vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
NOMINA DEI COMPONENENTI DEL CDA DI QUOTATA
il consiglio di amministrazione viene nominato dall’assemblea attraverso il meccanismo di lista: un gruppo
di azionisti che hanno una percentuale del capitale sociale minimo previsto dallo statuto possono
presentare delle liste, queste liste prevedono una lista di nominativi che viene votata dall’assemblea.
Quindi l’assemblea non vota il singolo amministratore, ma vota la lista.
Dalla lista che prende più voti, lista di maggioranza, si traggono i membri che andranno a comporre il
consiglio di amministrazione.
Per tutelare le minoranze ci sono delle norme, che prevedono che almeno un amministratore sia preso
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti subito dopo la lista numero 1, lista di minoranza
quindi è necessaria la presenza di un amministratore che rappresenterà le minoranze.
NB Il termine lista di minoranza non indica la lista che ha preso il minore dei voti, ma è quella che tra le liste
di minoranza ha preso più voti (quella che è arrivata seconda).
Questo sistema è molto utile perché consente di nominare un gruppo di amministratori , che rispetta una
composizione complementare , ma no omogenea, ciò equivale a dire che in un consiglio di 8-9-15 persone
l’azionista che proporrà una lista comporrà il consiglio con delle professionalità complementari (esperti di
economia, di diritto, di marketing,di comunicazione,…con preparazioni e età differenti).
Mentre qualora si dovesse votare il singolo amministratore ,probabilmente il team non essendo definito a
priori potrebbe essere composto da amministratori con professionalità omogenee, ma non complementari.
Questo però ha 2 limiti:
- In termini dell’Amministratore di minoranza :colui che presenta una lista già, sa che l’ultimo dei
consiglieri, se non c’è nessun’ altra lista potrà comporre anche esso il consiglio di amministrazione,
mentre qualora vi sia una seconda lista, il primo dei candidati della lista di minoranza ,si sostituirà
con l’ultimo dei candidati della lista di maggioranza.
Quindi ad es un consiglio di 13 consiglieri, se non vi è una seconda lista sarà composto da tutti e 13
consiglieri presi dalla lista di maggioranza, mentre qualora vi sia una seconda lista il tredicesimo
consigliere sarà preso dal primo consiglieri della lista di minoranza (amministratore di
minoranza:garantirà anche gli interessi della minoranza)
- Quote rosa (art 147-ter co.1 ter TUF) : “Lo Statuto prevede, che il riparto degli amministratori da
eleggere(problema che si deve porre l’azionista che compone la lista) sia effettuato in base a un
criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un
terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per 3 mandati consecutivi.
Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall’elezione non rispetti il
criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata
(….omissis…).
In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla
carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste(…omissis…) al fine di
garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in
ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di
genere,(…omissis…). Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate
secondo il sistema monistico.
Quando parliamo di quote rosa usiamo in realtà un termine atecnico perché si parla di “genere
meno rappresentato”, e poiché di fatto statisticamente il genere femminile è quello meno
rappresentato, nell’ambito di un Cda occorre preservare un consiglio che abbia una composizione
mista, e che vi sia una percentuale, in base alla quale almeno un terzo degli amministratori sia di
genere femminile.
In realtà però il genere meno rappresentato potrebbe essere anche quello maschile (es in Finlandia:
sono molto più le donne nel Cda).
Quindi tecnicamente il principio adottato è quello di equilibrio tra generi e si parla di quote del
genere meno rappresentato.
Questa norma è stata molto contestata, perché da alcuni tale norma tutela un genere che è poco
rappresentato nei consigli di amministrazione, mentre per altri tale norma risulta essere un limite
2
nella composizione ad hoc del Cda chiavi di lettura diverse.
Però poi vi sono anche degli aspetti pratici: “Come fa un’azionista che presenta una lista a sapere se
nella lista di minoranza vi sia un uomo o una donna?”, questo è un aspetto pratico, non poco
rilevante, che potrebbe determinare alcuni problemi da un punto di vista pratico. Un altro
problema potrebbe porsi nel caso in cui un consigliere esce dal consiglio (di norma un consiglio
dura 3 anni) nel corso dell’esercizio, quindi in questo caso bisognerà tener conto sempre di questo
meccanismo e che quindi la nuova composizione del consiglio rispetti la norma dell’equilibrio tra
generi.
Questa norma essendo una norma dirompente, in quanto andava a rivoluzionare la composizione
dei Cda esistenti, ha previsto un’entrata in vigore progressiva.
