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Modulo di Legislazione

Brevetti →

LEZIONE 1 certificati o attestati rilasciati da un istituto su domanda. Nel momento in cui un soggetto o

società crea o scopre un’innovazione può fare richiesta di brevetto.

Depositando una domanda di brevetto, il soggetto che ha:

→ diritto di uso esclusivo e può stabilire come e quando utilizzare una certa invenzione

può impedire a soggetti terzi di riprodurre l’invenzione

→ vantaggio dal punto di vista concorrenziale

→ vantaggi di carattere economico per il soggetto inventore.

Attraverso il sistema brevettuale e il premio che si garantisce a colui che ha creato una nuova invenzione, si incrementa

anche il patrimonio delle conoscenze della collettività incrementato attraverso i brevetti e che permette di progredire

nel progresso tecnologico in continuazione.

Le biotecnologie fanno parte di questo sistema.

Sistema brevettuale importante, conoscenza fondamentale anche per coloro che svolgono attività di carattere

scientifico, in particolare di ricerca.

Tutti coloro che sono inscritti ad una facoltà scientifica quando entrano nel mondo del lavoro si confrontano con il

sistema brevettuale.

Il settore del diritto dei brevetti, indipendentemente dall’importanza per gli scienziati è importante perché rappresenta

per tutti uno dei possibili sbocchi dell’attività lavorativa.

Dei brevetti si occupano gli avvocati, i giudici (specializzati in aspetti attinenti al diritto della proprietà industriale ed

intellettuale) e i consulenti brevettuali (grossi studi che svolgono questa attività che consiste nel prestare consulenza

alle imprese per la preparazione e redazione delle domande di brevetto) consulenti tecnici.

Ruolo importante anche nei tribunali, nelle cause di contraffazione ed eventuale nullità dei brevetti strettamente

devono nominare un consulente tecnico d’ufficio che aiuta il giudice

connesse ai profili scientifici e tecnici i giudici

nella comprensione degli aspetti tecnici, quei profili connessi agli aspetti giuridici che servono al giudice per giungere

ad una decisione accertamento attività di contraffazione di un certo brevetto.

Il diritto dei brevetti, una serie di altri profili riguardanti altri aspetti (marchi d’impresa, registrazione modelli e disegni,

d’autore-)

copyright -diritto fa parte del sistema della proprietà industriale ed intellettuale.

Diritto industriale e della proprietà intellettuale è sempre in grande evoluzione perché strettamente connesso

all’evoluzione tecnologica.

legge sul diritto d’autore è cambiata dopo l’introduzione delle fotocopie, della digitalizzazione…

Anche la

Innovazioni biotecnologiche e chimico-farmaceutiche molto diverse da quelle meccaniche che avevano inciso sulla

struttura del sistema brevettuale hanno inciso sulla normativa a protezione di questi aspetti protetti con il diritto dei

marchi, d’autore.

brevetti, dei →

Sempre strettamente connesso con il mondo reale e le innovazioni fatte il diritto della proprietà industriale e

intellettuale copre le creazioni dell’intelletto umano.

Es.: intelligenza artificiale, problema nuovo. A chi appartengono le invenzioni create dalle macchine? Chi può chiedere

il brevetto di un’invenzione non creata dall’intelletto umano? EPO (organo che concede brevetti europei).

Un’innovazione tecnologica importante incide sulle norme → a livello nazionale: tutti i diritti, marchi, brevetti, diritto

d’autore dipende dall’Europa e da convenzioni internazionali

sono diritti sui beni immateriali (da proteggere in tutto il

mondo) principio di territorialità.

→ convenzioni internazionali che hanno cercato di proteggere marchi e brevetti tenendo conto di un ambito territoriale

più vasto rispetto a un singolo paese convenzione sul brevetto europeo, un soggetto può proteggere la sua

invenzione in più stati, tutti quelli che fanno parte della convenzione con una singola procedura amministrativa.

