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FATTISPECIE DI RECESSO

Accanto al recesso convenzionale il legislatore prevede numerose ipotesi di recesso legale.

Considerazione preliminari:

Prima della riforma non era ammesso il recesso convenzionale; le ipotesi di recesso legale vi erano

ma erano pochissime; il socio receduto era trattato malamente perché la quota era in base al

bilancio.

Oggi la disciplina è molto diversa.

 possono essere introdotte all’atto costitutivo: si parla in tal

Cause convenzionali di recesso caso

di recesso convenzionale il legislatore affida ai soci la scelta di se e quali cause prevedere. I

problemi riguardano le Ipotesi di recesso a contenuto indeterminato recesso discrezionale cioè il

socio può recedere quando vuole. La disciplina non è a favore non è consentito il recesso

discrezionale ma vi deve essere una giusta causa ma non indica quale sia tale giusta causa: stà al

giudice stabilirlo. Un’ulteriore ipotesi di recesso convenzionale è quella che venga prevista una

causa di recesso a favore di un determinato socio (cioè ad personam; è diritto particolare atipico)

 

Recesso legale cause legali in questi casi il socio ha il diritto di recesso e tale diritto non può

essere eliminato (per legge).

Il legislatore prevede il diritto di recesso collocandolo in 3 scenari diversi:

 MODIFICAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO

Primo scenario 

Socio non consenziente socio astenuto, assente o dissenziente.

Il recesso legale del socio non consenziente è previsto in caso di:

1. fusione;

2. scissione;

3. trasformazione;

4. revoca dello stato di liquidazione;

trasferimento della sede (è il comune) all’estero;

5. (previste all’atto costitutivo ed eliminate a

6. eliminazione di cause di recesso convenzionali

maggioranza successivamente);

modificazione dell’oggetto sociale;

7. 17

Ci sono 2 tipi di scelte gestionali (individuate in base alle conseguenze) sottratte agli

amministratori ed attribuite all’assemblea dei soci:

 l’operazione (scelta gestionale) che comporta una

8. sostanziale modificazione

dell’oggetto della società. Ad es:. una società (la srl alfa) ha come oggetto produrre e

vendere frigoriferi. La srl alfa costituisce una srl beta conferendo l’azienda che produce

frigoriferi. Alla conclusione la srl alfa cessa di essere una società produttiva e diventa una

holding che ha una partecipazione totalitaria in beta a questo punto la società alfa non

produce più friforiferi ma si limita a gestire l’azienda produttrice;

 l’operazione che ha come effetto la modificazione rilevante dei diritti attribuiti ai singoli

9. soci. Ad es:. un socio ha particolari diritti tra i quali vi è il diritto di svolgere scelte

gestionali di acquisto e di vendita di asset aziendali rilevanti (cioè deve dare il proprio

consenso). Se gli amministratori trasferiscono l’azienda da una società totalmente

partecipata ed in questo modo il socio titolare del particolare diritto si ritrova con lo stesso

ma privo di contenuto. In tali situazioni il socio non consenziente può recedere;

10. clausula compromissoria i soci sottraggono al giudice le controversie sociali e le

attribuiscono a degli arbitri. Il legislatore del 2003 ha introdotto il processo societario e

l’arbitrato societario. Il nuovo processo societario ha funzionato malissimo tanto che nel

2008/2009 è stato cancellato. E’ rimasto il processo societario arbitrale prevede una

scelta che lascia molto perplessi cioè che sottrae ai soci la nomina degli arbitri. I soci

debbono individuare un meccanismo che consenta la nomina dei soggetti estranei alla

del tribunale, …..). Nell’ambito delle

società (es:. dalla camera arbitrale, dal presidente

norme dedicate a tale processo si prevede una norma riferita all’ipotesi in cui venga

introdotta (si passa agli arbitri) o soppressa (si torna al giudice ordinario) la clausula

compromissoria in tali casi i soci non cosenzienti possono recedere. Se vi è una modifica

della clausula compromissoria? Il legislatore non dice nulla.

 SOCIETA’ A TEMPO INDETERMINATO

Secondo scenario 

Società a tempo indeterminato (non è prevista una durata) costituire una società a tempo

indeterminato vuoldire che il socio può recedere quando vuole dando un preavviso di 180 gg.

La società che preveda una società di 50-100 anni è equiparabile ad una società a tempo

indeterminato? Si il legislatore equipara una società di lunga durata (cioè di durata superiore alla

vita media dei soci) ad una società a tempo indeterminato. Cosa vuoldire una società di lunga durata

quando i soci sono altre società di capitali? E se ci sono soci che sono sia società di persone e

società di capitali cosa succede?

Terzo scenario I GRUPPI (lo vedremo in seguito)

DISCIPLINA DEL RECESSO

Cosa succede se viene esercitato il recesso?

