vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Questo avviene per evitare che la magistratura costituisca un ordine talmente
autonomo e indipendente da costituire un ordine senza limiti o sbarramenti nel quale
operare (quello che avveniva nella rivoluzione francese).
Con l'assoggettamento della Magistratura alla legge, la Costituzione incanala nel
circuito democratico anche la magistratura, altrimenti al di fuori da esso. Posto che i
giudici non sono eletti direttamente dal popolo, è solo grazie all'assoggezione del
giudice alla legge che anche il magistrato rientra nel circuito democratico perché la
legge è approvata dal Parlamento che è direttamente eletto dai cittadini.
In Italia non esiste il principio che in parte regge i sistemi di common law del
precedente giurisprudenziale vincolante. In quei sistemi il giudice che decide è
vincolato da quello che ha deciso il giudice ieri; mentre in Italia il giudice che decide
oggi può decidere in senso diametralmente opposto da quanto ha deciso il giudice ieri
persino quando il giudice appartiene al primo grado rispetto al giudice di ultimo
grado cioè quello di cassazione, quindi no vi è una distinzione gerarchica ma solo di
funzioni.
Tutto questo non significa che il nostro ordinamento sia un ordinamento
tendenzialmente anarchico, questo perché nel nostro ordinamento ci sono almeno 3
casi nei quali la giurisprudenza, quindi le sentenze dei giudici, hanno un ruolo un
poco più che soltanto persuasivo. Una decisione di un giudice può essere vincolante
quindi bisogna seguirla per forza o persuasiva cioè l'interpretazione che un giudice
può fare approcciandosi a risolvere un caso può essere simile, in quanto concorde, al
giudizio di un giudice che la cui interpretazione è avvenuta in precedenza.
Casi che rientrano tra vincolatività e persuasivià :
1. quando la corte di cassazione emette un sentenza, l'ordinamento attribuisce alla
cassazione quel compito fondamentale che si chiama di nomofilachia cioè il
compito in base al quale la cassazione ha nel nostro ordinamento lo scopo di
indicare quale debba essere l'interpretazione del diritto uniforme nel territorio
nazionale. La corte di cassazione non è un giudice di merito ma di diritto ciò
vuol dire che giudica se in corte di appello i giudici hanno interpretato
correttamente il diritto. Quando la cassazione emette una sentenza con la quale
rinvia il caso sottoposto al giudice di merito questa sentenza ha anche il
compito di dire a tutti i giudici come si deve interpretare il diritto per avere un
interpretazione a livello nazionale più uniforme possibile.
Per i giudici non è giuridicamente obbligatorio seguire l'intepretazione dei
giudici della cassazione tuttavia quest'ultima ha per legge quel compito.
2. Le sentenze della Corte Costituzionale verso i giudici, (non tutti) ma solo nei
confronti del giudice che solleva la questione alla Corte Costituzionale. In
questo caso, quello che viene espresso dalla C.C. al giudice, vincola
quest'ultimo, che non può decidere diversamente, quindi in questo caso la
sentenza è obbligatoria/giuridicamente vincolante. Questo avviene però solo se
la sentenza è di rigetto e non di accoglimento.
3. Le sentenze della Corte di Giustizia. E' previsto uno strumento che si chiama
''rinvio pregiudiziale''. Quando un giudice si trova a dover approvare un atto
comunitario ( es. un regolamento) e dubita che quel regolamento sia conforme
al trattato, chiede alla corte di giustizia di esprimersi su come deve interpretare
il regolamento rispetto al trattato. La risposta della Corte vincola il giudice e
quindi in questo caso un giudice è soggetto ad un altro giudice nonché quello
di Lussemburgo dove ha la sede la Corte di Giustizia dell'unione europea.
3. Articolazione della Magistratura
La magistratura ordinaria si articola nei 2 rami : ''giudicante'', costituito dai ''giudici'' e titolare della
funzione di decidere di una determinata causa, e ''requirente'', composto dai ''magistrati del
pubblico ministero'' (p.m.), ai quali sono conferite funzioni di promozione della repressione dei
reati, di esecuzione dei provvedimenti giudiziari e di applicazione delle misure di sicurezza nei casi
stabiliti dalla legge.
3.a Magistratura giudicante
I giudici sono organi giudiziari in materia civile e penale. Essi sono: il ''Giudice di
Pace'', che è organo monocratico, competente in primo grado per le cause ''minori''; il
''Tribunale'', che è organo monocratico o collegiale nei casi previsti dalla legge,
competente in primo grado per tutte le altre cause e in appello per le sentenze del
Giudice di pace rese secondo diritto; la ''Corte d'Appello'', che è organo collegiale,
competente in secondo grado; la ''Corte Suprema di Cassazione'', che è unica e
competente in ultima istanza per tutto il territorio nazionale.
In materia penale operano anche due altri organi giudiziari: la ''Corte d'Assise'', in
primo grado, e la ''Corte d'Assise d'appello'' in secondo grado, istituiti per distretto e
a composizione mista di giudici professionali e giurati, in ossequio al principio, di cui
all'art. 102.3 Cost., di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia, per i reati più efferati.