Ci sono altri atti normativi dell’UE che hanno cercato di armonizzare i vari sistemi brevettuali.

Il sistema brevettuale ha creato maggiori ostacoli per la creazione di un brevetto unitario in tutta Europa (brevetto

europeo con effetto a livello unitario non ancora in vigore per la Brexit: 1. A Londra doveva essere la sede; 2.

Problema che deriva dalla Germania).

Sistema brevettuale

LEZIONE 2 un’esclusiva su una certa innovazione tecnologica?

Perché esiste

L’innovazione è un momento centrale dell’attività di impresa perché dà normalmente un vantaggio concorrenziale

importantissimo nell’economia moderna caratterizzata da un eccesso di offerta.

→ → →

Vantaggio concorrenziale vantaggio economico acquisire maggiori clienti incrementare utile, rinomanza società

La concorrenza può essere su:

▪ Innovazione

▪ →

Prezzo minore incrementa il numero di acquirenti

Innovazione può essere:

• Fase di realizzazione di un nuovo prodotto

• Ideazione di un nuovo processo produttivo che dà vantaggi competitivi

• Organizzazione aziendale

• Commercializzazione dei beni

L’innovazione tecnologica investe per lo più la fase di produzione: realizzazione o ideazione di nuovo processo

produttivo di un certo bene.

All’inizio l’innovazione era casuale; poi è stata l’ideazione nell’ambito dell’arte, del mestiere; poi studio rigoroso dei

oggi l’innovazione è fortemente stimolata dagli investimenti nella

fenomeni (legame innovazione-scienza-tecnologia);

ricerca. Vantaggio competitivo dell’azienda.

Innovazione

Per l’impresa non è importante solo realizzare una nuova invenzione, ma anche essere il essere l’unico

primo a farlo ed

che può realizzarla, produrla.

NB Realizzata una nuova invenzione e rilasciata in circolo senza uno strumento legislativo che permette all’imprenditore

di essere l’unico a poter realizzare un certo bene il vantaggio competitivo viene in poco tempo perduto perché il soggetto

concorrente potrebbe rifare il prodotto senza dover sostener i costi e i tempi della ricerca.

→ Copiare è più semplice e i costi non sono alti come per innovare.

Quindi per l’imprenditore non è importante solo l’innovazione ma anche essere il primo e poter mantenere un diritto di

esclusiva sulla nuova realizzazione.

Solo questo permette all’imprenditore di mantenere consolidato il vantaggio competitivo che l’innovazione dà.

Come si ottiene l’esclusiva? Due modalità diverse:

1. Il segreto. Art. 88-89 del codice della proprietà industriale.

L’esclusiva può contare su questa possibilità di fatto. Norme volte alla tutela del segreto industriale.

➢ Questo però non può coprire qualsiasi prodotto e innovazione, copre le soluzioni inventive che riguardano i

processi di produzione che sono realizzati all’interno dell’azienda, in un ambiente protetto → non visibili, non

percepibili dai concorrenti.

esserci una fuga di notizie e terzi possono venire a scoprire l’oggetto del segreto.

➢ Potrebbe

mantenere l’esclusiva tramite il segreto è rischioso, si rischia di perdere l’esclusiva tramite la perdita della

segretezza dell’innovazione.

➢ →

Il segreto può essere mantenuto anche per lungo tempo (es.: formula della Coca Cola da più di 100 anni è

segreta e l’azienda mantiene l’esclusiva).

➢ Il segreto può proteggere solo le innovazioni il cui apporto inventivo può essere mantenuto segreto.

Un’innovazione meccanica non può essere mantenuta segreta, avere l’esclusiva, un compratore può

Es.:

smontarlo e ricrearlo. →

Conferisce un monopolio, un diritto di uso esclusivo dell’invenzione, con durata limitata nel tempo

2. Il brevetto.

in quasi tutti i sistemi brevettuali la durata della protezione si aggira intorno ai 20 anni dalla data del deposito del

brevetto.

