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Diritto costituzionale e rapporti tra Stato e Chiesa

Bisogna intendere la Chiesa cattolica come organizzazione del culto. L'articolo 7 della Costituzione italiana si riferisce alla Chiesa cattolica e non alla Chiesa come stato. I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi, mostrando come in realtà i due mondi siano collegati, anche se si dice che dovrebbero essere slegati ed egualmente sovrani.

Patti Lateranensi

I Patti sono divisi in un trattato che regolava i rapporti mondani tra lo Stato italiano e lo Stato del Vaticano, e i concordati che regolano le materie miste. L'articolo 7 incorpora queste norme nella nostra Costituzione. Tuttavia, gli stessi patti non si trovano sullo stesso livello della Costituzione, in quanto possono essere modificati senza revisioni costituzionali, se le modifiche sono accettate dalle due parti. Infatti, se la Chiesa non è d'accordo con la modifica, l'unico modo per cambiarli è fare una revisione costituzionale. Una legge ordinaria in contrasto con il concordato è incostituzionale e viola indirettamente l'articolo 7.

Si è quindi in un sistema di regime concordatario, i rapporti devono essere concordati. Il concordato, essendo nella Costituzione, dovrebbe essere sullo stesso livello delle leggi costituzionali, ma c'è un'eccezione in quanto ci sono norme costituzionali più fondamentali di altre, che costituiscono principi supremi. Questi non possono essere contraddetti e se ci fosse una norma del concordato che violi o sia in contrasto con esse, sarebbe incostituzionale.

Principio di laicità

L'articolo 7 è una lesione del principio di laicità dello Stato. L'assemblea costituente ha accettato questa limitazione del principio di laicità in quanto il PCI aveva votato a favore del concordato insieme alla DC per evitare una frattura all'interno dello Stato tra cattolici e anticattolici, anche perché la Chiesa minacciò di chiedere un referendum sulla Costituzione.

Strutture e articoli successivi

All'interno della Costituzione si fa riferimento alle strutture, da non intendere unicamente come strutture religiose ma per struttura si può intendere anche la famiglia, i sindacati, la scuola, ecc.

Altri articoli costituzionali

Articolo 8

Prevede una o più regolamentazioni distinte per le varie chiese. Tuttavia, la disciplina dei rapporti tra chiese non cristiane cattoliche e Stato va fatta con delle leggi precedute da delle intese con i rappresentanti delle stesse. Se lo Stato non intendesse attuare intese con queste chiese, le intese non possono esserci, quindi il diritto all'intesa dipende dalla volontà dello Stato.

Articolo 9

Comma 1: lo Stato promuove lo sviluppo scientifico, tecnologico e culturale della nazione. Comma 2: lo Stato protegge il paesaggio e il patrimonio storico e culturale.

Le società umane si fondano su: economia (produce beni materiali di consumo); politica (attività di governo delle società stesse); cultura (ciò che nutre lo spirito, ciò che ci permette di riconoscerci come società unitaria).

Le leggi e le fonti del diritto

Una legge è tale quando fatta da un organo che ha ricevuto dalla Costituzione il potere per farlo. La legge del governo è fonte del diritto perché c'è una legge che autorizza il governo ad adottare un emendamento. Le fonti quindi sono tali in quanto autorizzate da una fonte che sta al di sopra. La fonte superiore è la Costituzione, secondo Kelsen.

Cos'è lo Stato? Lo Stato ha una radice linguistica st (durare stando diritto). È un'organizzazione politica che dura. Le società sono governate da un potere.

Articolo 10

Tratta il tema dell'apertura dell'Italia all'internazionalismo (apertura verso altri Stati). L'Italia aderisce alla civiltà giuridica che si è sviluppata e che riconosce norme generali riconosciute (norme che per consuetudine valgono per tutti o più Stati, esempio: nelle relazioni diplomatiche un ambasciatore non può essere perseguito; le sedi diplomatiche non sono sotto la giurisdizione dei paesi ospitanti; chi si trova in difficoltà in mare ha il diritto al soccorso). Il diritto italiano si conforma con queste regole. Oltre alle norme generali ci sono anche le norme di diritto internazionale pattizio. L'Italia si considera parte di un unico consesso delle nazioni e che non si riconosce in un'ideologia nazionalista.

Articolo 11

Pace e guerra e limitazione della sovranità necessarie per assicurare pace e giustizia tra nazioni, favorendo azioni a tale scopo. L'Italia ripudia la guerra come metodo di risoluzione di dispute tra Stati, risolvibili con trattative diplomatiche o istituzioni internazionali (ONU). La Costituzione ammette la guerra difensiva.

