vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Correzione del sistema del diritto civile
può venire negata un'azione a chi la chiedesse. Diritto civile e onorario sono antitetici. Il diritto onorario serve a temprare l'asprezza del diritto civile. Viene tenuto conto del ruolo del pretore nell'ambito dell'evoluzione del diritto. Le norme del diritto onorario consistono nel dare un'azione o una difesa. Imperium del pretore in materia giurisdizionale. Nel 67 a.C. (lex Cornelia) vieta ai pretori di amministrare la giustizia in modo diverso da quello scritto nei loro editti. Adriano nel III secolo d.C. fa scrivere un editto fisso. Se il pretore vuole modificare l'editto lo deve fare con l'approvazione di una consulta del senato. Nel tardo antico viene meno il processo formulare e non esiste più una distinzione fra diritto civile e onorario. Il venir meno del diritto onorario è dovuto al venir meno del processo formulare. Ius publicum e privatum: distinzione fondamentale.
basata su criterio funzionale. Quod ad statumspectat e singulorum utilitas. Quaedam sum publice utiliam quaedam privati. Fenomeni di dirittoprivato che riguardano anche lo stato. Publicum ius privatorum pactis mutari non potest. Normeinderogabili o disponibili. Quelle inderogabili non possono essere derogate da privati. Gestionerapporti individuali con metodi diversi da quelli stabiliti per legge. Es. testamento. Ius publicum hanorme che non possono essere derogate da rapporti fra privati. Ius commune e ius singolare:singolare contro il tenore della ragione e per qualche necessità è stato introdotto.Diritto soggettivo. Il diritto oggettivo è il complesso di norme applicabili nell’Impero Romano. Ildiritto soggettivo è il potere di un soggetto a pretendere da altri una determinata condotta. Perattuare la divisione fra interessi prevalente e soccombente viene attribuito un diritto soggettivo.Viene posto un potere e di riflesso un dovere. Diritto
soggettivo relativo e assoluto. Categorie unificate dal fatto che vi è un soggetto che impone una condotta e un altro che la deve tenere. Quindi un potere e un dovere. Contratto che stabilisce dall'inizio debitore e creditore. Un illecito fa quindi sorgere un diritto soggettivo relativo. Il diritto relativo ha come paradigma il diritto di credito e il titolare è individuato dall'inizio. Il diritto assoluto è più complesso e relazionato ad un bene: il suo titolare ha il diritto di ottenere una condotta omissiva da parte di tutti i soggetti dell'ordinamento. Ad esempio negli ordinamenti dove la proprietà privata è prevista ognuno è tenuto a rispettarla. Si fa riferimento quindi al diritto dell'uomo su una cosa che determina da parte degli altri un atteggiamento omissivo. Nei diritti assoluti il rapporto giuridico è potenziale e si actualizza al momento in cui uno di tutti i soggetti tenuti all'atteggiamento.omissivo viola l'omissione commettendo quindi un illecito. Il diritto assoluto si basa sul diritto relativo. Il "potere" è un termine che indica una facoltà attribuita ad un soggetto tutelata da un diritto. Potere da esercitare tenendo conto di riferimenti esterni quindi potere-dovere: si deve esercitare un potere per raggiungere gli scopi previsti dalla legge. Ad esempio un tutore deve esercitare il suo potere sull'incapace. Il caso della tutela è un caso di ufficio di diritto privato. Il potere si può anche collocare fuori dal diritto soggettivo, ad esempio il diritto di matrimonio, di vendere la cosa di proprietà, di libera impresa: non sono soggettivi poiché non vi è un soggetto tenuto ad un determinato comportamento. Diritti potestativi: potere di imporre ad altri una condotta alla quale non vi si può opporre. Ad esempio le azioni di annullamento dei negozi giuridici. Non si parlava a Roma di diritto soggettivo.
statistica “id quod plerumque accidit” per evidenziare una regola per la quale morivano prima i soggetti più deboli: prima muore il bambino, poi l’anziano e poi la persona matura: questo fu accertato da un provvedimento imperiale. Nell’epoca giustinianea questo integra una presunzione di premorienza. Regola che vale solo se non venga fornita una prova in senso contrario.