L'inserimento dei giudici popolari nella Corte d'Assise e nella Corte d'Assise
d'Appello si giustifica proprio in ragione del particolare allarme e impatto sociale
esercitato dalle tipologie di reati per le quali le due Corti sono competenti, che rende
opportuno acquisire, nel giudicare, anche la ''sensibilità'' di comuni cittadini.
3.b Magistratura requirente
I pubblici ministeri si articolano negli uffici della ''Procura della Repubblica'' presso il
Giudice di Pace, il Tribunale e la Corte d'Assise, in primo grado; negli uffici della
''Procura Generale della Repubblica'' presso la Corte d'Appello e la Corte d'Assise
d'Appello, in secondo grado; e nella ''Procura Generale della Repubblica'' presso la
Corte Suprema di Cassazione, in ultima istanza (artt. 69.ord.giud.).
Il p.m., pur assumendo la qualifica di ''parte'' processuale sia nel rito penale, in cui è
indefettibile ed essenziale, sia nel rito civile, in cui interviene, invece, solo nei
procedimenti fallimentari, in alcuni procedimenti matrimoniali e minorili e in quelli
che riguardano gli incapaci (artt. 69-74 c.p.c.), appartiene all'ordine giudiziario e
condivide, con gli organi giudicanti, i meccanismi di reclutamento e di progressione
di carriera, e lo stesso organo di auto-gorverno (il Consiglio Superiore della
Magistratura).
D'altro canto, la posizione del p.m. Italiano non è assimilabile con quella di un
''avvocato dell'accusa'' con l'unico obiettivo di ottenere il riconoscimento della
colpevolezza dell'imputato, trattandosi, invece, di un ministero pubblico che esercita
le sue funzioni nell'interesse esclusivo e spersonalizzato della legge e della giustizia.
Tant'è vero che, nel procedimento penale, è obbligato a svolgere accertamenti su fatti
e circostanze a a favore dell'indagato,eventualmente chiedendo al g.u.p
l'archiviazione del caso, se ritenga che non sussistono elementi sufficienti per
l'incriminazione, e anche dopo aver chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio, se si
convince della non colpevolezza dell'imputato, ha il potere-dovere di chiederne al
giudice l'assoluzione; nei casi in cui il p.m. Interviene in processi civili, la sua azione
è sempre rivolta alla tutela degli interessi pubblici.
4. Accesso alla magistratura
Accedere al pubblico concorso in magistratura:
1. Cittadinanza Italiana
2. Laurea in Giurisprudenza
3. Diploma conseguito presso una scuola di specializzazione nelle professioni
legali o dottorato di ricerca
Se si vince il concorso pubblico è obbligatorio un tirocinio di non meno 18 mesi
presso un ufficio giudiziario e anche presso la scuola superiore della magistratura.
4.a Inamovibilità
L'art. 108.2 Cost. Assicura ai magistrati (giudici e p.m.) l'inamovibilità dalla sede
giudiziaria assegnata e dalle funzioni attribuite.
Il magistrato,quindi, non può essere dispensato o sospeso dal servizio, né destinato ad
altra sede o funzione, salvo che con il suo consenso o nei casi tassativamente previsti
dalla legge sull'ordinamento giudiziario in base ad una apposita deliberazione del
C.S.M. adottata con le garanzie della difesa.
Si tratta di una specifica e fondamentale ''guarentigia'' costituzionale, rivolta ad
assicurare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, la terzietà del giudizio e
l'imparzialità e la serenità tanto del giudice, quanto del p.m., nello svolgimento delle
loro attività rispetto alle pressioni che potrebbero derivare dalla possibilità di
sospensione o rimozione del servizio, di dequalificaizione o di trasferimento del
magistrato.
Per quanto attiene invece alla ''mobilità'' interna dei magistrati, ossia alla loro
''carriera'', il passaggio da una qualifica o funzione all'altra all'interno della
magistratura giudicante o di quella requirente, si basa attualmente, a differenza che in
passato dove era fondato su meccanismi automatici unicamente legati all'anzianità di
servizio senza demerito, su un apposita valutazione di professionalità, alla quale
ciascun magistrato è sottoposto ogni 4 anni sino al raggiungimento della settima
valutazione, che ha lo scopo di accertare la capacità, la laboriosità, la diligenza e
l'impegno del magistrato stesso in base a criteri ed elementi oggettivi prestabiliti in
via generale dalla legge e da atti del C.S.M.
5. Responsabilità dei giudici
I magistrati debbono improntare la loro condotta a imparzialità, fedele osservanza
della legge, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della
dignità della persona. La legge tipizza gli illeciti che essi possono commettere sia
nell'esercizio delle loro funzioni, sia al di fuori di esse, e quelli connessi alla
commissione de reati (artt. 2,3 e 4d.lgs. n. 109/2006 come modif. da l. n. 269/2006).
5.b Responsabilità disciplinare dei giudici
Il compimento di un atto illecito disciplinare è fonte di sanzione disciplinare,
consistente, in ordine di gravità a seconda del comportamento tenuto,
nell'ammonimento (richiamo all'osservanza dei doveri), nella censura
(di