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Chiara, qui giochiamo tutto sulla detenzione domiciliare. per motivi altri, la tutela del

minore, la tutela della salute, sennò il carcere comincia con una pena così, non c'è

un'altra possibilità esterna, sono tutela di valori primari, la salute, la vita o lo sviluppo

del neonato. L'altra ipotesi, se non ve la ricordate, è la detenzione domiciliare dell'ultra

settantenne. La persona che ha più di settant'anni, ci sono tutti dei limiti, un sacco di

reati sono esclusi, non deve essere davvero un cliente abituale, professionale, per

tendenza, sono esclusi tantissimi reati, però se ci si trova... dentro i reati non esclusi,

cioè in carcere per una condanna, per un titolo di reato che non è escluso dalla legge,

si può usufruire della, si può chiedere la detenzione domiciliare per retà anziana,

diciamo, oltre a quella speciale. Vi ho messo tra parentesi che è possibile anche, non

abbiamo fatto queste due misure alternative ma esistono, dedicate alle persone con

l'IDS che possono chiedere da subito l'affidamento in prova ma anche la detenzione

domiciliare. Va bene, ottimo. Andiamo avanti, passa qualche anno nella vita

penitenziaria di questa persona, avremo fatto il programma di trattamento, sarà stato

sottoposto all'osservazione della personalità, ci saranno le opportunità che abbiamo

visto, di cui abbiamo parlato, arriviamo a 9 anni. Quindi abbiamo alle spalle 3 anni.

Ovviamente non tengo conto della liberazione anticipata in questo schema e non ho

fatto presunzioni di espiazione, quindi potrebbe essere 45 giorni ogni semestre,

ovviamente le abbiamo lasciate fuori, le ho lasciate fuori. 9 anni fate un po' un

calcoletto su 12, è un quarto della pena. Ottimo, bene, bene. Potrebbe già... essere

una persona candidata a un piccolo permesso premio. È possibile, qui la pena è

abbastanza alta, quindi ci si andrà con cautela, però abbiamo già alle spalle tre anni di

osservazione, può darsi che chieda magari di consumare un pasto con la famiglia che

viene per i colloqui, magari chiede il sabato invece che fare il colloquio in carcere di

andare in un ristorante a Ferrara, ecco, poniamo. Il magistrato di sorveglianza può

concedere o non concederla, deve esservi una regolare condotta, quindi una

manifestazione di un costante senso di responsabilità, di correttezza di

comportamento e soprattutto non deve essere giudicato pericoloso socialmente. Ora è

probabile che su una pena di 12 anni questi tre forse non bastino, però ci si può già

provare, poi se si riceve o no ci si riproverà di nuovo. Quindi un primo possibile

contatto con l'esterno che si inserisce in un programma trattamentale. Il permesso è

strumento di trattamento. Bene, è passato un altro anno. Siamo arrivati a 8. Questo

quanto è? Passati 4 su 12, quindi un terzo. Un terzo c'è una sola misura di quelle che

abbiamo visto che prevede come regola generale un terzo della pena da passare in

carcere necessariamente, più o meno necessariamente. Non vi viene lo stesso,

nessuno si lancia. è un terzo sì questo lo dico, 4 anni è un terzo alle spalle e due terzi

sono davanti Troppe voci, allora, quel quale ha detto l'affidamento in prova. Poi, che

cosa avete detto? Detenzione domiciliare. Allora l'affidamento in prova è troppo

presto, molto più avanti potrà chiedere l'affidamento, più una misura finale. Ho sentito

un detenzione in omicidia. Sì, speciale, esattamente. Questa sarebbe la regola. Poi

abbiamo visto che il legislatore, come avete giustamente detto, consente anche

dall'inizio della pena. Però la regola sarebbe che un terzo, almeno magari in un ICAM,

qui adesso ho mescolato misure per gli uomini, per le donne, in un istituto a custodia

attenuata per detenute madri, un terzo bisognerebbe... passarlo in carcere. Se poi non

c'è disponibilità e l'interesse superiore del minore lo esige, la legge oggi consente da

subito di ottenere la misura, quindi va messa dai dodici anni. Ma la regola generale

dell'articolo 47 quinquees che trovate, ancora al primo comma, che è la disciplina

della detenzione domiciliare speciale. prevederebbe questa carcerazione di almeno un

terzo della pena. A questo punto bisognerà valutare se ci sono le condizioni per un

ripristino dell'unità familiare positiva, cioè se è meglio o peggio per i minori, rivedere e

ritornare a casa la madre o eccezionalmente il padre. Si tratta di minori di 10 anni e la

legge non pone qui e quindi porrebbe questo recorrisito dell'un terzo in carcere però

superabile effettivamente. Andiamo avanti. Oh, siamo ai 6 anni. Qui siamo a metà

della pena. Ottimo, bene, siamo al giro di Boa del metapena, quindi immaginiamo che

un detenuto sia stato osservato già per 6 anni, conosciamo il comportamento, può

aver fruito di permessi, di solito come vi dicevo ieri è quasi indispensabile mettere alla

prova il buon comportamento in qualche permesso. servono degli esperimenti più

piccoli all'esterno. Se fossero andati bene, si può provare a chiedere la semi libertà,

servono. progressi nel trattamento, è un trattamento ancora in corso, siamo in

cammino, dobbiamo aver dimostrato dei progressi, servono le condizioni esterne però

per questo reinserimento. Quindi la semilibertà prevede quasi sempre il lavoro oppure

un'attività che impegni però consistentemente durante la giornata, la persona,

un'attività fissa, stabile, volontariato, purche tutti i giorni si debba andare. La persona

resta in carcere, verrà collocata nella sezione dei semi liberi, che è un po' più vicina

alla uscita, è un po' più simile a un'abitazione civile, è sempre controllata dalla polizia,