La capacità giuridica è l’idoneità di una persona ad essere titolare di diritti e doveri. La capacità di agire è un concetto dinamico: idoneità a porre in essere atti giuridicamente rilevanti (concetti moderni). I Romani non avevano elaborato tali concetti. Concetto ricondotto alla teoria degli status che si basa sulla regola per la quale per avere la capacità giuridica il soggetto doveva godere dello status libertatis, civitatis e familiae. Lo status libertatis implica che il soggetto non sia schiavo (che non ha capacità giuridica ma
Diritti e doveri
Lo status civitatis indica la cittadinanza, che inizialmente era richiesta per essere cittadini romani nell'epoca arcaica. Lo status familiare indica di essere di sui iuris, cioè non essere assoggettato alla patria potestà. Questo ha subito delle deroghe soprattutto per lo status civitatis: norme dell'ordinamento applicate sia ai cittadini che ai non cittadini (ius gentium) e norme dello ius honorarium. Quindi in seguito lo status civitatis non veniva più richiesto per godere di capacità giuridica. Il figlio sotto patria potestà può assumere degli obblighi e quindi anche lo status viene in parte meno. Il problema degli status applicato alla capacità giuridica si è presentato solo nella modernità.
Capitis deminutio
La capitis deminutio è una vicenda che attiene allo stato delle persone e si evidenzia quando vengono meno determinati vincoli: maxima (perdita di libertà), media (perdita della cittadinanza) e minima (rimozione dei vincoli parentali, mutamento).
in peggio. Concetto di diminuzione considerato in modo particolare. Perdita di uno status. Il concetto di deminutio non comporta necessariamente un cambio di status in peggio. Il concetto di deminutio individua una diminuzione numerica del gruppo di appartenenza originale. Questo si evidenzia quando i legami parentali vengono recisi. Dall'epoca classica al tardo antico il termine caput andò ad indicare "persona titolare di diritti". Paolo dice che servile caput nullus ius habet. Caput come idoneità ad essere titolare di diritti (capacità giuridica nella fase finale del tardo antico). Persona nell'epoca classica individua la persona in carne e ossa, poi (Teodosio) si indicò come persona la personalità giuridica. Status libertatis: le persone si dividono in liberi e schiavi. Distinzione di ius gentium: fra l'epoca arcaica e l'epoca classica per la quantità di schiavi. Nell'epoca arcaica non hanno una posizione
molto deteriore: distinzione non molto marcata fra figlio e schiavo (dal punto di vista pratico). Nell'epoca classica: l'intera economia era basata sulla manodopera servile (dal IV a.C. al III d.C.) gli schiavi hanno condizioni notevolmente diverse: prevalentemente utilizzati nei latifondi sorvegliati da una persona libera fidata o da uno schiavo con competenze superiori. Nelle grandi estensioni fondiarie gli schiavi erano tenuti negli ergastula in catene. Potevano anche essere utilizzati nell'ambito imprenditoriale. Situazioni migliori per schiavi con competenze superiori. Il limite dell'esercizio dei poteri del proprietario dello schiavo è l'ammortamento: il padrone non aveva interesse a danneggiare lo schiavo perché era vendibile e parte del suo patrimonio. Il valore dipendente dalla propria qualificazione garantiva per gli schiavi migliori e peggiori trattamenti. La posizione degli schiavi era notevolmente differenziata per situazione. Nel tardoAntico il fenomeno della schiavitù diminuisce ma alla schiavitù si sostituiscono forme di affittanza a soggetti liberi (poi diventati servi della gleba). Schiavitù in quest’epoca limitata alle famiglie potenti. Fenomeno che resta fino a Giustiniano compreso.