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La comunicazione è rivolta a determinati soggetti,la stampa è rivolta in modo generale ,
nell’articolo 15 è contemplata solo il caso in cui la limitazione può avvenire dall’autorità
giudiziaria con garanzie stabilite dalla legge e non deroghe o casi particolari in ci avvengono
dalla pubblica sicurezza.(riserva di legge e di giurisdizione). Il sequestro ed intercettazioni
fanno capo all’autorità giudiziaria.
Libertà di riunione articolo 17:
I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente senza armi. Per le riunioni in luogo aperto
al pubblico non è richiesto preavviso. Per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato il
preavviso alle autorità che possono vietarle per motivi di sicurezza ed incolumità.
In sintesi: tutte le riunioni devono essere pacifiche e disarmate. Per le riunioni in luogo
pubblico è richiesto il preavviso di 3 giorni al questore. I luoghi aperto al pubblico possono
essere teatri,stadi in cui i titolari possono richiedere il prezzo dell’entrata; luogo pubblico
invece sono piazze,strade e il preavviso è necessario in quanto possono imbattersi tutti i
passanti perciò il preavviso è necessario per motivi di sicurezza ed incolumità.
Gli ordinamenti regionali e locali
Il modello alle origini fu quello napoleonico in cui il potere era accentrato concentrato a
Parigi ed uniforme in quanto tutte le autorità locali avevano medesimo assetto. Per il
suffragio universale e decentramento amministrativo bisognava attendere tempi migliori. Si
svilupparono i prefetti cioè rappresentanti nelle province del governo nazionale che
controllavano amministrazioni locali,garantivano ordine e preparavano e garantivano le
elezioni politiche. Con il fascismo l’accentramento statalista era il culmine infatti i sindaci
elettivi furono aboliti e vennero sostituiti da podestà. L’unico indirizzo politico unificante era
quello dello stato. Gli enti locali esistenti erano autarchici cioè si dovevano
preoccupare degli interessi della comunità all’interno dell’unico indirizzo politico dettato
dallo stato.
Alla costituente furono previste le regioni (Ruini aveva già un idea) con potestà legislativa. Il
modello di forma di stato era regionale. Tra gli anni 1946-48-63 vennero varate gli statuti
speciali in Sicilia,Friuli,Trentino,Val’daosta, Sardegna.
1 20 ENNIO DI VITA REPUBBLICANA fase di congelamento
Le forze alla costituente che avevano lottato a favore degli enti locali e quello che erano
contro cambiano radicalmente idee e mostrano un atteggiamento opposto. Sx accettano gli
enti autonomi la dc il contrario. Questi anni sono caratterizzati dall’ostruzionismo
parlamentare di maggioranza. Le nuove garanzie costituzionali sono controbattute da queste
resistenze. Le leggi attuative di questi enti autonomi sono ritardate perché anti maggioritarie.
Il titolo v originario era diviso in 2 parti: a) rimandava alla disciplina dei comuni e province
alla legge ordinaria perciò era meno garantista b) regioni avevano potestà legislativa ma
dentro certi confini.
La preminenza rimaneva quella statale infatti: la potestà legislativa era solo concorrente
sempre nel rispetto dei principii dello stato;interesse nazionale e interesse delle altre
regioni,per le altre materie non indicate ha potestà lo stato,previsto controllo preventivo su
ogni legge regionale con possibilità del governo di promuovere la questione di legittimità
costituzionale davanti alla corte o una questione di merito davanti alle camere. Sono enti
autonomi nei minimi termini. Avevano funzioni amministrative le regioni, e potevano
esercitarle delegandole a comuni/province o avvalendosi di uffici,avevano autonomia
finanziaria nei limiti stabiliti dallo stato,fu riconosciuta una autonomia statutaria cioè
organizzazione interna,consiglio regionale poteva essere sciolto con decreto del presidente
della repubblica.
Nel 1970 fase di disgelo
Ci fu l’avvento delle regioni a statuto ordinario quindi si ha la vittoria filo-regionalistica. Ma
si ripresentarono maggioranze con atteggiamenti centralistici e statalistici. Il legislatore
statale non si limitava a dettare pirncipii fondamentali ma anche norme di dettaglio che
dovevano essere di competenza delle regioni. Il consiglio regionale ,Giunta e pres.giunta
erano assimilabili alla forma di governo parlamentare con prevalenza dell assemblea
legislativa. Presidente della giunta ed assessori erano eletti dal consiglio regionale. Questo va
avanti fino al 1990.
1990
IL presidente della giunta può revocare o nominare assessori e vige il principio simul stabunt
vel simul cadent cioè se cade Presidente della giunta cade il consiglio regionale. La mozione
di sfiducia deve essere votata a maggioranza assoluta ed ha come destinatario il solo
presidente della giunta. (regime transitorio in attesa che le regioni emanassero statuti).
