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L’istruzione (artt. 33-34)
L’istruzione (artt. 33-34)
Il tema dell’istruzione è trattato negli articoli 33 e 34, in cui
viene tutelata la libertà d’insegnamento, la parità scolastica
tra scuole pubbliche e private e il diritto all’istruzione,
garantito anche ai meno abbienti.
Il viene realizzato attraverso la
diritto all’istruzione
possibilità di frequentare gratuitamente i corsi scolastici
della scuola dell’obbligo e, successivamente, di poter
proseguire gli studi, mediante la corresponsione di forme
di sussidio (per esempio, borse di studio) a favore degli
studenti che, pur essendo capaci e meritevoli, non hanno le
possibilità economiche per continuare a studiare.
La è diretta a garantire al docente
libertà di insegnamento
di poter svolgere e sviluppare gli argomenti delle discipline
insegnate nei modi che egli ritiene più idonei, senza alcun
vincolo di natura ideologica, politica o religiosa.
Viene altresì garantita la possibilità di istituire scuole private,
al fine di permettere agli studenti di scegliere il tipo di
scuola più adeguato alle loro esigenze formative: i titoli di
studio rilasciati dalle scuole private, qualora siano rispettati
alcuni requisiti stabiliti dalla legge, sono equiparati a quelli
rilasciati dalle scuole pubbliche.