Notevoli vantaggi rispetto al segreto:

rischio di perdere l’esclusiva a seguito della perdita del segreto dell’imprenditore, dell’autore

➢ No,

No rischio perdita monopolio

No rischio perdita esclusiva se l’invenzione soddisfa i requisiti di validità del brevetto

Assicura alla collettività l’acquisizione stabile dell’invenzione atto: “descrizione dell’invenzione”. Il nostro

➢ →

che il brevetto è condizionato dall’esistenza di una descrizione dell’invenzione

ordinamento giuridico stabilisce

completa, chiara, precisa che consenta al tecnico medio del settore con le informazioni assunte dalla domanda

di brevetto di attuare l’invenzione.

Assicura l’acquisizione

→ stabile delle informazioni tecniche al patrimonio della collettività (opposto della

disciplina del segreto).

Protegge solo le invenzioni industriali e non altre come quelle organizzative, commerciali, finanziarie che possono

essere tutelate per espressa dizione legislativa tramite la disciplina del segreto.

Un sistema brevettuale che conferisce a un soggetto (impresa) un monopolio in un sistema di libera concorrenza sembra

un paradosso in quanto i due sono in contrasto.

Il monopolio conferito dal brevetto è giustificato perché ha funzioni molto positive che superano gli aspetti negativi

rispetto ad un monopolio limitato nel tempo.

Aspetti positivi del sistema brevettuale:

Rappresenta un forte incentivo all’attività inventiva, di

1. ricerca

2. Incentiva la rivelazione →

3. Incentiva la diffusione e la conoscenza delle invenzioni incentiva contratti di trasferimento della tecnologia

anche dietro il pagamento di compensi

→ Nonostante il monopolio creato dal brevetto sia astrattamente in contrasto con un sistema di libera concorrenza,

deve essere favorito e protetto perché favorisce e stimola il processo tecnico.

→ Sistema in quasi tutto il mondo che tutela le invenzioni.

Dopo 20 anni, l’innovazione cade in pubblico dominio, tutti possono rifarla.

A livello politico ed economico molti hanno criticato il sistema brevettuale.

Oggi il brevetto svolge in un sistema di concorrenza un ruolo positivo, incentiva l’innovazione e supera gli effetti negativi

dati dalla struttura monopolistica del brevetto. → →

Sito americano dei brevetti o ufficio brevetti europeo banche dati brevettuali supporto conoscitivo per ogni settore

della tecnica, consente un’importante diffusione della conoscenza.

→ Incentiva anche il superamento di una certa invenzione brevettuale

→ Stimolare le aziende nelle spese di ricerca

Oggi, in molti settori come quello della chimica, del farmaco, la ricerca è estremamente costosa ed è necessario ci sia

da parte del legislatore uno stimolo ad investire nella ricerca stimolo reso effettivo dal sistema brevettuale. →

Strumento brevettuale più importante oggi in Italia e Europa è quello della Convenzione sul Brevetto Europeo fine

anni ’70, convenzione che ha determinato un’armonizzazione di tutti i sistemi nell’area europea ed extraeuropea.

Quindi le norme nazionali sono analoghe a quelle Europee.

Oggetto del brevetto

Italia. Nel Codice civile (legge che disciplina tanti aspetti del diritto) ci sono poche norme che riguardano il diritto

brevettuale, si trovano dall’Art 2584 al 2591 (quest’ultimo richiama l’allora Legge Invenzioni e l’attuale Codice della

Proprietà Industriale). Art. 2585

Oggetto del brevetto

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un

metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo

meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché'

essa dia immediati risultati industriali.

In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

Italia Codice della Proprietà Industriale, art 45-81 octies: norme valide per tutti i titoli di proprietà industriale come

brevetti, marchi d’impresa, modelli… Art. 45

Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono

nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi

di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui

la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e

presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi

applicati al corpo umano o animale;

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali

comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente

o vegetali,

nella modifica genetica di altre varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di

ingegneria genetica;

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante

questi procedimenti, nonché' ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei

metodi nominati.