è sempre dentro al carcere, ma potrà uscire durante il giorno e rientrare nel

pomeriggio. per passare comunque sempre la notte in carcere, secondo le prescrizioni

impartite dal Tribunale di Sorveglianza. Vi torna al percorso pen... forse visto così

rimettete anche in ordine tutti i pezzi, capite meglio come può svolgersi

effettivamente una vita penitenziaria. Andiamo ancora avanti, poniamo, mettiamo

che... ah no, scusate però, sei anni manca ancora qualcosa. E certo, qui in questo caso

coincide, per caso il mio esempio, con le soglie per le misure per i tossicodipendenti,

sia l'affidamento, sia se uno fosse completamente disintossicato anche alla

sospensione. Quindi 6 anni di pena residua, in questo caso guardiamo che mancano 6,

consente di chiedere le misure per i tossicodipendenti. dipendente però necessita di

una serie di requisiti non semplicissimi, nel senso che la persona ovviamente deve

essere certificata come dipendente, anche dopo aver passato 6 anni in carcere.

Succede, succede, perché la dipendenza ha un insieme di criteri medici e anche

psicologici, se per esempio questa persona fosse in cura, prende il metadone, prende

delle sostanze diverse dalle droghe per tenere sotto controllo le sue crisi, dice che una

persona assolutamente ancora dipendente dalle sostanze, può avere la certificazione

di tossicodipendenza o di alcodipendenza. Serve però un programma di trattamento

già ben definito, già giudicato idoneo e quindi si può chiedere di uscire ad andare in

una comunità residenziale o si può chiedere di uscire ad essere affidati al SERT. Certo

le comunità residenziali danno più affidabilità, poiché qui bisogna valutare tutti i

requisiti anche dell'affidamento in prova, quindi che non ci sia rischio di ulteriori reati,

che il percorso sia idoneo alla rieducazione più del carcere. Di solito le comunità

residenziali danno più affidamento, i posti disponibili sono pochi, i costi sono alti e

anche questo è un problema. Se la persona si è impoverita in questi sei anni e la

comunità va in qualche modo pagata, non si troverà modo. e un semplice programma

all'esterno con il SERT potrebbe essere ritenuto dal Tribunale non sufficiente a

rassicurarci sul rischio di commissioni di altri reati. Quindi è possibile che questa

istanza venga rigettata e quindi ci troviamo ancora in carcere. Arriviamo quindi a 5

anni, mancano 5 anni. Ottimo, ottimo, ottimo. Qui abbiamo la liberazione condizionale,

perché vedete abbiamo alle spalle già il metapena. Abbiamo soddisfatto. Non avrebbe

potuto chiederla il nostro detenuto a 6 anni, perché ne aveva davanti ancora 6. Ma la

legge prevede che qui si incastrino i due requisiti almeno metapena e 5 anni ancora

da scontare. una svolta importantissima, perché la persona potrebbe essere davvero

liberata e passare gli ultimi cinque anni in libertà vigilata invece che in carcere.

Occorrerebbero però requisiti molto severi, in particolare il sicuro ravvedimento.

Bisogna che questo percorso di rieducazione sia stato ottimo, eccelso, strepitoso. In

questi sette anni di carcere recuperata e pronta a rientrare in società. Quindi serve un

sicuro ravvedimento inteso e molto in senso molto restrittivo, una rivisitazione critica

profonda del proprio passato criminale, dei valori devianti a cui si ha aderito, una

grande affidabilità ovviamente, una e poi il risarcimento integrale, l'adempimento

integrale di tutte le obbligazioni civili derivanti dal reato. salvo impossibilità, però

sostituiti da gesti molto concreti. Ormai si comincia a chiedere gesti di giustizia

riparativa, anche se non dovrebbero mai essere condizionanti la concessione di

misure, perché alla giustizia riparativa si aderisce in maniera libera e spontanea.

Quindi non possono essere condizioni. Certo, vengono valutate positivamente. Bene,

quindi abbiamo la liberazione condizionale. Se venisse ottenuta, la nostra storia

finirebbe qui perché la persona viene liberata, effettivamente. Ma supponiamo che,

come quasi sempre accade, la misura non venga concessa, la liberazione condizionale

è davvero molto difficile da ottenere perché questo sicuro ravvedimento, sicuro... è un

termine che impegna molto, è difficile essere sicuri che la persona era veduta e quindi

tendenzialmente ci sarà un rigetto di questa richiesta. Quindi ci troviamo ancora in

carcere. E arriviamo ai 4 anni, un'altra tappa, qui possiamo abbondare 4 anni, già

siamo in Certo, allora qui l'affidamento avrebbe come regola i tre anni, però di fatto il

4 prevale se la persona però c'è uno scrutinio aggiuntivo, perché se lo chiede quando

mancano quattro anni invece che tre, bisogna controllare bene nell'anno precedente

alla richiesta che il comportamento sia ineccepibile, quindi dovrà... Adesso che ci

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A.A. 2021-2022
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lucas317 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Cianci Paolo.