ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E FORENSE
09/03/2020
INTRODUZIONE DEL CORSO
Questo corso è un insegnamento che tocca vari settori disciplinari: innanzitutto il
diritto costituzionale (la nostra costituzione dedica 13 articoli a tale materia) e le
materie processuali (procedura civile e penale). In questa cornice il diritto processuale
penale svolge un ruolo molto importante per i riflessi che gli assetti istituzionali della
giurisdizione riverberano sul processo, luogo in cui si manifesta la potestà punitiva e
coercitiva dello stato.
Si tratta anche di un corso, per certi versi, altalenante nel suo andamento perché da
un lato vi sono delle parti estremamente tecniche a cui si sommano degli argomenti di
ampio respiro culturale, filosofico e politico.
diritto tabellare
Ad esempio, il è quello in base al quale si va a definire quale
sia il giudice, persona fisica, competente a celebrare una determinata causa.
Sotto il profilo culturale possiamo invece far riferimento a grandi temi: il giudice
naturale precostituito per legge risalente come istituto alla rivoluzione francese,
gli assetti del PM (quindi l’obbligatorietà e la discrezionalità dell’azione penale),
il ruolo e i compiti del difensore, la partecipazione de popolo all’amministrazione
della giustizia ecc…
In un’ottica ancora più ampia entrano in gioco anche il modo di ricostruire la
verità processuale, contradditorio e giurisdizioni, imparzialità del giudice,
motivazione delle sentenze, divisione dei poteri risalente alla rivoluzione
francese ecc…
OGGETTO DEL CORSO
L’oggetto di questo corso è studiare i principi e le regole che le fonti sovranazionali, la
costituzione, la legge e la giurisprudenza, specie quella costituzionale, hanno
delineato in tema di organizzazione dell’ordine giudiziario e di funzione giurisdizionale.
Per quanto riguarda l’ordinamento forense si parla invece di organizzazione, funzione
e struttura della difesa.
Questo corso vuole quindi cogliere e descrivere un insieme di principi e regole relative
sia alla magistratura intesa come potere per impiegare l’espressione del legislatore
costituente, sia alla giurisdizione intesa come funzione.
In questa cornice si affianca lo studio degli assetti dell’ordine forense. Non va infatti
Il processo è actus,
dimenticato che la difesa è un complemento alla giurisdizione.
trium, personarum secondo il cd. schema triadico.
Va rimarcato che tanto l’ordinamento giudiziario quanto quello forense hanno visto in
anni più o meno recenti tante modifiche e proposte di modifiche.
Sullo sfondo è sempre più forte la presenza dell’UE, specie per quanto concerne i
profili di indipendenza del giudizio. Ci riferiamo alla situazione che si sta verificando in
questo momento in Polonia.
INTRODUZIONE
1
In base alla teoria classica dello stato maturata a seguito della rivoluzione francese,
l’indipendenza del giudice e la sua soggezione soltanto alla legge costituiscono due
qualità essenziali ed indissolubili della giurisdizione. La garanzia dell’indipendenza
serve a proteggere il giudice, ossia l’organo cui spetta il compito di risolvere le
controversie secondo il diritto da ogni ordine e direttiva di tipo politico. Tale garanzia
ha senso proprio perché il giudice è soggetto soltanto alla legge.
La legge è composta da norme generali ed astratte e contiene in sé la decisione
politica complessiva che il giudice deve attuare nei casi sottoposti al suo giudizio. In
tal senso l’indipendenza del giudice ha un significato opposto a quella del
parlamentare. Il parlamentare è indipendente perché deve svolgere la propria attività
politica senza condizionamenti. Viceversa, l’indipendenza del giudice serve ad evitare
una discrezionalità politica dello stesso e ad evitare ogni sconfinamento da quanto è
stabilito per legge.
Perché questo funzioni è necessario un duplice presupposto. In primo luogo, la legge
GENERALE
deve essere . Significa che essa deve valere per tutti i consociati e deve
ASTRATTEZZA
essere rivolta ad una pluralità indistinta di persone. Con della legge
facciamo invece riferimento al fatto che la legge deve essere in grado di regolare in
maniera stabile i comportamenti futuri dei consociati.
Tutto questo ha un duplice presupposto. I comandi devono essere chiari, completi e
facilmente intellegibili. Si presuppone poi che il giudice, nel giudicare, compia
un’operazione meccanica di trasformazione del precetto generale ed astratto nella
regola da applicare al caso concreto. Questa è l’idea che deriva dalla rivoluzione
giudice bocca della legge
francese, in particolare da Montesquieu, del .