5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.

Quale entità il brevetto può legittimamente proteggere.

Tutela l’innovazione tecnologica in qualsiasi settore della tecnica.

1939 prima legge sulle invenzioni, il settore meccanico era il più attivo riguardo le invenzioni, in seguito anche altri

settori hanno iniziato a produrre invenzioni: chimica, elettronica, bioingegneria, informatica, biotecnologie.

Quindi le norme sono nate pensando al settore meccanico, poi c’è stata una continua estensione ad altri settori diversi.

A livello giuridico hanno portato a problematiche particolari risolte:

➢ dalla giurisprudenza

➢ con la creazione di nuove norme di protezione

➢ adattamenti a norme già esistenti

L’attuale sistema prevede regole generali che nei singoli settori possono essere applicate diversamente.

Il settore biotecnologico ha subito discussioni etiche e politiche per poter brevettare innovazioni biotecnologiche.

Nel nostro codice sono previste norme ad hoc per le invenzioni biotecnologiche disciplinate dalle regole generali

e da regole speciali emanate dal legislatore nazionale per imposizione dall’UE costituite dalla sezione 4 bis del Codice

Industriale, dall’art 81 bis all’81 octies,

della Proprietà aggiunte nel 2010.

Art. 1 Dice cosa non può essere oggetto di protezione di un brevetto di invenzione, esclude quindi certe entità dalla

protezione brevettuale.

È la norma di apertura della sezione che si occupa dei brevetti di invenzione.

Protegge tutto ciò che è soluzione nuova di un problema tecnico non risolto o risolto con altre modalità.

La dottrina (le norme sono interpretate dalla giurisprudenza, quindi i giudici, e dalla dottrina, i giuristi) afferma che

l’invenzione è la soluzione originale e nuova di un problema tecnico di qualsiasi settore della tecnica.

novità dell’invenzione, originale, industriale.

Requisiti di brevettualità:

Fino a pochi anni fa il farmaco era escluso, era vietato brevettare farmaci in Italia. Norma abrogata per violazione del

principio costituzionale di uguaglianza. A poco a poco il farmaco ha ottenuto una super protezione brevettuale.

LEZIONE 3 l’applicazione pratica,

Comma 3 tecnica di una scoperta, di un metodo matematico, di un principio scientifico può

essere brevettata. →

Programmi per elaboratori = software sono esclusi dal brevetto, questo deriva dalla previsione della Convenzione

quegli anni l’informatica era un settore

sul Brevetto Europeo (1978 prima versione) che disponeva questa esclusione. In

nuovo e a livello della convenzione si temeva che la brevettazione del software (entità abbastanza sconosciuta) avrebbe

coperto anche le conoscenze matematiche poste alla base del programma (algoritmo) con il rischio di frenare un settore

emergente con forti difficoltà a livello amministrativo nella gestione delle domande di brevetto aventi oggetto un software.

C’era un’opposizione critica dei proprietari di aziende di hardware.

→ il sistema è ancora in vigore ed è stato recepito da moltissimi stati.

’80-‘90 → →

Fine anni forte domanda, istanza di protezione anche del software UE 1991 emanata una direttiva che ha

previsto che il software potesse essere protetto attraverso uno strumento giuridico diverso dal brevetto diritto

d’autore. È stato assimilato alle opere letterarie, pittoriche, cinematografiche… ma è un’opera utile, tecnica.

Ancora discussione, tendenza ad estendere anche al software in alcuni casi il sistema brevettuale Art. 45 comma 3:

se il programma per elaboratore è utilizzato al fine di realizzare e ottenere un particolare effetto tecnico interno o esterno

alla macchina allora non è protezione brevettuale del software in quanto tale ma si pu&o

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Albumina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Giudici Silvia.
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