vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La riserva di legge nella Costituzione
Alla legge la Costituzione affida importanti materie mediante le c.d. riserve di legge: tale istituto designa i casi in cui disposizioni costituzionali attribuiscono la disciplina di una determinata materia alla sola legge, sottraendola così alla disponibilità di atti fonte ad essa subordinati, tra cui i regolamenti dell'esecutivo.
La riserva di legge è contraddistinta da due aspetti:
- aspetto negativo: divieto di interventi da parte di atti diversi dalla legge;
- aspetto positivo: l'obbligo per la legge di intervenire nella materia riservata.
Ci sono vari tipi di riserve di legge:
- riserve semplici, quando la Costituzione si limita a rinviare la disciplina di una materia alla legge senza ulteriori specificazioni;
- riserve rinforzate, quando la Costituzione stabilisce che l'intervento legislativo debba avvenire secondo certe procedure;
- riserve assolute, quando l'intera disciplina della materia è riservata alla legge;
riserve relative, quando alla legge spetta la disciplina essenziale o di principio della materia in modo da circoscrivere adeguatamente la discrezionalità dell'amministrazione nel dettare, mediante regolamento, la disciplina ulteriore di dettaglio.
La legge di bilancio, pur avendo la forma della legge, non può introdurre disposizioni innovative: con l'approvazione del bilancio il Parlamento svolge una funzione di indirizzo e di controllo sul governo. Altrettanto può dirsi per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. In questi casi si parla di leggi in senso solo formale.
Sempre più frequente è il caso di atti la cui forma è la legge ma il cui contenuto sono veri e propri atti amministrativi: il cui contenuto non è il prevedere comportamenti da permettere o vietare, ma il provvedere immediatamente alla cura di un determinato interesse (ad es. legge recante "intervento straordinario per la riparazione").
rango primario. Il governo, una volta ricevuta la delega, può adottare decreti legislativi che hanno la stessa forza formale della legge ordinaria. Decreti legge. Il governo può anche adottare decreti legge, che sono atti normativi con forza di legge ma che devono essere successivamente convertiti in legge dal Parlamento entro un determinato termine. In caso contrario, i decreti legge perdono efficacia. La potestà normativa del governo, sia per i decreti legislativi che per i decreti legge, non è autonoma né ordinaria. La Costituzione richiede sempre l'intervento del Parlamento con una legge di garanzia per il legittimo esercizio del potere governativo. Referendum abrogativo. I cittadini possono esercitare il diritto di referendum abrogativo, che consente loro di esprimersi sulla cancellazione totale o parziale di una legge o di un atto normativo. Il referendum abrogativo può essere richiesto da un numero di elettori pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto. In conclusione, il governo ha poteri normativi di rango primario, ma sempre sotto il controllo e la garanzia del Parlamento. I cittadini hanno anche la possibilità di influenzare il processo legislativo attraverso il referendum abrogativo.adottareaventi forza di legge. L'art. 76 Cost. stabilisce che essa:- deve contenere l'individuazione dell'oggetto della delega chiaramente definito;
- deve stabilire i principi (ossia le norme generali che regolano la materia) e i criteri direttivi (ossia le regole procedurali);
- deve indicare il termine entro il quale la delega può essere esercitata.
deliberazione da parte delle Camere dello stato di guerra. Decreti legge. L'art. 77 Cost. consente al governo di adottare decreti legge. Tali atti sono provvedimenti provvisori con forza equiparata alla legge ordinaria del Parlamento, deliberati dal Consiglio dei ministri ed emanati dal presidente della Repubblica.
Il decreto legge:
- può essere adottato solo "in casi straordinari di necessità ed urgenza";
- devono essere presentati alle Camere per la conversione lo stesso giorno in cui sono adottati; le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro i successivi 5 giorni;
- la loro efficacia dura solo 60 giorni ed è dunque provvisoria; se non sono convertiti in legge dall'inizio, la perdono sinI decreti legge;
- non possono conferire deleghe legislative;
- non possono provvedere nelle materie che l'art. 72 Cost. riserva all'approvazione dell'assemblea;
- non possono riprodurre le disposizioni di decreti legge dei quali sia
stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
non possono regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti legge non convertiti;
non possono ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
Appena adottato dal governo, il decreto diventa oggetto di un apposito disegno di legge di conversione e in questa forma presentato alla Camera o al Senato. È l'atto mediante il quale il Parlamento si riappropria della funzione legislativa eccezionalmente esercitata dal governo, ratificando il contenuto normativo del decreto legge.
