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ORGANIZZAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA

Art. 102→ "La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario".

L'organizzazione delle giustizia ordinaria ha due dimensioni:

  • Orizzontale→ diffusa sul territorio nazionale attraverso distretti giudiziari, ripartiti a loro volta in circondari all'interno dei quali sono presenti gli uffici giudiziari (in tutto 136).
  • Verticale→ interna ad ogni singolo ufficio (giudice di primo grado e di secondo).

Giudici in materia civile:

  • Giudice di pace→ competenza limitata alle cause minori ed è un giudice monocratico.
  • Tribunale→ ci si appella attraverso l'impugnazione della sentenza del giudice di pace, e a seconda dei casi può essere sia un giudice monocratico che collegiale (formato da 3 giudici).
  • Corte d'appello→ giudice collegiale di secondo grado.

Giudici in materia penale:

  • Giudice di...

pace→ solo per reati minori

tribunale→ giudice di primo grado, in composizione o monocratica o collegiale

corte d’appello→ giudice collegiale di secondo grado

Per i reati più gravi, il giudice di primo grado è la corte d’assise, le cui decisioni possono essere appellate presso la corte d’assise d’appello. Sono entrambi organi collegiali, formati da 2 giudici di carriera e da 6 giudici popolari estratti a sorte.

La distribuzione del lavoro fra i diversi giudici è operata in base al criterio della competenza per cui, a seconda del caso, è stabilito che il processo si svolga presso un giudice piuttosto che un altro.

Il ricorso in cassazione, riguarda ed è limitato solo alle questioni di legittimità, senza coinvolgere il merito della questione.

La Corte di cassazione infatti, si dice che abbia una funzione nomofilattica, ovvero ha il compito di “garantire l'esatta osservanza e l'uniforme

interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale". Qualora si ritenga che il giudice non abbia agito correttamente, la sentenza può essere "cassata", rinviandola ad un altro giudice che dovrà poi applicare correttamente la regola messa in evidenza dalla corte. Le sue interpretazioni vengono definite massime. Magistrati requirenti: Sono i magistrati del Pubblico Ministero, ai quali è dedicata una sezione presso ogni ufficio giudicante: - tribunale → procura della Repubblica - corte d'appello → procura generale della Repubblica - corte di cassazione → procura generale presso la Corte di cassazione, dentro al quale è istituita una sezione speciale riguardante la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo diretta dal procuratore con lo stesso nome. Il loro compito non è quello di giudicare una controversia ma di perseguire l'interesse generale della giustizia, e perciò svolgono.

L'attività di stimolo per i procedimenti giudiziari, in particolare penali, rappresentando la pubblica accusa.

Art. 112 → “Il P.m. ha l'obbligo di esercitare l'azione penale” e svolge le indagini per mezzo della polizia giudiziaria.

Il fatto che questi magistrati, che non sono giudici, appartengano allo stesso ordinamento dei magistrati giudicanti, pone in essere grandi discussioni.

Con la riforma dell'ordinamento giudiziario del 2005/2007, il passaggio da uno all'altro, è stato caratterizzato da dei vincoli: in modo da evitare che il p.m. influenzi il collega appartenente allo stesso corpo (giudicante) - può avvenire solo 4 volte in carriera, dopo aver svolto la propria funzione per almeno 5 anni - presuppone un giudizio positivo di idoneità - il magistrato deve cambiare distretto e regione

GIURISDIZIONE SPECIALE

Art. 25→ “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”

102→ “Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie” Questi articoli riportano all’art. 3.1 riguardante l’eguaglianza formale davanti alla legge e perciò davanti agli uffici che la dichiarano. Le giurisdizioni speciali sono regolate all’art. 103, e sono: - giurisdizione amministrativa→ affidata al Consiglio di stato e non solo - giurisdizione contabile→ affidata alla Corte dei conti - giurisdizione militare→ affidata ai tribunali militari Giurisdizione amministrativa: Riguardante la tutela degli interessi legittimi o diritti soggettivi lesi dalla Pubblica amministrazione. Tale tutela riguarda il risarcimento del danno. Le materie esclusive di questa giurisdizione sono contenute nel codice del processo amministrativo. Tar→ Tribunali amministrativi regionali, le cui decisioni sono appellabili al Consiglio distato (organoDa qui poi è possibile il ricorso in cassazione.collegiale con sede a Roma). Giurisdizione contabile: Affidata alla Corte dei conti e riguardante le materie di contabilità pubblica, la responsabilità amministrativa e contabile di amministratori, dipendenti e tesorieri delle amministrazioni pubbliche. I giudizi in materia di pensioni sono affidati a questo tipo di giurisdizione. Il giudizio della Corte dei conti è appellabile presso le sezioni giurisdizionali centrali d'appello, con sede a Roma. È regolata dal codice di giustizia contabile. Giurisdizione militare: Riguarda solo i reati militari commessi dalle Forze armate. In caso di guerra però, i tribunali militari hanno giurisdizione stabilita dalla legge. Il tribunale militare è appellabile, in secondo grado, presso la corte militare d'appello. Indipendenza magistratura: Art. 104 → "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro."

