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“DIRETTA APPLICABILITA'” ED “EFFETTO DIRETTO”
diretta applicabilità
Abbiamo visto precedentemente che la “ ” è una caratteristica dei regolamenti
per entrare in vigore all'interno dell'ordinamento degli Stati
dell'Ue, con la quale essi,
membri, non ha bisogno di nessuna norma di attuazione interna I regolamenti Ue
.
possiedono, infatti, una forza propria con la quale irrompono nell'ordinamento statale, distruggendo
dal
quella che è la “sovranità” dello Stato. La “diretta applicabilità” è disciplinata e stabilita
Trattato , essendo esso la fonte di gerarchia superiore rispetto agli atti normativi emanati dagli
organi dell'unione. effetto diretto
Diverso, invece, è il concetto di “ ”. Quest'ultimo non è il risultato di un atto
normativo emanato dal “legislatore” dell'Ue (che ricordiamo essere la Commissione e il Parlamento
norma
europeo), ma della , creata dall'interprete della Corte di Giustizia, nata sull'interpretazione
della disposizione (dell'atto).
Questo “effetto diretto” una dottrina elaborata dagli interpreti dell'Ue.
Con “l'effetto diretto”, la norma, ricavata dalla disposizione, fa sì di creare un effetto
giuridico in capo al singolo soggetto, anche se lo Stato in cui esso vive non ha ancora eseguito
quella disposizione all'interno del proprio ordinamento.
Questa dottrina è stata introdotta per ostacolare la negligenza degli stati membri, che molto spesso
tardano appositamente ad eseguire le direttive europee nel proprio ordinamento.
La Corte di giustizia ha quindi stabilito che se da una disposizione che comporta degli effetti
giuridici su privati è possibile ricavare una norma chiara e legittima, allora quest'ultima sarà
direttamente applicata, senza attendere l'attuazione nazionale.
Ciò vuol dire che il cittadino, appellandosi alla norma e al suo “effetto diretto” potrà avere delle
pretese legittime sui contenuti dell'atto che lo Stato ancora non ha attuato.
Questo “effetto diretto ha due caratteristiche: una sanzionatoria nei confronti dello Stato negligente
e una di protezione di garanzia nei confronti dei diritti del singolo.
Analizziamo ora il rapporto tra la “diretta applicabilità” e “l'effetto diretto”. Da questo rapporto
possono nascere quattro possibilità:
Norme direttamente efficaci espresse da atti direttamente applicabili: queste sono le
• tipiche norme ricavate dai regolamenti Ue; di conseguenza abbiamo una corrispondenza tra
“diretta applicabilità” e “effetto diretto”.
Norme non direttamente efficaci espresse da atti direttamente applicabili: queste sono
• alcuni e rari regolamenti Ue che stabiliscono un quadro normativo e quindi hanno bisogno
dell'attuazione da parte di altri regolamenti Ue o da parte di norme nazionali interne.
Norme direttamente efficaci espresse da atti non direttamente applicabili: queste sono
• le norme che derivano dalle direttive. Consistono, nella maggior parte dei casi, in divieti.
Facciamo un esempio: una direttiva Ue può contenere una regola che stabilisce uno standard
di qualità che i prodotti industriali devono avere. Sulla base di questa disposizione esisterà
una norma implicita che vieta agli Stati di ostacolare la commercializzazione dei prodotti
che si conformano a quello standard. Questa norma opera direttamente anche per lo Stato
che non avesse eseguito la direttiva. : chiaramente
Norme non direttamente efficaci espresse da atti non direttamente applicabili
• queste norme non possono creare effetti giuridici finchè non vengono eseguite dallo Stato.
RAPPORTO TRA NORME EUROPEE E NORME INTERNE
la prevalenza delle norme europee
La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato
sulle norme interne degli stati membri . Ciò significa che, non solo alcune norme europee
possono entrare automaticamente negli ordinamenti statali senza il “permesso” del legislatore, ma
anche che in un eventuale contrasto ad uscirne “vincitrice” sarebbe la norma europea.
Questa affermazione, sommata alla presa di possesso, da parte dell'unione, della politica economica
“rottura” della
e monetaria che prima erano in mano ai singoli stati, stabilisce senz'altro la
sovranità degli ordinamenti statali.
In seguito alla nascita dell'ordinamento dell'unione europea, per adeguarsi a quest'ultimo, molti stati
hanno effettuato una revisione costituzionale; ciò non è però avvenuto in Italia. legge di
L'unica legge che regola il rapporto tra le norme europee e le norme interne è la
attuazione della ratifica del Trattato ordine di esecuzione
e il conseguente . Possiamo
quindi dire che manca, o perlomeno è mancata, una disciplina completa sul rapporto tra Unione
Europea e diritto italiano interno.
Nel corso degli anni, per disciplinare in maniera più idonea il rapporto e l'eventuale antinomia tra
norma interna e norma europea, la Corte Costituzionale ha provato diverse soluzioni.
Inizialmente iniziò ad applicare il criterio cronologico; cosa, però, che venne ritenuta non adeguata
dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto, con questo criterio, non sempre la norma
europea prevaleva su quella interna.