L'abuso della decretazione d'urgenza ha prodotto il fenomeno della c.d. reiterazione dei decreti legge, ossia la riproduzione delle norme di un decreto legge, non convertito in legge, in altro decreto legge, scaduto il termine di decadenza del precedente.
La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo
Ripresentare decreti non convertiti sullo stesso oggetto solo se fondati su presupposti nuovi o se caratterizzati da disciplina sostanzialmente diversa.
L'art. 77 Cost. stabilisce che qualora il decreto legge decada perché non convertito in legge, il Parlamento può adottare una legge regolatrice dei rapporti e delle situazioni che si sono determinate nel periodo di provvisoria vigenza dell'atto normativo del governo.
L'art. 75 Cost. disciplina il referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di leggi e di atti aventi forza di legge.
L'abrogare non è mai un "non disporre", ma più precisamente un "disporre diversamente", e come tale, esercizio di potestà normativa.
Le fonti legislative "specializzate"
Le fonti specializzate non costituiscono una categoria scientifica autonoma: esse includono fonti tra loro diverse, che nulla hanno in comune se non l'atipicità rispetto a
Tutte le altre fonti primarie. Sono specializzate quelle fonti caratterizzate: a) da procedimenti di formazione particolari; b) dal fatto che sussiste dissociazione tra forma e forza dell'atto; c) dal fatto di essere chiamate a disciplinare in forma specializzata determinate materie.
Tra le fonti specializzate rientrano:
- leggi di esecuzione dei Patti lateranensi;
- leggi che disciplinano i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose;
- leggi di amnistia (estingue il reato) ed indulto (condona la pena);
- leggi statali che stabiliscono "forme e condizioni particolari di autonomia" alle regioni ordinarie (art. 116.3 Cost.): possono riguardare tutte le materie di competenza concorrente, L'iniziativa spetta alla regione interessata, nonché alcune materie di competenza dello Stato. Sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di materia di autonomia finanziaria; la legge è quindi approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, sulla base
Camere prevedono a loro volta l'adozione di regolamenti parlamentari l'organizzazione ed il funzionamento di particolari organi delle Camerespeciali, che disciplinano (ad es. la giunta delle elezioni). Regolamenti di altri organi costituzionali un regolamento interno per disciplinare l'esercizio delle sue La Corte costituzionale adotta funzioni. In relazione alla presidenza della Repubblica, si prevede di adottare regolamenti interni, ma solo per quanto riguarda l'organizzazione ed il funzionamento amministrativo dell'apparato burocratico servente. Per quanto riguarda l'ordinamento della presidenza del Consiglio, la riforma ha previsto una generale autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Le fonti secondarie Fonti di diritto secondario, ossia subordinate a quelle primarie, sono i regolamenti, denominazione che include una categoria eterogenea di atti normativi di competenza del governo, dei ministri, degli organi centrali e periferici della pubblica amministrazione.
dell'Unione Europea (UE) e per disciplinare specifiche materie di competenza statale o regionale. La potestà regolamentare, per essere legittimamente esercitata, deve trovare fondamento in una norma di legge che attribuisca al titolare il relativo potere (principio di legalità). Il contrasto tra norma di regolamento e norma di legge deve essere risolto dal giudice ordinario in base al principio di preferenza della legge, mentre spetta al giudice amministrativo dichiarare l'invalidità del regolamento contrario alla legge e annullarlo con sentenza. I regolamenti esecutivi sono emanati con la forma del "decreto del presidente della Repubblica" previa deliberazione del consiglio dei ministri. Sono previsti per rendere più agevole l'applicazione di leggi, decreti legislativi e regolamenti comunitari (tutte le fonti primarie) e per attuare ed integrare leggi e decreti legislativi regionali.