Parte seconda – Il diritto privato
Capitolo 1° - Nozioni giuridiche di riferimento
Premessa. I rapporti giuridici e le loro partizioni
Innanzitutto prima di espormi sulle nozioni basilari del diritto privato romano, voglio fare delle considerazioni. I concetti di diritto, ordinamento giuridico e norma giuridica rimandano tutti alla innata volontà regolatrice di una comunità sociale che si traduce in una serie di prescrizioni che tendono a fissare e mantenere un ordine. È questo il senso del brocardo latino che accomuna l’uomo, la società e il diritto: “Ubi homo, ibi societas”; “Ubi societas, ibi jus”.
L’ordinamento giuridico si regge su regole di condotta coattive (norme giuridiche) che hanno lo scopo di garantire la pacifica convivenza civile. L’ordinamento statale rappresenta il modello principe di tale organizzazione, la maggiore fra tutte e l’unica portatrice di interesse generali. Le altre comunità presenti sul territorio, infatti, perseguono obiettivi particolari, come ad esempio le associazioni sportive, religiose, culturali, etc.
Quindi, la percezione comune è questa: da un lato, vi è il “diritto” vero, quello dello Stato, fatto di “vere” norme giuridiche, il cui rispetto è garantito dal ricorso alla “forza pubblica”; dall’altro, è il diritto posto dalle istituzioni sociali (dalla famiglia alle associazioni, dai partiti alla società), che non è fatto di norme giuridiche, se non laddove sia il diritto dello Stato a richiamarlo e a riconoscerlo come diritto da applicare. Esse sono piuttosto norme sociali, che saranno sì sanzionate ma con sanzioni, appunto, sociali che possono culminare con l’espulsione dell’individuo dal gruppo, ma non possono andare oltre.
Premesso che tutto (o quasi) il diritto che si insegna nelle Università è diritto dello (o derivante dallo) Stato, una grande divisione viene tracciata tra due famiglie di “diritti”, ossia tra due sottoinsiemi di norme: il diritto pubblico e il diritto privato. Mentre nel diritto pubblico si tratta, oltre che dell’organizzazione dei pubblici poteri, dei rapporti tra l’autorità pubblica ed i privati, rapporti dominati dalla prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato, nel diritto privato si tratta dei rapporti tra soggetti privati, che stanno in posizione di parità.
Considerato ciò, vediamo appunto che cosa sono i rapporti giuridici.
- Il rapporto giuridico è la relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto.
I rapporti interpersonali possono essere di vario genere, sentimentali di amicizia e così via. Nello studio del diritto non ci occuperemo di tutti i rapporti che intercorrono tra due o più persone, ma solo di quelli che hanno una specifica rilevanza per il diritto.
Prima di approfondire il concetto relativo al rapporto giuridico, è necessario fare una premessa: possiamo affermare che nel nostro ordinamento tutti i comportamenti sono regolati dal diritto, anche un rapporto sentimentale deve comunque svolgersi in modo tale da non ledere i diritti personali e patrimoniali delle persone innamorate; questo però non vuol dire che ogni qualvolta incontriamo una persona poniamo in essere un rapporto giuridico, c'è bisogno di qualcosa di più: c'è bisogno che in entrambe le parti vi sia la volontà di porre in essere un determinato tipo di relazione regolata da norme di legge.
Fatta questa premessa possiamo comprendere la differenza che passa tra un rapporto sentimentale o di amicizia ed un rapporto contrattuale: i primi due sono basati sulle regole dettate dalla morale personale e dei sentimenti, anche se devono muoversi sempre all'interno delle norme dell'ordinamento giuridico, prima delle quali è quella che impone di non recare danno ad alcuno (neminem laedere). Il rapporto contrattuale è voluto invece in modo tale da essere regolato fin nei più minimi dettagli dalle norme di legge e dalle regole che le parti liberamente creano e decidono di osservare. Possiamo quindi ribadire il concetto relativo al rapporto giuridico come relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto.
Analisi delle posizioni dei protagonisti del rapporto giuridico
Per semplicità consideriamo in questo rapporto solo due soggetti (ma ve ne potrebbero essere molti di più).
- Soggetto attivo è colui cui l'ordinamento attribuisce un potere, ad esempio quello di pretendere il pagamento di un debito, detto anche titolare della posizione giuridica.
- Soggetto passivo è colui a carico del quale è posto il corrispettivo dovere, ad esempio quello di pagare il suddetto debito.
