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BENI SEMPLICI,BENI COMPOSTI ,UNIVERSALITA’ DI MOBILI
Beni semplici sono quelli costituiti da un singolo elemento o costituiti da altri elementi
compenetranti che se staccati altererebbero la fisionomia del tutto (un animale una pianta)
Beni composti sono quelli risultati dall’unione materiale o fisica di più beni ciascuno dei quali è
suscettibile di essere separato dal tutto e conservare una rilevanza giuridica ed economica(le parti
che compongono l’automobile).Nel caso in cui le singole parti appartengano a persone diverse dal
proprietario si verificano diverse situazioni :
-ai beni mobili composti si applica la disciplina dell’unione o commistione (ART 939 c.c.)se i singoli
beni sono separabili senza notevole deterioramento ciascun proprietario conserva la proprietà del
bene e ha diritto ad ottenere la separazione altrimenti la proprietà diventa comune in proporzione
dei beni spettanti a ciascuno .Se però uno dei beni può considerarsi principale o ha valore di
molto superiore ,il proprietario del bene principale acquista la proprietà del tutto salvo l’obbligo di
corrispondere la parte in denaro dell’altro bene
-ai beni immobili composti si applica la disciplina dell’accessione (ART 934 c.c.) il proprietario
dell’immobile perciò acquista la proprietà dei beni incorporati a quello principale salvo indennizzo o
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risarcimento
-universalità di mobili sono costituite da una pluralità di beni materialmente distinti destinati alla
persona cui appartengono ad una funzione economica unitaria (ART 816 c.c.) (es: biblioteca ,un
gregge)
I singoli beni che compongono l’universalità di mobili pur potendo formare da oggetti separati atti e
rapporti giuridici (ART 816)si configurano come unico data la disciplina applicabile
Vengono anche chiamate universalità di fatto. Si distinguono dalle universalità di diritto sia da beni
materiali che da rapporti giuridici
Le universalità si distinguono dai beni composti sia dal punto di vista strutturale che dalla disciplina
applicabile :
-possesso vale titolo si applica solo ai beni mobili composti
-l’azione di manutenzione può essere concessa solo per le universalità di mobili
PERTINENZE
Le pertinenze sono le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un ‘altra cosa
del proprietario della cosa principale o dal diritto reale sulla medesima(ART 817)
Elementi costitutivi della pertinenza sono :
-l’atto di destinazione del bene accessorio a sevizio e ornamento del bene principale
-il fatto oggettivo del rapporto di servizio o ornamento
Un bene serve ad un altro
ES: fondo agricolo……. Attrezzi
BENI PUBBLICI E PRIVATI
I beni privati sono i beni appartenenti a soggetti privati
I beni pubblici sono i beni appartenenti allo Stato o ad enti pubblici territoriali destinati al
raggiungimento di fini pubblici(beni demaniali)
Essi si distinguono in
-beni che appartengono allo stato e : - fanno parte del demanio pubblico (la spiaggia )
-fanno parte del demanio necessario (opere destinate
alla difesa nazionale) ART 822 comma 1
-beni che fanno parte del demanio pubblico solo se appartengono allo stato o ad enti pubblici
territoriali (strade) e gli altri beni della legge assoggettati al regime del demanio pubblico (demanio
accidentale ART 822 comma 2)
La distinzione tra beni pubblici e privati assume rilievo pratico in relazione ai seguenti profili
-i beni privati sono disciplinati dal codice civile
-i beni demaniali sono disciplinati dal diritto pubblico,essi sono inalienabili e non possono formare
oggetto di diritto a favore dei terzi (ART 823 c.c.)
I beni appartenenti allo stato o ad altri enti territoriali che non fanno parte del demanio
costituiscono il patrimonio dello stato (art 826 comma 1 c.c.) essi sono disciplinati dalle norme di
diritto pubblico e dal codice civile
All’interno di questa categoria fanno parte del patrimonio indisponibile dello stato le foreste, le
miniere (ART 826 c.c. comma 2 e ART 828 comma 2c.c.)
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali e agli enti ecclesiastici sono disciplinati dal
codice civile (ART 830 831)
BENI DI CONSUMO
Sono tutta quella tipologia di bene in cui esistono dei contratti finalizzati alla fornitura del bene di
consumo da fabbricare o produrre tra un professionista ed un consumatore.
Vengono così definiti quei beni che hanno la vendita forzata: 12
-il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto
-il consumatore in caso di difetto di conformità ha diritto al ripristino senza spese della conformità
mediante riparazione o sostituzione del bene
LA PROPRIETA’ ( art 832 CC)
La proprietà è il diritto di godere e disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e
con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Fanno parte del diritto di
proprietà il potere di usare il bene traendone utilità. Possiede i caratteri di:
- elasticità: possibilità di essere compresa da un diritto reale minore
- imprescrittibilità:il non uso di un bene (ad esempio una casa, anche se non la uso non decade
la proprietà)
-funzione sociale, limitatezza del diritto(art 823 CC) nel senso di non poter abusare del
diritto( atti emulativi) per recare molestie ad altrui persone.
-immissioni ( art 844 CC): quando esisitono delle situazioni che posso disturbare la proprietà
confinante o nella proprietà di un soggeta, in questo caso esiste una tutela inibitoria in primo luogo
e risarcimento del danno in secondo luogo.
