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“DIRETTA APPLICABILITA'” ED “EFFETTO DIRETTO”

diretta applicabilità

Abbiamo visto precedentemente che la “ ” è una caratteristica dei regolamenti

per entrare in vigore all'interno dell'ordinamento degli Stati

dell'Ue, con la quale essi,

membri, non ha bisogno di nessuna norma di attuazione interna I regolamenti Ue

.

possiedono, infatti, una forza propria con la quale irrompono nell'ordinamento statale, distruggendo

dal

quella che è la “sovranità” dello Stato. La “diretta applicabilità” è disciplinata e stabilita

Trattato , essendo esso la fonte di gerarchia superiore rispetto agli atti normativi emanati dagli

organi dell'unione. effetto diretto

Diverso, invece, è il concetto di “ ”. Quest'ultimo non è il risultato di un atto

normativo emanato dal “legislatore” dell'Ue (che ricordiamo essere la Commissione e il Parlamento

norma

europeo), ma della , creata dall'interprete della Corte di Giustizia, nata sull'interpretazione

della disposizione (dell'atto).

Questo “effetto diretto” una dottrina elaborata dagli interpreti dell'Ue.

Con “l'effetto diretto”, la norma, ricavata dalla disposizione, fa sì di creare un effetto

giuridico in capo al singolo soggetto, anche se lo Stato in cui esso vive non ha ancora eseguito

quella disposizione all'interno del proprio ordinamento.

Questa dottrina è stata introdotta per ostacolare la negligenza degli stati membri, che molto spesso

tardano appositamente ad eseguire le direttive europee nel proprio ordinamento.

La Corte di giustizia ha quindi stabilito che se da una disposizione che comporta degli effetti

giuridici su privati è possibile ricavare una norma chiara e legittima, allora quest'ultima sarà

direttamente applicata, senza attendere l'attuazione nazionale.

Ciò vuol dire che il cittadino, appellandosi alla norma e al suo “effetto diretto” potrà avere delle

pretese legittime sui contenuti dell'atto che lo Stato ancora non ha attuato.

Questo “effetto diretto ha due caratteristiche: una sanzionatoria nei confronti dello Stato negligente

e una di protezione di garanzia nei confronti dei diritti del singolo.

Analizziamo ora il rapporto tra la “diretta applicabilità” e “l'effetto diretto”. Da questo rapporto

possono nascere quattro possibilità:

Norme direttamente efficaci espresse da atti direttamente applicabili: queste sono le

• tipiche norme ricavate dai regolamenti Ue; di conseguenza abbiamo una corrispondenza tra

“diretta applicabilità” e “effetto diretto”.

Norme non direttamente efficaci espresse da atti direttamente applicabili: queste sono

• alcuni e rari regolamenti Ue che stabiliscono un quadro normativo e quindi hanno bisogno

dell'attuazione da parte di altri regolamenti Ue o da parte di norme nazionali interne.

Norme direttamente efficaci espresse da atti non direttamente applicabili: queste sono

• le norme che derivano dalle direttive. Consistono, nella maggior parte dei casi, in divieti.

Facciamo un esempio: una direttiva Ue può contenere una regola che stabilisce uno standard

di qualità che i prodotti industriali devono avere. Sulla base di questa disposizione esisterà

una norma implicita che vieta agli Stati di ostacolare la commercializzazione dei prodotti

che si conformano a quello standard. Questa norma opera direttamente anche per lo Stato

che non avesse eseguito la direttiva. : chiaramente

Norme non direttamente efficaci espresse da atti non direttamente applicabili

• queste norme non possono creare effetti giuridici finchè non vengono eseguite dallo Stato.

RAPPORTO TRA NORME EUROPEE E NORME INTERNE

la prevalenza delle norme europee

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato

sulle norme interne degli stati membri . Ciò significa che, non solo alcune norme europee

possono entrare automaticamente negli ordinamenti statali senza il “permesso” del legislatore, ma

anche che in un eventuale contrasto ad uscirne “vincitrice” sarebbe la norma europea.

Questa affermazione, sommata alla presa di possesso, da parte dell'unione, della politica economica

“rottura” della

e monetaria che prima erano in mano ai singoli stati, stabilisce senz'altro la

sovranità degli ordinamenti statali.

In seguito alla nascita dell'ordinamento dell'unione europea, per adeguarsi a quest'ultimo, molti stati

hanno effettuato una revisione costituzionale; ciò non è però avvenuto in Italia. legge di

L'unica legge che regola il rapporto tra le norme europee e le norme interne è la

attuazione della ratifica del Trattato ordine di esecuzione

e il conseguente . Possiamo

quindi dire che manca, o perlomeno è mancata, una disciplina completa sul rapporto tra Unione

Europea e diritto italiano interno.

Nel corso degli anni, per disciplinare in maniera più idonea il rapporto e l'eventuale antinomia tra

norma interna e norma europea, la Corte Costituzionale ha provato diverse soluzioni.

Inizialmente iniziò ad applicare il criterio cronologico; cosa, però, che venne ritenuta non adeguata

dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in quanto, con questo criterio, non sempre la norma

europea prevaleva su quella interna.

