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TITOLO SECONDO – LE AZIONI

CAPITOLO PRIMO – DELL’AZIONE IN GENERALE

L’INIZIATIVA DI PARTE NEL PROCESSO (O PRINCIPIO DELLA DOMANDA): UN

ONERE E UN DIRITTO

L’iniziativa del processo spetta alla parte interessata

o eccezionalmente al PM il giudice non procede d’ufficio.

L’iniziativa del processo rappresenta anzitutto un onere :

→ Il principio della domanda: art 99 CPC : chi vuole far valere un diritto in giudizio deve

proporre domanda al giudice competente.

L’iniziativa del processo è però anche un diritto della parte per ottenere dal giudice

protezione provoca l’attività dell’organo giudiziario.

Quando sopra detto vale sia per l’inizio del processo che per tutto il suo corso, le parti

possono in qualunque momento rinunciare agli atti del giudizio e impedire al giudice di

giudicare. 

Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato la parte indica l’oggetto del

giudizio il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, né su eccezioni che

possono essere poste esclusivamente dalle parti (112).

Anche dopo la pronuncia spetta alle parti proporre un eventuale impugnazione.

Il motivo per cui il giudice non promuove processo di sua iniziativa è che deve assicurare la

sua imparzialità e neutralità.

Il riconoscimento da parte dell’ordine giuridico di determinati diritti soggettivi (pubblici/

privati) significa che il loro soddisfacimento è esclusivo potere dei titolari, a cui viene

riconosciuto il potere di agire in giudizio.

Dove accanto al diritto del titolare sussiste anche un interesse pubblico all’attuazione della

legge il PM può agire.

→ Garanzia costituzionale del diritto di azione: questo diritto gode della garanzia

costituzionale dell’art.24: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e

interessi legittimi.

 Garanzia costituzionale del diritto di difesa:

art 24.2 La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Viene quindi assicurato anche il principio del contraddittorio.

In linguaggio giuridico agire vuol dire perseguire in giudizio la tutela del proprio diritto

e il termine azione designa il corrispondente diritto.

DIRITTO E PROCESSO

I rapporti tra le persone si presentano nella forma di diritti e obblighi degli uni verso gli altri

e il processo è il mezzo per la protezione dei diritti.

L’ordine giuridico è costituito da due sistemi di norme distinti e coordinati che si integrano e

completano a vicenda:

Quello dei Rapporti giuridici sostanziali: rappresentati da diritti e obblighi

corrispondenti

Quello del Processo: che fornisce i mezzi giuridici per tutelare i diritti e attuarne il

sistema

L’AZIONE

Lo stesso rapporto esiste tra le situazioni soggettive proprie dei due sistemi, cioè tra il diritto

soggettivo sostanziale e l’azione.

Si ha autonomia dell’azione rispetto al diritto soggettivo sostanziale.

→ L’azione come diritto soggettivo processuale:

il diritto soggettivo ha per oggetto una prestazione della controparte, può avere natura

privata quanto pubblica e avere contenuto variabile in dipendenza delle singole fattispecie

mentre l’azione mira a provocare l’attività degli organi giudiziari che sono organi dello

stato ha sempre natura pubblica e contenuto uniforme es. domanda d tutela giurisdizionale

del proprio diritto (pur variando il tipo di provvedimento).

Attenendoci all’art.24 cost., il potere di agire è riconosciuto a tutti, questo potere appartiene

alla categoria dei diritti civili, è generico e non legato a fattispecie concreta.

Altra cosa è l’azione: il diritto di agire in giudizio è attribuito a tutela dei propri diritti e

interessi legittimi e , questo si chiama legittimazione ad agire,

non di quelli altrui

e spetta solo quando vi è necessità della tutela di un diritto o interesse legittimo,

questo si chiama interesse ad agire.

(Diritto Di Agire È Un Diritto Specifico Che Spetta Alla Parte Quando A Interesse Ad Agire Ed È Legittimata A Farlo)

L’azione è quindi un diritto che mira ad ottenere un giudizio sulla domanda per giudicarla

fondata o infondata.

