MAGISTRATURA SECONDA PARTE
Ai sensi dell’ art. 24 della Cost. tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi.
In base a questo articolo tutti possono rivolgersi al giudice, tramite un avvocato, per
proteggere e far valere i propri diritti (esempio: se intendo far valere il mio credito verso un
soggetto).
Per chiedere la tutela dei propri diritti è necessario instaurare un processo. Il processo è
un procedimento attraverso il quale i giudici esercitano la funzione giurisdizionale.
La serie di atti che lo costituiscono si conclude con una sentenza, che rappresenta l’atto
con cui il giudice esprime le sue decisioni
Per consentire una gestione della giustizia l’attività dei giudici (funzione giurisdizionale) è
suddivisa in tre grandi settori:
CIVILE – GIUDICE CIVILE (GIUDICE DI PACE , TRIBUNALE ORDINARIO,
CORTE DI CASSAZIONE);
PENALE – GIUDICE PENALE (GIUDICE DI PACE , TRIBUNALE ORDINARIO,
CORTE D’APPELLO, CORTE D’APPELLO, CORTE D’ASSISE , CORTE D’ASSISE
D’APPELLO, CORTE DI CASSAZIONE);
AMMINISTRATIVO: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (T.A.R. –
CONSIGLIO DI STATO (C.d.S.)
I gradi del giudizio sono tre:
PRIMO GRADO – GIUDICE DI PRIMO GRADO
SECONDO GRADO – GIUDICE DI SECONDO GRADO – OSSIA LA CORTE
D’APPELLO ( DI CAGLIARI, SASSARI, ECT.)
TERZO GRADO – CORTE DI CASSAZIONE