L’idea del giudice come bocca della legge esprime una posizione irrealistica così come
è stato assodato ampiamente dalla cultura giuridica contemporanea.
OBIEZIONI ALL’IDEA DEL GIUDICE BOCCA
Analizziamo adesso le
DELLA LEGGE .
La prima questione si pone sotto il profilo della tenuta epistemologica di questo
assunto. Gli studi epistemologici e, più in generale, l cultura filosofica-scientifica
contemporanea, sono giunti a riconoscere che il risultato di qualunque indagine
fattuale dipende dal contesto in cui quest’ultima si svolge, dalla metodologia seguita e
dalla finalità che l’indagatore/investigante si prefissa.
In questo senso, il problema dell’obiettività della scienza non si risolve attraverso il
conseguimento di una presupposta conoscenza assoluta ed incontrovertibile ma
piuttosto occorre chiarire quali sono le ipotesi di lavoro costituenti il motore della
ricerca, quali postulati impliciti nella conduzione di un’indagine e qual è l’incidenza
degli strumenti impiegati sugli scopi da raggiungere.
In tal senso, l’idea che esista una verità oggettiva e assoluta è stata messa in
discussione dalle stesse scienze dure.
Il metodo scientifico è consapevole che il suo intervento modifica e trasforma il
suo oggetto. Detto in altri termini, il metodo non si può separare dal suo
oggetto.
Per altri versi, con riguardo alle verità di ragione inerenti alle proposizioni logico-
matematiche, si può considerare la prova di Godel in base alla quale è stata
dimostrata l’esistenza nell’ambito dell’aritmetica di proposizioni indecidibili.
Significa che queste proposizioni non possono essere formalmente dedotte da
alcun insieme di assiomi mediante un insieme chiuso di regole di inferenza,
nonostante possono anche essere vere. Si potrebbe dire che l’orizzonte di
2 proposizioni vere è più largo di quello di quello di proposizioni dimostrabili (di
teoremi).
Tutto ciò significa che il giudice, nell’esercizio delle sue funzioni, non si rivolge nella
sua inchiesta ad una pura datità assolta esterna allo stesso. Anche il materiale fattuale
utilizzato dal giudice per la decisione non è la conseguenza di una passiva recezione
delle emergenze probatorie da parte sua.
Inoltre, il ragionamento giudiziario non può essere ricondotto ad una struttura
esclusivamente logico-deduttiva. Occorre invece riconoscere che il ragionamento del
giudice è intessuto di elementi di volta in volta definibili secondo una o più forme
logiche, oppure secondo schemi di qualificazione quasi logici o puramente topici,
valutativi o retorici.
DIALOGO FRA LE CORTI
Una seconda obiezione è data dal dialogo fra le corti.
L’idea di Montesquieu funzionerebbe nella misura in cui i comandi espressi nelle
norme fossero chiari, completi e facilmente intellegibili. Oggi però il quadro è
dialogo fra le corti
notevolmente complicato da quello che viene definito . Questo
dialogo riguarda l’espansione dell’ordinamento, o meglio, la fusione dell’ordinamento
nazionale con gli ordinamenti sovranazionali. Oggi, in una singola vicenda, abbiamo
tanti ordinamenti che si sovrappongo, completano ed intersecano. Ci riferiamo infatti
alla corte costituzionale, al diritto dell’Unione Europea con la corte di Lussemburgo e,
non da ultimo, il diritto che emerge dalla corte di Strasburgo, ossi la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo.
Dobbiamo quindi essere consapevoli della pluralità di fonti che possono porsi a
garanzia del nostro assistito.
Es: sono un difensore d’ufficio e vengo chiamato in udienza per la convalida
dell’arresto di uno straniero a cui consegue il giudizio in direttissima. Qui la
vicenda dello straniero può essere letta in tanti modi. L’ordinamento nazionale
non riconosce dei termini di difesa. Secondo la giurisprudenza della CEDU
invece, in certe condizioni, il giudice è tenuto a rinviare un’udienza anche
quando la difesa dell’assistito è insufficiente. Questo implica da parte
dell’avvocato e del giudice una conoscenza della giurisprudenza della CEDU.
