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GIURISDIZIONE SPECIALI:
sono quelle che si occupano di particolari controversie.
l’art.102, comma 2 Cost., stabilisce il PRINCIPIO DI UNICITA’ della giurisdizione da cui, come
corollario, discende il divieto di istituire giudici straordinari o speciali, e ammette l’istituzione di
sezioni specializzate per determinate materie.
Al fine di creare un’istituzione autonoma e indipendente, la Cost italiana ha cercato di
concentrare, in un unico ordine, tutti i poteri riferibili alla funzione giurisdizionale.
dall’art.103 della Cost sono emerse le seguenti giurisdizioni speciali:
- la giurisdizione amministrativa → competente per tutte le controversie che insorgono tra
pubbliche amministrazioni o tra p. amministrazioni e privati.
Organi giurisdizionali amministrativi sono i Tribunali amministrativi Regionali (TAR) e il
Consiglio di Stato.
- la giurisdizione contabile → esercitata esclusivamente dalla Corte dei Conti
- la giurisdizione militare → esercitata dai Tribunali militari.
AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA:
in base a quanto stabilito dall’art.104 Cost. → “la magistratura costituisce un ordine autonomo
e indipendente da ogni altro potere”.
l’AUTONOMIA del potere giudiziario è garantita dalla previsione di un organo di autogoverno, il
CSM, cui è affidata la gestione amministrativa dell’ordine.
Quanto all’INDIPENDENZA , si suole distinguere:
- un’indipendenza esterna → che si afferma nei confronti degli altri poteri e organi dello Stato
- un’indipendenza interna → la quale, si traduce nell’impedire ogni possibile influenza tra giudici,
evitando forme di condizionamento all’interno dello stesso potere giudiziario. Quindi, questo tipo di
indipendenza, esclude ogni vincolo gerarchico tra i magistrati.
- indipendenza istituzionale: che ha per ogg l’organizzazione e la struttura burocratica interna della
magistratura.
- un’indipendenza funzionale: che riguarda la funzione giurisdizionale.
Tratto comune dell’autonomia e indipendenza è il principio per cui il giudice è sogg solo alla
legge. Il giudice non riceve se non dalla legge l’indicazione delle regole da applicare nel giudizio:
nessun altra autorità può dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in
concreto.
A tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura sono, inoltre, posti differenti
principi:
> SOTTOPOSIZIONE DEI GIUDICI ALLA LEGGE
> AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN NOME DEL POPOLO (art.101 Cost.):
la giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti solo alla legge; la
soggezione solo alla legge esclude la soggezione del giudice da altri giudici.
Il popolo, inoltre, viene chiamato in 1 persona a svolgere la funz giurisdizionale in alcuni giudizi in
veste di giudice popolare e, in altri, come giudice onorario tutte le volte in cui la legge
sull’ordinamento giudiziario lo preveda.
> ACCESSO ALLA MAGISTRATURA PER CONCORSO PUBBLICO (art.106 Cost.)
art.106 Cost comma 1 → le nomine dei magistrati hanno luogo per CONCORSO.
Tuttavia, l’art.106 prevede 2 deroghe alla regola del concorso:
- la nomina di magistrati onorari
- su designazione del CSM possono essere chiamati all’Ufficio di Consiglieri di Cassazione, per
meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 anni
di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
> INAMOVIBILITA’ (art.107 Cost)
l’Inamovibilità costituisce uno dei diritti fondamentali dei magistrati e la + importante
garanzia posta a tutela della loro indipendenza .
l’art. 107 stabilisce che: “ i magistrati sono inamovibili . Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM ( adottata
o per motivi e con le garanzia di difesa stabiliti dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso).
RESPONSABILITA’ DEI MAGISTRATI
i magistrati, in quanto funzionari dello Stato, sono direttamente responsabili, ai sensi dell’art.28
Cost degli atti compiuti in violazione dei diritti.
Il magistrato è dunque soggetto a responsabilità penale come tutti gli altri cittadini.
La responsabilità civile dei giudici è regolata dalla L 13 aprile 1988 n 117, il cui art.3 prevede
alla luce della modifica operata dalla L. 27/02/2015 n 18, la possibilità di agire vs lo Stato per
ottenere il risarcimento dei danni, in caso di comportamento, atto o provvedimento giudiziario
posto in essere dal magistrato:
- con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni
- per diniego di giustizia
quindi, per quel che riguarda la responsabilità civile, essa era disciplinata dalla legge n 117 del 13
aprile 1988 (c.d. Legge Vassalli ) ed è stata modificata dalla L n 18 del 27/02/2015 .
la legge n 18/2015, nell’ottica di adeguare l’ordinamento italiano alle indicazioni fornite dalla Corte
di Giustizia Europea, modifica in più punti la l n. 117/1988, mantenendo tuttavia inalterato il
principio della responsabilità indiretta dei magistrati , invocato da più parti e agendo sotto il
profilo della limitazione della c.d. “clausola di salvaguardia”, rendendo obbligatoria la disciplina
della rivalsa dello Stato verso il magistrato responsabile.