La Corte Costituzionale ha quindi iniziato ad applicare il criterio gerarchico; ma anche questo venne
ritenuto non idoneo dalla Corte di Giustizia, in quanto prima di verificare l'eventuale illegittimità
della legge interna il regolamento europeo restava inapplicato per anni.
La soluzione a questo problema giurisprudenziale è stato ricavato dalla Corte Costituzionale in
seguito alla sentenza del caso “Granital” (questo era un caso che riguardava l'azienda Granital; essa
aveva importato una grande quantità di orzo canadese ma le tasse doganali erano assai più salate di
quelle che dovevano essere secondo le norme europee ecc..).
Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha apportato diverse modifiche nella disciplina del
rapporto tra norme interne e norme europee. La principale innovazione sta nel cambiamento
dell'applicazione del criterio di risoluzione delle antinomie. Andiamo ad analizzare i ragionamenti
compiuti dalla Corte Costituzionale per questo caso “Granital”:
teoria dualistica
1. E' stata elaborata la ; ciò vuol dire che la corte ha riconosciuto
nell'ordinamento italiano e in quello europeo due elementi completamenti differenti tra loro.
2. La corte ha stabilito che le norme europee, che vengono sì applicate, non possono entrare a
far parte dell'ordinamento statale; ciò vuol dire che non esiste fonte non valida. Ogni fonte
sarà valida all'interno del suo ordinamento
3. La corte ha stabilito che con la legge di attuazione della ratifica, il legislatore italiano ha
autorizzato la diretta applicabilità di certe norme europee non perchè queste abbiamo una
forza di legge superiore alla legge ordinaria, ma perchè possiedono una forza di legge
“propria”, datagli dal Trattato. La corte, in poche parole, ha affermato che è il Trattato
dell'Unione ha ripartire le competenze tra i due ordinamenti (quello italiano e quello
europeo).
4. La corte ha stabilito che il giudice, in un eventuale antinomia tra norma europea e norma
criterio di competenza
interna, dovrà decidere quale norma applicare attuando il . La
norma non applicata non verrà né abrogata né annullata, semplicemente non viene applicata.
Andiamo a vedere il quadro attuale del contrasto tra norme interne e norme europee:
Contrasto tra legge ordinaria e norme europee con “effetto diretto”: Chiaramente, per
• la legge italiana non va applicata
via dell'effetto diretto delle norme europee, , con due
considerazioni: a) non si tratta solo i regolamenti, che godono della diretta applicabilità, ma
tutte le norme che hanno “effetto diretto”. b) tutti gli organi, non solo quelli giudiziari, come
il Governo e la pubblica amministrazione hanno il dovere/potere di non applicare la legge
ordinaria, in favore, appunto, della norma europea.
Contrasto tra legge ordinaria e norma europea che non ha un “effetto diretto”: in
• questo caso, sulla base dell'affermazione delle Corte di Giustizia precedentemente vista, la
norma europea prevale sulla legge ordinaria. La norma europea prevarrà sulla base del
criterio di competenza . Il giudice, qualora pensasse che la legge italiana sia in contrasto
con la norma europea, dovrà presentarsi davanti alla Corte Costituzionale sollevando la
“questione di legittimità costituzionale”.
Contrasto tra fonte sub-legislativa e norma europea: è il classico esempio contrasto tra
• un regolamento amministrativo (fonte secondaria) e un norma europea.
Ricordiamo che le legge di attuazione della ratifica è di carattere formale , e
Un'eventuale regolamento amministrativo, in
rappresenta quindi una fonte primaria.
contrasto con la norma europea, violerebbe indirettamente la legge di
attuazione e l'ordine di esecuzione ; per questo sarebbe ritenuto illegittimo nei confronti
della stessa legge italiana e non nei confronti della norma europea. In questo caso si procede
criterio gerarchico
con il ; ciò vuol dire che il regolamento viene annullato.
Contrasto tra legge costituzionale e norma europea: dobbiamo precisare che la Corte
• le norme europee possono derogare le norme di
Costituzionale ha affermato che
dettaglio ma non le norme di principio
, delle leggi costituzionali; esse sono
inderogabili (questa è la teoria dei controlimiti).
Più volte è capitato, soprattutto all'interno delle materie che disciplinano il rapporto tra Stato
e Regione, che norme di dettaglio venissero derogate da norme europee.
Il problema si pone, però, quando la norma europea entra in contrasto con una norma di
principio della Costituzione (è accaduto solo una volta e la verifica della Corte di Giustizia è
ancora in corso). In questo possibile eventualità la Corte Costituzionale ha più volte indicato
quale sia la strada da percorrere.
Innanzitutto dobbiamo precisare che, all'interno del nostro ordinamento, le norme europee
fonte-fatto
vengono recepite come e non come fonte-atto (in quanto non sono create da
organi legislativi interni. Ciò implica il fatto che non bisognerà rivolgersi alla Corte
Costituzionale (essa è competente nel giudicare la legittimità delle sole leggi statali e
Corte di Giustizia dell'Unione
regionali) ma alla .
L'unico atto avente forza di legge che regola il