L’atto costitutivo stabilisce con quali modalità il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso è sicuramente una dichiarazione unilaterale recettizia (cioè ha effetto quando viene

comunicata alla società). Il socio che recede scrive una lettera in cui indica il motivo di recesso e

dichiara di voler recedere e la invia con raccomandata al rappresentante legale della società. Il socio

è titolare di una fetta del patrimonio della società e dunque ha il diritto alla quota (una somma) di

liquidazione. 18

Come viene determinata tale quota?

Il valore è detrminato tenendo conto del valore di mercato del patrimonio sociale al momento della

comunicazione del recesso.

Se i soci che esercitano il recesso sono soci di una minoranza qualificata tale liquidazione può

comportare un grave danno alla società (che potrebbe anche chiudere).

La somma deve essere liquidata al socio entro un termine di 180 gg dalla comunicazione del

recesso.

Chi paga?

Il legislatore prevede 4 modalità di pagamento e prevede che tali modalità vengano esplorate una

dopo l’altra (le prime 2 vie sono preferibili perché non comportano esborsi da parte della società):

1. gli altri soci acquistano la partecipazione del socio che vuole recedere;

2. se gli altri soci non sono interessati si cerca un terzo interessato;

3. il rimborso è effettuato dalla società utilizzando riserve disponibili (in questo modo non si

intacca il capitale sociale);

4. si riduce il capitale sociale (se non è possibile ridurlo la società si scioglie).

Immaginiamo che i soci deliberino una modificazione rilevante ed i soci non consenzienti esercitino

dello scioglimeto. Ai soci di

il diritto di recesso tantè che la società venga portata sull’orlo

maggioranza viene data una via d’uscita: il recesso diventa inefficace ( o se non ancora esercitato ai

fini di impedirlo) in caso di revoca della deliberazione che ha provocato l’esercizio del recesso (che

lo legittima) oppure se è deliberato lo scioglimento della società.

Se il rimborso della partecipazione del socio receduto non è possibile, la società viene posta in

liquidazione.

E’ possibile, ed entro quali limiti, modificare questa disciplina?

Il criterio di determinare la quota attraverso il valore di mercato è inderogabile? No. I soci possono

stabilire altre modalità, altri criteri, si possono prevedere regole di favore o di sfavore (in caso di

cause legali di recesso non è possibile sfavorire il socio in quanto non si può limitare un diritto

inderogabile; in caso di cause di recesso convenzionali invece è possibile).

La regola dei 180 gg e le norme relative alle modalità di pagamento ed all’ordine nelle scelte non

possono essere modificate.

ESCLUSIONE art. 2473-bis

Qui è la società che decide di “scacciare” il socio. Il recesso è previsto dal legislatore mentre

l’esclusione è lasciata totalmente ai soci (è un’istituto facoltativo).

L’art 2473-bis recita così: “l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per

giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente artcolo (2473),

esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale”.

11/10/2011 19

In caso di violazione di un diritto colui che intende far valere tale diritto deve avvalersi dello

strumento giudiziario. In casi eccezionali sono previsti strumenti di autotutela cioè si può far valere

è l’eccezione

i propri diritti senza avvalersi del giudice. Tra gli strumenti di autotutela vi di

che è un legittimo rifiuto di adempiere quando l’altra parte non adempie (sia

inadempimento

quando quest’ultima è la prima che deve adempiere e quando deve adempiere contestualmente). Un

l’esclusione del socio

altro strumento è i soci possono escludere un socio in presenza di certi

presupposti. L’esclusione del socio è prevista nell’ambito delle società di persone art. 2286-87-

88.

Nell’ambito delle società di persone abbiamo 3 tipi di esclusione:

1. Esclusione di diritto è automatica. In certi casi il rapporto si scioglie automaticamente.

La causa più importante è il fallimento del socio; 

Esclusione facoltativa ma attraverso un’azione giudiziaria

2. se la società è costituita

solo da 2 soci; 

3. Esclusione facoltativa decisa dai soci si può verificare quando la società è costituita da

almeno 3 o più soci.

L’effetto dell’esclusione è lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio escluso.

L’esclusione facoltativa (sia 2 che 3) può essere decisa in presenza di uno dei 2 seguenti

presupposti:

 grave inadempimento da parte del socio alle obbligazioni;

 l’impossibilità di adempiere.

Nel caso di società con 2 soci l’escusione avrà effetto solo dal momento in cui vi è la sentenza del

giudice. Nell’intervallo tra il momento in cui si chiede l’esclusione (inizio dell’azione) e la sentenza

il socio escludendo è ancora socio e potrebbe arrecare danni alla società, dunque è possibile con un

provvedimento anticipatorio, escludere il socio immediatamente (poi la sentenza stabilirà se è

permanente oppure no).

In una società con più di 2 soci cosa succede?

Es:. società in nome collettivo costituita da 5 soci: vi è un socio con una partecipazione al capitale

sociale dell’80% e gli a

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Publisher
A.A. 2011-2012
65 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pantalasso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cagnasso Oreste.