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Capitolo secondo - Delle azioni di cognizione

Le azioni di cognizione come diritti al giudizio sono quelle che instaurano un processo di cognizione e conducono alla pronuncia di una decisione con forma di sentenza. Esse hanno lo scopo e la funzione specifica di provocare il giudizio, l'organo giurisdizionale è chiamato a giudicare. Il giudizio consisterà nell'accogliere o rigettare la domanda proposta sulla base dell'accertamento della situazione giuridica.

L'azione di cognizione come diritto alla pronuncia di merito: l'azione di cognizione è il diritto al giudizio sul merito della domanda che ammette la possibilità di accoglimento o rigetto.

Oggetto della cognizione: il fatto e il diritto. Il giudizio in fatto: la cognizione del giudice ha per necessità due oggetti diversi: l'accertamento dei fatti e l'applicazione del diritto. L'accertamento dei fatti ha lo scopo di scoprire la verità.

Merito alla causa e il giudice deve indagare con attività regolata dal diritto, che indica i mezzi e le forme che devono impiegarsi per la scoperta della verità. L'insieme degli atti che hanno questo scopo si chiama istruzione probatoria. Fatti giuridici sono i fatti a cui il diritto collega la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto, di un diritto o di uno stato giuridico. Essi si distinguono in fatti:

  • Costitutivi: producono la nascita di un effetto giuridico
  • Modificativi: modifica questo effetto
  • Estintivi: ne producono l'estinzione
  • Impeditivi: in accompagnamento ai fatti costitutivi rappresentano un impedimento alla produzione del loro effetto normale.

Giudizio di diritto: valutazione giuridica del fatto in conformità del diritto vigente. Il giudice deve scegliere e individuare le norme applicabili al caso, interpretarle correttamente e farne esatta applicazione concreta.

La questione di legittimità costituzionale

della norma: il giudice può trovarsi a dover affrontare in via preliminare il quesito se una certa norma giuridica sia valida e legittima costituzionalmente (questione di costituzionalità o pregiudiziale costituzionale): l'art.134 costriserva la decisione alla corte costituzionale, alla quale il giudice deve rimetterla a meno di manifesta infondatezza. Il processo resta sospeso fino alla pronuncia della corte costituzionale. Se la norma è contraria il giudice l'annulla e non la applica, in caso contrario l'applicherà. → La questione di legittimità o di interpretazione della norma comunitaria: se la norma è contraria al diritto comunitario, il giudice disapplica quella nazionale e applica quella comunitaria (pregiudiziale comunitaria). Per dubbi di interpretazione il giudice si rimette alla corte di giustizia delle comunità europee e il processo resta sospeso fino alla risoluzione della questione. Sillogismo finale: con

Oggetto della cognizione: l’azione e l’eccezione → L’azione. Il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato: l’attore deve domandare un concreto provvedimento, che ritiene giuridicamente fondato e il giudice deve solo accogliere o respingere e non può pronunciare invece un provvedimento diverso, poiché significherebbe accogliere un’azione diversa da quella proposta. → Atipicità dell’azione: l’attore deve scegliere nel diritto odierno la tutela giurisdizionale che forma oggetto della sua domanda nell’ambito di una categoria fissa e chiusa di azioni tipiche. Mentre

L'attore è libero di indicare il tipo e la configurazione concreta del provvedimento, la potestà del giudice è delimitata da questi fatti e da quel provvedimento. La difesa e l'eccezione: il processo deve però svolgersi in contraddittorio e il convenuto potrà ampliare la materia oggetto della cognizione del giudice. Il convenuto può solo negare oppure può contrapporre ai fatti costitutivi affermati dall'attore dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Eccezione è l'affermazione da parte del convenuto di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo, diretta a ottenere il rigetto dell'azione. Eccezioni rilevabili d'ufficio c.d. in senso lato: di alcuni di questi fatti diversi il giudice deve tener conto d'ufficio quando risultino comunque accertati anche se il convenuto non si fa oggetto di una eccezione: producono effetto ipso iure. Eccezioni in senso stretto: altri

fatti non hanno effetto se il convenuto non li produce e il giudice non può tenerne conto: hanno effetto solo ope exceptionis, se l'eccezione non è prodotta il giudice deve accogliere la domanda si per sé fondata finché il convenuto non l'impugna con la sua eccezione. In questi casi l'eccezione è un diritto al giudizio sul fatto estintivo, modificativo o impeditivo che si fa valere. Stabilire se un determinato fatto estintivo sia eccezione in senso stretto dovrebbe derivare da interpretazione, ma la giurisprudenza più recente considera rilevabili d'ufficio tutte le eccezioni per cui la legge non disponga espressamente in senso contrario. Tutt'altra cosa è la domanda riconvenzionale, con cui il convenuto propone a sua volta un'azione contro l'attore (art. 36 cpc). → Le eccezioni processuali: o cosiddetto rito che è il rilievo da parte del convenuto di un motivo di invalidità del processo o

