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NON SATISFATTORI:
Novazione : contratto con il quale creditore e debitore si accordano per sostituire una
diversa obbligazione a quella originaria, che si estingue . Estinzione dell’obbligazione
originaria per via della creazione, in via di sostituzione, di un altro rapporto obbligatorio
diverso da quello precedente. Non si produce se non in presenza di una inequivoca
manifestazione di volontà in tal senso indirizzata → animus novandi
. La novazione trova
fonte in un contratto, la conclusione del quale determina l’estinzione dell’obbligazione novata
e la sostituzione di questa con un’altra obbligazione.
1. Soggettiva : sostituita da un’altra obbligazione che ha un diverso soggetto.
2. Oggettiva : sostituita da un’obbligazione che ha un titolo o un oggetto diverso. Art
1230 : parti stabiliscono in modo non equivoco la sostituzione dell’obbligazione con
un’altra.
Remissione : il creditore rinuncia al proprio credito. Art 1236 : dichiarazione unilaterale
( negozio unilaterale recettizio ) del creditore recante volontaria e gratuita rinuncia del
proprio credito, nella sua interezza . Non è necessaria accettazione, ma il debitore può
dichiarare di non volerne approfittare. Rifiuto del debitore vale a porre nel nulla ex tunc
l’effetto estintivo prodotto dalla comunicazione di rimessione l’atto di rimessione è
⇒
soggetto a condizione risolutiva rappresentata dall’eventuale rifiuto che il debitore abbia ad
opporre. Art 1237 : può risultare anche da un comportamento concludente .
Pactum de non petendo → accordo recante l’impegno del creditore di non agire in
➔
giudizio per la realizzazione della sua pretesa. A questo pactum non si connette
alcun effetto estintivo dell’obbligazione.
Art 1256 : impossibilità per causa sopravvenuta non imputabile al debitore : situazione
impeditiva dell’adempimento non prevedibile al momento del sorgere dell’obbligazione e non
superabile con uno sforzo diligente del debitore estinzione dell’obbligazione.
⇒
L’impossibilità estingue l’obbligazione se è imputabile al debitore si crea un’altra
⇒
obbligazione si estingue con un successivo adempimento del risarcimento del danno
⇒
(opinione minoritaria). Impossibilità sopravvenuta → deve connettersi ad eventi che abbiano
a verificarsi in epoca successiva alla costituzione del rapporto obbligatorio . Art 1256 co.2 :
impossibilità temporanea . Art 1258 : impossibilità parziale → provoca l’estinzione
dell’obbligazione qualora la prestazione per sua natura o per il modo in cui le parti l’hanno
considerata sia indivisibile.
Impossibilità oggettiva : verificarsi di eventi estranei alla persona del debitore e non evitabili
nè prevedibili che precludano l’adempimento caso fortuito → estraneità al debitore ed alla
⇒
sua sfera di controllo della circostanza che lo determina + forza maggiore → vis maior cui
resisti non potest = forza impossibile da dominare connessa a eventi naturali o umani +
factum principis → decisione imperativa dell’autorità che sia d’ostacolo all’adempimento.
Impossibilità soggettiva : circostanze e fattori inerenti alla sfera personale e patrimoniale
del debitore che impediscano a costui di adempiere . Determinante valutare il rapporto tra
l’evento impeditivo e lo sforzo cui il debitore è tenuto, giustificandosi al fine conferente il
ricorso alla regola sulla diligenza.
Circolazione delle obbligazioni
Modificazione del lato attivo dell’obbligazione.
N.B. Per la modificazione nel lato attivo, non è necessario il consenso del debitore.
Cessione dei crediti : art 1260 . Il credito si può cedere senza il consenso del debitore
tramite un contratto a titolo oneroso o a titolo gratuito ( bilaterale ) concluso tra il
creditore (cedente) ed un terzo (cessionario) . Il debitore è ceduto.
Contratto che si fonda su questo: factoring acquistano crediti di impresa per problemi di
⇒
gestione + procurarsi liquidità + rischio si può cedere il credito garantendo che questo
⇒
venga pagato o cedere il credito senza che il cedente si assuma il rischio. Art 1263 : il credito
è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori. Ha
effetto nei confronti del debitore ceduto quando la cessione gli è stata notificata o l’ha
accettata + se il cessionario prova che il debitore era a conoscenza dell’avvenuta cessione e
il debitore paga al cedente, il debitore non è liberato ( art 1264 ).
Art 1266 : la cessione del credito a titolo oneroso = pro soluto → il cedente deve garantire
solo l’esistenza del credito non risponde dell’eventuale insolvenza del debitore ceduto.
⇒
Art 1267 : la cessione diventa pro solvendo laddove il cedente abbia assunto garanzia della
solvenza del debitore se il debitore ceduto non adempie il cessionario può rivolgersi al
⇒
cedente .
