CONCETTI INTRODUTTIVI – Cap 1, 2, 3
Il diritto privato è un insieme di leggi che valgono in un certo ambito territoriale o personale o che riguardano una certa materia.
Regola i rapporti tra i soggetti privati ed è caratterizzato dall'autonomia. I rami del diritto privato sono il diritto civile
(disciplina i rapporti tra i privati con particolare riferimento alla famiglia, alla proprietà e ai contratti), e il diritto commerciale
(ha per oggetto l'attività di coloro che svolgono un'attività economica).
Il diritto pubblico è l'insieme delle norme che disciplinano la struttura e il funzionamento dello stato e disciplina e i rapporti tra
questi e i cittadini. Ha inoltre per oggetto la disciplina dei reato, perché è compito dello stato garantire l'ordine pubblico e
punire coloro che risultano pericolosi. E' caratterizzato dal vincolo e da rapporti di autorità. I rami del diritto pubblico sono il
diritto costituzionale (regola l'organizzazione dello stato e degli enti pubblici territoriali), il diritto amministrativo (disciplina il
funzionamento degli uffici pubblici che offrono servizi ai cittadini), il diritto penale (norme che stabiliscono i reati e le pene), il
diritto processuale penale e civile.
La differenza tra il diritto privato e il diritto pubblico è che nel primo caso i cittadini sono posti su un piano di parità, nel
secondo caso gli enti pubblici ricoprono un ruolo di superiorità rispetto ai cittadini.
Norme, chiamate anche regole sono i comportamenti che si devono seguire, o in certi casi evitare, per consentire una
convivenza pacifica. Possono essere inderogabili (il contenuto delle norme non può essere modificato. Es. Le regole del codice
della strada) oppure derogabili (consentono ai destinatari di modificare il contenuto delle norme. Es prestito senza interessi)
Il diritto soggettivo è il potre riconosciuto ad uno o più soggetti di agire per la realizzazione di un interesse. Es. Diritto di
proprietà, ho diritto che mi paghi il debito.
Il diritto oggettivo sono le regole che governano la condotta degli individui. Es. Diritto penale.
Diritto positivo: è l'insieme delle norme giuridiche che sono in vigore in uno stato in un determinato momento storico invece il
diritto naturale è l'insieme delle norme proprie della natura dell'uomo. In gran parte coincidono quindi le norme dello stato
rispettano i principi fondamentali della natura umana.
Caratteri delle norme:
-prescrittive: esprimono un comando (la necessità di comportarsi o di non comportarsi in un certo modo). Le norme non hanno
nè carattere descrittivo nè assertivo (non si possono esprimere i punti di vista).
Ci sono diversi tipi di prescrizione :
individuale: riguarda il comportamento di un individui o più individui determinati. (Mario, chiudi la porta)
• concreta: vale in una o più situazioni concretamente determinate (Mario, se esci, chiudi la porta)
• generale: riguarda il comportamento di chiunque si trovi in quella situazione (L'ultimo che esce chiude la porta).
• Astratta : vale in ogni situazione che si uguale a quella prevista (Ogni volta che la lezione è finita, l'ultimo che esce
• chiude la porta).
-coercitività/coattività: è il potere delle norme giuridiche di stimolare i cittadini a determinati comportamenti, dietro la minaccia
di una sanzione. es. Art 1153: se un soggetto acquista un bene mobile da chi non ne è proprietario, acquista la proprietà del
bene mediante il possesso se in buona fede al momento della consegna e se sussiste un titolo idoneo al trasferimento della
proprietà.
-generalità: non si rivolgono a singoli individui ma a tutti i componenti della società o a tutti coloro che si trovano in una
determinata situazione. es. I contratti che si riferiscono ai beni immobili richiedono la forma scritta altrimenti non sono validi.
Quindi questa norma (1350) non si riferisce a un soggetto particolare, ma a tutti coloro che si trovano in questa situazione.
-astratezza: le norme non si riferiscono a casi concreti e passati, ma a situazioni ipotetiche e future. es. La legge stabilisce che
chi ruba sarà punito, non precisa che << se Carlo ruba un'automobile allora...>>. E' il giudice che deve individuare quale norma
applicare a ciascun caso. Si tratta dunque di una regola di comportamento condizionata, la quale prevece che, se si verificano
certi casi , allora ci si dovrà comportare in un certo modo. -> chi trova una cosa mobile dovrà restituirla al proprietario.
