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NON SATISFATTORI:

Novazione​ : contratto con il quale creditore e debitore si accordano per sostituire una

diversa obbligazione a quella originaria, che si estingue​ . Estinzione dell’obbligazione

originaria per via della creazione, in via di sostituzione, di un altro rapporto obbligatorio

diverso da quello precedente. Non si produce se non in presenza di una inequivoca

manifestazione di volontà in tal senso indirizzata → animus novandi

. La novazione trova

fonte in un contratto, la conclusione del quale determina l’estinzione dell’obbligazione novata

e la sostituzione di questa con un’altra obbligazione.

1. Soggettiva​ : sostituita da un’altra obbligazione che ha un diverso soggetto. ​

2. Oggettiva​ : sostituita da un’obbligazione che ha un titolo o un oggetto diverso. Art

1230​ : parti stabiliscono in modo non equivoco la sostituzione dell’obbligazione con

un’altra. ​ ​

Remissione​ : il creditore rinuncia al proprio credito. Art 1236​ : dichiarazione unilaterale

(​ negozio unilaterale recettizio​ ) del creditore recante volontaria e gratuita rinuncia del

proprio credito, nella sua interezza​ . Non è necessaria accettazione, ma il debitore può

dichiarare di non volerne approfittare. Rifiuto del debitore vale a porre nel nulla ex tunc

l’effetto estintivo prodotto dalla comunicazione di rimessione l’atto di rimessione è

soggetto a condizione risolutiva rappresentata dall’eventuale rifiuto che il debitore abbia ad

​ ​

opporre.​ Art 1237​ : può risultare anche da un comportamento concludente​ .

Pactum de non petendo → accordo recante l’impegno del creditore di non agire in

➔ ​

giudizio per la realizzazione della sua pretesa. A questo pactum non si connette

alcun effetto estintivo dell’obbligazione.

​ ​

Art 1256​ : impossibilità per causa sopravvenuta non imputabile al debitore​ : situazione

impeditiva dell’adempimento non prevedibile al momento del sorgere dell’obbligazione e non

superabile con uno sforzo diligente del debitore estinzione dell’obbligazione.

L’impossibilità estingue l’obbligazione se è imputabile al debitore si crea un’altra

obbligazione si estingue con un successivo adempimento del risarcimento del danno

⇒ ​

(opinione minoritaria). Impossibilità sopravvenuta → deve connettersi ad eventi che abbiano

a verificarsi in epoca successiva alla costituzione del rapporto obbligatorio​ . Art 1256 co.2​ :

impossibilità temporanea​ . Art 1258​ : impossibilità parziale → provoca l’estinzione

dell’obbligazione qualora la prestazione per sua natura o per il modo in cui le parti l’hanno

considerata sia indivisibile.

Impossibilità oggettiva​ : verificarsi di eventi estranei alla persona del debitore e non evitabili

​ ​

nè prevedibili che precludano l’adempimento caso fortuito → estraneità al debitore ed alla

⇒ ​ ​

sua sfera di controllo della circostanza che lo determina + forza maggiore → vis maior cui

resisti non potest = forza impossibile da dominare connessa a eventi naturali o umani +

​ ​

factum principis → decisione imperativa dell’autorità che sia d’ostacolo all’adempimento.

Impossibilità soggettiva​ : circostanze e fattori inerenti alla sfera personale e patrimoniale

del debitore che impediscano a costui di adempiere​ . Determinante valutare il rapporto tra

l’evento impeditivo e lo sforzo cui il debitore è tenuto, giustificandosi al fine conferente il

ricorso alla regola sulla diligenza.

Circolazione delle obbligazioni

Modificazione del lato attivo dell’obbligazione.

N.B.​ Per la modificazione nel lato attivo, non è necessario il consenso del debitore.

Cessione dei crediti​ : art 1260​ . Il credito si può cedere senza il consenso del debitore

tramite un contratto a titolo oneroso o a titolo gratuito (​ bilaterale​ ) concluso tra il

​ ​

creditore (cedente) ed un terzo (cessionario)​ . Il debitore è ceduto.

Contratto che si fonda su questo: factoring acquistano crediti di impresa per problemi di

gestione + procurarsi liquidità + rischio si può cedere il credito garantendo che questo

⇒ ​

venga pagato o cedere il credito senza che il cedente si assuma il rischio. Art 1263​ : il credito

è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori. Ha

effetto nei confronti del debitore ceduto quando la cessione gli è stata notificata o l’ha

accettata + se il cessionario prova che il debitore era a conoscenza dell’avvenuta cessione e

il debitore paga al cedente, il debitore non è liberato (​ art 1264​ ).

​ ​

Art 1266​ : la cessione del credito a titolo oneroso = pro soluto → il cedente deve garantire

solo l’esistenza del credito​ non risponde dell’eventuale insolvenza del debitore ceduto.

⇒ ​ ​

Art 1267​ : la cessione diventa pro solvendo laddove il cedente abbia assunto garanzia della

solvenza del debitore se il debitore ceduto non adempie il cessionario può rivolgersi al

cedente​ .