COMPITI DEL CdA (Codice di autodisciplina)
- Esaminare e approvare piani strategici dell’emittente e del Gruppo
- Vigilare sul generale andamento della gestione della società
- Approvare documenti contabili (progetto di bilancio/semestrali/rendiconti intermedi di gestione)
- Approvare le operazioni con “parti correlate” ( Controllanti,controllate,collegate e persone fisiche
stretti familiari) art 2391 bis c.c.
- Determinare la remunerazione degli amministratori delegati e degli amministratori muniti di
particolari cariche. CONTROLLO E COLLEGAMENTO (art 2359 c.c.)
1. CONTROLLO: (art 2359 co.1 c.c.)
a. Controllo interno di diritto: (previsto dal n.1 del comma 1 dell’art. 2359 c.c.) si ha in caso di
maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea ordinaria ( +50% del capitale
sociale)
b. Controllo interno di fatto: (previsto dal n.2 del comma 1, art 2359 c.c.) quando il numero di
azioni possedute, pur essendo inferiore alla maggioranza assoluta dei voti, consenta
ugualmente di influire in maniera determinante sulla formazione delle deliberazioni in
assemblea ordinaria (influenza dominante)
c. Controllo esterno o contrattuale: (previsto dal n.3 del comma 1 dell’art. 2359 c.c.)quando
l’influenza dominante sussiste a seguito di particolari vincoli contrattuali, a prescindere
quindi dal possesso azionario.
2. COLLEGAMENTO:(art 2359 co 3 c.c.):
a. Una società è collegata quando su di essa si esercita un’influenza notevole. Si presume
l’esistenza di influenza notevole,quando nell’assemblea di una quotata può essere
esercitato direttamente almeno 1/10 (10%) dei voti.
NB 1/5 dei voti (20%), se la società non è quotata
TIPOLOGIE DI AMMINISTRATORI
Suddividiamo gli amministratori sulla base di una classificazione che fornisce il codice di autodisciplina
classificazione prevista dall’autoregolamentazione.
Tali norme devono essere rispettate perché di fatto non si riuscirà, qualora non venissero rispettate, a
comporre i comitati interni al CdA.
I. ESECUTIVI
Sono quegli amministratori che hanno potere esecutivo, figure tipiche sono:
- l’amministratore delegato , che realizza le decisioni che prende il CdA pone in essere le strategie
del consiglio.
L’amministratore delegato è il soggetto posto al vertice della struttura esecutiva della società, ciò si
evince anche dal fatto che egli possiede un potere di firma maggiore rispetto a quello di tutti gli altri
consiglieri.
Tale carica solitamente è ricoperta da un solo soggetto, anche se in realtà possono essere più di
uno.
- Componenti del comitato esecutivo: è lo stesso concetto dell’amministratore delegato, ma
anziché dare la delega ad un unico soggetto, viene conferita ad un gruppo di soggetti, che
costituiscono il comitato esecutivo.
- Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella società o in una società controllata avente
es
rilevanza strategica un direttore generale, che non ha potere delegato dal consiglio ,ma
essendo al vertice di una struttura interna, di fatto ha un potere esecutivo.
Infatti il codice di autodisciplina, che da più importanza alla sostanza piuttosto che alla forma,
equipara gli amministratori delegati agli amministratori che all’interno dell’azienda ricopre cariche
direttive.
La differenza è che l’amministratore delegato può essere anche un soggetto esterno, mentre un
direttore generale sarà un soggetto che dipende dall’azienda; vi sono poi casi dove un medesimo
soggetto ricopre entrambi gli appelli: es un direttore generale che ricopre anche la carica di
delegato.
II. NON ESECUTIVI
Sono quelli che non rientrano nella categoria di amministratori esecutivi (categoria residuale):
vale a dire quelli che non appartengono alla categoria degli esecutivi, apparterranno alla
categoria dei non esecutivi.
La funzione degli amministratori non esecutivi è quella di:
- Apportare le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all’assunzione di
decisioni consapevoli
- Prestare particolare cura alle aree in cui possano manifestarsi conflitti di interesse, in quanto sono
dei soggetti meno coinvolti nella gestione dell’azienda.
III. INDIPENDENTI
Sono una sottocategoria di quelli non esecutivi. Sono quegli amministratori che non
intrattengono, né hanno intrattenuto di recente, neppure indirettamente, con l’emittente o con
soggetti ad essa delegati, relazioni (sia personali, ad es. di parentela, economici, finanziari, …)
tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio.
NB non tutti i non esecutivi sono indipendenti, ma solo quelli che soddisfano tali requisiti.
I criteri di valutazione per identificare un amministratore indipendente come tale sono:
1. Art 147 ter, co.4. TUF:“…almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due
se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i
requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo
prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di
mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio
di amministrazione delle società organ