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Estratto del documento

La comunicazione è rivolta a determinati soggetti,la stampa è rivolta in modo generale ,

nell’articolo 15 è contemplata solo il caso in cui la limitazione può avvenire dall’autorità

giudiziaria con garanzie stabilite dalla legge e non deroghe o casi particolari in ci avvengono

dalla pubblica sicurezza.(riserva di legge e di giurisdizione). Il sequestro ed intercettazioni

fanno capo all’autorità giudiziaria.

Libertà di riunione articolo 17:

I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente senza armi. Per le riunioni in luogo aperto

al pubblico non è richiesto preavviso. Per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato il

preavviso alle autorità che possono vietarle per motivi di sicurezza ed incolumità.

In sintesi: tutte le riunioni devono essere pacifiche e disarmate. Per le riunioni in luogo

pubblico è richiesto il preavviso di 3 giorni al questore. I luoghi aperto al pubblico possono

essere teatri,stadi in cui i titolari possono richiedere il prezzo dell’entrata; luogo pubblico

invece sono piazze,strade e il preavviso è necessario in quanto possono imbattersi tutti i

passanti perciò il preavviso è necessario per motivi di sicurezza ed incolumità.

Gli ordinamenti regionali e locali

Il modello alle origini fu quello napoleonico in cui il potere era accentrato concentrato a

Parigi ed uniforme in quanto tutte le autorità locali avevano medesimo assetto. Per il

suffragio universale e decentramento amministrativo bisognava attendere tempi migliori. Si

svilupparono i prefetti cioè rappresentanti nelle province del governo nazionale che

controllavano amministrazioni locali,garantivano ordine e preparavano e garantivano le

elezioni politiche. Con il fascismo l’accentramento statalista era il culmine infatti i sindaci

elettivi furono aboliti e vennero sostituiti da podestà. L’unico indirizzo politico unificante era

quello dello stato. Gli enti locali esistenti erano autarchici cioè si dovevano

preoccupare degli interessi della comunità all’interno dell’unico indirizzo politico dettato

dallo stato.

Alla costituente furono previste le regioni (Ruini aveva già un idea) con potestà legislativa. Il

modello di forma di stato era regionale. Tra gli anni 1946-48-63 vennero varate gli statuti

speciali in Sicilia,Friuli,Trentino,Val’daosta, Sardegna.

1 20 ENNIO DI VITA REPUBBLICANA fase di congelamento

Le forze alla costituente che avevano lottato a favore degli enti locali e quello che erano

contro cambiano radicalmente idee e mostrano un atteggiamento opposto. Sx accettano gli

enti autonomi la dc il contrario. Questi anni sono caratterizzati dall’ostruzionismo

parlamentare di maggioranza. Le nuove garanzie costituzionali sono controbattute da queste

resistenze. Le leggi attuative di questi enti autonomi sono ritardate perché anti maggioritarie.

Il titolo v originario era diviso in 2 parti: a) rimandava alla disciplina dei comuni e province

alla legge ordinaria perciò era meno garantista b) regioni avevano potestà legislativa ma

dentro certi confini.

La preminenza rimaneva quella statale infatti: la potestà legislativa era solo concorrente

sempre nel rispetto dei principii dello stato;interesse nazionale e interesse delle altre

regioni,per le altre materie non indicate ha potestà lo stato,previsto controllo preventivo su

ogni legge regionale con possibilità del governo di promuovere la questione di legittimità

costituzionale davanti alla corte o una questione di merito davanti alle camere. Sono enti

autonomi nei minimi termini. Avevano funzioni amministrative le regioni, e potevano

esercitarle delegandole a comuni/province o avvalendosi di uffici,avevano autonomia

finanziaria nei limiti stabiliti dallo stato,fu riconosciuta una autonomia statutaria cioè

organizzazione interna,consiglio regionale poteva essere sciolto con decreto del presidente

della repubblica.

Nel 1970 fase di disgelo

Ci fu l’avvento delle regioni a statuto ordinario quindi si ha la vittoria filo-regionalistica. Ma

si ripresentarono maggioranze con atteggiamenti centralistici e statalistici. Il legislatore

statale non si limitava a dettare pirncipii fondamentali ma anche norme di dettaglio che

dovevano essere di competenza delle regioni. Il consiglio regionale ,Giunta e pres.giunta

erano assimilabili alla forma di governo parlamentare con prevalenza dell assemblea

legislativa. Presidente della giunta ed assessori erano eletti dal consiglio regionale. Questo va

avanti fino al 1990.

1990

IL presidente della giunta può revocare o nominare assessori e vige il principio simul stabunt

vel simul cadent cioè se cade Presidente della giunta cade il consiglio regionale. La mozione

di sfiducia deve essere votata a maggioranza assoluta ed ha come destinatario il solo

presidente della giunta. (regime transitorio in attesa che le regioni emanassero statuti).

Qualora uni stato regionale avesse optato per una forma di governo con elezione diretta del

pres.giunta sarebbe stato soggetto alla legge del simul stabunt vel simul cadent. Nel 1999 la

nuova disciplina introdusse 2 novità: nuova disciplina statutaria delle regioni a statuto

ordinario. Da un lato si elimina l’approvazione degli statuti con legge statale e va verso una

legge regionale con procedimento aggravato con doppia deliberazione a magg.assoluta ad

almeno distanza di 2 mesi. La seconda novità è la possibilità del governo di impugnare entro

30 giorni alla corte costituzionale la questione di legittimità. E’ possibile indire un

referendum confermativo a livello regionale. (potenziamento autonomia statutaria). La

legislazione precedente prevedeva un contenuto degli statuti modesto ora fanno riferimento

alla forma di governo,organizzazione e funzionamento.

