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LE FONTI DEL DIRITTO

qualsiasi atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme

Sono fonti del diritto

giuridiche, ed è l’ordinamento stesso a indicare i modi per rinnovarlo.

Chiamiamo fonti di produzione del diritto quei fatti (eventi naturali o comportamenti umani non

quali l’ordinamento

volontari) o quegli atti (comportamenti umani volontari e consapevoli) ai

attribuisce la capacità di produrre imperativi che esso riconosce come propri.

Le fonti di produzione si distinguono in due categorie:

le fonti atto o atti normativi: è l’espressione di volontà normativa di un soggetto cui

- l’ordinamento attribuisce l’idoneità di porre in essere norme giuridiche;

fonti fatto: sono tutte le altre fonti che l’ordinamento riconosce e di cui consente

- l’applicazione, appartengono alla categoria dei fatti giuridici cioè a quegli eventi naturali o

sociali che producono conseguenze rilevanti per l’ordinamento.

Le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle fonti di

produzione.

La più importante delle fonti ufficiali è la Gazzetta Ufficiale, inoltre vi sono i Bollettini ufficiali

delle Regioni, la Gazzetta ufficiale della Comunità Europea.

Si definisce tale fonte “ufficiale” perché il testo in esse pubblicato è quello che “entra in vigore”,

diviene cioè obbligatorio per tutti, ma soltanto dopo la “vacatio legis”, cioè un periodo di15 giorni,

in cui gli effetti del nuovo atto sono sospesi. Vige la presunzione di conoscenza della legge e

l’obbligo del giudice di applicarla senza bisogno che siano le parti a provarne l’esistenza.

Unità, coerenza sistematica e completezza dell’ordinamento

L’unità dell’ordinamento significa che tutte le sue norme possono farsi risalire al potere costituente,

ovvero alla Costituzione. significa che l’ordinamento in quanto sistema non tollera contraddizioni

La coerenza sistematica

tra le parti (gli atti e le norme) che lo compongono. La continua produzione di nuovo diritto rende

inevitabile il formarsi di antinomie, intendendo con tale concetto i contrasti tra le disposizioni

normative. Ciascun ordinamento prevede criteri e meccanismi per risolvere le antinomie, i contrasti

tra disposizioni normative.

dell’ordinamento indica l’assenza di lacune o vuoti normativi, ossia di casi non

La completezza

previsti dal diritto positivo; l’ordinamento predispone determinati rimedi per colmarli e permette

all’interprete si rinvenire la norma applicabile al caso concreto.

Criteri di ordinamento delle fonti

I criteri per ordinare le norme giuridiche sono stabiliti dalla Costituzione. Tali regole servono sia

per ordinare la pluralità delle norme sia, qualora si verifichino antinomie, per risolvere contrasti tra

norme.

Le antinomie rappresentano i contrasti tra le norme.

Si ha un antinomia quando le disposizioni esprimono significati tra loro incompatibili, ossia norme

che qualificano lo stesso comportamento in modo contrastante, ed è compito dell’interprete

individuare le nome applicabili al caso, attribuendo alle disposizioni in gioco un significato che li

renda compatibili reciprocamente: interpretazione sistematica.

Per scegliere la norma applicabile bisogna far riferimento alle “Preleggi” e vi sono diversi criteri:

- criterio cronologico: in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire quella più recente

a quella più antica.

La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso l’abrogazione, che è

l’effetto che la nuova norma più recente produce nei confronti di quella meno recente:

cessazione dell’efficienza della norma giuridica precedente.

Per efficienza si intende l’idoneità di un fatto o di un atto a produrre effetti giuridici, cioè a

costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche.

Vige il principio di irretroattività degli atti normativi, cioè essi dispongono effetti solo per

il futuro e non per il passato.

Tipi di abrogazione

L’abrogazione può essere di tre tipi:

1. abrogazione espressa quando vengono indicate le norme preesistenti specificamente

abrogate; quando l’interprete o il giudice rilevano

2. abrogazione per incompatibilità il contrasto tra

due disposizioni dal contenuto incompatibile, sicché si tratta di scegliere tra l’una e l’altra;

abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia

3. per cui la nuova legge si sostituisce

alla precedente (tacita).

che si ha allorché si mantiene la disciplina, ma se ne circoscrive l’efficacia

Differente è la deroga,

nel tempo o nei destinatari.

- criterio gerarchico: in caso di contrasto tra norme si deve preferire quella che nella

gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato.

La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime attraverso

l’annullamento, che è l’effetto della dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia

nei confronti di un atto che perde la sua validità, ossia viziata per non avere rispettato

l’ordine gerarchico delle fonti.

La dichiarazione di annullamento ha effetti generali, cioè l’atto annullato non può essere più

applicato a nessun rapporto giuridico anche se sorto prima dell’annullamento (non opera

solo per il futuro ma anche sul passato) ed i suoi effetti si avranno solo per quei rapporti

giuridici detti “pendenti”: aperti; e non per rapporti “esauriti”: presunzione, decadenza…

- criterio della competenza: serve a spiegare come è organizzato attualmente il sistema delle

fonti perché la gerarchia delle fonti non basta più a darci il quadro esatto del sistema, perché

all’interno dello stesso grado gerarchico, cioè tra atti che hanno la stessa posizione

gerarchica, la stessa “forza”, vi sono suddivisioni non spiegabili in termini di “forza” ma di

“competenza”.

Il rapporto tra norme contrastanti è un rapporto tra norma valida e norma invalida (diversamente dal

criterio cronologico che vuole tutte le norme valide), sicché la norma non competente è una norma

deve essere eliminata dall’ordinamento

invalida, mediante annullamento.

L’interpretazione e l’integrazione del diritto

I criteri che regolano lo svolgimento delle operazioni interpretative sono:

 ossia secondo il senso “fatto palese dal significato

interpretazione letterale o testuale,

parole”

proprio delle

 ossia secondo il fine o l’intenzione del legislatore;

interpretazione teleologica,

 ossia secondo la connessione tra le disposizioni all’interno

interpretazione sistematica,

dell’atto normativo considerato e nel contesto dell’ordinamento complessivo.

si riempiono applicando lo strumento dell’analogia, che consiste nell’applicare a un caso

Le lacune

non previsto una disciplina prevista per casi simili.

Sono previste due tecniche:

1. quando la lacuna può essere colmata rinviando alla disciplina dettata per un caso simile o

per materie analoghe, si ha la c.d. analogia legis.

2. nel caso in cui manchino anche norme che regolino casi simili, la lacuna può essere colmata

principi generali dell’ordinamento

facendo ricorso ai ricavabili dal complesso delle norme

giuridiche vigenti, e si ha la c.d. analogia iuris.

Le preleggi stabiliscono il divieto di analogia per le leggi penali e per quelle speciali. Ciò vale

soprattutto per le disposizioni della Costituzione che prevedono diritti fondamentali per le quali vale

in caso di dubbio l’interprete non può attribuire alle

il criterio di stretta interpretazione:

disposizioni costituzionali in alcun modo restrittivo o lesivo dei diritti fondamentali da esse previsti.

Dall’attività l’interpretazione ossia l’interpretazione

di interpretazione va tenuta distinta a

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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