Situaizioni giuridiche e rapporti giuridici
La funzione pratica delle norme giuridiche è regolare interessi in conflitto. Attraverso la norma il legislatore bilancia interessi contrapposti. L’ordinamento attribuisce diritti e obblighi in base agli interessi per tutelarli e salvaguardarli. Qualora esista un rapporto giuridico definito come correlazione tra individui regolati da norme giuridiche con persone che hanno diritti ed interessi.
Le situazioni giuridiche
Le situazioni giuridiche possono essere:
- Attive: situazioni di correlativo vantaggio di un soggetto (diritto soggettivo, interesse legittimo, aspettativa, onere, status)
- Passive: limitazione come diritti ed obblighi (obbligo, dovere, soggezioni)
Il dovere si attribuisce ad una pluralità di persone l’obbligo si riferisce ad un singolo. Obbligo-dovere sono le situazioni in cui il soggetto deve tenere un certo comportamento. Facoltà-potere sono le situazioni in cui il soggetto può tenere un comportamento.
Diritto soggettivo
Potere riconosciuto al suo titolare di rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento che realizzi in modo diretto ed immediato quell’interesse specifico che la norma giuridica protegge. Il diritto soggettivo per eccellenza è il diritto di proprietà (art 832 c.c.). Con questo articolo il legislatore privilegia tra i vari interessi in conflitto quello del proprietario che può trarre dal bene tutte le utilità possibili previste dall’ordinamento escludendo tutti gli altri che non siano titolari di diritti concorrenti con il suo. Il proprietario può godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo.
L’art 948 c.c. stabilisce la tutela giurisdizionale a riguardo del godimento. Il titolare ottiene in via diretta ed immediata la realizzazione dell’interesse. Esistono due tipologie di diritti soggettivi:
- Assoluti: diritti reali e diritti della personalità
- Relativi: diritti potestativi ed obbligazioni
Diritto soggettivo assoluto
Due caratteristiche:
- Assolutezza: è il potere del soggetto attivo che esplica erga omnes (nei confronti di tutti) i quali hanno il dovere di astenersi dal turbare il godimento altrui protetto dalla norma
- Immediatezza: la relazione esistente tra il bene e il suo titolare che può disporne senza bisogno di cooperazione altrui
Diritto soggettivo relativo
Questa tipologia di diritto non si esplica nei confronti di chiunque ma solamente di soggetti determinati. Perché esista il rapporto c’è bisogno della cooperazione altrui. Può essere fatto valere solo su un soggetto a cui corrisponde un dovere. Possiedono due caratteristiche:
- Relatività: il titolare può far valere il proprio diritto solo nei confronti di un soggetto sul quale grava uno specifico dovere di comportamento
- Mediatezza: il titolare può realizzare l’interesse protetto dalla norma solo con la cooperazione di un altro soggetto
Diritto potestativo
L’interesse del titolare del diritto si realizza a seguito di una propria iniziativa che invade la sfera giuridica di un soggetto determinato e può realizzarsi solo nei riguardi di quel soggetto. Non rientra a pieno né nei diritti soggettivi assoluti né in quelli relativi. È una specificazione di diritto soggettivo caratterizzato dal potere conferito al titolare di modificare direttamente la situazione giuridica propria e dell’altra parte senza bisogno della cooperazione dell’altra senza che non può e non deve fare nulla trovandosi in posizione di soggezione. È una modificazione ideale della realtà. Dal lato attivo è presente un diritto. Dal lato passivo è presente una soggezione.
Art 1111 c.c. (Comunione di beni). La proprietà spetta a più persone che sono titolari del diritto. Chi vuole la sua parte economica senza condividere nulla può farlo e gli altri devono astenersi. Art 1373 diritto di recesso, diritto di opzione (parte rimane ferma e non può variare la situazione. Si fa una proposta e rimane vincolata alla situazione.
Disciplina delle obbligazioni
È una modificazione materiale della realtà. La relazione tra un soggetto attivo (creditore) ed un soggetto passivo (debitore) in forza del quale il debitore è tenuto ad uno specifico dovere di comportamento (prestazione) nei confronti del creditore si chiama obbligazione ed è disciplinata dagli art 1173 ss c.c. Il contenuto dei diritti di credito è costituito da una pretesa da parte del soggetto attivo alla quale corrisponde l’obbligo del soggetto passivo di tenere quel comportamento necessario per l’attuazione dell’interesse protetto. Dal lato attivo c’è il diritto. Dal lato passivo c’è un obbligo.
