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LO STATUS FAMILIAE:

La condizione determinata dallo status familiare può influenzare la capacità giuridica. Bisogna infatti distinguere

subito i soggetto in suis iuris e alieno iuris.

La locuzione latina alieni iuris veniva utilizzata per indicare le persone che erano soggette al potere di qualcuno.

Contrapposto al concetto di alieni iuris vi era quello di sui iuris, che stava ad indicare, invece, coloro che non erano

soggetti al potere di altri individui. Più in particolare si poteva divenire alieni iuris:

 O perché sottoposti alla potestas (patria nel caso dei figli o dominica nel caso si trattasse di schiavi)

 O perché sottoposti alla manus (è il caso delle mogli)

 Ovvero perché sottoposti al mancipium (qualora il pater familias avesse ceduto una persona a lui sottoposta

con l'atto della mancipatio).

Le conseguenze giuriche per gli alieni uris erano particolarmente svantaggiose. Ad essi infatti non spettava

alcun diritto nel campo del ius privatum. 8

5. Gli oggetti. Loro partizioni

Oltre i soggetti (attivo e passivo), l’altro elemento che caratterizza il rapporto giuridico è l’oggetto, ossia il bene in

relazione al quale si determina la situazione del soggetto (proprietario, creditore, debitore, ecc.).

Oggetti di diritto ( a parte i cd. diritti della personalità e le potestà familiari) sono oggi in genere i beni, le res, ossia

entità economiche. Ma nel diritto romano, oltre alle res, costituivano oggetto di diritto anche gli schiavi, i liberi in

potestate (figli soggetti alla patria potestas) e le mulieres in manu (le donne soggette alla potestà detta manus).

Vediamo alcune classificazioni:

- res corporales : termini utilizzati dai giuristi romani per indicare le entità materiali, intendendo proprio le res quae

tangi possunt [le cose che si possono toccare]. Solo le cose corporales erano suscettibili di possesso.

- res incorporales: si contrappongono alle res corporales, in quanto sono res quae tangi non possunt [che non si

possono toccare]. I giureconsulti utilizzarono questa espressione per indicare: eredità, usufrutto…

- cose in commercio: erano oggetto di proprietà privata, di rapporti giuridici patrimoniali.

- cose fuori commercio: non erano oggetto di proprietà privata. Erano fuori dal commercio:

- le res divini iuris [le cose di diritto divino]: in particolare erano:

1. Res sacrae: altari, templi, santuari

2. Res religiosae: luoghi utilizzati per la sepoltura

3. Res sanctae: le porte e le mura della città.

6. I fatti e gli atti giuridici

Il fatto giuridico è ogni accadimento dal cui verificarsi dipende una conseguenza o effetto giuridico. Esempio dalla

morte di un soggetto dipende l’apertura della successione ereditaria.

I fatti giuridici possono essere involontari (la pioggia, la morte naturale, ecc.) o volontari, cioè voluti da taluno

almeno dei soggetti di un rapporto (o interessato al rapporto). I fatti volontari si dicono atti giuridici; essi possono

essere leciti (consentiti dal diritto, che ne regola gli effetti) e illeciti (repressi dall’ordinamento con una sanzione:

esempio il furto, l’omicidio, il danneggiamento, ecc.). 9

7. Il negozio giuridico. Generalità e partizioni.

Una particolare categoria di atti leciti è data dai cd. negozi giuridici, o atti di autonomia, contrapposti agli atti

giuridici in senso stretto (i cui effetti sono rigidamente prefissati dall’ordinamento: ad esempio il riconoscimento del

figlio naturale).

L’elaborazione del concetto e della dottrina del negozio giuridico è il frutto del pensiero dei moderni: i Romani non

ebbero ma la nozione unitaria di negozio giuridico. Però, in pratica, essi finirono per regolamentare, almeno in parte,

questi tipi di atti, sia pur offrendo a noi moderno un quadro frammentario e discontinuo.

Il negozio giuridico viene definito come una manifestazione di volontà diretta a conseguire effetti giuridici che

l’ordinamento riconosce e garantisce. Il negozio giuridico è, in definitiva, attività giuridica.

Ma quale attività giuridica?

Certamente non ogni manifestazione di volontà può essere considerata negozio giuridico;

Certamente questa manifestazione deve essere, però, sempre volontaria, deve trovare la sua fonte in un

comportamento cosciente del soggetto che la pone in essere;

Certamente deve avere come scopo un effetto giuridico, che, di regola, consiste nella costituzione, modificazione ed

estinzione di una situazione giuridicamente rilevante. Ma, soprattutto, deve muoversi nell'ambito della autonomia

che l'ordinamento riconosce ai consociati. Per chiarirci le idee definiamo subito il concetto di autonomia negoziale:

è lo spazio di libertà lasciato ai soggetti dall'ordinamento ed entro il quale possono regolare da sé i propri interessi

Potremmo immaginare, infatti, un Stato (come quelli ormai quasi tramontati del socialismo reale) che intende

decidere in tutto e per tutto il destino dei suoi cittadini, stabilendo se sia possibile possedere o meno dei beni e, nel

caso affermativo, se sia possibile disporne.

Uno Stato di tal fatta non lascia alcuna libertà ai propri consociati e nemmeno alcuna autonomia e, sempre in uno

Stato del genere, non avrebbe senso parlare di negozio giuridico proprio perché non esiste autonomia.