La nuova legge mantiene la forma della responsabilità indiretta vale a dire che il cittadino
potrà unicamente citare lo Stato che può rivalersi nei confronti del giudice. Le novità attengono:
- ampliamento delle possibilità per il cittadino di fare ricorso
- innalzamento della soglia economica di rivalsa del danno (può arrivare a metà dello stipendio del
magistrato)
- eliminazione del filtro di ammissibilità ricorsi
IL DANNO INGIUSTO e LA RESPONSABILITA’ INDIRETTA
la legge n 117/1988 prevede all’art.2 che “chiunque abbia subito un danno ingiusto, a causa di
un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato può agire vs lo
Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.
A seguito della riforma viene ampliato lo spettro delle ipotesi di risarcimento dei danni patrimoniali
e non. Rimane invece, invariato, il principio di responsabilità indiretta, per cui il cittadino che
ha subito il danno ingiusto a causa del magistrato dovrà agire tramite opposta azione,
esclusivamente nei riguardi dello Stato , il quale si rifarà in un secondo momento sul giudice
responsabile, fatta salva l’ipotesi che prevede che il cittadino, laddove il danno causato dal
magistrato nell’esercizio delle sue funzioni consegua ad un fatto costituente reato, possa esperire
l’azione civile per il risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato secondo le norme
ordinarie.
Quanto al requisito dell’ingiustizia, il danno deve rappresentare l’effetto di un comportamento,
atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con “dolo” o “colpa grave”
nell’esercizio delle sue funzioni oppure conseguente a “diniego di giustizia”.
LA COLPA GRAVE:
con la riforma, il legislatore ha provveduto a ridisegnare la fattispecie di colpa grave: in particolare,
il legislatore del 2015 ha soppresso il riferimento alla negligenza inescusabile prima previsto.
Le ipotesi di colpa grave previste dal comma 3 dell’art.2 sono le seguenti:
- la violazione manifesta della legge, nonché del diritto dell’UE
- il travisamento del fatto o delle prove
- l’affermazione di un fatto la cui esistenza è esclusa dagli atti del procedimento o viceversa, la
negazione di un fatto incontrastabilmente esistente
- emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge
o senza motivazione.
IL DINIEGO DI GIUSTIZIA
l’art.3 disciplina, invece, il “diniego di giustizia” che da luogo alla responsabilità civile del
magistrato.
Secondo il comma 1, lasciato inalterato dalla riforma, esso si configura nei casi di ritardi, rifiuti o
omissioni del magistrato nel compimento di uno o + atti di ufficio , quando trascorso il termine
di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e
sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, 30 g dalla data di deposito in cancelleria.
Inoltre, nel caso in cui il ritardo o l’omissione, immotivati e ingiustificati, riguardino direttamente la
libertà personale dell’imputato, la scadenza è diminuita a 5 giorni, a partire dal deposito
dell’istanza.
LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
la Legge Vassalli, prevede l’applicazione della c.d. “clausola di salvaguardia” di cui all’art.2
comma 2, la quale stabilisce che “
non può dar luogo a responsabilità l’attività di
interpretazione di norme del diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove ”. Tuttavia,
pur confermando che il giudice non può essere chiamato a rispondere per l’esercizio dell’attività
interpretativa della legge e valutativa del fatto e delle prove , la riforma ha comunque delimitato
l’ambito di applicazione della clausola in esame, escludendo dalle ipotesi di irresponsabilità del
magistrato, i casi di dolo e colpa grave.
CAMPO DI APPLICAZIONE:
l’art.1 comma 1, della l. n. 117/1988 delinea il campo di applicazione della responsabilità civile
del magistrato, s
ancendo che le disposizioni legislative si applicano a tutti gli appartenenti alle
magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l’attività
giudiziaria indipendentemente dalla natura delle funzioni.
Il comma successivo estende il campo di applicazione anche ai magistrati che esercitano le proprie
funzioni in organi collegiali.
LA DOMANDA DI RISARCIMENTO
per quanto riguarda l’azione in giudizio, chi ha subito il danno ingiusto non può agire
direttamente nei confronti del magistrato, ma vs lo Stato, nella persona del PCM .
La competenza spetta al Tribunale del capoluogo del distretto della Corte d’appello.
L’azione può essere esercitata solo quando siano stati già esperiti i mezzi ordinari di impugnazione
o (gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari), e in ogni caso quando non
è più possibile modificare o revocare il procedimento.
A proposito delle tempistiche, l’azione va proposta entro 3 anni a pena di decadenza, a partire dal
momento in cui è possibile esperirla, ovvero dopo 3 anni dalla data in cui il fatto è avvenuto o nei
casi previsti dall’art.3 entro 3 anni dalla scadenza del termin