Es: Art 1321 c.c. se l’obbligo nasce da un contratto. Altre situazioni sono descritte negli art 2043, 1987 ss, 1192 ss, 2033 ss, 2041 ss etc. L’esecuzione della prestazione si identifica come adempimento. La non esecuzione della prestazione è qualificata come inadempimento. La tutela per il creditore è identificata negli:
- Art 2910 c.c. vendita forzata beni debitore fino a compimento del credito
- Art 2930 c.c. obbligo di consegnare una cosa determinata
- Art 2931 c.c. obbligo di fare fungibile
- Art 2932 c.c. obbligo di concludere un contratto
- Art 2933 c.c. obbligo di non fare
Ci sono casi in cui la realizzazione del diritto non è più possibile o utile e quindi si ricorre al risarcimento del danno.
- Art 2740 c.c. responsabilità patrimoniale del debitore
- Art 2741 c.c. presenza di più creditori che hanno diritto di partecipare all’esecuzione forzata sui beni del debitore e di essere soddisfatti con il ricavato della vendita. Al secondo comma sono definite le cause legittime di prelazione-privilegio (art 2745 c.c.) che la legge accorda ad alcuni creditori in considerazione della causa del credito.
Pegno ed ipoteca sono diritti reali di garanzia al fine di assicurare il soddisfacimento del credito. L'obbligazione risarcimento del danno (art. 1218 c.c.). L’inadempimento è imputabile al debitore a titolo di:
- Dolo: quando il debitore abbia intenzionalmente violato il dovere di comportamento
- Colpa: il debitore non osserva le regole di perizia a tale inadempimento ha provocato un danno
Interesse legittimo
Individua una tecnica di tutela in via indiretta e mediata, questa tipologia di tutela è volta a curare l’interesse pubblico in primo luogo non il soggetto. Quando l’interesse viene leso e risarcito, la differenza con il diritto soggettivo è molto sottile a prescindere dalla tipologia di diritto se il danno è dimostrato nella sua esistenza.
Aspettativa
Non è una situazione di diritto ma di fatto che l’ordinamento considera strumentale all’acquisto di un diritto prima che gli venga conferito. La tutela può essere di tipo strumentale, cautelare, provvisoria art 1353 c.c. (contratto condizionale). Si inseriscono clausole nel contratto per avvenimenti futuri ed incerti.
Potestà
È un potere-dovere che implica controlli esterni. Situazione di potere o protezione di un interesse caratterizzata dalla finalità di realizzare un interesse altrui. È il potere di agire per soddisfare l’interesse di un altro soggetto. Es: patria potestà, potestà genitoriale. Art 316 c.c. cosa il figlio deve fare. Il figlio è una condizione. Esercizio della potestà dei genitori. Art 330 c.c. Decadenza dalla potestà sui figli. È una tutela provvisoria destinata ad esaurirsi quando è certo che tale fatto non potrà più verificarsi.
Onere
È una situazione giuridica mista. È un comportamento che non può essere qualificato né dovuto né vietato. La legge attribuisce al soggetto un potere per curare l’interesse, l’esercizio di questo potere è legato ad un obbligo. Implica degli effetti favorevoli nella sfera giuridica di colui che è titolare dell’onere. Tecnica di protezione condizionata da comportamento del titolare. Non è un obbligo ma è voluta. Sostengo un costo per mantenere quel vantaggio. Non esiste tutela diretta e immediata ma deve essere fatta valere per far valere un proprio un interesse; se non lo si fa tutto resta immutato. Esiste un periodo di decadenza nel quale può essere fatto valere. Art 2697 c.c. onere della prova. Art 1490 c.c. disciplina compravendita. Art 1495 c.c. decadenza ed estinzione del diritto.
Status
Situazione giuridica attiva per eccellenza. Insieme di poteri/doveri che contraddistinguono una certa persona. È la determinazione che spiega la posizione che il soggetto assume nell’ambito della collettività organizzata individuando tutta la tipologia di diritti e doveri che quella persona ha. È una situazione stabile rilevante per il diritto che distingue un soggetto da altri all’interno della società. Es. status di cittadino, status di figlio.
