunta delle elezioni la quale procede alla verifica dei poteri, cioè accerta la

regolarità delle elezioni di tutti i membri dell’assemblea

- La giunta per le autorizzazioni a procedere che esamina le richieste di autorizzazione a

procedure previste dal suddetto art.68

f) Le commissioni permanenti svolgono funzioni essenziali e costituzionalmente necessarie.

Attualmente sono previste 14 commissioni permanenti tanto alla camera quanto al senato,

e si distinguono in relazione alla materia trattata (“affari costituzionali”, “giustizia”,

“bilancio”). Le funzioni delle commissioni permanenti riguardano la funzione legislativa e il

loro ruolo politico. Con la funzione legislativa le commissioni hanno:

- I compiti di rielaborare il testo, se necessario, e di riferire all’assemblea i risultati

(commissione in sede referente)

- Su incarico del presidente e con assenso dell’assemblea, di deliberare una legge al

posto dell’assemblea (commissione in sede deliberante)

- Su incarico dell’assemblea possono redigere definitivamente e approvare gli articoli di

un progetto di legge (commissione in sede redigente)

Infine le commissioni possono svolgere attività inerenti alla funzione di indirizzo e

controllo.

g) Le commissioni speciali sono composte sempre in modo proporzionale al gruppo di

parlamentari. Un particolare tipo di commissione ad hoc è previsto all’art. 82 cost. e sono

le commissioni di inchiesta che hanno un’importanza particolare in quanto procedono

<<alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità

giudiziaria>>. La loro attività non si conclude con una sentenza ma con una relazione.

Le funzioni del parlamento

Il parlamento esercita le seguenti funzioni:

1. La funzione normativa è quell’insieme di attività in cui il parlamento produce, o

contribuisce a produrre norme giuridiche di diverso grado. Il punto di partenza per l’analisi

di questa funzione è l’art.70 cost. il quale dice <<la funzione legislativa è esercitata

collettivamente dalle due camere>>. Gli articoli successivi (fino al 74) individuano il

procedimento legislativo, disciplinando le diverse fasi. Oltre al potere di approvare le leggi

ordinarie le camere esercitano il potere di approvare le leggi costituzionali e di revisione

costituzionale (art.138). un altro esempio di funzione normativa è il potere di ciascuna

camera di approvare il proprio regolamento interno. Infine espressione della funzione

normativa parlamentare sono anche i pareri obbligatori che le camere per mezzo delle

proprie commissioni sono chiamate a dare nel procedimento di approvazione dei decreti

legislativi.

2. Il parlamento esercita poi la funzione di indirizzo nei confronti del governo, caratteristica

della forma di governo parlamentare. I regolamenti della camera e del senato prevedono 3

tipi di atti di indirizzo

- La mozione è l’atto più rilevante. Consiste in un documento concernente tutti o

determinati aspetti dell’azione del governo che l’assemblea è chiamata a deliberare. La

discussione sulla mozione si conclude con un voto, che se positivo impegna il governo a

comportarsi nel modo indicato nella mozione. Possiamo richiamare la mozione di

fiducia, con la quale il parlamento affida la fiducia al governo, e la mozione di sfiducia

con la quale il parlamento toglie la fiducia al governo.

- La risoluzione è un atto di indirizzo con il quale le commissioni e l’assemblea possono

esprimere il loro punto di vista e un indirizzo al governo sull’argomento in discussione

- L’ordine del giorno consiste in un documento a carattere accessorio rispetto ad un altro

testo su cui l’assemblea o una commissione è chiamata a deliberare. In questo caso

l’ordine del giorno tende a prescrivere o a precisare il significato della deliberazione

principale.

3. Numerosi sono gli strumenti a disposizione del parlamento per esercitare la funzione di

informazione e controllo nei confronti del governo e della pubblica amministrazione. I due

strumenti informativi più importanti sono:

- L’interpellanza, che può svolgersi solo in assemblea, e consiste in una domanda rivolta

al governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su una questione di

particolare rilievo o di carattere generale.

- L’interrogazione è un atto di sindacato ispettivo che consiste in una semplice richiesta

che ogni deputato o senatore può rivolgere al ministro competente per avere

informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato. Sono state introdotte durante gli

anni ’80 le interrogazioni a risposta immediata, con le quali si è reso più flessibile il

ricorso al sindacato ispettivo ed anche più diretto il rapporto tra le camere e il governo.

Vi sono poi altre possibilità di acquisire informazioni da parte del parlamento, ad esempio

tramite l’istituzione delle commissioni d’inchiesta, oppure attraverso le audizioni dei

membri del governo o dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. Infine vi è anche la

possibilità di disporre di indagini conoscitive diretta ad acquisire informazioni anche da

soggetti esterni. Attualmente il maggior numero di informazioni che affluiscono in

parlamento derivano dall’obbligo per il governo di presentare una relazione annuale sullo

stato di attuazione della legge.

Gli atti di indirizzo politico economico e la manovra di finanza pubblica

Si tratta di una serie di provvedimenti che provengono sia dal parlamento che dal governo, e

hanno come principale obbiettivo quello di assicurare in corretto funzionamento dei mercati da un

lato, e di disciplinare l’intervento dello stato nell’economia dall’altro. All’indirizzo politico-

economico possiamo oggi ricondurre: gli atti rientranti nella manovra di finanza pubblica; il

programma del governo; gli atti di direzione del governo in materia economica; le nomine negli

enti economici e nelle società private nelle quali lo stato detiene una partecipazione azionaria.

Attualmente dal punto di vista del ciclo di bilancio, l’anno è suddiviso in un primo semestre

(semestre europeo), nel quale ogni stato membro dell’unione europea allinea le rispettive

politiche economiche e di bilancio egli obbiettivi e alle norme convenuti a livello europeo, e un

secondo semestre (semestre nazionale), dove gli obbiettivi anticipati e concordati a livello

europeo vengono introdotti nella legge di bilancio: questa legge costituisce la base per la gestione

finanziaria dello stato, che si articola in due sezioni.

La prima sezione contiene scelte e previsioni di carattere macroeconomico sviluppate attraverso

disposizioni in materia di entrata e di spesa.

La seconda sezione, invece, contiene il bilancio vero e proprio, inteso in senso contabile e quindi

le previsioni di entrata e di spesa vengono espressi in termini di competenza e di cassa.

Il primo documento prodromico alla stesura della legge di bilancio è il documento di economia e

finanza che viene presentato dal governo entro il 10 aprile di ogni anno e poi approvato dalle

camere. Il DEF è suddiviso in 3 sezioni, in cui sono contenti: il programma di stabilità; analisi e

previsioni concernenti la spesa pubblica; il programma nazionale di riforma. Una volta approvati il

DEF, il programma di stabilità e il PNR sono trasmessi al consiglio dell’unione europea e alla

commissione europea. Entro il 27 settembre il governo presenta alle camere la nota di

aggiornamento del DEF, che è redata tenendo conto di eventuali necessità emerse dall’unione

europea. In seguito, entro il 15 ottobre il governo presenta contemporaneamente alle camere e a

livello europeo il documento programmatico di bilancio per l’anno successivo, sulla cui base,

entro il 20 ottobre viene presentato dal governo in parlamento il disegno di legge di bilancio.

Entro il 30 novembre, mentre in parlamento si discute sul disegno di legge di bilancio, la

commissione europea adotta un parere sul documento programmatico di bilancio. Le camere

adottano entro la fine dell’anno la legge di bilancio. Inf

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A.A. 2018-2019
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher peppe.mate di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni Di Diritto Pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Groppi Tania.