La Corte Costituzionale ha quindi iniziato ad applicare il criterio gerarchico; ma anche questo venne

ritenuto non idoneo dalla Corte di Giustizia, in quanto prima di verificare l'eventuale illegittimità

della legge interna il regolamento europeo restava inapplicato per anni.

La soluzione a questo problema giurisprudenziale è stato ricavato dalla Corte Costituzionale in

seguito alla sentenza del caso “Granital” (questo era un caso che riguardava l'azienda Granital; essa

aveva importato una grande quantità di orzo canadese ma le tasse doganali erano assai più salate di

quelle che dovevano essere secondo le norme europee ecc..).

Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha apportato diverse modifiche nella disciplina del

rapporto tra norme interne e norme europee. La principale innovazione sta nel cambiamento

dell'applicazione del criterio di risoluzione delle antinomie. Andiamo ad analizzare i ragionamenti

compiuti dalla Corte Costituzionale per questo caso “Granital”:

teoria dualistica

1. E' stata elaborata la ; ciò vuol dire che la corte ha riconosciuto

nell'ordinamento italiano e in quello europeo due elementi completamenti differenti tra loro.

2. La corte ha stabilito che le norme europee, che vengono sì applicate, non possono entrare a

far parte dell'ordinamento statale; ciò vuol dire che non esiste fonte non valida. Ogni fonte

sarà valida all'interno del suo ordinamento

3. La corte ha stabilito che con la legge di attuazione della ratifica, il legislatore italiano ha

autorizzato la diretta applicabilità di certe norme europee non perchè queste abbiamo una

forza di legge superiore alla legge ordinaria, ma perchè possiedono una forza di legge

“propria”, datagli dal Trattato. La corte, in poche parole, ha affermato che è il Trattato

dell'Unione ha ripartire le competenze tra i due ordinamenti (quello italiano e quello

europeo).

4. La corte ha stabilito che il giudice, in un eventuale antinomia tra norma europea e norma

criterio di competenza

interna, dovrà decidere quale norma applicare attuando il . La

norma non applicata non verrà né abrogata né annullata, semplicemente non viene applicata.

Andiamo a vedere il quadro attuale del contrasto tra norme interne e norme europee:

Contrasto tra legge ordinaria e norme europee con “effetto diretto”: Chiaramente, per

• la legge italiana non va applicata

via dell'effetto diretto delle norme europee, , con due

considerazioni: a) non si tratta solo i regolamenti, che godono della diretta applicabilità, ma

tutte le norme che hanno “effetto diretto”. b) tutti gli organi, non solo quelli giudiziari, come

il Governo e la pubblica amministrazione hanno il dovere/potere di non applicare la legge

ordinaria, in favore, appunto, della norma europea.

Contrasto tra legge ordinaria e norma europea che non ha un “effetto diretto”: in

• questo caso, sulla base dell'affermazione delle Corte di Giustizia precedentemente vista, la

norma europea prevale sulla legge ordinaria. La norma europea prevarrà sulla base del

criterio di competenza . Il giudice, qualora pensasse che la legge italiana sia in contrasto

con la norma europea, dovrà presentarsi davanti alla Corte Costituzionale sollevando la

“questione di legittimità costituzionale”.

Contrasto tra fonte sub-legislativa e norma europea: è il classico esempio contrasto tra

• un regolamento amministrativo (fonte secondaria) e un norma europea.

Ricordiamo che le legge di attuazione della ratifica è di carattere formale , e

Un'eventuale regolamento amministrativo, in

rappresenta quindi una fonte primaria.

contrasto con la norma europea, violerebbe indirettamente la legge di

attuazione e l'ordine di esecuzione ; per questo sarebbe ritenuto illegittimo nei confronti

della stessa legge italiana e non nei confronti della norma europea. In questo caso si procede

criterio gerarchico

con il ; ciò vuol dire che il regolamento viene annullato.

Contrasto tra legge costituzionale e norma europea: dobbiamo precisare che la Corte

• le norme europee possono derogare le norme di

Costituzionale ha affermato che

dettaglio ma non le norme di principio

, delle leggi costituzionali; esse sono

inderogabili (questa è la teoria dei controlimiti).

Più volte è capitato, soprattutto all'interno delle materie che disciplinano il rapporto tra Stato

e Regione, che norme di dettaglio venissero derogate da norme europee.

Il problema si pone, però, quando la norma europea entra in contrasto con una norma di

principio della Costituzione (è accaduto solo una volta e la verifica della Corte di Giustizia è

ancora in corso). In questo possibile eventualità la Corte Costituzionale ha più volte indicato

quale sia la strada da percorrere.

Innanzitutto dobbiamo precisare che, all'interno del nostro ordinamento, le norme europee

fonte-fatto

vengono recepite come e non come fonte-atto (in quanto non sono create da

organi legislativi interni. Ciò implica il fatto che non bisognerà rivolgersi alla Corte

Costituzionale (essa è competente nel giudicare la legittimità delle sole leggi statali e

Corte di Giustizia dell'Unione

regionali) ma alla .

L'unico atto avente forza di legge che regola il

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Publisher
A.A. 2017-2018
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MatLanders di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Bin Roberto.