Il diritto di proprietà è limitato come anche scritto nell’art 42 della C. dove si tutela e se ne dettano
i limiti:
- dell’interesse pubblico: espropriazione per pubblica autorità
-dell’interesse privato: disciplina tra le distanze delle costruzioni.
MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ (art 922 e ss del CC)
La proprietà si può acquistare in due modi:
-Titolo originario (art 922 e ss CC)
( occupazione,invenzione,accessione,specificazione,usucapione,unione) dove nessuno prima del
soggetto aveva mai detenuto la proprietà del bene, è dunque piena ed esclusiva: è relativo a beni
immobili
-Titolo derivativo( contratti,successione, altri modi previsti per legge..) derivato da un soggetto
che aveva la titolarità del bene: è relativo a beni mobili. C’è quindi il passaggio dal titolare ( dante
causa) al nuovo ( avente causa) con la successione.
OCCUPAZIONE( art 923 CC)
Acquisto della proprietà di beni mobili di cui nessuno ne detiene la proprietà, impossessamento
del bene con la volontà di acquisirne a volontà
INVENZIONE ( ART 927 CC)
Chi trova un bene ha l’obbligo di restituire al proprietario il bene se noto, altrimenti al Sindaco del
luogo che rende noto il ritrovamento.
ACCESSIONE (ART 934 CC)
Acquisto della proprietà di beni mobili o immobili che sono incorporati nella sfera di un bene di
proprietà altrui. Ossia qualunque piantagione,costruzione,opera che si trovi esistente sopra o
sotto al suolo, appartiene al proprietario di questo
UNIONE (ART 939 CC)
Proprietà di beni mobili appartenenti a diversi proprietari i quali sono statu uniti in modo da formare
un unico bene: se i beni sono separabili,allora ciascuno conserva la propria proprietà e ha diritto di
ottenerne la separazione, se i beni però non sono separabili, qualora si volesse separare il bene,
ne detiene la proprietà diventa comune in base al valore dei beni spettanti.
SPECIFICAZIONE( ART 940 CC) 13
M odo di acquisto di un nuovo bene in seguito ad una attività ti trasformazione di una materia
appartenente ad altri: lo specificatore deve pagare al proprietario il prezzo della materia, se invece
il valore della materia è superiore, allora il bene spetta al proprietario della materia che dovrà
essere pagato per la mano d’opera
USOCAPIONE (ART 1158-1161 CC)
Modo di acquisto della proprietà di beni immobili o mobili in forza del possesso protratto per un
certo arco di tempo. Elementi costituivi sono dunque:
-possesso: acquistato in modo non violento e clandestino in modo che esso sia continuato e
ininterrotto
-decorso del tempo: possiamo dividerla in : usucapione ordinaria( si compie in 20 anni per i beni
immobili,mobili,universalità di beni mobili) ed usucapione abbreviata( 10 anni per i beni immobili,3
anni per i beni mobili registrati) purche il possesso sia stato ininterrotto e continuo. Ricorranno in
questo caso:
-un titolo idoneo in astratto - la buona fede dell’acquirente - la trascrizione del titolo
TUTELA DELLA PROPRIETA’( AZIONI PETITORIE)
-Rivendicazione( art 948 CC): concessa al proprietario del bene che non ne abbia la disponibilità
per l’accertamento del suo diritto e la condanna a chi lo possiede con inoltre la restituzione del
bene. È imprescrittibile salvo gli effetti dell’acquisto della proprietà per uso capione( è il
possesso illegittimo non la detenzione)
-Negatoria( art 949 CC): i terzi non possono avere diritti su un bene di proprietà di un soggetto,è
la facoltà di chiedere l’inesistenza da parte di altri sul bene e la condanna a cessare eventuali
molestie. Anzhe tale azione è imprescrittibile.
- Regolamento di confini( art 950 CC): concessa al proprietario del fondo per stabilirne il confine.
-Regolamento per apposizione di termini( art 951 CC) : poter richiedere che siano stabiliti segni
di confini ad un fondo contiguo. Si presuppone che manchino solo i segni di riconoscimento. Il
proprietario può anche compiere azioni di nunciazione quali possono essere :
- azioni dirette a prevenire un danno alla cosa;
- azioni di nuova opera;
-denunzia a danno temuto
DIRITTI REALI MINORI
I diritti reali minori si dividono:
-di godimento su cosa altrui: comprendono un altrui diritto di proprietà limitando il godimento del
bene nei confronti di tutti;
-di garanzia: posti a garantire la cui proprietà è pero degli altri
DIRITTI DI GODIMENTO
Hanno ad oggetto dei beni la cui proprietà appartiene ad altri; essendo diritti reali hanno le
caratteristiche di assolutezza,immediatezza,inerenza al bene e tipicità. Se la qualità del
proprietario e del titolare del diritto si estingue il diritto minore ( si ha dunque una
consolidazione) ,espandendo così la proprietà ( elasticità del diritto di proprietà). I diritti reali di
godimetno prevedono il godimento del bene e la disposizione del bene:
-superficie ; - enfiteusi; - usufrutto; - uso ed abitazione; -servitù prediale.
LA SUPERFICIE( art 952 e ss CC)
E’ il diritto di godere e mantenere una costruzione al di sopra del suolo altrui( è una sorta