I protagonisti del rapporto giuridico sono chiamati con il nome di "parti". Al di fuori di questi soggetti non vi è un rapporto giuridico con altre persone che, quindi, ne sono estranee. Questi ultimi vengono indicati come "terzi" che, di regola, non subiscono gli effetti del rapporto giuridico tra le parti, anche se in qualche modo possono esserne toccati.
Viene da chiedersi qual è la fonte del potere riconosciuto al soggetto attivo. Questo non deriva dalla semplice volontà delle parti, ma è previsto dall'ordinamento giuridico come un diritto. Distinguiamo allora altri due importantissimi concetti:
- Diritto oggettivo, è la norma di legge che in astratto prevede la possibilità di esercitare un determinato diritto (ad esempio le norme che prevedono i diritti di credito).
- Diritto soggettivo, è il potere di agire per poter soddisfare un proprio interesse; tale potere è riconosciuto dall'ordinamento giuridico al soggetto attivo e a lui spetta la scelta se farne uso o meno.
I diritti soggettivi possono essere di natura molto diversa tra di loro; distinguiamo, in proposito, tre categorie fondamentali diritti soggettivi:
- Diritti assoluti;
- Diritti relativi;
- Diritti potestativi.
I diritti assoluti si caratterizzano per il fatto che possono essere fatti valere nei confronti di tutti. Per la loro realizzazione non è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Tipico diritto assoluto è il diritto di proprietà; il proprietario, infatti, per realizzare il suo diritto non ha bisogno dell'aiuto di altre persone che devono limitarsi solo non turbarlo nel suo godimento. Da una parte abbiamo il diritto; dall'altra (cioè dal lato passivo) abbiamo un generico "dovere di astensione" a carico di tutti gli altri consociati. Tipici diritti assoluti sono i diritti reali (come la proprietà) ed i diritti della personalità.
I diritti relativi si possono far valere solo nei confronti di soggetti determinati. Si distinguono da quelli assoluti anche perché per la loro realizzazione è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Pensiamo ai diritti di credito; se io devo ottenere una prestazione dal mio debitore, una somma di danaro oppure la realizzazione di un'opera, il mio diritto non potrà realizzarsi senza la sua collaborazione. Diversi saranno, allora, anche i termini che indicano le posizioni delle parti: il creditore avrà nei confronti del debitore "una pretesa"; il debitore dovrà invece adempiere ad "un obbligo"; a guardar bene anche nei diritti assoluti possiamo individuare una pretesa, ma di diversa natura poiché questa è rivolta verso tutti i consociati.
I diritti potestativi sembrano formare una figura intermedia tra i diritti assoluti e quelli relativi. Accade, infatti, che il diritto si può realizzare senza la collaborazione di altri soggetti (come accade per i diritti assoluti), ma, d'altro canto, può esistere solo tra soggetti determinati (come accade per i diritti relativi); quest'ultima caratteristica colloca i diritti potestativi nell'ambito dei diritti relativi, anche se ne costituisce una figura autonoma. In sostanza accade che una parte ha il pieno potere di realizzare una modificazione giuridica, mentre l'altra non può far altro che subire detta modificazione. Abbiamo quindi, da una parte (il lato attivo del rapporto) una posizione di "potere", mentre dall'altra (il lato passivo del rapporto) una posizione di "soggezione". Un esempio di diritto potestativo possiamo ritrovarlo nell'ipotesi della comunione: se un bene è di proprietà di più soggetti (cioè in comunione) ognuno di loro potrà chiedere la divisione di detto bene, senza che altri possano fare nulla per impedirlo.
A voler essere precisi sul piano storico, i Romani non facevano distinzione tra diritti assoluti e relativi, diritti reali e diritti di credito, ma avevano riguardo all’azione concessa dal pretore, che, a seconda dei casi, poteva essere un’actio in rem (ciò che ex post qualificava il rapporto come assoluto o reale) o un’actio in personam (rapporto relativo). In sintesi, nell’esperienza giuridica romana il tipo di diritto subiettivo si qualificava in relazione all’azione processuale accordata dal magistrato giusdicente (pretori, edili curuli, presidi delle province). Di qui l’idea corrente di una precedenza storica del processo sul diritto sostanziale. (VEDI ACTIO IN REM E ACTIO IN PERSONAM PAG 305 DEL LIBRO).