Non ci sono previsioni normative esplicite per il regime delle eccezioni, tuttavia si
➔ pensa che dando luogo ad un acquisto a titolo derivativo il debitore ceduto possa
opporre al cessionario le eccezioni relative ad eventi risalenti ad epoca antecedente
la cessione + relative ai fatti sopravvenuti alla cessione ove questa non gli sia stata
notificata o non l’abbia accettata.
Delegazione attiva : ( accordo che si ritiene trilaterale ). Delegazione di credito →
delegatio credendi il creditore delegante assegna un nuovo creditore (delegatario) al
⇒
proprio debitore (delegato) .
Delegazione attiva di pagamento → delegatio accipiendi il creditore delegante avente
⇒
diritto all’adempimento di un’obbligazione già scaduta , ordina al proprio debitore (delegato)
di indirizzare la prestazione verso un nuovo creditore (delegatario). Di regola è cumulativa .
A differenza della cessione di credito non si configura nessun trasferimento della posizione
creditoria , ma l’estinzione di un diritto di credito vantato dal delegante (qualora sia
liberatoria) e la creazione di un diritto il cui titolare è il delegatario (non si può propriamente
dire che è una novazione soggettiva poichè l’art 1235 parla solo di sostituzione del debitore).
Pagamento con surrogazione : Art 1201 . Adempimento che comporta la soddisfazione
del creditore originario (≠ ipotesi precedenti) e dà luogo alla sostituzione di quest’ultimo
soggetto con altra persona .Determina senza che intervenga un fenomeno novativo la
sostituzione dell’originario creditore. Può operare anche per volontà del debitore che, per
onorare il suo debito, abbia preso in prestito una somma di denaro o altra cosa fungibile ( art
1202 ) o di diritto (
art 1203 ).
Modificazione lato passivo obbligazione: negozi di assunzione del debito altrui.
Delegazione : accordo trilaterale .
Rapporto di provvista (tra delegato e delegante) e
rapporto di valuta (rapporto tra delegante e delegatario) . Art 1269 co 1: può essere
delegazione di pagamento ma può succedere che il delegato invece che pagare subito si
assume l’obbligo di pagare al delegatario ciò che deve il delegante. Delegazione di debito
( delegatio promittendi
): il debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di assumere il
debito che ha nei confronti del creditore (delegatario). Schema che presuppone che il
delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario, con la funzione di far sì che
un unico pagamento estingua simultaneamente due rapporti.
liberatoria : il delegatario decide di liberare il delegante esige il debito dal delegato
➢ ⇒
= esempio di novazione soggettiva .
cumulativa : art 1268 : il delegatario mantiene due debitori alternativi per la stessa
➢
obbligazione ( salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo
) la
⇒
delegazione di debito è di norma cumulativa.
Art 1268 co.2 : se il creditore ha accettato la delegazione, questi non può rivolgersi al
debitore originario se prima non ha chiesto l’adempimento al nuovo debitore → beneficium
ordinis a favore del delegante .
Art 1269 : delegazione di pagamento ( delegatio solvendi
)
. Il delegante (debitore originario)
delega al delegato (nuovo debitore) di pagare un terzo soggetto (creditore) che è il
delegatario. Accordo bilaterale. Spesso il delegato ha un debito verso il delegante. Es:
assegno bancario. Il pagamento estingue due diverse obbligazioni: debito del delegante
verso il delegatario e debito del delegato verso il delegante. Se non fosse per l’ordine del
delegante la fattispecie potrebbe essere accostata all’adempimento del terzo. Schema con
funzione immediatamente solutoria dell’obbligazione.
Art 1271 : eccezioni opponibili dal delegato . Eccezione: controfatto che non annulla la
pretesa dell’altra parte, ma la neutralizza. Ci possono essere rapporti personali tra delegante
e delegatario ( rapporto di valuta ) e rapporti personali tra delegante e delegato ( rapporto di
provvista ). Comma 1 : Eccezioni che il delegato può opporre al delegatario: relative ai loro
rapporti (es: se il delegatario è debitore del delegato). Comma 2 : il delegato non può opporre
al delegatario le eccezioni relative al contratto con il delegante (salvo che le parti non
abbiano diversamente pattuito) + no eccezioni relative al rapporto tra delegante e
delegatario a meno che non sia stato fatto espresso riferimento. Se ci sono eccezioni
relative al rapporto tra delegato e delegante, queste non possono essere opposte a meno
che l’accordo tra delegatario e delegante non sia valido il pagamento ha una causa finchè
⇒
soddisfa un credito buono altrimenti sovra genera una restituzione e non avrebbe senso .
Espromissione : art 1272 : accordo bilaterale tra creditore e un terzo → l’espromittente
(terzo) di sua iniziativa (= senza delega del debitore originario ) assume il debito
dell’espromesso (debitore originario