Oppure, si può verificare che l’ordinanza cautelare o i provvedimenti processuali
non vengono tradotti all’imputato. Di conseguenza questo diventa un problema
di interpretazione della normativa nazionale rispetto, ad esempio, alle direttive
o ai principi dell’UE in materia di assistenza linguistica delle persone sottoposte
a procedimento penale.
Abbiamo quindi a che fare con un quadro molto complesso e fluido dove ci si muove
tutela multilivello dei diritti fondamentali
tra fonti eterogenee. Si parla infatti di .
Questo a discapito della chiarezza e dell’omogeneità che dovrebbe contraddistinguere
la legge.
OSCURITÀ DEL TESTO LEGISLATIVO
3
Vediamo adesso una terza critica all’idea del giudice come bocca della legge e all’idea
che sta alla base della concezione tradizionale dello stato.
La necessità di tenere conto di uno sviluppo complesso e disordinato della società e le
diverse dinamiche storiche e istituzionali hanno fatto sì che il legislatore abbia
abdicato al compito che la teoria liberale classica gli ha attribuito, ossia fornire una
legislazione chiara e completa da applicare in maniera meccanica alle fattispecie
concrete.
Quest’ultima idea è un mito, un dogma. L’oscurità del linguaggio legislativo oggi fa da
padrone e nelle pieghe del linguaggio è sempre più importante l’intervento del giudice
che è chiamato ad interpretare e leggere la regola.
Così, fra i tanti significati possibili e lessicalmente tollerabili, il giudice è chiamato a
funzione
fissare lui la regola. Da bocca della legge il giudice viene a svolgere una che
ordinamentale
si potrebbe dire . Vuol dire quindi che di fronte ad un legislatore
parziale, contradditorio, confuso e molto spesso inattivo, il giudice si sente chiamato a
svolgere un compito di supplenza per rimette ordine.
Anche negli ordinamenti di civil law, come il nostro, il diritto giurisprudenza crea diritto
accanto agli organi legislativi. Questo fenomeno segna un avvicinamento dei nostri
sistemi giuridici ai paesi di common law, dove le legal rules trovano un fondamento
non nelle leggi ma nelle sentenze dei giudici con lo stare decisis.
Questo lo possiamo affermare solo a livello descritto. I due grandi sistemi, quello di civl
law e di common law, si stanno avvicinando ma non sono senz’altro sovrapposti.
Il problema della creazione del diritto da parte dei giudici sta vivendo una fase molto
critica. Stiamo assistendo a concezioni paternalistiche dei processi di creazione delle
norme con una conseguente espansione del potere giudiziale.
Quindi, se le norme sono oscure e se il legislatore non va a regolamentare dei
settori sensibili è inevitabile che la giurisprudenza si insinui nei varchi lasciati
scoperti, espandendosi e andando ad offrire delle soluzioni a problemi
complessi ma che non sono espressioni di scelte di tipo politico.
Oggi il fenomeno è particolarmente serio. Sono anni che la politica non è in grado di
arginare certe forme di criminalità. Qui si sono verificati dei veri e propri fenomeni di
supplenza del potere giudiziario per la crisi di legalità del sistema. Pensiamo agli anni
di tangentopoli (anni ’90 del secolo scorso).
SOCIETÀ DEL RISCHIO.
Infine, un’ultima critica è data dalla Questa società ha
comportato un aumento dell’intervento della legislatura in settori delicati come quello
della criminalità ambientale, della sicurezza sul luogo di lavoro ecc…
In questo contesto il compito del diritto è non essere semplicemente testimone di
quanto accade ma ribadire che la legge ha in sé una sua virtù, la legge è il frutto di un
processo di formazione trasparente e pubblico all’interno di un’assemblea
rappresentativa che si offre al giudizio e alle valutazioni dell’opinione pubblica.
Ma se oggi è impossibile un ritorno alla concezione classica dello stato di stampo
liberale e dall’altro vi è una indubbia maggiore centralità del giudice all’interno della
società, come si trova un punto di equilibrio?
riflessione sulla formazione dei magistrati e
In primo luogo serve una
sull’accesso alla magistratura . Vedremo poi che le riforme che si sono
intervallate in questi anni sono del tutto insoddisfacenti a soddisfare lo tale
scopo.
4 delimitare i confini della discrezionalità
In secondo luogo serve
giurisdizionale in maniera più marcata.