L’azione si individua con 3 elementi:

I soggetti : attore e convenuto

La causa petendi : diritto o rapporto giuridico posto a fondamento della domanda

Il petitum: concreto provvedimento che viene domandato

→ L’azione come diritto al giudizio di merito:

Se mancano le condizioni dell’azione (interesse ad agire e legittimazione ad agire) o una di

esse, si è in carenza di azione e il giudice deve rifiutare un giudizio sul merito limitandosi a

dichiarare inammissibile la domanda.

NB. Il risultato del processo dipende dalla convinzione del giudice.

Vi sono una serie di garanzie particolari ricavate dalla corte costituzionale che si

riassumono nell’esigenza di rendere effettivi i diritti riconosciuti dall’art.24:

 devono eliminarsi gli impedimenti o condizionamenti che renderebbero l’esercizio

dell’azione impossibile o eccessivamente difficile e si riconosce alle parti il diritto ALLA

prova.

Il diritto d’azione è diverso dal diritto sostanziale perché rivolto allo Stato senza essere

diretto ad una sua prestazione: è piuttosto un diritto d’iniziativa e d’impulso, con cui il

singolo pone in movimento l’attività dell’organo giurisdizionale per ottenere la tutela di un

diritto o un interesse legittimo,

È un diritto fondamentale del singolo che qualifica la sua posizione nell’ordinamento

giuridico e nei confronti dello stato ma rafforzato da una garanzia costituzionale.

POSSIBILE OGGETTO DELL’AZIONE

Il diritto di azione esiste tuttavia soltanto in presenza di un oggetto idoneo.

Oggetto idoneo diritto soggettivo vantato da una parte contro l’altro (art24cost)

In caso diverso l’azione è inammissibile.

→ L’azione di accertamento negativo: a questo riguardo l’art.24 cost torna ancora una

volta utile: il diritto soggettivo vantato da una parte contro l’altra è oggetto idoneo di

azione, l’orientamento è unanime per l’ammissibilità delle così dette domande di

accertamento negativo che sono quelle con le quali la parte chiede che il giudice dichiari

l’inesistenza di obblighi o doveri a suo carico nei confronti di un’altra parte.

→ L’inammissibilità dell’azione di accertamento di meri fatti o questioni giuridiche: non è

invece possibile chiedere all’autorità giudiziaria l’accertamento di meri fatti né una pronuncia

sulla mera qualificazione giuridica dei fatti stessi. Un’eventuale domanda sarebbe

inammissibile per la mancanza di un oggetto idoneo.

→ Casi particolari: si hanno altre due regole:

ammissibilità di decisione su certe situazioni giuridiche che non sarebbero diritti

soggettivi ma sono rilevanti come premessa per sapere se certi diritti esistano o no. Es. la

nullità e l’inefficacia non sono diritti soggettivi ma in questi casi un accertamento è

sempre ammissibile.

Eccezione al principio dell’inammissibilità di decisione sui meri fatti o sulla mera

qualificazione giuridica di fatti. Esistono 2 esempi (unici casi): la verificazione di scrittura

privata e la querela di falso.

LE CONDIZIONI DELL’AZIONE

Sono l’interesse ad agire e la legittimazione, che sono i requisiti di esistenza dell’azione e

vanno accertate in giudizio (anche se di solito implicitamente), preliminarmente all’esame del

merito.

Solo se ricorrono queste condizioni può considerarsi esistente l’azione e sorge per il giudice

la necessità di provvedere sulla domanda per accoglierla o respingerla.

Sono quindi condizioni essenziali

 l’assenza anche di una sola di esse induce carenza d’azione e può essere rilevata anche

d’ufficio in qualunque grado del processo.

È sufficiente che la condizione dell’azione eventualmente carente nel momento della

proposizione del processo sopravvenga nel corso del processo e sussista nel momento in

cui la causa viene decisa! 

La sussistenza della condizione assume rilevanza nel processo di cognizione in quanto in

quello esecutivo il problema è in parte risolto dal titolo esecutivo!

A→ Interesse ad agire ART. 100

Per proporre una domanda in giudizio è necessario avervi interesse

nell’interesse ad ottenere il provvedimento domandato.

Interesse ad agire consiste

Esso si distingue dall’interesse sostanziale, per la cui protezione si intenta l’azione

e si configura come un interesse processuale, secondario e strumentale rispetto all’interesse

, avente per oggetto il provvedimento volto al soddisfacimento

sostanziale primario

dell’interesse primario.

