Il sistema delle fonti europee
Diritto convenzionale e derivato
La prima, fondamentale, distinzione da fare è quella tra diritto convenzionale e diritto derivato. Il primo è rappresentato dai Trattati, che disciplinano i vari organi dell'UE; il secondo è invece costituito da tutti gli atti normativi emanati dagli organi dell'UE.
La gerarchia delle fonti
Vediamo, quindi, come anche all'interno dell'ordinamento UE ci sia una gerarchia che vede nei Trattati il gradino più alto (essi rappresentano una sorta di Costituzione dell'UE, in quanto ricchi di principi, ricavati, in particolar modo, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Gli atti normativi dell'UE devono quindi essere validi, conformi nei confronti dei Trattati.
Corte di giustizia dell'UE
A controllare questa legittimità degli atti normativi UE nei confronti dei Trattati è la Corte di giustizia dell'UE, che svolge una funzione simile alle varie Corti Costituzionali degli Stati membri.
Atti vincolanti e non vincolanti
Venendo al diritto derivato vediamo che essi si suddividono in: atti vincolanti e atti non vincolanti.
Gli atti non vincolanti sono le raccomandazioni (una sorta di "ammonimento" con la quale lo Stato membro deve adempiere a certi comportamenti) e i pareri (forniti soprattutto dalla Commissione). Questi due elementi non sono vincolanti ma hanno comunque una forza giuridica; devono infatti rappresentare una sorta di "linea guida" per gli Stati e per i suoi interpreti.
Atti vincolanti
Veniamo invece agli atti vincolanti. Essi sono:
- Regolamenti UE: Questi sono atti che, confrontandoli con il nostro ordinamento, potremmo equiparare alla legge statale. Essi sono norme generali astratte, valide erga omnes (non solo per gli Stati membri, ma anche per l'unione stessa). I regolamenti devono essere applicati nel loro insieme e non in parte. La particolarità dei regolamenti è che essi godono della "diretta applicabilità"; ciò vuol dire che non necessitano di una norma di esecuzione per essere applicati all'ordinamento statale. Essi hanno una forza propria; sono quindi obbligatoriamente applicabili per tutti gli organi dello Stato membro, compresi i vari interpreti.
- Direttive UE: Questi sono atti normativi che hanno come obiettivo solamente gli Stati membri. Le direttive vincolano gli Stati membri a raggiungere dei risultati stabiliti dalle direttive stesse e dai Trattati entro un tempo limite. Esse lasciano però la discrezionalità, agli Stati membri, sui mezzi da utilizzare per raggiungere questi risultati. Ciò vuol dire che lo Stato potrà decidere in quale modo eseguire queste direttive all'interno della legge o dei regolamenti, ecc. Precisiamo però che, molto spesso, si tratta di direttive dettagliate, che riguardano materie specifiche e che, di conseguenza, lasciano poco spazio alla discrezionalità dei vari Stati per quanto riguarda i mezzi di esecuzione.
- Decisioni UE: Queste ultime possono essere equiparate, all'interno del nostro ordinamento, ai provvedimenti amministrativi. Le decisioni, così come i regolamenti, sono rivolte a singoli stati o perfino a singole imprese commerciali. Godono della diretta applicabilità, ma sono degli "strumenti" con la quale vengono applicate norme generali astratte a fattispecie concrete e specifiche. Per questa loro caratteristica non vengono considerate come fonte del diritto dell'UE.
"Diretta applicabilità" ed "effetto diretto"
Abbiamo visto precedentemente che la "diretta applicabilità" è una caratteristica dei regolamenti dell'UE, con la quale essi, per entrare in vigore all'interno dell'ordinamento degli Stati membri, non ha bisogno di nessuna norma di attuazione interna. I regolamenti UE possiedono, infatti, una forza propria con la quale irrompono nell'ordinamento statale, distruggendo quella che è la "sovranità" dello Stato. La "diretta applicabilità" è disciplinata e stabilita dal Trattato, essendo esso la fonte di gerarchia superiore rispetto agli atti normativi emanati dagli organi dell'unione.
Diverso, invece, è il concetto di "effetto diretto". Quest'ultimo non è il risultato di un atto normativo emanato dal "legislatore" dell'UE (che ricordiamo essere la Commissione e il Parlamento europeo), ma della norma, creata dall'interprete della Corte di Giustizia, nata sull'interpretazione della disposizione (dell'atto). Questo "effetto diretto" è una dottrina elaborata dagli interpreti dell'UE. Con "l'effetto diretto", la norma, ricavata dalla disposizione, fa sì di creare un effetto giuridico in capo al singolo soggetto, anche se lo Stato in cui esso vive non ha ancora eseguito quella disposizione all'interno del proprio ordinamento.
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