-bilatteralità: le norme, nel regolare i rapporti tra i soggetti, comportano in genere una situazione di vantaggio a favore di una
parte e una situazione di svantaggio nei confronti dell'altra. es. Art 2043(qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento dei danni.) Se io urto la macchina del mio vicino di
casa, io ho l'obbligo di risarcire il danno. Si ha dunque una posizione di svantaggio (perché io, avendo causato il danno devo
risarcirlo) e una posizione di vantaggio (quella del mio vicino di casa che verrà risarcito).
-esternalità: si riferiscono solo ai comportamenti esterni degli individui, a prescindere dai loro sentimenti.
Fattispecie: indica la situazione, a cui la norma giuridica collega certe conseguenze. Può essere astratta (che tratta la situazione
tipo -> fatti che non sono realmente accaduti, ma sono descritti in una norma e indica quanto deve verificarsi affinché si
produca una data conseguenza giuridica.) e concreta (indica la situazione pratica in cui la regola si applica.)
Chi non si adegua al comanda, o al divieto, contenuto nella norma giuridica va incontro a una conseguenza negativa, la
sanzione. Le sanzioni possono avere funzione punitiva, preventiva e restrittiva.
-punitiva: quando puniscono la persona che ha trasgredito una norma. Si verifica quando si viola non solo un interesse
individuale, ma un interesse colettivo. Se viene commesso un omicidio, si lede inanzitutto l'interesse della vittima e della sua
famiglia, ma anche quello dell'intera collettività per evitare la presenza delle persone pericolose nella società.
-preventiva: la sanzione ha la finalità di prevenire i comportamenti illegali.
-riparatrice: quando obbliga colui che ha commesso il reato a ripare le conseguenze. Es. Prendere in prestito una somma di
denaro e non restituirla entro il termine stabilito. Colui che ha subito il danno può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere
la restituzione della somma di denaro data in prestito, il pagamento degli interessi e il risarcimento dei danni.
Tipologie di sanzioni
-detentive: quando il trasgressore viene privato della libertà personale (reclusione in carcere)
-pecuniarie: comportano il pagamento di somme di denaro, quali multa e ammenda.
-restrittive: consistono nella limitazione di determinate libertà ( ritiro del passaporto, della patente).
Le sanzioni si dinstinguono inoltre in:
-penali: quando si viola un interesse collettivo e hanno natura detentiva o pecuniaria.
-civili: quando si viola un interesse privato e hanno natura pecuniaria.
-amministrative: quando si verifica un illecito amministrativo e hanno carattere pecuniario o restrittivo.
Ordinamento giuridico: insieme di norme giuridiche che regolano la vita di una comunità all'interno di un sistema giuridico (es.
Lo stato). Entrano a far parte dell'ordinamento solo quelle regole che si possono ricondurre ai modi di produzione previsti. es.
Per l'ordinamento dello stato, diritto è solo il diritto dello stato. Le leggi vengono prodotte attraverso le fonti del diritto.
Le fonti di diritto:
Sono gli atti e i fatti che generano norme giuridiche. Si suddividono in:
-Fonti di produzione: che sono gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuriche. Riguardano dunque i procedimenti attraverso i
quali in una determinata organizzazione sociale una regola diventa regola giuridica. es. Legge ordinaria, decreto legge, decreto
legislativo ecc.
-Fonti di cognizione: i documenti che contengono i testi delle norme giuridiche che si sono formate attraverso le fonti di
produzioni, consentendo ai cittadini di conoscerne il significato. Es. La costituzione, i codici, la gazzetta ufficiale della
repubblica, il bollettino ufficiale della regione, la gazzetta ufficiale dell'UE, i testi unici (testo unico delle imposte sui redditi).
Ci sono due tipi di fonti di diritto: il precedente giudiziario (consiste nella decisione già avvenuta di un caso, analogo a quello
che si tratta di decidere) e l'atto legislativo(è il procedimento con cui un'autorità che ha il potere di legiferare produce un testo
che contiene regole di diritto)
Fonti del diritto privato:
Le fonti di produzione italiano sono ordinate gerarchicamente.
1) La Costituzione è la principale fonte del diritto italiano. Entrò in vigore il 1°gennaio del 1948, in sostituzione dello
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Decisione e norma
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Diritto tributario - Efficacia nello spazion della norma tributaria
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Diritto tributario - Efficacia nel tempo della norma tributaria
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Consuetudini, atti, rinvio, norma, disposizione