Riprendiamo il problema dello sviluppo tecnologico di nuovi diritti. Sappiamo
che il processo penale vive tantissime questioni legate allo sviluppo delle nuove
tecnologie (es: perquisizione nel pc, videoregistrazione dei nostri
comportamenti all’interno dell’università, intercettazioni telefoniche ecc…). Si
tratta di forme di ricerca di elementi di prova che possono essere acquisite al
processo e possono portare informazioni utili oppure vanno escluse dal
processo?
Oggi alcune cose sono state disciplinate, pensiamo al sequestro della
corrispondenza elettronica. Altre volte invece è difficile stabilire se i dati
acquisiti sulla base di mezzi di ricerca della prova non previsti dalla legge sono
utilizzabili nel processo. Eppure, se andiamo a consultare le banche dati
troviamo tantissime sentenze che salvano l’uso di dati reperiti attraverso
meccanismi che non sono previsti dalla legge.
È possibile quindi che in assenza di una previsione normativa un giudice possa
utilizzare elementi acquisiti in assenza della previsione legale? Ecco che questo
è un esempio dove la discrezionalità del giudice nel tentativo di adeguarsi alla
complessità dell’odierna società ci ridà una risposta.
alla crescita del potere discrezionale del giudice deve
In terzo luogo,
seguire l’attenzione sempre più forte alle qualità costituzionali
essenziali alla funzione giurisdizionale e a chi la esercita. È quindi
fondamentale che i giudici siano imparziali e indipendenti. È necessario il
rispetto delle regole del giusto processo (pubblica udienza, diritto di
difesa, motivazione delle sentenze e delle ordinanze cautelari ecc…).
responsabilità dei magistrati
Infine, dove vi è potere vi deve essere la .
giudici fuori ruolo
Un ultimo punto è il problema dei e che svolgono incarichi
extra-giudiziali. Un profilo di particolare delicatezza che cercheremo di
sviluppare è quello relativo all’accesso dei giudici e dei PM alle cariche politico-
elettive.
STORIA E FONTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Il nostro punto di avvio è la rivoluzione francese dove viene affermato per la prima
volta il principio della divisione dei poteri e in particolare della divisione del potere
giudiziario da quello esecutivo.
La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 è il primo
documento ufficiale che sancisce la divisione dei poteri, ponendo tale divisione come
un qualcosa di imprescindibile per un ordinamento costituzionale democratico.
Dal 1789 al 1795 in Francia si susseguono ben quattro costituzioni la cui peculiarità
consiste nel riconoscere, con differenze marginali, l’indipendenza della magistratura.
In seguito, attraverso Napoleone, i principi rivoluzionari francesi vengono disseminati
per tutta Europa, anche in Italia, attraverso vari provvedimenti normativi:
Il piano di costituzione presentato a Bologna;
La costituzione della Repubblica Cisalpina;
La costituzione romana adottata alla fine del ‘700;
Ecc…
In particolare, con la costituzione della Repubblica italiana e con la presa di potere di
Napoleone imperatore, le idee rivoluzionarie si affermano pienamente.
5
Tutte le costituzioni affermano il principio della separazione dei poteri, inderogabile e
imprescindibile per la realizzazione dello stato.
Queste garanzie, tuttavia, rimangono prevalentemente sulla carta. La magistratura
non può invadere le determinazioni del potere legislativo per non incorrere nel reato di
fellonia. Inoltre, la nomina, la carriera ed i procedimenti disciplinari a carico dei giudici
sono di competenza del potere esecutivo.
L’obiettivo è quello di impedire che i giudici si impadroniscano del potere legislativo ed
esecutivo ma non il contrario. Gran giudice
Il Ministro della giustizia nella costituzione del 1791 è chiamato .
Con il Congresso di Vienna e il ripristino delle varie monarchie la situazione rimane
analoga. Lo stesso si verifica anche dopo i moti rivoluzionari del 1848 nel cui contesto
nasce il cd. statuto albertino, adottato il 4 marzo del 1848. Questo statuto è per noi
importante perché rimane costituzione nel regno d’Itala, quantomeno fino al
mutamento dei nostri assetti costituzionali.
Lo statuto albertino, nonostante i suoi limiti, è comunque una carta costituzionale
molto importante nell’ottica dell’ordinamento giudiziario.
NORME RILEVANTI DELLO STATUTO
Vediamo ad
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti Ordinamento giudiziario e forense
-
Appunti delle lezioni di Ordinamento giudiziario e forense
-
Ordinamento giudiziario
-
Ordinamento giudiziario