Diritti assoluti
Diritti della personalità
- Diritto al nome
- Diritto all’immagine
- Diritto all’integrità morale e alla riservatezza (privacy)
- Diritto alla vita e inviolabilità fisica
- Diritto all’identità della persona
Diritti reali
L’interesse protetto si riferisce in via diretta e immediata ad una cosa:
- Diritto di proprietà
- Diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, usufrutto, servitù)
Diritti relativi
Diritti di credito
L’interesse non può realizzarsi senza la cooperazione del debitore.
Diritti della personalità
L’interesse protetto ha contenuto non patrimoniale; proteggono interessi esistenziali. Questa tipologia di diritti tutela interessi essenziali della persona umana, sono riconosciuti ad ogni individuo. Essi si caratterizzano per il fatto che è dotato di una speciale protezione anche a livello costituzionale. Si acquistano alla nascita e si riferiscono allo status di persona. Li troviamo oltre che nella Costituzione, nel libro I del c.c. (art 5-10), legislazione speciale, carta dei diritti fondamentali Unione Europea, convenzione europea sui diritti dell’uomo, codice penale.
I diritti della personalità sono basati su due teorie fondamentali:
- Teoria monistica: i diritti della personalità sono quei diritti manifestati da un unico diritto della persona come valore unitario
- Teoria pluralistica: i diritti della personalità sono quelli contemplati da specifiche disposizioni di legge da cui sono previsti e disciplinati
Le caratteristiche fondamentali dei diritti della personalità:
- Inalienabili: non posso venderli
- Irrinunciabili
- Intrasmissibili: non posso lasciare in eredità, è un diritto personale
- Imprescrittibile: non si può perdere, non hanno scadenza
La tutela civilistica comune a tutti i diritti di personalità:
- Tutela inibitoria: inibisce un comportamento lesivo di un diritto. È una tutela d’urgenza ma preventiva impedisce il futuro prodursi del danno attraverso la cessazione del fatto
- Tutela risarcitoria: è una tutela successiva, risarcisce il danno volta a rimuovere le conseguenze dannose che si sono già prodotte
Diritto alla vita e inviolabilità fisica
Questo diritto tutela il bene dell’esistenza individuale. Per vita si intende il bene tutelato come esistenza libera e dignitosa non solo dell’esistenza in sé. La tutela di questo diritto la troviamo in diverse fonti:
- Costituzione (artt. 2, artt. 32 diritto alla salute è un diritto primario ed assoluto)
- Codice penale (art 507: omicidio e qualunque altro atto che possa violare diritti contro la vita e incolumità fisica)
- Carta dei diritti fondamentali dell’uomo
Es: diritto a nascere sani, diritto a non nascere. Art 5 c.c.: vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, qualora cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica.
Diritto alla salute
È un fondamentale diritto della persona:
- Come singolo: salvaguarda la propria salute
- Come sociale: sforzo dello stato per migliorare la salute e il benessere collettivo
È presente il risarcimento del danno.
Diritto al nome
Questa tipologia di diritto tutela l’interesse della persona alla propria corretta individuazione quindi è un interesse generale non solo individuale. Medesima tutela è assicurata dallo pseudonimo purché esso abbia acquistato l’importanza del nome. La tutela del diritto al nome è attuata con il riconoscimento di azioni:
- Di reclamo: si tutela il diritto della persona ad usare il proprio nome contro gli atti dei terzi tendenti a contrastare tale uso
- Di usurpazione: con cui ci si oppone all’uso indebito e pregiudizievole che altri faccia del proprio nome
Art 6, art 7 c.c. riconoscimento del diritto al nome e sua tutela. Art 9 riconoscimento dello pseudonimo come nome. Correlato al diritto al nome c’è il diritto all’identità personale dove si portano avanti le caratteristiche di quella persona che la identificano come tale. Anche qualità, pensiero. La tutela è sempre di tipo inibitoria e risarcimento del danno.