Riforma del titolo V nel 2001

Introduce la novità del criterio di riparto tra potestà. Indica le materie di potestà esclusiva

dello stato,le materie concorrenti e il residuale e regionale. Esempio in questo ambito

possono essere gli stati federali in cui gli stati si uniscono sovrani varano una costituzione e

devolvono una parte di poteri al nuovo ente. Su tutte le materie non indicate in modo

tassativo dalla legge sono di competenza degli stati federati.

Analisi articoli costituzione

Art 114: la repubblica è costituita da comuni,province,città metropolitane,regioni e stato.

Tutti tranne lo stato sono enti autonomi con propri statuti,poteri,funzioni secondo principii

stabiliti dalla costituzione.

Art 116 le regioni a statuto speciale hanno forme particolari di autonomia. Trento e Bolzano

sono province autonome. Per le regioni a statuto ordinario possono differenziarsi da tutte le

altre regioni con medesimo statuto in tutte le materie concorrenti e organizzazione giustizia di

pace,istruzione,ambiente con legge dello stato su iniziativa regionale sentiti gli enti locali. La

legge deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti della camera con intesa

stato-regione.

Art 117:stato e regioni hanno potestà legislativa nei limiti della costituzione a obblighi

internazionali. Lo stato ha potestà esclusiva nelle seguenti materie: immigrazione,politica

estera,difesa e forze armate,sicurezza,organi dello stato,previdenza

sociale,dogane,ambiente,istruzione,ordinamento civile penale,amministrazione

giustizia,moneta. Le materie con potestà concorrente sono:tecnologia,sostegno

innovazione,tutela salute,alimentazione,protezione

civile,trasporto,navigazione,valorizzazione beni culturali,casse di risparmio,enti di credito. Le

leggi regionali rimuovono ostacoli al raggiungimento della parità tra uomo e donna. Le legge

regionale ratifica le intese tra regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni. Nelle

materie di sua competenza la regione può stipulare accordi,intese con altri stati o enti

territorial

I criteri per ordinare le fonti del diritto

Ordinare le norme giuridiche coinvolge il principio della coerenza per cui non possono essere

più norme che disciplinano il medesimo comportamento,pertanto possiamo ricorrere a 4

criteri di risoluzione:

Criterio gerarchico

Risolve i conflitti tra norme aventi posizione diversa nella scala gerarchica (la scala di

riferimento è simile a quella di Kelsen. Qualora una fattispecie sia disciplinata da una norma

sottordinata e una sovraordinata prevale quella a livello superiore. Esempi in contrasto tra una

norma costituzionale e una legge ordinaria prevale quella costituzionale. Il 3 livello ovvero

potestà regolamentare è dislocata in due sottolivelli: regolamenti governativi e regolamenti

ministeriali. I regolamenti governativi sono deliberati dal Consiglio dei ministri,vengono

emanati con decreto del capo dello stato,sentito parere del consiglio di stato. I regolamenti

ministeriali sono deliberate da uno o più ministri,sentito parere Consiglio di stato, con decreto

del ministro che lo ha adottato. In caso di contrasto da queste 2 norme prevale il regolamento

governativo.

La norma sotto ordinata è invalida e perciò deve essere annullata. I contrasti tra una legge e

costituzione interviene la corte costituzionale,in caso di contrasto tra legge e regolamento

interviene il giudice amministrativo. L’annullamento ha efficacia retroattiva cioè elimina gli

effetti ex nunc ed ex tunc cioè passato futuro ad eccezione dei rapporti già esauriti.

Criterio cronologico

Viene applicato per quanto concerne i contrasti tra fonti (norme) dello stesso livello

gerarchico. In questi tipi di contrasto prevalgono le la norma emanata più recentemente. La

norma del passato deve essere abrogata,ma gli effetti prodotti nel passato ormai rimangono in

essere,la fattispecie verrà disciplinata dalla nuova norma dal momento dell’entrata in vigore.

Perciò non hanno efficacia retroattiva che è però derogabile con il criterio cronologico in

quanto la legge retroattiva è prevista a livello legislativo. La retroattività opera solo per i

rapporti pendenti e non per quelli esauriti. Il limite alla retroattività è stato posto per garantire

i diritti quesiti in quanto qui entra il gioco il principio della certezza in quanto un soggetto

deve essere in grado prima del suo comportamento,le conseguenze a cui va incontro. Il

divieto di retroattività in materia penale secondo Articolo 25 in cui viene affermato che

nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del

reato commesso. Deroghe sono nel caso in cui una legge preveda sanzioni più lievi o

favorevoli (favor rei) a meno che la sentenza non sia passata in giudizio. L’abrogazione della

norma antecedente può essere: Espressa cioè se nella nuova disposizione contiene

esplicitamente l’indicazione delle disposizioni abrogate. Abrogazione dell’incompatibilità in

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A.A. 2014-2015
55 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ingrao di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Puccini Giusto.