Il nostro Stato, invece, essendo di altra natura, riconosce ai propri consociati il potere di autodeterminarsi ma nei

limiti da lui fissati e, nell'ambito di questo ampio potere di autodeterminazione, vi è anche quello di porre in essere

negozi giuridici, cioè l’autonomia negoziale.

È ovvio che tale potere non sarà senza limiti, ma è proprio l'esistenza di limiti che puntualizza il concetto di

autonomia, poiché quest'ultima è proprio lo spazio, la sfera di libertà lasciata ai consociati.

Volendo fare delle classificazioni:

La prima fondamentale distinzione da fare è quella che contrappone i negozi inter vivos ai negozi mortis causa:

 Negozi inter vivos, destinati ad avere effetto durante la vita dei soggetti

 Negozi mortis causa, destinati a regolamentare la vicenda successoria, o a disporre per il tempo successivo

alla morte del soggetto

Inoltre, a seconda del numero delle parti coinvolte nell'accordo si distinguono:

 Negozi unilaterali, manifestazione di volontà di una sola parte (es.testamento)

 Negozi bilaterali, manifestazione di volontà di due parti

 Negozi plurilaterali, manifestazione di volontà di più parti

A seconda della forma si hanno:

 Negozi solenni o formali, sono necessarie determinate modalità di manifestazione

 Negozi non solenni, non sono richieste modalità particolari 10

8. Gli elementi essenziali del negozio giuridico

Nel negozio giuridico bisogna distinguere elementi essenziali (senza i quali il negozio è nullo) ed elementi accidentali,

elementi, cioè, che le parti possono volere o meno, e che non incidono sulla validità del negozio.

Gli elementi essenziali del negozio sono la volontà e la dichiarazione (che si possono unire in un unico elemento

essenziale: la cd. manifestazione di volontà), la causa e talvolta la forma; mentre gli elementi accidentali sono la

condizione, il termine e il modo.

Nel diritto romano la forma finiva per essere l’elemento assorbente dell’atto, nel senso che, avutasi quella forma, il

negozio produceva i suoi effetti, e non si guardava ad eventuali errori o ad altri vizi della volontà.

Solo in età preclassica avanzata, soprattutto ad opera della giurisprudenza e del pretore, cominciò ad acquistare

valore la volontà in quanto tale, venendo in rilievo i cd. vizi della volontà e i casi di discordanza tra volontà e

manifestazione.

L’età postclassica vide affermarsi, di fronte all’arcaica solennità orale e gestuale, un nuovo tipo di forma, quella

scritta.

9. I casi di discordanza tra volontà e manifestazione

Focalizzandoci ora sulla volontà, come già accennato, essa viene in rilievo sotto due profili: i casi di discordanza tra

volontà e manifestazione, e vizi della volontà (errore, violenza, dolo).

Per quanto riguarda i casi di discordanza tra volontà e manifestazione essi si verificano quando ad una dichiarazione

esteriore non corrisponde assolutamente una volontà interna, o ne corrisponde una diversa. Si fanno al riguardo le

ipotesi delle dichiarazioni fatte per scherzo (ioci causa), o sotto l’effetto di una costrizione fisica.

Altri casi di discordanza tra volontà e manifestazione sono l’errore ostativo, il malinteso, la riserva mentale e la

simulazione.

L’errore ostativo (da non confondere con l’errore vizio) si ha allorché una persona, per mero lapsus o per cattiva

conoscenza della lingua, dichiara una cosa per un’altra: l’errore, in questo caso, cade sulla dichiarazione di volontà,

non sulla volontà: ad esempio voglio intendere “vendo” e invece dichiaro “dono”.

Invece, si ha il malinteso allorché la controparte che capisce una cosa per un’altra (per stare all’esempio di prima,

capisce “io ti dono”, anziché “io ti vendo” un oggetto). È chiaro che in questo caso il negozio non si forma affatto;

perché non vi è l’incontro di due analoghe volontà.

Inoltre si ha riserva mentale allorché un oggetto dichiara consapevolmente e volontariamente una cosa che non

vuole in senso assoluto, o una cosa diversa da quella voluta. Poiché la parte cui è diretta la dichiarazione non è in

grado di scrutare l’intimo volere della controparte, il negozio viene considerato valido in omaggio al principio

dell’affidamento dei terzi in buona fede.

Per quanto concerne la simulazione, simulare vuol dire fingere, quindi, nella simulazione la parti di un contratto

fingono di stipularlo ma, in realtà, o non ne stipulano nessuno (simulazione assoluta) oppure ne pongono in essere

un tipo diverso rispetto a quello che appare (simulazione relativa)

Come si vede dalla nozione, le parti d'accordo e consapevolmente fingono di stipulare un contratto perché vogliono

che all'esterno (e quindi nei confronti dei terzi) appaia una certa situazione giuridica da poter invocare quando

occorra, mentre all'interno è rilevante ciò che hanno stabilito tra loro circa il contratto simulato.

Elemento fondamentale della simulazione è, quindi, "l'accordo simulatorio" cioè quello che le parti hanno stabilito

in merito al negozio simulato, cioè sul fatto che il contratto è simulato e non ha effetto tra le parti. L'accordo

simulatorio è essenziale per l'idea stessa di simulazione, deve essere precedente o contemporaneo all'atto simulato

e non va diffuso con la controdich

Dettagli
A.A. 2014-2015
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicoladigrazia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Lanza Carlo.