Si sono aperte discussioni in questo articolo su:

  • Guerre preventive: guerre mosse a uno Stato che non ci sta ancora facendo la guerra ma è in procinto o ha intenzione di farlo.
  • L'Italia può partecipare ad azioni militari se accettate dall'ONU.
  • Guerre umanitarie: guerre in cui in un paese un regime dittatoriale opprime il suo popolo violando diritti umani.

Oggi il diritto umanitario discute il possibile intervento atto a garantire i diritti inalienabili di questi popoli. Da una parte si pensa che sia opportuno intervenire, dall'altra c'è il pericolo che tutto ciò possa portare gli Stati a utilizzare la scusa degli interventi umanitari come tramite per fini economici.

L'Italia consente a limitazioni della propria sovranità: riconosce che la risoluzione di alcune questioni non sono più sue ma di organizzazioni internazionali (strutture politiche formate da più Stati capaci di prendere decisioni che si impongono agli Stati membri) di cui fa parte. Quando si entra in una organizzazione ci si vincola a sottostare alle decisioni che quelle decisioni prenderanno.

Articolo 12

Afferma quale sia la bandiera italiana, introducendo nella Costituzione un simbolo (elemento che accomuna).

Articolo 13

Tratta il tema dell'inviolabilità della libertà personale (prima libertà riconosciuta nella storia del costituzionalismo, movimento politico e culturale che ha come suo scopo proteggere le persone dall'arbitrio del potere), scritta per la prima volta nella Magna Carta Libertatum 1215 (documento con cui i baroni inglesi avevano avuto la garanzia dal re dell'habeas corpus, diritto dei sudditi di non essere messi in carcere senza poter ricorrere a un giudice).

Sono vietate azioni di restrizione di questa libertà a meno che non ci siano atti motivati dall'autorità giudiziaria. Inviolabile: nessuno può alterare questi diritti (collegamento con l'articolo 2) neanche il legislatore costituzionale (rimando a articolo 138, che riguarda le procedure di revisione della Costituzione) può, cambiando la Costituzione, violare questi diritti, perché ci sono dei principi che valgono più di altri. Chi ha fatto la Costituzione è partito dal presupposto che i diritti umani vengono prima della Costituzione e che quindi non sono creati da essa ma sono riconosciuti.

Ci sono due concezioni di diritto:

  • Giusnaturalismo: i diritti umani sono diritti naturali, quindi nessun legislatore può crearli o modificarli.
  • Giuspositivismo: nessun diritto se non stabilito da un legislatore.

(Antigone di Sofocle rappresenta bene i contrasti tra queste due tipi di diritti). Chi ha scritto i diritti inviolabili presupponeva ci fosse qualcosa di preesistente rispetto al diritto positivo.

Articolo 139

Altro esempio di norma inviolabile (collegato con l'articolo 1) in cui si afferma l'inviolabilità della forma repubblicana (scelta presa precedentemente alla Costituzione nel referendum del '46, e la Costituzione non poteva cambiarla e nemmeno i poteri che si stabiliscono in essa potranno modificare la forma di governo). Forma repubblicana: si è tolto di mezzo il re e si è sostituito con il presidente della Repubblica. Il passaggio implica il passaggio da una legittimazione divina a una popolare (è il popolo che, tramite le due cariche, elegge il presidente e non Dio che concede il potere al presidente).

Essa si basa sul principio della divisione dei poteri (presenza, oltre che degli stessi poteri, anche di centri di potere statuali e non) e sul principio della competenza (per cui le attribuzioni dei singoli poteri vengono sindacate solo dalla Corte costituzionale). Dire che la Repubblica è intoccabile significa dire che anche la sovranità è intoccabile. Ogni legge di revisione costituzionale che tocca i fondamenti della Repubblica sarebbe incostituzionale.

Articolo 13: Limitazioni e riserve di legge

Comma 2: dice come la libertà personale può essere limitata non arbitrariamente (e quindi secondo legge) e quindi non sono possibili ispezioni, perquisizioni se non con un atto motivato dal giudice e nei modi e casi previsti dalla legge.

Modi e casi previsti dalla legge: i modi sono previsti dal codice di procedura penale e i casi sono previsti dal codice penale. Dicendo legge si escludono tutti gli altri atti del governo. Le libertà personali sono regolate unicamente dalla legge perché provenienti dal parlamento che è l'organo più democratico.

Le riserve di legge

Si hanno quando la Costituzione stabilisce che determinate materie non possono che essere disciplinate che dalla legge e non possono intervenire atti diversi.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher davide.berti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Zagrebelsky Gustavo.
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