Le fonti del diritto
Le fonti del diritto sono atti o fatti cui l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. Requisiti sono: la generalità e l'astrattezza.
Classificazione delle fonti
Distinguiamo le fonti di produzione e fonti sulla produzione. Abbiamo inoltre le fonti atto e le fonti fatto. Esse sono:
- Costituzione e leggi cost.
- Fonti comunitarie (regolamenti, direttive e decisioni)
- Fonti legislative ordinarie
- Fonti specializzate
- Fonti espressione degli organi cost.
- Fonti secondarie
- Fonti regionali
- Fonti degli enti locali
- Fonti dell'autonomia collettiva
- Fonti esterne riconosciute
- Fonti fatto
Decreti legge
I decreti legge sono provvedimenti provvisori con forza equiparata alla legge ordinaria del Parlamento, deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica. Essi possono essere adottati solo in casi di straordinaria urgenza e necessità. Devono essere presentati alle Camere per la conversione lo stesso giorno in cui sono adottati e le Camere, anche se sciolte, devono riunirsi entro 5 giorni. Sono efficaci 60 giorni e se non vengono convertiti in legge la perdono sin dall'inizio.
Decreto legislativo
I decreti legislativi hanno ad oggetto il conferimento al governo del potere normativo di adottare norme primarie aventi forza di legge. L'art. 76 Cost. stabilisce dei vincoli:
- Devono contenere l'oggetto della delega,
- Stabilire i principi e criteri direttivi per l'esercizio del potere normativo,
- Devono indicare i termini entro i quali la delega deve essere esercitata.
Esso viene approvato dal Consiglio dei Ministri, emanato dal Presidente della Repubblica con proprio decreto e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con la denominazione di decreto legislativo.
La costituzione
La costituzione è la massima fonte sulle fonti, essa disciplina tutti i procedimenti di produzione del diritto. Caratteristica essenziale è la sua rigidità, ciò significa anche garanzia contro ogni modifica. Tale garanzia è assicurata attraverso uno speciale procedimento di revisione costituzionale che prevede una duplice lettura da entrambe le Camere. Esistono dei limiti alla revisione costituzionale che segnano il confine tra modificazione e mutamento della costituzione.
Parlamento
Il Parlamento è un organo costituzionale e complesso in quanto è composto da due organi interni principali operanti su un piano di piena parità giuridica: Camera e Senato. Inoltre, è un organo rappresentativo in quanto rappresenta la volontà del popolo inteso come corpo elettorale. Esso è composto da 630 deputati e 315 senatori di cui 5 a vita. Il nostro sistema parlamentare è un sistema bicamerale perfetto: le Camere hanno gli stessi diritti e poteri. Esso ha funzioni legislative, di controllo politico, di messa in stato di accusa, e di indagine.