Magistratura
Il suo principale compito è dichiarare il diritto e garantire l’osservanza delle regole. Infatti, per garantire l’armonia e la pace all’interno di un gruppo sociale, è sempre stata prevista la presenza di giudici: figure preposte al compito di garantire l’osservanza delle regole della convivenza sociale. All’epoca, questo ruolo era affiancato al re, che fungeva da giudice supremo delle questioni più rilevanti.
Fu proprio per questo che le lotte condotte per limitare il potere assoluto del re e garantire i diritti inviolabili della persona, posero anche il problema di rafforzare l’indipendenza e la terzietà dei giudici. Intanto in Inghilterra, la supremazia regia aveva già trovato un limite, affermatosi con la nascita di un diritto non scritto (common law), basato sulla giurisprudenza, e quindi sulle precedenti decisioni dei giudici.
Poi con l’Act of Settlement del 1701, venne stabilita l’inamovibilità dei giudici: non potevano essere rimossi fintantoché si fossero comportati rettamente ai doveri d’ufficio. Questa garanzia fu ripresa nella costituzione Usa 1787 e in quella francese del 1791.
Teoria della divisione dei poteri
Proprio a quell’epoca risale la teoria della divisione dei poteri di Montesquieu: “non vi è libertà quando il potere giudiziario non è separato da quello legislativo ed esecutivo: se fosse unito al potere legislativo, il legislatore diventerebbe anche il giudice; e se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore”.
Italia: indipendenza del potere giudiziario
In Italia, il problema dell'indipendenza del potere giudiziario si ripropose con forza dopo la II guerra mondiale: lo Statuto Albertino 1848, esprimeva “la giustizia è emanata dal re e amministrata in suo nome dai giudici ch'egli istituisce”. Per porre fine a questo problema, allora, le costituzioni moderne affermarono l’autogoverno, in parte rappresentativo, dell’ordine giudiziario: vengono affidati i compiti di reclutamento e riguardanti la carriera dei magistrati. Al governo viene lasciato, invece, il compito di assicurare i mezzi per l'esercizio dell’attività giudiziaria.
Definizione di funzione giurisdizionale
È definita come la funzione diretta all’applicazione della legge, attivata su impulso delle parti per risolvere un conflitto o una controversia, attraverso l’opera di un soggetto terzo, vincolato solo alla legge, nel rispetto del principio del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione dei giudici.
Quindi il giudice deve essere:
- Passivo → non spetta a lui promuovere l’azione.
- Terzo.
- Vincolato solo alla legge → non deve ricevere istruzioni e nemmeno dettare lui stesso il parametro in base al quale decidere la controversia che ha davanti.
- Rispetto del principio del contraddittorio → nessuno può subire gli effetti di una sentenza senza aver avuto la possibilità di un'effettiva partecipazione alla formazione del provvedimento giurisdizionale (diritto di difesa).
- Corretto → pubblicità del procedimento, associato alla motivazione (elemento essenziale che consente forme di controllo successive).
Parti del processo
- Processo civile → attore e convenuto.
- Processo penale → pubblico ministero e imputato.
- Processo amministrativo → ricorrente e resistente (il resistente di solito è la P.A.).
Sentenza → atto processuale del giudice col quale questi risolve la questione sottoposta alla sua attenzione, quindi a contenuto decisorio.
Ordinanza e decreto → atti che non definiscono il procedimento ma ne regolano il suo corso, quindi sono a contenuto istruttorio o ordinatorio.
Organizzazione della giurisdizione ordinaria
Art. 102 → “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”.
L’organizzazione della giustizia ordinaria ha due dimensioni:
- Orizzontale → diffusa sul territorio nazionale attraverso distretti giudiziari, ripartiti a loro volta in circondari all’interno dei quali sono presenti gli uffici giudiziari (in tutto 136).
- Verticale → interna ad ogni singolo ufficio (giudice di primo grado e di secondo).
Giudici in materia civile: il giudice di pace ha competenza limitata a specifiche materie o casi di modesta entità.