Questa previsione va letta insieme a: art. 101: "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" ➔ art. 107: "i magistrati si distinguono fra loro soltanto per la diversità di funzioni" ➔ La legge è però la fonte della sua organizzazione generale.

Art. 106 → "Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso". Questo al fine di evitare ogni condizionamento politico. La legge ammette deroghe riguardo i singoli giudici (giudici di pace), che possono essere nominati come "magistrati onorari".

Si prevede inoltre la possibilità di nominare all'ufficio di consiglieri di cassazione, per "meriti insigni", professori universitari in materie giuridiche e avvocati con alle spalle almeno 15 anni di professione.

Nella corte d'assise, è consentita dalla costituzione la "partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia" → si è voluto rimarcare,

Attraverso il coinvolgimento dei cittadini, le decisioni riguardanti delitti che sono causa di particolare riprovazione sociale. L'indipendenza è ulteriormente garantita dall'inamovibilità dei giudici, che non possono essere dispensati o sospesi, né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito, ed esclusivamente, alla decisione del Csm. Il ministro della giustizia ha la facoltà di promuovere l'azione disciplinare. (art. 107)

Art. 107.4 → "Il p.m. gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario"

Art. 108 → "La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali", alla luce anche della duplicità di funzioni del Consiglio di stato (fornisce pareri circa la regolarità e la legittimità, il merito e la convenienza degli atti amministrativi dei singoli ministeri)

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art.

105→ “Spettano al Csm, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”

Ciò vuol dire che si occupa dei concorsi in vista delle assunzioni, delle assegnazioni di sedi e funzioni, dei trasferimenti, delle promozioni e delle sanzioni disciplinari.

In base all’art. 104, il Csm è così composto:

  • 3 componenti di diritto: Pdr, vicepresidente e il (scelto tra i membri eletti dal parlamento) procuratore generale della Corte di cassazione.
  • ⅔ eletti da tutti i magistrati ordinari→ magistrati togati
  • ⅓ eletti dal parlamento in seduta comune tra professori o avvocati→ magistrati laici

Totale membri: 27 con durata in carica stabilita per legge di 4 anni.

La presidenza del Csm è affidata al capo dello Stato, che ha una funzione di garanzia dell’equilibrato e imparziale svolgimento dei compiti assegnati.

La prassi è che il Pdr deleghi tutti i suoi compiti al vicepresidente. Il Csm opera attraverso commissioni. La Corte costituzionale ha imposto che ci sia una leale collaborazione con il ministro della giustizia. I procedimenti disciplinari possono essere iniziati su richiesta del ministro della giustizia o del procuratore generale presso la Corte di cassazione. Tale procedimento è impugnabile in cassazione, mentre gli altri atti del Csm possono essere impugnati solo dal giudice amministrativo. PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL GIUSTO PROCESSO Art. 24 → "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi" Art. 24.2: Diritto di difesa → "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", a prescindere dal tipo di giurisdizione. È inviolabile ma anche irrinunciabile (sent. 125/1979). Art. 24.3: Gratuito patrocinio → "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i

mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione

Inoltre, al comma 4, si afferma il principio della riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25→ "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"⇒ giudice naturale

L'art. 111 contiene i principi del giusto processo:

  1. ogni processo si svolge nel contraddittorio (possibilità di confronto)
  2. in condizioni di parità "delle armi"
  3. davanti ad un giudice terzo e imparziale

Il comma 3 riconosce alla persona accusata una serie di diritti fondamentali:

  1. essere informata riservatamente nel più breve tempo possibile
  2. disporre del tempo e delle condizioni necessari per la preparazione della difesa
  3. interrogare i testimoni alle stesse condizioni dell'accusa e la possibilità di acquisire ogni altro mezzo di prova a suo favore
  4. essere assistita da un interprete se non comprende o parla la lingua usata nel processo
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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