Es. interesse primario di chi si afferma creditore di 100 è di ottenere il pagamento di questa somma.

L’interesse ad agire sorgerà se il debitore non pagherà alla scadenza e avrà per oggetto la condanna del debitore e

successivamente l’esecuzione forzata a carico del suo patrimonio.

L’interesse ad agire sorge necessità di ottenere dal processo la protezione dell’interesse

sostanziale.

Presuppone perciò l’affermazione della lesione di questo interesse e l’idoneità del

provvedimento domandato a proteggerlo e soddisfarlo.

Naturalmente il riconoscimento della sussistenza dell’interesse ad agire non significa ancora

che l’attore abbia ragione: vuol dire solo che la sua domanda si presenta meritevole di esser

presa in esame.

In conclusione l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che

viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante

l’applicazione del diritto

 e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento come mezzo per

acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal diritto.

Nelle azioni di condanna e costitutive l’interesse ad agire non è molto appariscente mentre

acquista maggior rilievo nelle azioni di accertamento e cautelari.

L’art.100 indica il limite oltre il quale l’interesse non sussiste e quindi es in confronto a

situazioni ipotetiche e future.

L’interesse ad agire è riassumendo il rapporto di utilità corrente tra la lesione di un

diritto che è stata affermata e il provvedimento di tutela giurisdizionale che viene

domandato.

L’interesse È un requisito non solo dell’azione ma di tutti i diritti processuali.

→ Legittimazione ad agire

Consiste nella titolarità attiva o passiva dell’azione.

Il problema consiste nell’individuare la persona cui spetta l’interesse ad agire e la persona nei

cui confronti esso spetta.

L’art.100 cpc che dispone che per proporre una domanda in giudizio è necessario avervi

interesse indica che l’interesse ad agire deve esistere precisamente in capo a colui che

propone la domanda.

La legittimazione è una condizione del provvedimento di merito sulla domanda, indica le giuste parti, le parti

legittime, le persone che devono essere presenti affichè il giudice possa provvedere sopra un dato oggetto

Tra il quesito dell’esistenza dell’interesse ad agire e quello della sua appartenenza

soggettiva è il secondo a prevalere :

 infatti solo in presenza dei due diretti interessati il giudice può esaminare se l’interesse prospettato

dall’attore esista effettivamente e abbia i necessari requisiti.

→ Legittimazione attiva e affermazione di titolarità del diritto: l’azione non può spettare se

non a colui che l’invoca per sé.

Art.81 cpc: fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel

processo in nome proprio un diritto altrui.

→ Legittimazione passiva: ma l’azione spetta al soggetto attivamente legittimato solo nei

confronti di colui che è legittimato passivamente.

E la legittimazione passiva spetta al contro interessato, cioè a colui nei confronti del quale il

provvedimento che si domanda dovrà produrre i suoi effetti.

(altri appunti)

CAPITOLO SECONDO – DELLE AZIONI DI COGNIZIONE

Le azioni di cognizione come diritti al giudizio

Sono quelle che instaurano un processo di cognizione e conducono alla pronuncia di una

decisione con forma di sentenza. Esse hanno lo scopo e la funzione specifica di provocare il

giudizio, l’organo giurisdizionale è chiamato a giudicare. Il giudizio consisterà

nell’accogliere o rigettare la domanda proposta sulla base dell’accertamento della situazione

giuridica.

→ L’azione di cognizione come diritto alla pronuncia di merito: l’azione di cognizione è il

diritto al giudizio sul merito della domanda che ammette la possibilità di accoglimento e

rigetto.

Oggetto della cognizione: il fatto e il diritto

→ Giudizio in fatto: la cognizione del giudice ha per necessità due oggetti diversi:

l’accertamento dei fatti e l’applicazione del diritto. L’accertamento dei fatti ha lo scopo di

scoprire la verità in merito alla causa e il giudice deve indagare con attività regolata dal

diritto, che indica i mezzi e le forme che devono impiegarsi per la scoperta della verità.

L’insieme degli atti che hanno questo scopo si chiama istruzione probatoria. Fatti giuridici

sono i fatti a cui il diritto collega la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vanz Maria Cristina.
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