Non ci sono previsioni normative esplicite per il regime delle eccezioni, tuttavia si

➔ pensa che dando luogo ad un acquisto a titolo derivativo il debitore ceduto possa

opporre al cessionario le eccezioni relative ad eventi risalenti ad epoca antecedente

la cessione + relative ai fatti sopravvenuti alla cessione ove questa non gli sia stata

notificata o non l’abbia accettata. ​

Delegazione attiva​ : (​ accordo che si ritiene trilaterale​ ). Delegazione di credito →

delegatio credendi il creditore delegante assegna un nuovo creditore (delegatario) al

proprio debitore (delegato)​ . ​

Delegazione attiva di pagamento → delegatio accipiendi il creditore delegante avente

diritto all’adempimento di un’obbligazione già scaduta​ , ordina al proprio debitore (delegato)

di indirizzare la prestazione verso un nuovo creditore (delegatario). Di regola è cumulativa​ .

A differenza della cessione di credito non si configura nessun trasferimento della posizione

creditoria​ , ma l’estinzione di un diritto di credito vantato dal delegante (qualora sia

liberatoria) e la creazione di un diritto il cui titolare è il delegatario (non si può propriamente

dire che è una novazione soggettiva poichè l’art 1235 parla solo di sostituzione del debitore).

​ ​

Pagamento con surrogazione​ : Art 1201​ . Adempimento che comporta la soddisfazione

del creditore originario (≠ ipotesi precedenti) e dà luogo alla sostituzione di quest’ultimo

soggetto con altra persona​ .Determina senza che intervenga un fenomeno novativo la

​ ​

sostituzione dell’originario creditore. Può operare anche per volontà del debitore che, per

onorare il suo debito, abbia preso in prestito una somma di denaro o altra cosa fungibile (​ art

​ ​ ​

1202​ ) o di diritto (

art 1203​ ).

Modificazione lato passivo obbligazione: negozi di assunzione del debito altrui.

​ ​

Delegazione​ : accordo trilaterale​ .

Rapporto di provvista (tra delegato e delegante) e

rapporto di valuta (rapporto tra delegante e delegatario)​ . Art 1269 co 1: può essere

delegazione di pagamento ma può succedere che il delegato invece che pagare subito si

assume l’obbligo di pagare al delegatario ciò che deve il delegante. Delegazione di debito

​ ​ ​

(​ delegatio promittendi

): il debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di assumere il

debito che ha nei confronti del creditore (delegatario). Schema che presuppone che il

delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario, con la funzione di far sì che

un unico pagamento estingua simultaneamente due rapporti.

liberatoria​ : il delegatario decide di liberare il delegante esige il debito dal delegato

➢ ⇒

= esempio di novazione soggettiva​ .

cumulativa​ : art 1268​ : il delegatario mantiene due debitori alternativi per la stessa

➢ ​ ​

obbligazione (​ salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo

) la

delegazione di debito è di norma cumulativa.

Art 1268 co.2​ : se il creditore ha accettato la delegazione, questi non può rivolgersi al

debitore originario se prima non ha chiesto l’adempimento al nuovo debitore → beneficium

ordinis a favore del delegante​ . ​

​ ​

Art 1269​ : delegazione di pagamento (​ delegatio solvendi

)

. Il delegante (debitore originario)

​ ​ ​

delega al delegato (nuovo debitore) di pagare un terzo soggetto (creditore) che è il

delegatario. Accordo bilaterale. Spesso il delegato ha un debito verso il delegante. Es:

assegno bancario. Il pagamento estingue due diverse obbligazioni: debito del delegante

verso il delegatario e debito del delegato verso il delegante. Se non fosse per l’ordine del

delegante la fattispecie potrebbe essere accostata all’adempimento del terzo. Schema con

funzione immediatamente solutoria dell’obbligazione.

Art 1271​ : eccezioni opponibili dal delegato​ . Eccezione: controfatto che non annulla la

pretesa dell’altra parte, ma la neutralizza. Ci possono essere rapporti personali tra delegante

e delegatario (​ rapporto di valuta​ ) e rapporti personali tra delegante e delegato (​ rapporto di

provvista​ ). Comma 1​ : Eccezioni che il delegato può opporre al delegatario: relative ai loro

​ ​

rapporti (es: se il delegatario è debitore del delegato). Comma 2​ : il delegato non può opporre

al delegatario le eccezioni relative al contratto con il delegante (salvo che le parti non

abbiano diversamente pattuito) + no eccezioni relative al rapporto tra delegante e

delegatario a meno che non sia stato fatto espresso riferimento. Se ci sono eccezioni

relative al rapporto tra delegato e delegante, queste non possono essere opposte a meno

che l’accordo tra delegatario e delegante non sia valido il pagamento ha una causa finchè

soddisfa un credito buono altrimenti sovra genera una restituzione e non avrebbe senso​ .

​ ​

Espromissione​ : art 1272​ : accordo bilaterale tra creditore e un terzo → l’espromittente

(terzo) di sua iniziativa (= senza delega del debitore originario​ ) assume il debito

dell’espromesso (debitore originario

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaLovegood di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Caterina Raffaele.