Facoltà e oneri
Abbiamo visto le categorie di diritti soggettivi, adesso ci occuperemo di alcuni loro aspetti: le facoltà e gli oneri. Le facoltà sono i modi attraverso i quali si manifestano all'esterno i diritti soggettivi. Le facoltà, quindi, fanno parte del corpo del diritto soggettivo. Ogni singola facoltà non esaurisce il diritto ma ne è compresa in esso; nel caso della proprietà, ad esempio, il titolare del diritto possiede un numero quasi illimitato di facoltà: può erigere una costruzione sul suo fondo, piantarvi degli alberi, delimitare i confini e così via. Nel caso dei diritti di credito le facoltà sono sicuramente minori, ma pure esistono; il creditore, ad esempio, può concedere dilazioni al debitore o costituirlo in mora in caso di ritardo nei pagamenti.
L' onere è un carico imposto dall’ordinamento al titolare di una situazione attiva per soddisfare, se lo voglia, un proprio interesse. Esso, a differenza dell’obbligo, non risponde al principio dell’imperativo categorico (tu devi rispettare l’uso della cosa da parte del proprietario, e basta), ma a quello dell’imperativo ipotetico (se non vuoi perdere il tuo diritto per prescrizione, hai l’onere di farlo valere nel termine previsto dall’ordinamento).
I soggetti giuridici. Persone fisiche e soggetti immateriali (persone giuridiche)
In ogni rapporto giuridico vengono pertanto in rilievo i soggetti (attivo o passivo) e l’oggetto (bene o interesse privato). Il soggetto dei rapporti giuridici è quindi di regola una persona umana (cd. Persona fisica). Nel diritto moderno esistono anche soggetti immateriali di diritto, che si definiscono persone giuridiche (o patrimoniali allo scopo, cui viene riconosciuta personalità giuridica. Nel diritto romano furono, da una certa epoca, soggetti immateriali di diritti i municipia e le coloniae. I municipia erano entità cittadine che, pur essendo subordinate a Roma, godevano, di regola, di notevole autonomia amministrativa. Le coloniae venivano dedotte dalla madrepatria (Roma) per scopi militari o di colonizzazione delle terre.
Capacità giuridica e capacità di agire
Abbiamo premesso che di regola soggetti di diritto (e di doveri) sono le persone fisiche. Nel mondo moderno ogni persona fisica è un soggetto giuridico: si dice che essa ha la capacità giuridica (sostanziale), ossia la capacità di essere titolare di diritti e di doveri. Non ogni uomo, però, ha la capacità di agire, ovvero di compiere validamente atti giuridici, gestendo da sé i propri diritti (es. stipulare i contratti, agire in giudizio, etc.). La capacità di agire oggi si conquista con la maggiore età e si può perdere (o ridurre) per alcune vicende quali l’interdizione o l’inabilitazione.
Per quanto riguarda l’antica Roma, non ogni essere umano era soggetto giuridico e aveva quindi la capacità giuridica: per esempio, non l’avevano gli schiavi. I requisiti per essere soggetti di diritto erano la libertà (status libertatis), la cittadinanza romana (status civitatis) e l’autonomia familiare (status familiae), ossia non bisognava essere sottoposti a un pater familias. Quanto alla capacità di agire, o capacità negoziale (capacità di intendere e di volere l’atto), il discorso è molto più complesso. Nel diritto moderno non può esservi capacità di agire senza il presupposto della capacità giuridica: chi non è riconosciuto come soggetto non può compiere atti giuridici.
Nel diritto romano, i soggetti sui iuris, per avere la piena capacità negoziale dovevano essere puberi e maschi. Tuttavia la giurisprudenza riconobbe l’efficacia di taluni atti compiuti dal filius e dal servus. Inoltre per essere capaci di agire il soggetto doveva essere sano di mente ed in grado di gestire il proprio patrimonio.
Le persone
Il soggetto dei rapporti giuridici, come sappiamo, è una persona umana, la cd. persona fisica. Nel mondo moderno ogni persona fisica è un soggetto giuridico: si dice che essa ha la capacità giuridica (sostanziale), ossia la capacità di essere titolare di diritti e di doveri. Non ogni uomo, però, ha la capacità di agire, ovvero di compiere validamente atti giuridici, gestendo da sé i propri diritti (es. stipulare i contratti, agire in giudizio, etc.). La capacità di agire oggi si conquista con la maggiore età e si può perdere (o ridurre) per alcune vicende quali l’interdizione o l’inabilitazione.
Nell’antica Roma, era soggetto di diritto la persona fisica intesa nel senso di un uomo, e veniva indicata con il termine...
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Diritto privato - nozioni introduttive
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Diritto romano - nozioni principali
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Diritto privato - nozioni generali
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Nozioni: Appunti di Diritto privato