Qualora uni stato regionale avesse optato per una forma di governo con elezione diretta del
pres.giunta sarebbe stato soggetto alla legge del simul stabunt vel simul cadent. Nel 1999 la
nuova disciplina introdusse 2 novità: nuova disciplina statutaria delle regioni a statuto
ordinario. Da un lato si elimina l’approvazione degli statuti con legge statale e va verso una
legge regionale con procedimento aggravato con doppia deliberazione a magg.assoluta ad
almeno distanza di 2 mesi. La seconda novità è la possibilità del governo di impugnare entro
30 giorni alla corte costituzionale la questione di legittimità. E’ possibile indire un
referendum confermativo a livello regionale. (potenziamento autonomia statutaria). La
legislazione precedente prevedeva un contenuto degli statuti modesto ora fanno riferimento
alla forma di governo,organizzazione e funzionamento.
Riforma del titolo V nel 2001
Introduce la novità del criterio di riparto tra potestà. Indica le materie di potestà esclusiva
dello stato,le materie concorrenti e il residuale e regionale. Esempio in questo ambito
possono essere gli stati federali in cui gli stati si uniscono sovrani varano una costituzione e
devolvono una parte di poteri al nuovo ente. Su tutte le materie non indicate in modo
tassativo dalla legge sono di competenza degli stati federati.
Analisi articoli costituzione
Art 114: la repubblica è costituita da comuni,province,città metropolitane,regioni e stato.
Tutti tranne lo stato sono enti autonomi con propri statuti,poteri,funzioni secondo principii
stabiliti dalla costituzione.
Art 116 le regioni a statuto speciale hanno forme particolari di autonomia. Trento e Bolzano
sono province autonome. Per le regioni a statuto ordinario possono differenziarsi da tutte le
altre regioni con medesimo statuto in tutte le materie concorrenti e organizzazione giustizia di
pace,istruzione,ambiente con legge dello stato su iniziativa regionale sentiti gli enti locali. La
legge deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti della camera con intesa
stato-regione.
Art 117:stato e regioni hanno potestà legislativa nei limiti della costituzione a obblighi
internazionali. Lo stato ha potestà esclusiva nelle seguenti materie: immigrazione,politica
estera,difesa e forze armate,sicurezza,organi dello stato,previdenza
sociale,dogane,ambiente,istruzione,ordinamento civile penale,amministrazione
giustizia,moneta. Le materie con potestà concorrente sono:tecnologia,sostegno
innovazione,tutela salute,alimentazione,protezione
civile,trasporto,navigazione,valorizzazione beni culturali,casse di risparmio,enti di credito. Le
leggi regionali rimuovono ostacoli al raggiungimento della parità tra uomo e donna. Le legge
regionale ratifica le intese tra regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni. Nelle
materie di sua competenza la regione può stipulare accordi,intese con altri stati o enti
territorial
I criteri per ordinare le fonti del diritto
Ordinare le norme giuridiche coinvolge il principio della coerenza per cui non possono essere
più norme che disciplinano il medesimo comportamento,pertanto possiamo ricorrere a 4
criteri di risoluzione:
Criterio gerarchico
Risolve i conflitti tra norme aventi posizione diversa nella scala gerarchica (la scala di
riferimento è simile a quella di Kelsen. Qualora una fattispecie sia disciplinata da una norma
sottordinata e una sovraordinata prevale quella a livello superiore. Esempi in contrasto tra una
norma costituzionale e una legge ordinaria prevale quella costituzionale. Il 3 livello ovvero
potestà regolamentare è dislocata in due sottolivelli: regolamenti governativi e regolamenti
ministeriali. I regolamenti governativi sono deliberati dal Consiglio dei ministri,vengono
emanati con decreto del capo dello stato,sentito parere del consiglio di stato. I regolamenti
ministeriali sono deliberate da uno o più ministri,sentito parere Consiglio di stato, con decreto
del ministro che lo ha adottato. In caso di contrasto da queste 2 norme prevale il regolamento
governativo.
La norma sotto ordinata è invalida e perciò deve essere annullata. I contrasti tra una legge e
costituzione interviene la corte costituzionale,in caso di contrasto tra legge e regolamento
interviene il giudice amministrativo. L’annullamento ha efficacia retroattiva cioè elimina gli
effetti ex nunc ed ex tunc cioè passato futuro ad eccezione dei rapporti già esauriti.
Criterio cronologico
Viene applicato per quanto concerne i contrasti tra fonti (norme) dello stesso livello
gerarchico. In questi tipi di contrasto prevalgono le la norma emanata più recentemente. La
norma del passato deve essere abrogata,ma gli effetti prodotti nel passato ormai rimangono in
essere,la fattispecie verrà disciplinata dalla nuova norma dal momento dell’entrata in vigore.
Perciò non hanno efficacia retroattiva che è però derogabile con il criterio cronologico in
quanto la legge retroattiva è prevista a livello legislativo. La retroattività opera solo per i
rapporti pendenti e non per quelli esauriti. Il limite alla retroattività è stato posto per garantire
i diritti quesiti in quanto qui entra il gioco il principio della certezza in quanto un soggetto
deve essere in grado prima del suo comportamento,le conseguenze a cui va incontro. Il
divieto di retroattività in materia penale secondo Articolo 25 in cui viene affermato che
nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del
reato commesso. Deroghe sono nel caso in cui una legge preveda sanzioni più lievi o
favorevoli (favor rei) a meno che la sentenza non sia passata in giudizio. L’abrogazione della
norma antecedente può essere: Espressa cioè se nella nuova disposizione contiene
esplicitamente l’indicazione delle disposizioni abrogate. Abrogazione dell’incompatibilità in