inammissibilità del giudizio di merito es. nullità attiprocessuali.. anche qui si distingue impedimento rilevabile d’ufficio e impedimentorichiedente l’eccezione. Oggetto della cognizione: il merito (le questioni pregiudiziali) e le questioni preliminari→ Il giudizio di merito: la cognizione del giudice è diretta allo scopo di decidere se ladomanda proposta nel processo è fondata o infondata e se, conseguentemente, deve essereaccolta o rigettata. Tutte le questioni formano complessivamente il merito della causa. Ilgiudice a rigore dovrebbe prendere in esame la situazione controversa senza tener contodegli eventuali mutamenti intervenuti durante la pendenza della causa. → I fatti sopravvenuti: Il principio dell'economia dei giudizi conduce a temperare questorigore: il giudice tiene conto dei fatti accaduti fino al momento in cui fu possibile portarli allaconoscenza del giudice. Tenendo conto dello ius superveniens, il giudice

dovrà assolvere il convenuto se si saranno verificati fatti estintivi e condannarlo se saranno sopravvenuti fatti costitutivi.

Le questioni pregiudiziali di merito: può darsi che per decidere intorno ad una domanda il giudice debba conoscere delle questioni che riguardano l'esistenza o l'inesistenza di un distinto stato o di un rapporto giuridico che rappresenti un mero antecedente logico di questa. Tali questioni si chiamano pregiudiziali di merito. Un rapporto giuridico potrà dar luogo a una questione pregiudiziale se oggetto del giudizio è un diritto o un rapporto giuridico da esso dipendente o derivato o con esso incompatibile. Il giudice dovrà conoscere e risolvere anche le questioni pregiudiziali come mezzo al fine di decidere la questione. Tuttavia di regola l'esame della questione pregiudiziale avverrà incidenter tantum, cioè soltanto come passaggio obbligato dell'iter logico della decisione vera e propria.

Si potrà dire che la questione pregiudiziale forma oggetto di cognizione ma non di decisione con effetti di giudicato e la soluzione data alla questione pregiudiziale sarà vincolante soltanto agli effetti della decisione data alla questione principale. Per questa ragione la questione pregiudiziale non estende di per sé l'oggetto del processo e non sposta la competenza.

La domanda di accertamento incidentale: alle parti è lecito chiedere che il giudice conosca e decida la questione pregiudiziale. In tal caso si avrà una domanda di accertamento incidentale che amplierà l'oggetto del giudizio e del giudicato fino a comprendervi la questione pregiudiziale.

Accertamento incidentale ex lege: altre volte è la legge che trasforma obbligatoriamente la questione pregiudiziale in causa pregiudiziale, con analoghe conseguenze. Non tutte le questioni pregiudiziali possono tuttavia divenire oggetto di domanda di accertamento incidentale.

Una questione pregiudiziale può essere oggetto di domanda di accertamento incidentale solo se ha le caratteristiche necessarie per poter essere proposta come autonoma controversia.

La dottrina discorre di:

  • pregiudizialità logica: tutte le questioni e i problemi che costituiscono altrettanti antecedenti logici della decisione.
  • pregiudizialità giuridica: questioni che oltre a costituire degli antecedenti logici della decisione potrebbero anche essere proposte come controversia autonoma.

Le questioni preliminari di rito o eccezioni processuali: l'esame del merito presuppone la validità del processo e l'esistenza dei requisiti dell'azione. Il processo deve spiegarsi su se stesso e controllare la sua propria idoneità ad adempiere alla sua funzione. Le questioni che possono provocare questa cognizione preliminare (questioni preliminari di rito) possono avere per oggetto i seguenti punti:

  • validità e regolarità formale degli atti processuali.
La nullità della domanda porta alla nullità dell'intero processo, i presupposti processuali, che sono condizione di regolare costituzione del rapporto processuale. La loro assenza è di ostacolo alla trattazione del merito. I presupposti processuali sono: la giurisdizione e la capacità specifica (competenza) del giudice a cui fu proposta la domanda, la capacità e la legittimazione formale delle parti, l'assenza di impedimenti derivanti dalla litispendenza, le condizioni dell'azione. Efficacia e modalità della decisione delle questioni preliminari di rito: la nullità formale della domanda non impedisce la sua riproposizione. Il difetto di presupposti processuali implica impossibilità di esercizio dell'azione in quel processo così come fu proposto ma non è di ostacolo alla riproposizione dell'azione in altro processo nel quale il giudice sarà libero di decidere con.

piena indipendenza. Il difetto delle condizioni dell'azione non riguarda quel determinato processo ma l'

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Publisher
A.A. 2008-2009
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vanz Maria Cristina.