Diritto all’immagine
Tutela l’interesse della persona a che la propria immagine o sue parentele non sia esposta o pubblicata fuori dai casi previsti per legge. È una componente del diritto all’identità. Non può essere sfruttata l’immagine di una persona senza il suo consenso perché si potrebbe incorrere nei rischi di decoro e diffamazione. Eccezioni della legge ci sono sul diritto d’autore (es. se la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà del soggetto). Non devono essere immagini lesive dell’onore, della reputazione e del decoro della persona. Per volti molto noti il solo uso può essere possibile anche senza il consenso sempre nei limiti dei casi prima citati.
- Art 10 c.c.
- Art 96 e ss. Legge sul diritto d’autore
- Art 2, art 3 Costituzione
Diritto all’onore e alla reputazione
Il diritto all’onore tutela l’integrità della persona sotto due profili:
- Onore: sentimento della propria dignità personale
- Reputazione: stima di cui ogni persona gode all’interno del contesto sociale in cui è inserita
È un diritto all’integrità morale e alla dignità non si possono ledere diffamando. Le tutele per questo diritto sono di due tipologie:
- Piano penalistico: attraverso le norme che contemplano i reati di ingiuria e diffamazione, precisamente l’offesa all’onore al decoro di una persona presente (art 594 cod. pen.) mentre il reato di diffamazione punisce l’offesa all’altrui reputazione arrecata comunicando con più persone (art 595 cod. pen.)
- Piano civilistico: attraverso il risarcimento del danno (art 2043 c.c.) ed eventualmente la pubblicazione della smentita, ipotesi quest’ultima di risarcimento in forma specifica. Può essere usata inoltre la tutela inibitoria che impedisce il prodursi o l’aggravarsi di un danno
Diritto alla riservatezza - diritto alla privacy
Il diritto alla riservatezza tutela l’interesse della persona al riserbo sui fatti e sulle vicende della propria vita personale. Il fondamento normativo di questo diritto normativo lo troviamo:
- Costituzione artt. 2, artt. 13, artt. 14, artt. 15
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo artt. 8
La tutela anche qui la troviamo su due piani:
- Piano penalistico: (art 615-bis cod. pen) punisce chiunque si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolgono nell’abitazione altrui e chiunque riveli o diffonda le notizie e le immagini così ottenute
- Piano civilistico: frammenti di tutela art 10 c.c. art 3 Costituzione
Anche qui le altre forme di tutela sono sempre inibitoria e risarcitoria. Problema fondamentale di questo diritto sono i limiti della tutela soprattutto in riferimento al diritto di manifestazione del pensiero che comprendono la facoltà di cronaca. Limiti del riserbo sono:
- Notorietà della persona
- Interesse della pubblica autorità a svolgere indagini per vari motivi
- Diritti di cronaca
- Il consenso dell’interessato
Considerando in senso ampio la tutela alla riservatezza si può considerare, lecitamente il trattamento dei dati personali. In questa materia esiste un codice autonomo che attribuisce il potere di accedere ai dati personali, l’indicazione della loro origine, finalità e modalità di trattamento ed inoltre di ottenere aggiornamento, integrazione, rettificazione nonché la loro cancellazione se usati in violazione di legge o quando la loro conservazione non è più necessaria agli scopi per cui erano stati raccolti. Particolare disciplina del trattamento dei dati sensibili che si basa fondamentalmente sul consenso. C’è una autorità amministrativa ed indipendente che vigila all’interno del settore privato.
Dati sensibili: informazioni relative all’origine razziale, alla salute, alle convinzioni religiose e politiche, alla vita sessuale; intrinsecamente pregiudizievoli che rivelano aspetti intimi e riservati. Tale categoria di dati può essere oggetto di trattamento solo con:
- Consenso dell’interessato
- Previa autorizzazione Garante della privacy (art 30 codice sulla privacy)
L’estinzione dei diritti - prescrizione e decadenza
Il decorso del tempo incide sulle vicende delle situazioni giuridiche soggettive e può determinare l’acquisto o l’estinzione dei diritti. Può comportare nascita od estinzione del diritto o situazioni giuridiche.
La prescrizione
Produce l’estinzione del diritto quando il titolare non lo esercita nel tempo previsto da legge come enuncia l’art 2934 c.c. I rapporti non possono protrarsi nel tempo dato che l’ordinamento ha lo scopo di regolare, disciplinare e dare certezza. Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione come ad esempio la personalità.
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